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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
L. R. Veneto 08/08/2019, n. 35
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Art. 1 - Finalità1. La Regione del Veneto, anche in attuazione e in coerenza con quanto previsto dalla le |
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Art. 2 - Piano regionale di sviluppo del cicloturismo1. Per il conseguimento delle finalità di cui alla presente legge, nell'ambito della programmazione regionale di cui al Titolo I, Capo II, della legge regionale 14 giugno 2013, n. 11 e successive modificazioni, è individuato uno specifico strumento di programmazione per la promozione e valorizzazione del cicloturismo denominato Piano regionale di sviluppo del cicloturismo. 2. Il Piano regionale di sviluppo del cicloturismo, aggiornato a cadenza periodica in coordinamento con gli indirizzi strategici del Programma r |
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Art. 3 - Iniziative attuative1. La Giunta regionale disciplina i requisiti e le caratteristiche tecniche dei percorsi cicloturistici, i limiti di utilizzazione anche in relazione all'utilizzo plurimo della sentieristica per equidi e trekking, nonché le condizioni per l'adozione, la localizzazione e la posa in opera della segnaleti |
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Art. 4 - Principio della concertazione1. La Giunta regionale, gli enti locali, le associazioni pro loco, gli enti parco, i gruppi di azione locale e i gestori d |
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Art. 5 - Gestione dei percorsi cicloturistici e degli itinerari ciclistici delle Grandi salite del Veneto1. La funzione di soggetto gestore di percorso cicloturistico o di un sistema integrato di percorsi cicloturistici e degli itinerari ciclistici delle Grandi salite del Veneto di cui all'articolo 2, comma 3, lettera d) è svolta, in relazione alle specifiche situazioni territoriali: a) dagli enti locali, dagli enti gestori delle aree naturali protette regionali o nazionali, dalle associazioni pro loco, dai gruppi di azione lo |
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Art. 6 - Punti di sosta e di ristoro1. Lungo i percorsi cicloturistici e gli itinerari ciclistici delle Grandi salite del Veneto di cui all'articolo 2, comma 3, lettera d) sono utilizzabili, in quanto opportunamente attrezzati per la realizzazione di specifici punti di sosta e di ristoro, per il riparo e la sicurezza dei cicloturisti e ciclisti e per servizi di riparazione ed assistenza al mezzo: a) i |
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Art. 7 - Modifiche dell'articolo 31 della legge regionale 14 giugno 2013, n. 11 "Sviluppo e sostenibilità del turismo veneto" e successive modificazioni, per la definizione delle dotazioni e dei servizi delle strutture ricettive per il cicloturismo nonché per l'istituzione del logo "Venice bike lands"1. Dopo il comma 3 dell'articolo 31 della legge regionale 14 giugno 2013, n. 11 e successive mo |
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Art. 8 - Formazione operatori del settore cicloturistico1. La Regione promuove la formazione degli operatori del settore turistico nelle materie disciplinate dalla presente legge ed, in particolare, di coloro che accompagnano singoli o gruppi in itinerari |
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Art. 9 - Elenco regionale1. Al fine di garantire un'adeguata informazione al turista, è istituito l'elenco regionale degli accompagnatori cicloturistici. |
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Art. 10 - Disposizioni transitorie1. In prima applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 2, il Piano regionale di sviluppo del cicloturismo è |
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Art. 12 - Norma finanziaria1. Agli oneri in conto capitale derivanti dall'applicazione della presente legge, quantificati in euro 200.000,00 per ciascuno degli esercizi 2019 e 2020, si fa fronte mediante incremento delle risorse allocate nella Missione 07 "Turismo", Programma 01 "Sviluppo e valorizzazione del turismo", Titolo 2 "Spese in conto capitale" e contestuale riduzione per pari importo, nei due esercizi, delle risorse allocate nella Missione 20 "Fondi e accantonamenti", Programma 03 "Altri fondi", Titolo 2 "Spese in conto capita |
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