Rivista online e su carta in tema di
Opere e lavori privati e pubblici - Ingegneria civile e ambientale
Edilizia e costruzioni - Urbanistica e territorio
ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
L. R. Veneto 25/07/2019, n. 29
L. R. Veneto 25/07/2019, n. 29
L. R. Veneto 25/07/2019, n. 29
Testo coordinato con le modifiche introdotte da:
- Sent. Corte Cost. 25/11/2020, n. 247
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CAPO I - Modifiche di leggi regionali in materia di governo del territorio e paesaggio e parchi |
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Art. 1 - Modifica dell'articolo 79 bis della legge regionale 27 giugno 1985, n. 61 "Norme per l'assetto e l'uso del territorio"1. L'articolo 79 bis della legge regionale 27 giugno 1985, n. 61, è sostituito dal seguente: "Art. 79 bis - Misure preventive e protettive da predisporre negli edifici per l'accesso, il transito e l'esecuzione dei lavori di manutenzione sulle coperture in condizioni di sicurezza. 1. Ai fini della prevenzione dei rischi d'infortunio, i pr |
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Art. 2. - Modifiche dell'articolo 4 della legge regionale 23 aprile 2004, n. 11 "Norme per il governo del territorio e in materia di paesaggio"1. La rubrica dell'articolo 4 della legge regionale 23 aprile 2004, n. 11, è sostituita dalla seguente: "Valutazione ambientale strategica (VAS)". 2. Dopo il comma 4 dell'articolo 4 della legge regionale 23 aprile 2004, n. 11, sono aggiunti i seguenti: "4 bis. In attuazione di quanto previsto dall'articolo 6, comma 3, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 "Norme in materia ambientale" ed ai fini della verifica di sostenibilità ambientale di piani e di programmi che determinano l'uso di piccole aree a livello locale e per le modifiche minori dei piani e dei programmi di cui al comma 2 del medesimo articolo 6, la Giunta regionale predispone una scheda contenente le informazioni necessarie per la valutazione degli eventuali impatti significativi sull'ambiente, derivanti dall'attuazione del piano o del programma. 4 ter. La Giunta regionale, previo parere della competente commissione con |
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Art. 3 - Inserimento dell'articolo 7 bis nella legge regionale 23 aprile 2004, n. 11 "Norme per il governo del territorio e in materia di paesaggio"1. Dopo l'articolo 7 della legge regionale 23 aprile 2004, n. 11, è inserito il seguente: |
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Art. 4 - Modifica dell'articolo 14 della legge regionale 23 aprile 2004, n. 11 "Norme per il governo del territorio e in materia di paesaggio"1. Al comma 4 dell'articol |
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Art. 5 - Inserimento dell'articolo 14 bis nella legge regionale 23 aprile 2004, n. 11 "Norme per il governo del territorio e in materia di paesaggio"1. Dopo l'articolo 14 della legge regionale 23 aprile 2004, n. 11, è inserito il seguente: "Art. 14 bis Varianti urbanistiche semplificate al piano di assetto del territorio comunale. 1. In deroga a quanto previsto dall'articolo 14, il comune adotta e approva le varianti urbanistiche semplificate al piano di assetto del territorio (PAT) che riguardano: a) la rettifica di errori cartografici; b) le modifiche alle norme tecn |
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Art. 6 - Inserimento dell'articolo 16 bis nella legge regionale 23 aprile 2004, n. 11 "Norme per il governo del territorio e in materia di paesaggio"1. Dopo l'articolo 16 della legge regionale 23 aprile 2004, n. 11, è inserito il seguente: "Art. 16 bis Conformazione e adeguamento dei PAT e dei PATI alle previsioni della pianificazione paesaggistica regionale. 1. Ai fini dell'adeguamento dei PAT e dei PATI alle previsioni della pianificazione paesaggistica |
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Art. 7 - Modifica dell'articolo 18 della legge regionale 23 aprile 2004, n. 11 "Norme per il governo del territorio e in materia di paesaggio"1. Al comma 3 dell'articol |
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Art. 8 - Modifiche dell'articolo 20 della legge regionale 23 aprile 2004, n. 11 "Norme per il governo del territorio e in materia di paesaggio"1. Dopo il comma 8 dell'articolo 20 della legge regionale 23 aprile 2004, n. 11, è inserito il seguente: "8 bis. Fatte salve le diverse disposizioni detta |
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Art. 9 - Modifica dell'articolo 23 della legge regionale 23 aprile 2004, n. 11 "Norme per il governo del territorio e in materia di paesaggio"1. Al comma 11 dell'artico |
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Art. 10 - Modifiche dell'articolo 26 della legge regionale 23 aprile 2004, n. 11 "Norme per il governo del territorio e in materia di paesaggio"1. Dopo il comma 1 dell'articolo 26 della legge regionale 23 aprile 2004, n. 11, è aggiunto il seguente: |
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Art. 11 - Inserimento dell'articolo 40 bis nella legge regionale 23 aprile 2004, n. 11 "Norme per il governo del territorio e in materia di paesaggio"1. Dopo l'articolo 40 della legge regionale 23 aprile 2004, n. 11, è inserito il seguente: "Art. 40 bis |
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Art. 12 - Modifiche dell'articolo 44 della legge regionale 23 aprile 2004, n. 11 "Norme per il governo del territorio e in materia di paesaggio"1. Al comma 3 dell'articolo 44 della legge regionale 23 aprile 2004, n. 11, le parole: "dall'ispettorato regionale dell'agricoltura (IRA)" sono sostituite dalle seguenti: "dallo Sportello unico agricolo (SUA) dell'Agenzia veneta per i pagamenti in agricoltura (AVEPA) di cui alla legge regionale 9 novembre 2001, n. 31 "Istituzione dell'Agenzia veneta per i pagamenti in agricoltura"". 2. Dopo il comma 3 bis dell'articolo 44 della legge regionale 23 aprile 2004, n. 11, sono inseriti i seguenti: "3 ter. In deroga al comma 3 è consentita l'installazione: a) da parte di aziende zootecniche, di strut |
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Art. 13 - Inserimento dell'articolo 44 bis nella legge regionale 23 aprile 2004, n. 11 "Norme per il governo del territorio e in materia di paesaggio"1. Dopo l'articolo 44 della legge regionale 23 aprile 2004, n. 11 è inserito il seguente: "Art. 44 bis Riutilizzo di strutture in zona agricola per finalità di locazione turistica o per finalità di classificazione come dipendenza di albergo diffuso. 1. In deroga all'articolo 44 e nell'osservanza delle disposizioni di seguito indicate, sono utilizzabili per finalità di locazione turistica di cui all'articolo 27 bis della legge regionale 14 giugno 2013, n. 11 "Sviluppo e sostenibilità del turismo veneto", o per finalità di classificazione come dipendenza di albergo diffuso di cui all' |
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Art. 15 - Modifica dell'articolo 6 della legge regionale 4 aprile 2019, n. 14 "Veneto 2050: politiche per la riqualificazione urbana e la rinaturalizzazione del territorio e modifiche alla legge regionale 23 aprile 2004, n. 11 "Norme per il governo del territorio e in materia di paesaggio""1. Al comma 1 dell'articol |
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Art. 16 - Modifica dell'articolo 6 della legge regionale 4 aprile 2019, n. 14 "Veneto 2050: politiche per la riqualificazione urbana e la rinaturalizzazione del territorio e modifiche alla legge regionale 23 aprile 2004, n. 11 "Norme per il governo del territorio e in materia di paesaggio""1. Al comma 2 dell'articol |
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Art. 17 - Modifica dell'articolo 7 della legge regionale 4 aprile 2019, n. 14 "Veneto 2050: politiche per la riqualificazione urbana e la rinaturalizzazione del territorio e modifiche alla legge regionale 23 aprile 2004, n. 11 "Norme per il governo del territorio e in materia di paesaggio""1. Al comma 1 dell'articol |
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Art. 18 - Modifica all'articolo 7 della legge regionale 4 aprile 2019, n. 14 "Veneto 2050: politiche per la riqualificazione urbana e la rinaturalizzazione del territorio e modifiche alla legge regionale 23 aprile 2004, n. 11 "Norme per il governo del territorio e in materia di paesaggio""1. Al comma 6 dell'articol |
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Art. 19 - Modifica dell'articolo 11 della legge regionale 4 aprile 2019, n. 14 "Veneto 2050: politiche per la riqualificazione urbana e la rinaturalizzazione del territorio e modifiche alla legge regionale 23 aprile 2004, n. 11 "Norme per il governo del territorio e in materia di paesaggio""1. Al comma 3 dell'articol |
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Art. 20 - Inserimento dell'articolo 6 bis nella legge regionale 31 dicembre 2012, n. 55, "Procedure urbanistiche semplificate di sportello unico per le attività produttive e disposizioni in materia urbanistica, di edilizia residenziale pubblica, di mobilità, di noleggio con conducente e di commercio itinerante"1. Dopo l'articolo 6 della legge regionale 31 dicembre 2012, n. 55 "Procedure urbanistiche semplific |
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CAPO II - Modifiche di leggi regionali in materia di trasporto pubblico |
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Art. 21 - Omissis |
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Art. 22 - Modifiche degli articoli 37 e 37 bis della legge regionale 30 ottobre 1998, n. 25 "Disciplina ed organizzazione del trasporto pubblico locale"1. L'articolo 37 della legge regionale 30 ottobre 1998, n. 25, è sostituito dal seguente: "Art. 37 Sanzioni amministrative a carico degli utenti trasgressori. 1. Gli utenti dei servizi di trasporto pubblico locale, ad esclusione de |
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Art. 23 - Modifica dell'articolo 39 della legge regionale 30 ottobre 1998, n. 25 "Disciplina ed organizzazione del trasporto pubblico locale"1. Al comma 1 dell'articol |
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Art. 24 - Modifica dell'articolo 11 della legge regionale 21 novembre 2008, n. 21 "Disciplina degli impianti a fune adibiti a servizio pubblico di trasporto, delle piste e dei sistemi di innevamento programmato e della sicurezza nella pratica degli sport sulla neve"1. Dopo il comma 2 dell'articolo 11 della legge regionale 2 |
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Art. 25 - Omissis |
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CAPO III - Modifiche di leggi regionali in materia di lavori pubblici |
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Art. 26 - Modifica dell'articolo 4 della legge regionale 7 novembre 2003, n. 27 "Disposizioni generali in materia di lavori pubblici di interesse regionale e per le costruzioni in zone classificate sismiche"1. Il comma 1 bis, dell'ar |
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Art. 27 - Modifica dell'articolo 24 della legge regionale 7 novembre 2003, n. 27 "Disposizioni generali in materia di lavori pubblici di interesse regionale e per le costruzioni in zone classificate sismiche"1. Al comma 2, dell'artico |
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Art. 28 - Modifica dell'articolo 9 della legge regionale 3 febbraio 2006, n. 2 "Legge finanziaria regionale per l'esercizio 2006"1. Al comma 1 dell'artico |
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CAPO IV - Modifiche di leggi regionali in materia di ambiente e gestione di rifiuti |
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Art. 29 - Modifica dell'articolo 5 bis della legge regionale 16 aprile 1985, n. 33 "Norme per la tutela dell'ambiente"1. Il comma 9 dell'articolo 5 bis della legge regionale 16 aprile 1985, n. 33, è sostituito dal seguente: "9. Le province competenti per terr |
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Art. 31 - Modifica dell'articolo 26 della legge regionale 21 gennaio 2000, n. 3 "Nuove norme in materia di gestione dei rifiuti"1. Il comma 8 dell'artico |
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Art. 32 - Modifiche degli articoli 4 e 7 della legge regionale 18 febbraio 2016, n. 4 "Disposizioni in materia di valutazione di impatto ambientale e di competenze in materia di autorizzazione integrata ambientale"1. Le lettere a) e d) del comma 4 dell'articolo 4 della legge regionale 18 febbraio 2016, n. 4, sono abrogate. 2. Al comma 4 dell'articolo 7 della legge regionale 18 febbraio 2016, |
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CAPO V - Modifiche di leggi regionali in materia di cave e miniere |
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Art. 33 - Abrogazione dell'articolo 48 della legge regionale 13 aprile 2001, n. 11 "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi alle autonomie locali in attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112" |
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Art. 34 - Modifiche dell'articolo 1 della legge regionale 25 febbraio 2005, n. 7 "Disposizioni di riordino e semplificazione normativa - collegato alla legge finanziaria 2004 in materia di miniere, acque minerali e termali, lavoro, artigianato, commercio e veneti nel mondo"1. All'articolo 1 della legge regionale 25 febbraio 2005, n. 7, sono apportate le seguenti modifiche: a) al comma 4 le parole: "si |
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Art. 35 - Modifiche dell'articolo 2 della legge regionale 16 marzo 2018, n. 13 "Norme per la disciplina dell'attività di cava"1. Al comma 2 dell'articolo 2 della legge regionale 16 marzo 2018, n. |
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Art. 36 - Modifiche dell'articolo 3 della legge regionale 16 marzo 2018, n. 13 "Norme per la disciplina dell'attività di cava"1. Al comma 1 dell'artico |
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Art. 39 - Modifica dell'articolo 12 della legge regionale 16 marzo 2018, n. 13 "Norme per la disciplina dell'attività di cava"1. Dopo il comma 4 dell'a |
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Art. 40 - Ulteriori modifiche della legge regionale 16 marzo 2018, n. 13 "Norme per la disciplina dell'attività di cava"1. Alla lettera g) del comma 4 dell'articolo 10 della legge regionale 16 marzo 2018, n. 13, le parole: "Giunta regionale" sono sostituite con le parole: "struttura regionale competente". 2. Ai commi 2 e 3 dell'articolo 11 della legge regionale 16 marzo 2018, n. 13, le parole: "Giunta regionale" sono sostituite con le parole: "struttura regionale competente". |
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CAPO VI - Modifiche a leggi regionali in materia di turismo |
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Art. 41 - Modifica dell'articolo 30 della legge regionale 4 novembre 2002, n. 33 "Testo unico delle leggi regionali in materia di turismo"1. Al comma 5 dell'articolo 30 d |
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Art. 42 - Modifiche dell'articolo 16 della legge regionale 10 agosto 2012, n. 28 "Disciplina delle attività turistiche connesse al settore primario"1. Al comma 1 dell'artico |
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Art. 43 - Inserimento dell'articolo 26 bis nella legge regionale 14 giugno 2013, n. 11 "Sviluppo e sostenibilità del turismo veneto"1. Dopo l'articolo 26 della legge regionale 14 giugno 2013, n. 11, è inserito il seguente: "Art. 26 bis Gestione del verde nelle strutture ricettive all'aperto. |
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Art. 44 - Inserimento dell'articolo 7 bis nella legge regionale 16 febbraio 2018, n. 9 "Disposizioni regionali per il turismo equestre e la valorizzazione delle attività con gli equidi".1. Dopo l'articolo 7 della legge regionale 16 febbraio 2018, n. 9, è inserito il seguente: |
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CAPO VII - Modifica della legge regionale 23 aprile 1990, n. 32 "Disciplina degli interventi regionali per i servizi educativi alla prima infanzia: asili nido e servizi innovativi" |
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Art. 45 - Modifica dell'articolo 28 della legge regionale 23 aprile 1990, n. 32 "Disciplina degli interventi regionali per i servizi educativi alla prima infanzia: asili nido e servizi innovativi".1. Al comma 1 dell'articolo 28 della legge regionale 23 aprile 1990, n. 32 |
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Art. 46 - Modifica dell'articolo 29 della legge regionale 23 aprile 1990, n. 32 "Disciplina degli interventi regionali per i servizi educativi alla prima infanzia: asili nido e servizi innovativi"1. Al comma 2 dell'artico |
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CAPO VIII - Disposizioni finali |
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Art. 47 - Clausola di neutralità finanziaria1. All'attuazione della presente legge si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili |
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Art. 48 - Entrata in vigore1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto. |
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