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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
L. R. Toscana 30/07/2019, n. 51
L. R. Toscana 30/07/2019, n. 51
L. R. Toscana 30/07/2019, n. 51
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PREAMBOLOIl Consiglio regionale Visto l'articolo 117, comma quarto, della Costituzione; Visto l'articolo 4, comma 1, lettera v), dello Statuto; Visto il regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio, del 28 giugno 2007, relativo alla produzione biologica e all'etichettatura dei prodotti biologici e che abroga il regolamento (CEE) n. 2092/91; |
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Art. 1 - Oggetto e finalità1. La Regione, in coerenza con gli strumenti della propria programmazione, promuove la costituzione di distretti biologici quali strumenti |
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Art. 2 - Definizione di distretto biologico1. Ai fini della presente legge per distretto biologico si intende il territorio dove insiste un sistema produttivo locale a spiccata vocazione agricola nel quale sono significativi: |
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Art. 3 - Attività del distretto biologico1. Il distretto biologico, con obiettivi e strategie di sviluppo coerenti con la programmazione delle politiche rurali e agroalimentari regionali, opera per: a) promuovere lo sviluppo delle produzioni biologiche del territorio e delle filiere collegate, lo sviluppo della filiera corta e identitaria, lo sviluppo sostenibile delle risorse naturali e locali nei processi produttivi agricoli e artigianali e la valorizzazione delle conoscenze contadine e tradizionali presenti nel territorio; b) favorire e rafforzare il dialogo e il confronto tra i diversi soggetti inseriti nel tessuto produttivo, creando condizioni favorevoli all'integrazione e a |
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Art. 4 - Costituzione del distretto biologico1. Il distretto biologico si costituisce mediante accordo tra soggetti pubblici e soggetti privati che operano in modo integrato nel sistema produttivo locale, come definito dall'articolo 2. 2. L'accordo è volto a consolidare l'aggregazione e il confronto dei diversi interessi locali per la valorizzazione delle risorse e lo sviluppo economico turistico e culturale del territorio in sintonia con la sostenibilità dell'ambiente, la tutela attiva del territorio e la trasmissione culturale delle conoscenze e dei saperi storici. 3. I soggetti aderenti all'accordo sono rappresentativi dell'identità territoriale e del tessuto produttivo biologico, storico e sociale del distretto. 4. All'accordo devono aderire: a) almeno |
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Art. 5 - Assemblea del distretto biologico1. L'assemblea di distretto: a) approva il progetto economico territoriale integrato di cui all'articolo 7 e g |
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Art. 6 - Soggetto referente del distretto biologico1. Il soggetto referente del distretto biologico: a) ha la rappresentanza legale del distretto; |
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Art. 7 - Progetto economico territoriale integrato1. Il progetto economico territoriale integrato è lo strumento con il quale il distretto biologico definisce le strategie territoriali integrate. 2. Il progetto persegue obiettivi di sviluppo socioeconomico integrato nel territorio, nonché di valorizzazione delle risorse locali che favoriscono lo sviluppo sostenibile delle produzioni biologiche, le attività che lo sostengono, le politiche e i programmi coerenti con la tutela dell'ambie |
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Art. 8 - Riconoscimento del distretto biologico1. La competente struttura della Giunta regionale riconosce i distretti biologici sulla base dei seguenti criteri: a) superficie condotta con metodo biologico pari almeno al trenta per cento rispetto alla superficie agricola utilizzata del distretto; b) previsione di percentuale di incremento di superficie a |
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Art. 9 - Revoca del riconoscimento1. Il riconoscimento di distretto biologico è revocato nei seguenti casi: |
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Art. 10 - Tavolo tecnico regionale dei distretti biologici1. Per garantire il coordinamento e il monitoraggio delle attività dei distretti biologici e favorirne lo sviluppo |
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Art. 11 - Regolamento di attuazione1. Con il regolamento di attuazione della presente legge, da emanarsi entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della stessa, in particola |
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Art. 12 - Clausola valutativa1. La commissione consiliare competente per materia, ai sensi degli articoli 19 e 45 dello Statuto, procede alla verifica delle azioni intraprese sulla base della legge. 2. A tal fine, a decorrere dall'anno 2021, la Giunta regionale trasmette annualmente al Consiglio regionale una relazione che illust |
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