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L. R. Puglia 05/07/2019, n. 22

Nuova disciplina generale in materia di attività estrattiva.
Testo coordinato con le modifiche introdotte da:
- Deliberaz. G.R. 22/07/2024, n. 1043
- Deliberaz. G.R. 16/05/2022, n. 697
- Deliberaz. G.R. 19/04/2021, n. 608
- Deliberaz. G.R. 25/06/2020, n. 987
- Deliberaz. G.R. 30/03/2020, n. 437
- L.R. 30/12/2020, n. 35
- Deliberaz. G.R. 16/12/2019, n. 2354
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CAPO I - DISPOSIZIONI GENERALI
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Art. 1 - Oggetto e finalità

1. Le presenti disposizioni disciplinano la pianificazione e l’esercizio dell’attività di ricerca e coltivazione delle sostanze minerali appartenenti alla seconda categoria di cui al regio decreto 29 luglio 1927, n. 1443 (Norme di carattere legislativo per disciplinare la ricerca e la coltivazione delle miniere) nel territorio della regione Puglia, nel rispetto dei valori ambientali, paesaggistici e del corretto sviluppo del territorio.

2. Le presenti disposizioni perseguono le seguenti finalità:

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Art. 2 - Ambito di applicazione

1. Costituisce attività di cava, ai fini dell’applicazione delle presenti disposizioni, l’attività che comporta modificazioni dello stato fisico

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Art. 3 - Definizioni e classificazione dei materiali di cava e assimilati

1. Ai fini delle presenti disposizioni valgono le seguenti definizioni:

a) materiali di cava: sostanze minerali appartenenti alla seconda categoria di cui al r.d. 1443/1927. Ai fini della pianificazione dell’attività estrattiva sono assimilabili ai materiali di cava, i sottoprodotti così come definiti dall’articolo 184-bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale);

b) materiali di pregio: le pietre ornamentali o da taglio, gli inerti silicei o alluvionali, il gesso, le argille e i materiali di cui alla lettera a), che presentano scarsa disponibilità sul territorio regionale, un alto valore merceologico in considerazione delle condizioni del mercato, delle caratteristiche fisiche o di altre ragioni di interesse pubblico. Sono altresì considerati materiali di pregio, i materiali indispensabili per il restauro, la manutenzione e la conservazione dei beni culturali ai sensi del decreto leg

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Art. 4 - Competenze della Regione e dei comuni in materia di attività estrattive

1. Le competenze regionali ai fini dell’applicazione delle presenti disposizioni attengono alle materie di:

a) elaborazione di norme, regolamenti nonché direttive e linee guida di settore, ivi compresa la definizione, di concerto con le organizzazioni di categoria maggiormente rappre

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Art. 5 - Commissione tecnica delle attività estrattive

1. I comuni anche in forma associata, per l’esercizio delle funzioni di cui all’articolo 4, comma 3, costituiscono, la commissione tecnica delle attività estrattive.

2. La commissione tecnica delle attività estrattive svolge attività di supporto tecnico e giuridico, inclusi la definizione di pareri tecnici intermedi sulle proposte dei progetti di coltivazione e recupero di cava, nell’ambito delle procedure di autorizzazione di cui agli ar

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CAPO II - PIANIFICAZIONE DELL’ATTIVITÀ ESTRATTIVA
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Art. 6 - Piano regionale delle attività estrattive (PRAE)

1. Il PRAE è lo strumento settoriale generale strategico di indirizzo, programmazione e pianificazione territoriale delle attività estrattive nella Regione Puglia. Il PRAE persegue la valorizzazione dei giacimenti dei materiali di cava, con particolare riferimento ai materiali

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Art. 7 - Contenuti del PRAE

1. Per la finalità di cui all’articolo 6, il PRAE contiene i criteri di localizzazione nonché la localizzazione stessa, attraverso indagini giacimentologiche, geognostiche, idrologiche, idrogeologiche relative alla profondità degli acquiferi, della presenza di cave e della tipologia di intervento proposto e studi concernenti il quadro tecnico ed economico del settore, delle aree suscettibili di attività estrattiva.

2. La Regione finanzia le attività di indagine di cui al comma 1 anche mediante l’utilizzo delle risorse finanziarie derivanti dagli oneri a essa riconosciuti ai sensi dell’articolo 10.

3. Fatte salve le previsioni di cui agli articoli 14, 24 e 27 della presente legge, l’attività estrattiva è consentita esclusivamente nelle aree di cui al comma 1, nel rispetto delle presenti disposizioni e delle norme e disposizioni di cui al comma 4, lettera c).

4. Il PRAE, in particolare, contiene:

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Art. 8 - Procedimento di approvazione del PRAE

1. Il PRAE è adottato e approvato dalla Giunta regionale secondo il seguente schema logico-procedurale, coordinato con le attività di deposito, pubblicazione e consultazione di cui alla VAS ai sensi della legge regionale 14 dicembre 2012, n. 44 (Disciplina regionale in materia di valutazione ambientale strategica):

a) la Giunta regionale, sentito il parere preliminare della Consulta regionale per le attività estrattive di cui all’articolo 26, adotta il documento programmatico di piano, unitamente al Rapporto preliminare di orientamento per la VAS, volto alla definizione della portata e del livello di dettaglio delle informazioni da includere nel Rapporto ambientale e avvia la fase di consultazione preliminare per la VAS con i soggetti competenti in materia ambientale e gli enti territoriali interessati di cui all’articolo 6, comma 5, della l.r. 44/2012, pubblicando la documentazione sul proprio sito web e comunicando agli stessi soggetti, nonché all’autorità competente, l’avvenuta pubblicazione e le modalità di trasmissione dei contributi. Contestualmente, la struttura regionale competente in materia di a

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CAPO III - AUTORIZZAZIONI
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Art. 9 - Autorizzazione all’esercizio dell’attività estrattiva

1. L’esercizio dell’attività estrattiva è soggetto ad autorizzazione del comune competente per territorio, salvo quanto previsto al comma 3. Chiunque intenda esercitare l’attività estrattiva dei materiali di cava, sui terreni di cui abbia la disponibilità giuridica, presenta domanda di autorizzazione al comune competente. Il soggetto proponente contestualmente alla domanda di autorizzazione all’attività estrattiva, presenta la documentazione necessaria all’ottenimento di tutti gli atti di assenso eventualmente necessari, ivi compresa la documentazione per la verifica di assoggettabilità a VIA o per la Valutazione di impatto a

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Art. 10 - Onerosità dell’esercizio

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1. L’esercizio dell’attività estrattiva è a titolo oneroso.

2. Gli oneri di cui al comma 1 sono determinati in base al volume di materiale venduto e/o utilizzato per l’autoproduzione e alla tipologia e valore di mercato dei materiali estratti.

3. Al fine di incentivare il recupero contestuale dei siti estrattivi, è prevista una riduzione degli oneri sull’attività estrattiva proporzionale alla percentuale di superfic

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Art. 11 - Domanda di autorizzazione

1. La domanda di autorizzazione è indirizzata all’autorità competente al rilascio dell’autorizzazione di cui all’articolo 9 ed è corredata dai seguenti elaborati:

a) progetto di coltivazione, anche articolato per lotti, che contenga la descrizione dell’area dell’intervento, le tipologie e i quantitativi dei materiali da estrarre, il metodo di coltivazione adottato, le pertinenze necessarie, la scansione temporale e gli schemi organizzativi delle varie fasi di coltivazione;

b) relazioni tecniche illus

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Art. 12 - Contenuti dell’atto di autorizzazione

1. L’autorizzazione determina:

a) la natura e la quantità di materiali di cava di cui è consentita la coltivazione;

b) la localizzazione, l’estensio

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Art. 13 - Ampliamenti, approfondimenti e riattivazione di cava

1. Gli interventi di ampliamento di cave esistenti regolarmente autorizzate sono preferiti all’apertura di nuove cave e soggiacciono agli stessi requisiti e procedure previste per queste ultime secondo le disposizioni precedenti.

2. Gli interventi di approfondimento di cave autorizzate

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Art. 14 - Interventi di recupero ambientale delle cave dismesse

1. I progetti di recupero ambientale e di riqualificazione dei siti estrattivi dismessi, che comportano prelievo dei materiali di cava presenti in sito, sono soggetti all’autorizzazione di cui all’articolo 9.

2. L’autorità competente, per i progetti di cui al comma 1, rilascia l’autorizzazione a condizione che l’attività estrattiva sia finalizzata e funzionale al recupero ambientale e di messa in sicurezza del sito estrattivo. La stessa autorità, tenuto conto dei pareri e degli esiti del procedimento di autorizzazione, individua la durata e la modalità della fase di prelievo dei materiali di cava, le effettive quantità massime di materiale da scavare e/o prelevare e commercializzare in funzione delle necessità del corretto recupero del sito.

3. La domanda di autorizzazione per il recupero e riqualificazione del sito è corredata, oltre che dagli ela

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Art. 15 - Durata delle autorizzazioni, proroga e rinnovo

1. L’autorizzazione alla coltivazione ha durata compatibile con le dimensioni del giacimento autorizzato e comunque non superiore a venti anni.

2. Può essere rilasciata proroga a istanza del titolare dell’autorizzazione, al solo fine di consentire il completamento del progetto di coltivazione o di recupero, previa valutazione della documentazione di cui al comma 4 e verifica della vigenza delle autorizzazioni o atti di assenso,

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Art. 16 - Recupero ambientale delle cave

1. Il recupero ambientale delle aree soggette ad attività estrattiva e/o ricerca in forza di autorizzazione di cui agli articoli 9, 22 e 35, è obbligatorio ed è a carico dell’esercente.

2. Il recupero delle aree soggette ad attività estrattiva, in conformità al piano di ripristino e recupero ambientale autorizzato, deve essere realizzato contestualmente, ove possibile, o al termine della fase di coltivazione della cava, sulla base di comprovate esigenze tecnico-produttive e di sicurezza nell’esercizio dell’attività. A tal fine le opere di coltivazione e recupero ambientale negli elaborati di cui all’articolo 11 sono articolate per lotti successivi, ove possibile. Al termine della realizzazione del recupero ambientale di ogni singolo lotto, l’esercente può richiedere lo svincolo parziale delle garanzie finanziarie di cui all’articolo 17, comma 4.

3. Il recupero ambientale deve garantire la pubblica sicurezza, la stabilità e funzionalità del contesto idrogeologico, la salvaguardia dell’ambiente naturale e deve essere coerente con le caratteristiche del contesto, e in particolare, con le componenti geolo

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Art. 17 - Obblighi e adempimenti dell’esercente

1. L’esercente di cava è tenuto a osservare gli obblighi e gli adempimenti in materia di sicurezza e salute sul luogo di lavoro ai sensi della normativa vigente e, in particolare, del decreto del Presidente della Repubblica 9 aprile 1959, n. 128 (Norme di polizia delle miniere e delle cave), decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 624 (Attuazione della direttiva 92/91/CEE relativa alla sicurezza e salute dei lavoratori nelle industrie estrattive per trivellazione e della direttiva 92/104/CEE relativa alla sicurezza e salute dei lavoratori nelle industrie estrattive a cielo aperto o sotterranee) e del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 (Testo unico sulla salute e sicurezza sul lavoro).

2. L’esercente ha l’obbligo di acquisire, ai fini dell’esercizio dell’attività estrattiva e dell’utilizzo delle pertinenze di cava, ogni ulteriore parere e/o atto di assenso non acquisito durante le procedure di cui all’articolo 9, previsti da altra normativa in materia, nonché a curare che gli stessi siano vigenti per l’intera durata dell’esercizio.

3. Il rilascio dell’autorizzazione è subordinato alle verifiche previste in materia di documentazione antimafia del

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Art. 18 - Varianti al progetto di coltivazione

1. Fatti salvi i provvedimenti imposti dall’autorità competente ai sensi del titolo XVII del d.p.r. 128/1959, le varianti sostanziali al progetto di coltivazione e recupero autorizzato sono sottoposte all’autorizzazione di cui all’articolo 9 e successivi su richiesta dell’esercente.

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Art. 19 - Adempimenti conseguenti all’ultimazione dei lavori di coltivazione e recupero

1. Al termine della coltivazione e della realizzazione delle opere di recupero ambientale autorizzate, il titolare dell’autorizzazione ne dà comunicazione al comune interessato inviando una relazione, planimetria quotata, sezioni principali e rilievo fotografico che documentino le opere di recupero realizzate.

2. Entro sessanta giorni dalla data di scadenza dell’autorizzazione di cui all’articolo 9, in assenza della

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Art. 20 - Trasferimento e subentro nella coltivazione

1. L’autorizzazione all’attività estrattiva è personale e può essere ceduta a terzi che abbiano acquisito la disponibilità giuridica del bene solo con il preventivo assenso dell’autorità competente di cui all’articolo 9.

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Art. 21 - Pertinenze di cava e impianti connessi

1. Le pertinenze di cava devono essere puntualmente descritte e individuate nelle caratteristiche, dimensioni e dislocazione nella documentazione di cui all’articolo 11 e sono autorizzate, in deroga alle vigenti norme urbanistiche, con il provvedimento di cui all’articolo 9.

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Art. 22 - Autorizzazione alla ricerca

1. L’autorizzazione alla ricerca di sostanze minerali di cava è rilasciata dal comune competente per territorio.

2. Il soggetto proponente presenta al comune competente la domanda di autorizzazione all’attività di ricerca, corredata da una relazione tecnico-economica e relazione geologica indicante le zone interessate, il progetto di ricerca e di ripristino, i mezzi impiegati, le eventuali modifiche che i lavori apporterebbero al terreno e il calcolo dei costi delle opere di ricerca e ripristino. Il progetto di ricerca e ripristino è finalizzato all’individuazione e caratterizzazione

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Art. 23 - Risarcimento del danno conseguente alle attività di ricerca

1. Il ricercatore ha l’obbligo di risarcire i danni cagionati dalla ricerca al proprietario dei terreni interessati.

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Art. 24 - Cave di prestito

1. Fatta salva l’applicazione del d.m. 203/2003 e della l.r. 23/2006, l’apertura delle cave di prestito

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CAPO IV - FUNZIONI DI COORDINAMENTO DELLA REGIONE
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Art. 25 - Catasto delle attività estrattive

1. È istituito presso la competente struttura della Regione, il Catasto delle attività estrattive.

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Art. 26 - Consulta regionale per le attività estrattive

1. È istituita la Consulta regionale per le attività estrattive che svolge attività di osservazione, raccolta, monitoraggio e analisi di dati relativi al settore estrattivo nonché supporto per la redazione e aggiornamento del PRAE, al fine di definire gli obiettivi e verificare lo stato di attuazione del PRAE.

2. Alla Consulta competono:

a) la raccolta, l’elaborazione, l’analisi e l’aggiornamento dei dati afferenti le attività estrattive della Regione;

b) l’osservazione dell’andamento delle attività economiche e di ricerca legate alle attività estrattive.

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Art. 27 - Censimento delle aree estrattive e dismesse

1. Ai fini di cui all’articolo 1, comma 2, lettera e), la Regione, di concerto con i comuni, provvede al censimento delle aree di cava dismesse e ne accerta lo stato in relazione alla estensione, altezza dei fronti, pericolosità idrogeologica, distanza aree urbanizzate, grado di naturalizzazione, distanza da aree boscate, contesto territoriale, presenza di rifiuti e regime di proprietà.

2. Il censimento di cui al comma 1 è parte integrante del PRAE e definisce strategie e indirizzi per il recupero delle cave dismesse fissando le norme tecniche per il recupero e le prio

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Art. 28 - Attività formativa e formazione del personale che opera nel settore estrattivo

1. La Regione promuove e supporta la formazione e l’aggiornamento professionale del personale con mansioni afferenti alle competenze previste dalle p

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CAPO V - VIGILANZA E SANZIONI
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Art. 29 - Funzione di vigilanza e di polizia mineraria

1. Fatte salve le competenze delle Forze di Polizia e della struttura regionale competente in materia di vigilanza ambientale, sono esercitate dai comuni, anche in forma associata:

a) le funzioni di vigilanza sull’attività di cava, in ordine al rispetto delle presenti disposizioni, del progetto di coltivazione e recupero ambientale e delle prescrizioni d

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Art. 30 - Sospensione e decadenza dell’autorizzazione

1. Il comune diffida l’esercente ad adempiere entro un termine, pena la sospensione dell’attività estrattiva, per:

a) interruzione dell’attività estrattiva per un periodo superiore a centottanta giorni senza preventiva comunicazione al comune competente;

b) realizzazione interventi in difformità dal progetto di coltivazione autorizzato;

c) verificarsi di situazioni di pericolo idrogeologico, ambientale o di sicurezza per i lavoratori e per le popolazioni ritenute tali da

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Art. 31 - Revoca dell’autorizzazione

1. Per sopravvenuti motivi di pubblico interesse o qualora sia intervenuta un’alterazione della situazione geologica o idrogeologica della zona inter

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Art. 32 - Obbligo di ripristino delle aree soggette ad attività estrattiva abusiva e in difformità

1. Ferme restando le sanzioni di cui all’articolo 33, chiunque eserciti attività estrattiva abusiva e/o in difformità è obbligato a effettuare, a sue spese, la messa in sicurezza e il ripristino dello stato dei luoghi previa presentazione di apposito progetto al comune competente per territorio, che provvede alla sua appr

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Art. 33 - Sanzioni amministrative

1. Le sanzioni di cui al presente articolo sono irrogate dai comuni competenti, anche in forma associata, al rilascio dei provvedimenti di autorizzazione. L’entità della sanzione è determinata secondo quanto previsto dall’articolo 11 della legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale). Costituiscono elementi per valutare la gravità della violazione:

a) entità delle aree e volumetria interessate dallo scavo abusivo e/o in difformità;

b) sensibilità ambientale e paesaggistica delle aree interessate;

c) valore commerciale dei materiali di cava estratti;

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Art. 34 - Patrimonio indisponibile della Regione

1. Appartengono al patrimonio indisponibile della Regione i giacimenti di materiali di cava la cui disponibilità sia stata sottratta al proprietario del fondo nei casi di pubblico interesse di cui al presente articolo.

2. Qualora non sia stata presentata domanda di autorizzazione, per la coltivazione di giacimenti di cava ricadenti nelle aree individuate dal PRAE, la Regione su istanza del comune invita il proprietario del fondo a presentare, entro il termine

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CAPO VI - NORME TRANSITORIE E FINALI
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Art. 35 - Disposizioni transitorie e finali

1. Le attività estrattive in possesso di atto formale di autorizzazione, ai sensi della l.r. 37/1985, e in esercizio alla data di entrata in vigore della presente legge, proseguono fino al completamento del piano di coltivazione e recupero autorizzato.

2. I procedimenti di autorizzazione in materia di attività estrattive già avviati alla data di entrata in vigore delle presenti disposizioni, proseguono il loro iter presso la competente struttura regionale secondo le disposizioni di cui alla

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Art. 36 - Distanze di sicurezza dalle infrastrutture

1. Al fine di garantire la pubblica e privata incolumità e la stabilità di pubblici e privati manufatti, è vietato effettuare scavi minerari finalizzati alla ricerca o estrazione del giacimento, a distanza inferiore a:

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Art. 37 - Abrogazioni, modificazioni e rinvio

1. È abrogata la legge regionale 22 maggio 1985, n. 37 (Norme per la disciplina dell’a

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Art. 38 - Dotazioni finanziarie

1. Le entrate a disposizione della Regione Puglia, previste dall’articolo 10, comma 6, introitate nel capitolo di entrata n. 3061150 (titolo 3, tipologia 100, categoria 3) sono destinate a finanziare: nella misura del 70 per cento, la missione 14, programma 1, titolo 2, per le spese per investimenti nel settore estrattivo finalizzati all’innovazione tecnologico e recupero e messa in sicurezza delle cave dismesse, e

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