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Sent. C. Giustizia UE 10/07/2019, n. C-722/17

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Rinvio pregiudiziale - Spazio di libertà, sicurezza e giustizia - Regolamento (UE) n. 1215/2012 - Competenza giudiziaria in materia civile e commerciale - Competenze esclusive - Articolo 24, punti 1 e 5 - Controversie in materia di diritti reali immobiliari e in materia di esecuzione delle decisioni - Procedura di vendita forzata di un immobile - Azione di opposizione alla ripartizione del ricavato derivante da tale vendita forzata.

L’articolo 24, punti 1 e 5, del regolamento n. 1215/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2012, concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale, dev’essere interpretato nel senso che l’azione con cui un creditore si oppone alla ripartizione del ricavato derivante dalla vendita forzata di un immobile affinché, da un lato, sia accertata l’estinzione di un credito concorrente per compensazione e, dall’altro lato, sia dichiarata l’inefficacia della garanzia reale a fondamento dell’esecuzione del credito medesimo, non rientra nella competenza esclusiva delle autorità giurisdizionali dello Stato membro in cui l’immobile è situato o nel cui territorio ha o ha avuto luogo l’esecuzione.

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