FAST FIND : NN4353

D. P.R. 29/09/1973, n. 600

Disposizioni comuni in materia di accertamento delle imposte sui redditi.
Testo coordinato con le modifiche introdotte da:
- D. Leg.vo 14/11/2024, n. 175
- D. Leg.vo 05/11/2024, n. 173
- D.L. 09/08/2024, n. 113 (L. 07/10/2024, n. 143)
- D. Leg.vo 05/08/2024, n. 108
- D. Leg.vo 14/06/2024, n. 87
- D. Leg.vo 12/02/2024, n. 13
- D. Leg.vo 08/01/2024, n. 1
- L. 30/12/2023, n. 213
- D. Leg.vo 01/03/2023, n. 32
- L. 29/12/2022, n. 197
- D. Leg.vo 03/08/2022, n. 114
- D.L. 21/06/2022, n. 73 (L. 04/08/2022, n. 122)
- L. 30/12/2020, n. 178
- D. Leg.vo 30/07/2020, n. 100
- D. Leg.vo 10/06/2020, n. 49
- D.L. 30/04/2019, n. 34 (L. 28/06/2019, n. 58)
- D. Leg.vo 29/11/2018, n. 142
- D.L. 23/10/2018, n. 119
- D.L. 12/07/2018, n. 87 (L. 09/08/2018, n. 96)
- L. 27/12/2017, n. 205
- D. Leg.vo 03/07/2017, n. 117
- D.L. 24/04/2017, n. 50 (L. 21/06/2017, n. 96)
- D. Leg.vo 15/03/2017, n. 32
- L. 11/12/2016, n. 232
- D.L. 22/10/2016, n. 193 (L. 01/12/2016, n. 225)
- L. 07/07/2016, n. 122
- D.L. 14/02/2016, n. 18 (L. 08/04/2016, n. 49)
- L. 28/12/2015, n. 208
- D. Leg.vo 24/09/2015, n. 158
- D. Leg.vo 24/09/2015, n. 156
- D. Leg.vo 14/09/2015, n. 147
- D. Leg.vo 05/08/2015, n. 128
- D.L. 24/01/2015, n. 3 (L. 24/03/2015, n. 33)
- D. Leg.vo 21/11/2014, n. 175
- Sentenza C. Cost. 06/10/2014, n. 228
- D.L. 12/09/2014, n. 133 (D.L. 11/11/2014, n. 164)
- D.L. 24/06/2014, n. 91 (L. 11/08/2014, n. 116)
- D.L. 24/04/2014, n. 66 (L. 23/06/2014, n. 89)
- D. Leg.vo 04/03/2014, n. 44
- D. Leg.vo 04/03/2014, n. 29
- L. 27/12/2013, n. 147
- D.L. 22/06/2012, n. 83 (L. 07/08/2012, n. 134)
- D. Leg.vo 16/04/2012, n. 47
- D.L. 02/03/2012, n. 16 (L. 26/04/2012, n. 44)
- D.L. 24/01/2012, n. 1 (L. 24/03/2012, n. 27)
- D.L. 29/12/2011, n. 216 (L. 24/02/2012, n. 14)
- D.L. 06/12/2011, n. 201 (L. 22/12/2011, n. 214)
- D.L. 13/08/2011, n. 138 (L. 14/09/2011, n. 148)
- D.L. 06/07/2011, n. 98 (L. 15/07/2011, n. 111)
- D.L. 13/05/2011, n. 70 (L. 12/07/2011, n. 106)
- D.L. 29/12/2010, n. 225 (L. 26/02/2011, n. 10)
- L. 13/12/2010, n. 220
- D.L. 31/05/2010, n. 78 (L. 30/07/2010, n. 122)
- D.L. 25/03/2010, n. 40 (L. 22/05/2010, n. 73)
- D.L. 30/12/2009, n. 194 (L. 26/02/2010, n. 25)
- L. 07/07/2009, n. 88
- D.L. 01/07/2009, n. 78 (L. 03/08/2009, n. 102)
- D.L. 25/06/2008, n. 112
- L. 24/12/2007, n. 244
- C. Cost. 24/10/2007, n. 366
- D. Leg.vo 06/11/2007, n. 199
- D. Leg.vo 06/02/2007, n. 49
- L. 27/12/2006, n. 296
- D.L. 04/07/2006, n. 223
- L. 23/12/2005, n. 266
- D. Leg.vo 05/12/2005, n. 252
- D. Leg.vo 18/11/2005, n. 247
- D. Leg.vo 19/09/2005, n. 215
- D.L. 30/09/2005, n. 203
- D. Leg.vo 30/05/2005, n. 143
- L. 18/04/2005, n. 62
- L. 30/12/2004, n. 311
- D. Leg.vo 29/03/2004, n. 99
- C. Cost. 10/12/2003, n. 360
- D. Leg.vo 12/12/2003, n. 344
- D.L. 30/09/2003, n. 269 (L. 24/11/2003, n. 326)
- D.P.R. 16/04/2003, n. 126
- L. 27/12/2002, n. 289
- D.L. 24/12/2002, n. 282 (L. 21/02/2003, n. 27)
- D.P.R. 07/12/2001, n. 435
- L. 18/10/2001, n. 383
- D.L. 25/09/2001, n. 351
- D.L. 25/09/2001, n. 350
- D.P.R. 12/04/2001, n. 222
- D. Leg.vo 12/04/2001, n. 168
- D. Leg.vo 26/01/2001, n. 32
- L. 23/12/2000, n. 388
- L. 21/11/2000, n. 342
- L. 24/11/2000, n. 340
- L. 27/07/2000, n. 212
- D. Leg.vo 10/03/2000, n. 74
- D. Leg.vo 18/02/2000, n. 47
- D. Leg.vo 23/12/1999, n. 505
- D. Leg.vo 21/07/1999, n. 259
- L. 13/05/1999, n. 133
- L. 18/02/1999, n. 28
- D. Leg.vo 28/12/1998, n. 490
- L. 23/12/1998, n. 448
- D.P.R. 22/07/1998, n. 322
- D. Leg.vo 16/06/1998, n. 201
- D. Leg.vo 08/05/1998, n. 135
- D. Leg.vo 18/12/1997, n. 471
- D. Leg.vo 21/11/1997, n. 461
- D. Leg.vo 04/12/1997, n. 460
- L. 27/12/1997, n. 449
- D. Leg.vo 08/10/1997, n. 358
- D. Leg.vo 02/09/1997, n. 314
- D. Leg.vo 09/07/1997, n. 241
- D. Leg.vo 19/06/1997, n. 218
- D.L. 28/03/1997, n. 79 (L. 28/05/1997, n. 140)
- D.P.R. 09/12/1996, n. 695
- D.L. 31/12/1996, n. 669 (L. 28/02/1997, n. 30
- L. 28/12/1995, n. 549
- L. 23/12/1994, n. 725
- D.L. 10/06/1994, n. 357 (L. 08/08/1994, n. 489)
- D.L. 31/05/1994, n. 330 (L. 27/07/1994, n. 473)
- D.L. 23/05/1994, n. 308 (L. 22/07/1994, n. 458)
- L. 24/12/1993, n. 537
- D.L. 30/08/1993, n. 331 (L. 29/10/1993, n. 427)
- D. Leg.vo 06/03/1993, n. 136
- D.L. 23/01/1993, n. 16 (L. 24/03/1993, n. 75)
- D. Leg.vo 30/12/1992, n. 543
- D.L. 19/09/1992, n. 384 (L. 14/11/1992, n. 438)
- D.L. 09/09/1992, n. 372 (L. 05/11/1992, n. 429)
- D.P.R. 20/01/1992, n. 23
- L. 30/12/1991, n. 413
- C. Cost. 23/05/1991, n. 258
- D.L. 03/05/1991, n. 143 (L. 05/07/1991, n. 197)
- L. 29/12/1990, n. 408
- D.L. 27/04/1990, n. 90 (L. 26/06/1990, n. 165)
- D.L. 02/03/1989, n. 69 (L. 27/04/1989, n. 154)
- C. Cost. 09/01/1989, n. 2
- D.L. 14/03/1988, n. 70 (L. 13/05/1988, n. 154)
- C. Cost. 15/10/1987, n. 364
- D.L. 05/03/1986, n. 57 (L. 18/04/1986, n. 57)
- D.L. 19/12/1984, n. 853 (L. 17/02/1985, n. 17)
- D.L. 12/08/1983, n. 371 (L. 11/10/1983, n. 546)
- C. Cost. 15/07/1983, n. 247
- D.P.R. 22/02/1983, n. 43
- D.L. 30/12/1982, n. 953 (L. 28/02/1983, n. 53)
- D.L. 21/12/1982, n. 923 (L. 09/02/1983, n. 29)
- D.L. 30/09/1982, n. 688 (L. 27/11/1982, n. 873)
- D.P.R. 09/08/1982, n. 525
- D.P.R. 05/06/1982, n. 506
- D.P.R. 15/07/1982, n. 463
- D.L. 10/07/1982, n. 429 (L. 07/08/1982, n. 516)
- D.P.R. 14/04/1982, n. 309
- D.P.R. 04/11/1981, n. 664
- D.P.R. 30/12/1980, n. 897
- D.P.R. 28/11/1980, n. 787
- D.L. 31/10/1980, n. 693 (L. 22/12/1980, n. 891)
- L. 24/04/1980, n. 146
- L. 29/02/1980, n. 31
- D.P.R. 27/09/1979, n. 506
- D.P.R. 05/04/1978, n. 132
- D.P.R. 05/04/1978, n. 131
- D.L. 23/12/1977, n. 936 (L. 23/02/1978, n. 38)
- D.P.R. 30/11/1977, n. 888
- L. 19/07/1977, n. 412
- L. 13/04/1977, n. 114
- D.P.R. 24/12/1976, n. 920
- C. Cost. 14/07/1976, n. 179
- D.P.R. 30/09/1975, n. 483
- D.P.R. 28/03/1975, n. 60
- D.P.R. 23/12/1974, n. 689
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Premessa

 

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

 

Visto l'

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TITOLO I - DICHIARAZIONE ANNUALE
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Art. 1. - Dichiarazione dei soggetti passivi

Ogni soggetto passivo deve dichiarare annualmente i redditi posseduti anche se non ne consegue alcun debito d'imposta. I soggetti obbligati alla tenuta di scritture contabili, di cui al successivo art. 13, devono presentare la dichiarazione anche, in mancanza di redditi.

La dichiarazione è unica agli effetti dell'imposta sul reddito delle persone fisiche o sul reddito delle persone giuridiche e dell'imposta locale sui redditi e deve contenere l'indicazione degli elementi attivi e passivi necessari per la determinazione degli imponibili secondo le norme che disciplinano le imposte stesse. I redditi per i quali manca tale indicazione si considerano non dichiarati ai fini dell'accertamento e delle sanzioni.

La dichiarazione delle persone fisiche è unica per i redditi propri del soggetto e per quelli di altre persone a lui imputabili a norma dell'articolo 4 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e deve comprendere anche i redditi sui quali l'imposta si applica separatamente a norma degli ar

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Art. 2. - Contenuto della dichiarazione delle persone fisiche

1. La dichiarazione delle persone fisiche, oltre quanto stabilito nel secondo comma dell'articolo 1, deve indicare i dati e gli elementi necessari per

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Art. 3. - Certificazioni e documenti riguardanti la dichiarazione delle persone fisiche

1. Le persone fisiche che esercitano imprese commerciali ai sensi dell'articolo 51 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986,

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Art. 4. - Contenuto della dichiarazione dei soggetti all'imposta sul reddito delle persone giuridiche

1. La dichiarazione dei soggetti all'imposta sul reddito delle persone giuridiche, oltre quanto stabilito nel secondo comma dell'articolo 1, deve indic

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Art. 5. - Certificazioni e documentazioni riguardanti la dichiarazione dei soggetti all'imposta sul reddito delle persone giuridiche

1. I soggetti all'imposta sul reddito delle persone giuridiche devono conservare, per il periodo indicato nell'articolo 22, il bilancio o il rendiconto, nonché i relativi verbali e relazioni, cui sono obbligati dal codice civile, da leggi speciali o dallo statuto. I ricavi, i costi, le rimanenze e gli altri elementi necessari, secondo le disposizioni del capo VI del titolo I del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto

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Art. 6. - Dichiarazione delle società semplici, in nome collettivo, in accomandita semplice ed equiparate

1. Le società semplici, in nome collettivo e in accomandita semplice indicate nell'articolo 5 del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, le società e le associazioni ad esse equiparate a norma dello stesso articolo devono presentare la dichiarazione agli effetti dell'imposta locale sui r

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Art. 7. - Dichiarazione dei sostituti d'imposta

N6

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Art. 7-bis. - Certificazioni dei sostituti d'imposta

N7

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56528 12319202
Art. 8. - Redazione e sottoscrizione delle dichiarazioni

N6

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56528 12319203
Art. 9. - Termini per la presentazione delle dichiarazioni

N6

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56528 12319204
Art. 10. - Dichiarazione nei casi di liquidazione

N6

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56528 12319205
Art. 11. - Dichiarazione nei casi di trasformazione e di fusione

N8

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56528 12319206
Art. 12. - Presentazione delle dichiarazioni

N6

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Art. 12-bis. - Trattamento dei dati risultanti dalla dichiarazione dei redditi e dell'imposta sul valore aggiunto

1. I sostituti d'imposta ed i soggetti comunque incaricati ai sensi dell'articolo 12 di trasmettere la dichiarazione all'Amministrazione finanziaria, possono trattare i dati connessi alle dichiarazioni per le sole finalità di prestazione del servizio e per il tempo a ciò necessario, ad

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TITOLO II - SCRITTURE CONTABILI
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Art. 13. - Soggetti obbligati alla tenuta di scritture contabili

Ai fini dell'accertamento sono obbligati alla tenuta di scritture contabili, secondo le disposizioni di questo titolo:

a) le società soggette all'imposta sul reddito delle persone giuridiche;

b) gli enti pubblici e privati diversi dalle società, soggetti all'imposta sul reddito delle persone giuridiche, nonché i trust, che hanno per

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Art. 14. - Scritture contabili delle imprese commerciali, delle società e degli enti equiparati

Le società, gli enti e gli imprenditori commerciali di cui al primo comma dell'art. 13 devono in ogni caso tenere:

a) il libro giornale e il libro degli inventari;

b) i registri prescritti ai fini dell'imposta sul valore aggiunto;

c) scritture ausiliarie nelle quali devono essere registrati gli elementi patrimoniali e reddituali, raggruppati in categorie omogenee, in modo da consentire di desumerne chiaramente e distintamente i componenti positivi e negativi che concorrono alla determinazione del reddito.

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Art. 15. - Inventario e bilancio

Le società, gli enti e gli imprenditori commerciali di cui al primo comma dell'art. 13 devono in ogni caso redigere l'inventario e il bilancio con il conto dei profitti e delle perdite, a norma dell'

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Art. 16. - Registro dei beni ammortizzabili

Le società, gli enti e gli imprenditori commerciali, di cui al primo Comma dell'art. 13, devono compilare il registro dei beni ammortizzabili entro il termine stabilito per la presentazione della dichiarazione.

Nel registro devono essere indicati, per ciascun immobile e per ciascuno dei beni iscritti in pubblici registri, l'anno di acquisizione, il costo originario, le rivalutazioni, le svalutaz

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Art. 17. - Registro riepilogativo di magazzino

N13

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Art. 18 - Contabilità semplificata per le imprese minori

N14

1. Le disposizioni dei precedenti articoli si applicano anche ai soggetti che, a norma del codice civile, non sono obbligati alla tenuta delle scritture contabili di cui allo stesso codice. Tuttavia, i soggetti indicati alle lettere c) e d) del primo comma dell'articolo 13, qualora i ricavi indicati agli articoli 57 e 85 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, percepiti in un anno intero, ovvero conseguiti nell'ultimo anno di applicazione dei criteri previsti dall'articolo 109, comma 2, del medesimo testo unico, non abbiano superato l’ammontare di 500.000 euro per le imprese aventi per oggetto prestazioni di servizi, ovvero di 800.000 euro per le imprese aventi per oggetto altre attività, sono esonerati per l'anno successivo dalla tenuta delle scritture contabili prescritte dai precedenti articoli, salvi gli obblighi di tenuta delle scritture previste da disposizioni diverse dal presente decreto

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Art. 18-bis. - Scritture contabili delle imprese di allevamento

I soggetti i quali, fuori dell'ipotesi di cui all'art. 28, lettera b), del

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Art. 18-ter. - Scritture contabili per le altre attività agricole

1. I soggetti che si avvalgono dei regimi di cui all'articolo

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Art. 19. - Scritture contabili degli esercenti arti e professioni

Le persone fisiche che esercitano arti e professioni e le società o associazioni fra artisti e professionisti di cui alle lettere e) ed f), dell'art. 13, devono annotare cronologicamente in un apposito registro le somme percepite sotto qualsiasi forma e denominazione nell'esercizio dell'arte o della professione, anche à titolo di partecipazione agli utili, indicando per ciascuna riscossione:

a) il relativo importo, al lordo e al netto della parte che costituisce rimborso di spese diverse da quelle inerenti alla produzione del reddito eventualmente anticipate pe

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Art. 20. - Scritture contabili degli enti non commerciali

Le disposizioni degli articoli 14, 15, 16, 17 e 18 si applicano, relativamente alle attività commerciali eventualmente esercitate, anche agli enti soggetti all'imposta sul reddito delle persone giuridiche che non hanno per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività commerciali.

Indipe

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Art. 20-bis. - Scritture contabili delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale

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Art. 21. - Scritture contabili dei sostituti d'imposta

1. I soggetti indicati nel terzo comma dell'articolo 13 devono indicare, per ciascun dipendente, nel libro matricola o in altri libri obbligatori tenut

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Art. 22. - Tenuta e conservazione delle scritture contabili

Fermo restando quanto stabilito dal codice civile per il libro giornale e per il libro degli inventari e dalle leggi speciali per i libri e registri da esse prescritti, le scritture contabili di cui ai precedenti articoli, ad eccezione delle scritture ausiliarie di cui alla lettera c) e alla lettera d) del primo comma dell'articolo 14, devono essere tenute a norma dell'articolo 2219 del codice stesso e nume

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TITOLO III - RITENUTE ALLA FONTE
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Art. 23 - Ritenute sui redditi di lavoro dipendente

1. Gli enti e le società indicati nell'articolo 87, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, le società e associazioni indicate nell'articolo 5 del predetto testo unico e le persone fisiche che esercitano imprese commerciali, ai sensi dell'articolo 51 del citato testo unico, o imprese agricole, le persone fisiche che esercitano arti e professioni nonché il condominio quale sostituto d'imposta, i quali corrispondono somme e valori di cui all'articolo 48 dello stesso testo unico, devono operare all'atto del pagamento una ritenuta a titolo di acconto dell'imposta sul reddito delle persone fisiche dovuta dai percipienti, con obbligo di rivalsa. Nel caso in cui la ritenuta da operare sui predetti valori non trovi capienza, in tutto o in parte, sui contestuali pagamenti in denaro, il sostituito è tenuto a versare al sostituto l'importo corrispondente all'ammontare della ritenuta. N23

1-bis. I soggetti che adempiono agli obblighi contributivi sui redditi di lavoro dipendente prestato all'estero di cui all'articolo 48, concernente determinazione del reddito di lavoro dipendente, comma 8-bis, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, devono in ogni caso operare le relative ritenute.

2. La ritenuta da operare è determinata:

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Art. 24. - Ritenuta sui redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente

1. I soggetti indicati nel comma 1, dell'articolo 23, che corrispondono redditi di cui all'articolo 47, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, devono operare all'atto del pagamento degli stessi, con obbligo di rivalsa, una ritenuta a titolo di acconto dell'imposta sul reddito delle persone fisiche sulla parte imponibile di detti redditi, determinata a norma dell'articolo 48-bis del predetto testo unico. Nel caso in cui la ritenuta da op

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Art. 25. - Ritenuta sui redditi di lavoro autonomo e su altri redditi

I soggetti indicati nel primo comma dell'art. 23, che corrispondono a soggetti residenti nel territorio dello Stato compensi comunque denominati, anche sotto forma di partecipazione agli utili, per prestazioni di lavoro autonomo, ancorché non esercitate abitualmente ovvero siano rese a terzi o nell'interesse di terzi o per l'assunzione di obblighi di fare, non fare o permettere, devono operare all'atto del pagamento una ritenuta del 15 per cento a titolo di acconto dell'imposta sul reddito delle persone fisiche dovuta dai percipienti, con l'obbligo di rivalsa. La predetta

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Art. 25-bis. - Ritenuta sulle provvigioni inerenti a rapporti di commissione, di agenzia, di mediazione, di rappresentanza di commercio e di procacciamento di affari

I soggetti indicati nel primo comma dell'articolo 23, escluse le imprese agricole, i quali corrispondono provvigioni comunque denominate per le prestazioni anche occasionali inerenti a rapporti di commissione, di agenzia, di mediazione, di rappresentanza di commercio e di procacciamento di affari, devono operare all'atto del pagamento una ritenuta a titolo di acconto dell'imposta sul reddito delle persone fisiche o dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche dovuta dai percipienti, con obbligo di rivalsa. L'aliquota della suddetta ritenuta si applica nella misura fissata dall'articolo 11 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, per il primo scaglione di reddito.

La ritenuta è commisurata al cinquanta per cento de

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Art. 25-ter. - Ritenute sui corrispettivi dovuti dal condominio all'appaltatore

1. Il condominio quale sostituto di imposta opera all'atto del pagamento una ritenuta del 4 per cento a titolo di acconto dell'imposta sul reddito dovuta dal percipiente, con obbligo di rivalsa, sui corrispettivi dovuti per prestazioni relative a contratti di appalto di opere o servizi, anche se rese a terzi o nell'intere

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Art. 25-quater. - Ritenuta sui compensi corrisposti ai raccoglitori occasionali di tartufi

1.

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Art. 26. - Ritenute sugli interessi e sui redditi di capitale

1. I soggetti indicati nel comma 1 dell'articolo 23, che hanno emesso obbligazioni, titoli similari e cambiali finanziarie, operano una ritenuta del 20 per cento, con obbligo di rivalsa, sugli interessi ed altri proventi corrisposti ai possessori.N34 N37 N38 N39

2. L'Ente poste italiane e le banche operano una ritenuta del 27 per cento, con obbligo di rivalsa, sugli interessi ed altri proventi corrisposti ai titolari di conti correnti e di depositi, anche se rappresentati da certificati. La predetta ritenuta è operata dalle banche anche sui buoni fruttiferi da esse emessi. Non sono soggetti alla ritenutaN33:

a) gli interessi e gli altri proventi corrisposti da banche italiane o da filiali italiane di banche estere a banche con sede all'estero o a filiali estere di banche italiane;

b) gli interessi derivanti da depositi e conti correnti intrattenuti tra le banche ovvero tra le banche e l'Ente poste italiane;

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Art. 26-bis. - Esenzione dalle imposte sui redditi per i non residenti

1. Non sono soggetti ad imposizione i redditi di capitale derivanti dai rapporti indicati nelle lettere a), diversi dai depositi e conti correnti bancari e postali, con esclusione degli interessi ed altri proventi derivanti da prestiti di denaro, c), d), g-bis) e g-ter), dell'articolo 41, comma 1, del testo unico d

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Art. 26-ter.

1. Sui redditi di cui all'articolo 41, comma 1, lettera g-quater), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, l'impresa di assicurazione applica una imposta sostitutiva delle imposte sui redditi nella misura prevista dall'articolo 7 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461.

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Art. 26-quater. - Esenzione dalle imposte sugli interessi e sui canoni corrisposti a soggetti residenti in Stati membri dell'Unione europea.

1. Gli interessi e i canoni pagati a società non residenti aventi i requisiti di cui al comma 4, lettera a), o a una stabile organizzazione, situata in un altro Stato membro, di società che hanno i suddetti requisiti sono esentati da ogni imposta quando tali pagamenti sono effettuati:

a) da società ed enti che rivestono una delle forme previste dall'allegato A, che risiedono, ai fini fiscali, nel territorio dello Stato e sono assoggettate, senza fruire di regimi di esonero, all'imposta sul reddito delle società;

b) da una stabile organizzazione, situata nel territorio dello Stato e assoggettata, senza fruire di regimi di esonero, all'imposta sul reddito delle società, di società non residenti aventi i requisiti di cui al comma 4, lettera a), qualora gli interessi o i canoni siano inerenti all'attività della stabile organizzazione stessa.

2. I soggetti beneficiari degli interessi e dei canoni hanno diritto all'esenzione se:

a) la società che effettua il pagamento o la società la cui stabile organizzazione effettua il pagamento, detiene direttamente una percentuale non inferiore al 25 per cento dei diritti di voto nella società che riceve il pagamento o nella società la cui stabile organizzazione riceve il medesimo pagamento;

b) la società che riceve il pagamento o la società la cui stabile organizzazione riceve il pagamento detiene direttamente una percentuale non inferiore al 25 per cento dei diritti di voto nella società che effettua il pagamento o nella società la cui stabile organizzazione effettua il medesimo pagamento;

c) una terza società avente i requisiti di cui alla lettera a) del comma 4 detiene direttamente una percentuale non inferiore al 25 per cento dei diritti di voto sia nella società che effettua il pagamento o nella società la cui stabile organizzazione effettua il pagamento sia nella società che ri

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Art. 26-quinquies. - (Ritenuta sui redditi di capitale derivanti dalla partecipazione ad OICR italiani e lussemburghesi storici).

1. Sui proventi di cui alla lettera g) dell'articolo 44, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, derivanti dalla partecipazione a organismi di investimento collettivo del risparmio (OICR) istituiti in Italia, diversi dagli OICR immobiliari, e a quelli istituiti in Lussemburgo, già autorizzati al collocamento nel territorio dello Stato, di cui all'articolo 11-bis del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n. 649, e successive modificazioni, limitatamente alle quote o azioni collocate nel territorio dello Stato, le società di gestione del risparmio, le SICAV, le SICAF, i soggetti incaricati del collocamento delle quote o azioni di cui al citato articolo 11-bis del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, e quelli di cui all'articolo 23 del presente decreto incaricati della loro negoziazione, operano una ritenuta del 20 per cento. Qualora le quote o azioni dei predetti organismi siano immesse in un sistema di deposito accentrato gestito da una società autorizzata ai sensi dell'articolo 80 del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, la ritenuta è applicata dai soggetti di cui all'articolo 23 del presente decreto presso i quali le quote o azioni sono state depositate, direttamente o indirettamente aderenti al suddetto sistema di deposito accentrato, nonché dai soggetti non residenti aderenti a detto sistema di deposito accentrato ovvero a sistemi esteri di deposito accentrato aderenti al medesimo sistema.

2. I

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Art. 27. - Ritenuta sui dividendi

1. N129 Le società e gli enti indicati nelle lettere a) e b) del comma 1 dell'articolo 73 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, operano, con obbligo di rivalsa, una ritenuta del 26 per cento a titolo d'imposta sugli utili in qualunque forma corrisposti, anche nei casi di cui all'articolo 47, comma 7, del predetto testo unico, a persone fisiche residenti in relazione a partecipazioni qualificate e non qualificate ai sensi delle lettere c) e c-bis) del comma 1 dell'articolo 67 del medesimo testo unico nonché agli utili derivanti dagli strumenti finanziari di cui all'articolo 44, comma 2, lettera a), e dai contratti di associazione in partecipazione di cui all'articolo 109, comma 9, lettera b), del predetto testo unico, non relative all'impresa ai sensi dell'articolo 65 del medesimo testo unico. La ritenuta è applicata altresì dalle persone fisiche che esercitano imprese commerciali ai sensi dell'articolo 55 del testo unico delle imposte sui redditi e dalle società in nome collettivo e in accomandita semplice ed equiparate di cui all'articolo 5 del medesimo testo unico sugli utili derivanti dai contratti di associazione in partecipazione previsti nel precedente periodo, corrisposti a persone fisiche residenti; per i soggetti che determinano il reddito ai sensi dell'articolo 66 del predetto testo unico, in luogo del patrimonio netto si assume il valore individuato nel comma 2 dell'articolo 47 del medesimo testo unico. N115

1-bis. N43 Nei casi di cui all'articolo 47, commi 5 e 7, del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, la ritenuta prev

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56528 12319235
Art. 27-bis. - Rimborso della ritenuta sui dividendi distribuiti a soggetti non residenti

1. Le società che detengono una partecipazione diretta non inferiore al 20 per cento del capitale della società che distribuisce gli utili, hanno diritto, a richiesta, al rimborso della ritenuta di cui ai commi 3, 3-bis e 3-ter dell'articolo 27, se:

a) rivestono una delle forme previste nell'allegato della direttiva n. 435/90/CEE del Consiglio del 23 luglio 1990;

b) risiedono, ai fini fiscali, in uno Stato membro dell'Unione europea, senza essere considerate, ai sensi di una Convenzione in materia di doppia imposizione sui redditi con uno Stato terzo, residenti al di fuori dell'Unione europea;

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56528 12319236
Art. 27-ter. - Azioni in deposito accentrato presso la Monte Titoli S.p.A.

1. Sugli utili derivanti dalle azioni e dagli strumenti finanziari similari alle azioni di cui all'articolo 4428/11/031 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, immessi nel sistema di deposito accentrato gestito dalla Monte Titoli S.p.A. ai sensi della legge 19 giugno 1986, n. 289, è applicata, in luogo della ritenuta di cui ai commi 1, 3 e 3-ter dell'articolo 27, un'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi con le stesse aliquote ed alle medesime condizioni previste dal predetto articolo.

2. L'imposta sostitutiva di cui al comma 1 è applicata dai soggetti presso i quali i titoli sono depositati, aderenti al sistema di deposito accentrato gestito dalla Monte Titoli S.p.A. ai sensi del regolamento CONSOB emanato in base all'articolo 10 della legge 19 giugno 1986, n. 289, nonché dai soggetti non residenti che aderiscono a sistemi esteri di deposito accentrato aderenti al sistema Monte Titoli.

3. I soggetti di cui al comma 2 accreditano, con separata evidenza, l'ammontare dell'imposta sostitutiva applicata sugli utili di cui al comma 1 al conto

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Art. 28. - Ritenuta sui compensi per avviamento commerciale e sui contributi degli enti pubblici

I soggetti indicati nel primo comma dell'art. 23, quando corrispondono compensi per la perdita di avviamento in applicazione della legge 27 gennaio 196

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Art. 29. - Ritenuta sui compensi e altri redditi corrisposti dallo Stato

1. Le amministrazioni dello Stato, comprese quelle con ordinamento autonomo, che corrispondono le somme e i valori di cui all'articolo 23, devono effettuare all'atto del pagamento una ritenuta diretta in acconto dell'imposta sul reddito delle persone fisiche dovuta dai percipienti. La ritenuta è operata con le seguenti modalità:

a) sulla parte imponibile delle somme e dei valori, di cui all'articolo 48, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, esclusi quelli indicati alle successive lettere b) e c), aventi carattere fisso e continuativo, con i criteri e le modalità di cui al comma 2 dell'articolo 23;

b) sulle mensilità aggiuntive e sui compensi della stessa natura, nonché su ogni altra somma o valore diversi da quelli di cui alla lettera a) e sulla parte imponibile delle indenn

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Art. 30. - Ritenuta sui premi e sulle vincite

I premi derivanti da operazioni a premio assegnati a soggetti per i quali gli stessi assumono rilevanza reddituale ai sensi dell'articolo 6 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, gli altri premi comunque diversi da quelli su titoli e le vincite derivanti dalla sorte, da giuochi di abilità, quelli derivanti da concorsi a premio, da pronostici e da scommesse, corrisposti dallo Stato, da persone giuridiche pubbliche o private e dai soggetti indicati nel pr

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TITOLO IV - ACCERTAMENTO E CONTROLLI
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Art. 31. - Attribuzioni degli uffici delle imposte

Gli uffici delle imposte controllano le dichiarazioni presentate dai contribuenti e dai sostituti d'imposta, ne rilevano l'eventuale omissione e provvedono alla liquidazione delle imposte o maggiori imposte dovute; vigilano sull'osservanza degli obblighi relativi alla tenuta delle scritture contabili e degli altri obblighi stabiliti nel presente decreto e nelle altre disposizioni relative alle imposte sui redditi; provvedono alla irrogazione delle pene pe

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Art. 31-bis. - Scambio di informazioni su richiesta

1. L’Amministrazione finanziaria provvede allo scambio, con le altre autorità competenti degli Stati membri dell’Unione europea e delle giurisdizioni terze con le quali è in vigore un trattato che prevede lo scambio di informazioni, delle informazioni necessarie per assicurare il corretto accertamento delle imposte di qualsiasi tipo riscosse

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Art. 31-bis.1 - Strumenti di cooperazione amministrativa avanzata

1. L’Amministrazione finanziaria, in attuazione del principio di economicità del

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Art. 31-bis.2 - Presenza negli uffici amministrativi e partecipazione alle indagini amministrative nel territorio de006Clo Stato di funzionari di altri Stati membri o giurisdizioni terze (PAOE)

1. L’Amministrazione finanziaria può autorizzare la presenza nel territorio dello Stato di funzionari delle amministrazioni fiscali degli altri S

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Art. 31-bis.3 - Controlli simultanei

1. Quando la situazione di uno o più soggetti di imposta presenta un interesse comune o complementare con altri Stati membri, l’Amministrazione finanziaria può decidere di procedere a controlli simultanei con le Amministrazioni finanziarie degli altri Stati membri, ciascuno nel proprio territorio, al

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Art. 31-bis.4 - Verifiche congiunte

1. Quando la situazione di uno o più soggetti d’imposta presenta un interesse comune o complementare con altri Stati membri dell’Unione europea, l’Amministrazione finanziaria può chiedere all’autorità competente di un altro Stato membro o di più Stati membri di effettuare una verifica congiunta nei confronti di tali soggetti.

2. Quando l’autorità competente di un altro Stato membro o le autorità competenti di più Stati membri propongono di partecipare a una verifica congiunta, l’Amministrazione finanziaria comunica alle suddette autorità il rifiuto o l’adesione alla proposta entro sessanta giorni dal ricevimento d

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Art. 31-ter - Accordi preventivi per le imprese con attività internazionale

N89

1. Le imprese con attività internazionale hanno accesso ad una procedura finalizzata alla stipula di accordi preventivi, con principale riferimento ai seguenti ambiti:

a) preventiva definizione in contraddittorio dei metodi di calcolo del valore normale delle operazioni di cui al comma 7, dell'articolo 110 del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e dei valori di uscita o di ingresso in caso di trasferimento della residenza, rispettivamente, ai sensi degli articoli 166 e 166-bis del medesimo testo unico. Le imprese che aderiscono al regime dell'adempimento collaborativo hanno accesso alla procedura di cui al periodo precedente anche al fine della preventiva definizione in contraddittorio dei metodi di calcolo del valore normale delle operazioni di cui al comma 9-bis dell'articolo 110 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986; N131

b) applicazione ad un caso concreto di norme, anche di origine convenzionale, concernenti l'attribuzione di utili e perdite alla stabile organizzazione in un altro Stato di un'impresa o un ente residente ovvero alla stabile organ

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Art. 31-quater - Rettifica in diminuzione del reddito per operazioni tra imprese associate con attività internazionale

1. La rettifica in diminuzione del reddito di cui all'articolo 110, comma 7, secondo periodo, del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre

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Art. 32. - Poteri degli uffici

Per l'adempimento dei loro compiti gli uffici delle imposte possono:

1) procedere all'esecuzione di accessi, ispezioni e verifiche a norma del successivo art. 33;

2) invitare i contribuenti, indicandone il motivo, a comparire di persona o per mezzo di rappresentanti per fornire dati e notizie rilevanti ai fini dell'accertamento nei loro confronti, anche relativamente ai rapporti ed alle operazioni, i cui dati, notizie e documenti siano stati acquisiti a norma del numero 7), ovvero rilevati a norma dell'articolo 33, secondo e terzo comma, o acquisiti ai sensi dell'articolo 18, comma 3, lettera b), del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504. I dati ed elementi attinenti ai rapporti ed alle operazioni acquisiti e rilevati rispettivamente a norma del numero 7) e dell'articolo 33, secondo e terzo comma, o acquisiti ai sensi dell'articolo 18, comma 3, lettera b), del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, sono posti a base delle rettifiche e degli accertamenti previsti dagli articoli 38, 39, 40 e 41 se il contribuente non dimostra che ne ha tenuto conto per la determinazione del reddito soggetto ad imposta o che non hanno rilevanza allo stesso fine; alle stesse condizioni sono altresì posti come ricavi N107 a base delle stesse rettifiche ed accertamenti, se il contribuente non ne indica il soggetto beneficiario e sempreché non risultino dalle scritture contabili, i prelevamenti o gli importi riscossi nell'ambito dei predetti rapporti od operazioni “per importi superiori a euro 1.000 giornalieri e, comunque, a euro 5.000 mensili” N106. N81 Le richieste fatte e le risposte ricevute devono risultare da verbale sottoscritto anche dal contribuente o dal suo rappresentante; in mancanza deve essere indicato il motivo della mancata sottoscrizione. Il contribuente ha diritto ad avere copia del verbale; N51

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Art. 33. - Accessi, ispezioni e verifiche

Per l'esecuzione di accessi, ispezioni e verifiche si applicano le disposizioni dell'art. 52 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.

Gli uffici delle imposte hanno facoltà di disporre l'accesso di propri impiegati muniti di apposita autorizzazione presso le pubbliche amministrazioni e gli enti indicati al n. 5) dell'art. 32 allo scopo di rilevare direttamente i dati e le notizie ivi previste e presso gli operatori finanziari di cui al n. 7) dell'articolo 32 allo scopo di procedere direttamente alla acquisizione dei dati, notizie e documenti, relativi ai rapporti ed alle operazioni oggetto delle richieste a norma del n. 7) dello stesso art. 32, non trasmessi entro il termine previsto nell'ultimo comma di tale articolo o allo scopo di rilevare direttamente la compl

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Art. 34. - Certificazione delle passività bancarie

N52

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Art. 35. - Deroghe al segreto bancario

N52

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Art. 36. - Comunicazione di violazioni tributarie

N53

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Art. 36-bis. - (Liquidazioni delle imposte, dei contributi, dei premi e dei rimborsi dovuti in base alle dichiarazioni)

1. Avvalendosi di procedure automatizzate, l'amministrazione finanziaria procede, entro l'inizio del periodo di presentazione delle dichiarazioni relative all'anno successivo, alla liquidazione delle imposte, dei contributi e dei premi dovuti, nonché dei rimborsi spettanti in base alle dichiarazioni presentate dai contribuenti e dai sostituti d'imposta. N54

2. Sulla base dei dati e degli elementi direttamente desumibili dalle dichiarazioni presentate e di quelli in possesso dell'anagrafe tributaria, l'Amministrazione finanziaria provvede a:

a) correggere gli errori materiali e di calcolo commessi dai contribuenti nella determinazione degli imponibili, delle imposte, dei contributi e dei premi;

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Art. 36-ter. - (Controllo formale delle dichiarazioni)

1. Gli uffici periferici dell'amministrazione finanziaria, procedono, entro il 31 dicembre del secondo anno successivo a quello di presentazione, al controllo formale delle dichiarazioni presentate dai contribuenti e dai sostituti d'imposta sulla base dei criteri selettivi fissati dal Ministro delle finanze, tenendo anche conto di specifiche analisi del rischio di evasione e delle capacità operative dei medesimi uffici.

2. Senza pregiudizio dell'azione accertatrice a norma degli articoli 37 e seguenti, gli uffici possono:

a) escludere in tutto o in parte lo scomputo delle ritenute d'acconto non risu

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Art. 37. - Controllo delle dichiarazioni

Gli uffici delle imposte procedono, sulla base di criteri selettivi fissati annualmente dal Ministro delle finanze tenendo anche conto delle loro capacità operative, al controllo delle dichiarazioni e alla individuazione dei soggetti che ne hanno omesso la presentazione sulla scorta dei dati e delle notizie acquisiti ai sensi dei precedenti articoli e attraverso le dichiarazioni previste negli articoli 6 e 7, di quelli raccolti e comunicati dall'anagrafe tributaria e delle informazioni di cui si

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Art. 37-bis. - Disposizioni antielusive

N87

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Art. 38. - Rettifica delle dichiarazioni delle persone fisiche

N57

L'ufficio delle imposte procede alla rettifica delle dichiarazioni presentate dalle persone fisiche quando il reddito complessivo dichiarato risulta inferiore a quello effettivo o non sussistono o non spettano, in tutto o in parte, le deduzioni dal reddito o le detrazioni d'imposta indicate nella dichiarazione.

La rettifica deve essere fatta con unico atto, agli effetti dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e dell'imposta locale su redditi, ma con riferimento analitico ai redditi delle varie categorie di cui all'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597.

L'incomp

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Art. 38-bis. - Atti di recupero

1. Per il recupero dei crediti non spettanti o inesistenti, l’Agenzia delle entrate applica, in deroga alle disposizioni vigenti, le seguenti:

a) fermi restando le attribuzioni e i poteri previsti dagli articoli 31 e seguenti, nonché quelli previsti dagli articoli 51 e seguenti del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e senza pregiudizio dell’ulteriore azione accertatrice nei termini stabiliti per i singoli tributi, per la riscossione dei crediti non spettanti o inesistenti utilizzati, in tutto o in parte, in compensazione ai sensi dell’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, l’ufficio può emanare apposito atto di recupero motivato da notificare al contribuente con le modalità prev

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Art. 39. - Redditi determinati in base alle scritture contabili

Per i redditi d'impresa delle persone fisiche l'ufficio procede alla rettifica:

a) se gli elementi indicati nella dichiarazione non corrispondono a quelli del bilancio, del conto dei profitti e delle perdite e dell'eventuale prospetto di cui al comma 1 dell'articolo 3;

b) se non sono state esattamente applicate le disposizioni del titolo I, capo VI, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni;

c) se l'incompletezza, la falsità o l'inesattezza degli elementi indicati nella dichiarazione e nei relativi allegati risulta in modo certo e diretto dai verbali e dai questionari di cui ai numeri 2) e 4) del primo comma dell'articolo 32, dagli atti, documenti e registri esibiti

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Art. 40. - Rettifica delle dichiarazioni dei soggetti diversi dalle persone fisiche

Alla rettifica delle dichiarazioni presentate dai soggetti all'imposta sul reddito delle persone giuridiche si procede con unico atto agli effetti di tale imposta e dell'imposta locale sui redditi, con riferimento unitario al reddito complessivo imponibile ma tenendo distinti i r

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Art. 40-bis - Rettifica delle dichiarazioni dei soggetti aderenti al consolidato nazionale

1. Ai fini dell'imposta sul reddito delle società, il controllo delle dichiarazioni proprie presentate dalle società consolidate e dalla consolidante nonché le relative rettifiche, spettano all'ufficio dell'Agenzia delle entrate competente alla data in cui è stata presentata la dichiarazione.

2. Le rettifiche del reddito complessivo proprio di ciascun soggetto che partecipa al consolidato sono effettuate con u

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Art. 41. - Accertamento d'ufficio

Gli uffici delle imposte procedono all'accertamento d'ufficio nei casi di omessa presentazione della dichiarazione o di presentazione di dichiarazioni nulle ai sensi delle disposizioni del titolo I.

Nelle ipotesi di cui al precedente comma l'ufficio determ

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Art. 41-bis. - Accertamento parziale

1. Senza pregiudizio dell'ulteriore azione accertatrice nei termini stabiliti dall'articolo 43, i competenti uffici dell'Agenzia delle entrate, qualora dalle attività istruttorie di cui all'articolo 32, primo comma, numeri da 1) a 4), nonché dalle segnalazioni effettuati dalla Direzione centrale accertamento, da una Direzione regio

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Art. 41-ter. - Accertamento dei redditi di fabbricati

1. Le disposizioni di cui agli articoli 32, primo comma, numero 7), 38, 40 e 41-bis non si applicano con riferimento ai redditi di fabbricati derivanti da locazione dichiarati in misura non inferiore ad un impo

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Art. 42. - Avviso di accertamento

Gli accertamenti in rettifica e gli accertamenti d'ufficio sono portati a conoscenza dei contribuenti mediante la notificazione di avvisi sottoscritti dal capo dell'ufficio o da altro impiegato della carriera direttiva da lui delegato.

L'avviso di accertamento deve recare l'indicazione dell'imponibile o degli imponibili accertati, delle aliquote applicate e delle imposte liquidate, al lordo e al netto delle detrazioni, delle ritenute di acconto e dei crediti d'imposta, e deve essere motivato in relazione ai presupposti di fatto e le ra

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Art. 43. - Termine per l’accertamento

1.

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Art. 44. - Partecipazione dei comuni all'accertamento

I comuni partecipano all'accertamento dei redditi delle persone fisiche secondo le disposizioni del presente articolo e di quello successivo.

L'Agenzia delle entrate mette a disposizione dei comuni le dichiarazioni di cui all'articolo 2 dei contribuenti in essi residenti; gli Uffici dell'Agenzia delle entrate, prima della emissione degli avvisi di accertamento, ai sensi dell'articolo 38, quarto comma e seguenti, inviano una segnalazione ai comuni

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Art. 45. - Commissione per l'esame delle proposte del comune

N67

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TITOLO V - SANZIONI
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Art. 46. - Omissione, incompletezza e infedeltà della dichiarazione

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Art. 47. - Violazioni relative alla dichiarazione dei sostituti d'imposta

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Art. 48. - Violazioni relative al contenuto e alla documentazione delle dichiarazioni

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Art. 49. - Deduzioni e detrazioni indebite

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Art. 50. - Omessa denuncia delle variazioni dei redditi fondiari

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Art. 51. - Violazione degli obblighi relativi alla contabilità

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Art. 52. - Violazione degli obblighi delle aziende di credito

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Art. 53. - Altre violazioni

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Art. 54. - Determinazione delle pene pecuniarie

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Art. 55. - Applicazione delle pene pecuniarie

N68

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Art. 56. - Sanzioni penali

N69

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Art. 57. - Sanzioni accessorie

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TITOLO VI - DISPOSIZIONI VARIE
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Art. 58. - Domicilio fiscale

Agli effetti dell'applicazione delle imposte sui redditi ogni soggetto si intende domiciliato in un comune dello Stato, giusta le disposizioni seguenti. N72

Le persone fisiche residenti nel territorio dello Stato hanno il domicilio fiscale

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Art. 59. - Domicilio fiscale stabilito dall'amministrazione

L'amministrazione finanziaria può stabilire il domicilio fiscale del soggetto, in deroga alle disposizioni dell'articolo precedente, nel comune dove il soggetto stesso svolge in modo continuativo la principale attività ovvero, per i soggetti diversi dalle persone fisiche, nel comune in cui è stabilita la sede amministrativa.

Quando concorrono particolari circostanze

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Art. 60. - Notificazioni

La notificazione degli avvisi e degli altri atti che per legge devono essere notificati al contribuente è eseguita secondo le norme stabilite dagli articoli 137 e seguiti del codice di procedura civile, con le seguenti modifiche:

a) la notificazione è eseguita dai messi comunali ovvero dai messi speciali autorizzati dall'ufficio;

b) il messo deve fare sottoscrivere dal consegnatario l'atto o l'avviso ovvero indicare i motivi per i quali il consegnatario non ha sottoscritto;

b-bis) se il consegnatario non è il destinatario dell'atto o dell'avviso, il messo consegna o deposita la copia dell'atto da notificare in busta che provvede a sigillare e su cui trascrive il numero cronologico della notificazione, dandone atto nella relazione in calce all'originale e alla copia dell'atto stesso. Sulla busta non sono apposti segni o indicazioni dai quali possa desumersi il contenuto dell'atto. Il consegnatario deve sottoscrivere una ricevuta e il messo dà notizia dell'avvenuta notificazione dell'atto o dell'avviso, a mezzo di lettera raccomandata;

c) salvo il caso di consegna dell'atto o dell'avviso in mani proprie, la notificazione deve essere fatta nel domicilio fiscale del destinatario; N72

d) in facoltà del contribuente di eleggere domicilio presso una persona o un ufficio nel comune del proprio domicilio fiscale per la notificazione degli atti o degli avvisi che lo riguardano. In tal caso l'elezione di domicilio deve risultare espressamente da apposita comunicazione effettuata al competente ufficio a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento ovvero in via telematica con modalità stabilite con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate;

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Art. 60-bis. - Assistenza per le richieste di notifica tra le autorità competenti degli Stati membri dell'Unione europea

L'Amministrazione finanziaria può chiedere all'autorità competente di un altro Stato membro di notificare al destinatario, secondo le norme sulla notificazione dei corrispondenti atti vigenti nello Stato membro interpellato, tutti gli atti e le decisioni degli organi amministrativi dello Stato relativi all'applicazione della legislazione interna sulle imposte indicate nell'

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Art. 60-ter. - Notificazioni e comunicazioni al domicilio digitale

1. Tutti gli atti, i provvedimenti, gli avvisi e le comunicazioni, compresi quelli che per legge devono essere notificati, possono essere inviati direttamente dal competente ufficio, con le modalità previste dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 2005, n. 68, anche in deroga all’articolo 149-bis del codice di procedura civile e alle modalità di notificazione previste dalle norme relative alle singole leggi d’imposta non compatibili con quelle di cui al presente articolo:

a) se destinati a pubbliche amministrazioni e a gestori di pubblici servizi, al domicilio digitale risultante dall’Indice dei domicili digitali delle pubbliche amministrazioni e dei gestori di pubblici servizi (IPA), di cui all’articolo 6-ter del codice di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005 n. 82;

b) se destinati alle imprese individuali o costituite in forma societaria e a tutti i professionisti i cui indirizzi digitali sono inseriti nell’Indice nazionale dei domicili digitali delle imprese e dei professionisti (INIPEC), di cui all’

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Art. 61. - Ricorsi

Il contribuente può ricorrere contro gli atti di accertamento e di irrogazione delle sanzioni secondo le disposizioni relative al contenzioso tributario di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 636. N171

La nullità dell'accertament

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Art. 62. - Rappresentanza dei soggetti diversi dalle persone fisiche

La rappresentanza dei soggetti diversi dalle persone fisiche, quando non sia determinabile secondo la legge civile, è attribuita ai fini tributari all

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Art. 63. - Rappresentanza e assistenza dei contribuenti

Presso gli uffici finanziari il contribuente può farsi rappresentare da un procuratore generale o speciale, salvo quanto stabilito nel quarto comma.

La procura speciale deve essere conferita per iscritto con firma autenticata. L'autenticazione non è necessaria quando la procura è conferita al coniuge o a parenti e affini entro il quarto grado o a propri dipendenti da persone giuridiche. Quando la procura è conferita a persone iscritte in albi professionali o nell'elenco previsto dal terzo comma, a soggetti iscritti alla data del 30 settembre 1993 nei ruoli dei periti ed esperti tenuti dalle camere di commercio, industria, artigia

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Art. 64. - Sostituto e responsabile d'imposta

Chi in forza di disposizioni di legge è obbligato al pagamento di imposte in luogo di altri, per fatti o situazioni a questi riferibili ed anche a tit

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Art. 65. - Eredi del contribuente

Gli eredi rispondono in solido delle obbligazioni tributarie il cui presupposto si è verificato anteriormente alla morte del dante causa.

Gli eredi del contribuente devono comunicare all'ufficio delle im

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56528 12319294
Art. 66. - Computo dei termini

Per il computo dei termini si applicano le disposizioni dell'art.

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Art. 67. - Divieto della doppia imposizione

La stessa imposta non può essere applicata più volte in dipendenza dello stesso presupposto, neppure nei confronti di soggetti diversi.

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Art. 68. - Segreto d'ufficio

È considerata violazione del segreto di ufficio qualunque informazione o comunicazione riguardante l'accertamento, data senza ordine del giudice, salvo i casi previsti dalla legge, a persone estranee alle rispettive amministrazioni, diverse dal contribuente o da chi lo rappresenta, dal personale dell'amministrazione finanziaria e dalla

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Art. 69. - Pubblicazione degli elenchi dei contribuenti

1. Il Ministro delle finanze dispone annualmente la pubblicazione degli elenchi dei contribuenti il cui reddito imponibile è stato accertato dagli uffici delle imposte dirette e di quelli sottoposti a controlli globali a sorteggio a norma delle vigenti disposizioni nell'ambito dell'attività di programmazione svolta dagli uffici nell'anno precedente.

2. Negli elenchi deve essere specificato se gli accertamenti sono definitivi o in contestazione e devono essere indicati, in caso di rettifica, anche gli imponibili dichiarati dai contribuenti.

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56528 12319298
Art. 70. - Norme applicabili

Per quanto non è diversamente disposto dal presente decreto si applicano, in materia di accertamento delle violazioni e di sanzioni, le norme del codi

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TITOLO VII - DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI
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Art. 71. - Dichiarazioni e scritture contabili

Le disposizioni del presente decreto, salvo quanto è stabilito nei successivi articoli, si applicano per i periodi d'imposta che hanno inizio a partire dalla data di entrata in vigore del presente decreto, comprese le frazioni di esercizi o periodi di gestione di cui all'art. 27 del decret

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56528 12319301
Art. 72. - Ritenuta sugli interessi delle obbligazioni

Per le obbligazioni e titoli similari sottoscritti anteriormente alla data di entrata in vigore del presente decreto, la ritenuta prevista nel primo comma dell'art. 26 si applica in misura pari al minore

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Art. 73. - Ritenuta sui dividendi

Le disposizioni dell'art. 27, concernenti la ritenuta alla fonte sugli utili distribuiti dalle società ivi indicate, si applicano per gli utili la cui distr

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56528 12319303
Art. 74 - Nominatività obbligatoria dei titoli azionari le azioni di tutte le società aventi sede nel territorio dello Stato devono essere nominative

Le azioni al portatore emesse anteriormente all'entrata in vigore del presente decreto devono essere presentate alla conversione in nominative entro il 31 dicembre 1974. Gli utili degli eserciz

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Art. 75. - Accordi internazionali

Nell'applicazione delle disposizioni concernenti le imposte sui redditi sono fatti salvi gli accordi internazionali resi esecutivi in Italia.

IL CONTENUTO COMPLETO E' RISERVATO AGLI ABBONATI.
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Art. 76. - Abrogazione

Con effetto dalla data di entrata in vigore del presente decreto sono abrogati, in quanto non sia diversamente stabilito con norma espressa, le disposi

IL CONTENUTO COMPLETO E' RISERVATO AGLI ABBONATI.
56528 12319306
Art. 77. - Entrata in vigore

Il presente decreto entra il vigore il 1 gennaio 1974.

 

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Allegato A

N77

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56528 12319308
Allegato B

N77

Parte di provvedimento in formato grafico

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Testo completo aggiornato, vigente alla data di caricamento (26/01/2014).

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