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D. Min. LL.PP. 15/10/1996

Aggiornamento del D.M. 18 febbraio 1992, n. 223, recante istruzioni tecniche per la progettazione, l'omologazione e l'impiego delle barriere stradali di sicurezza.
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[Premessa]



IL MINISTRO DEI LAVORI PUBBLICI


Visto il decreto ministeriale 18 febbraio 1992, n. 223, con il quale è stato approvato il regolamento recante istruzioni

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Art. 1

1. Le “Istruzioni tecniche per la progettazione, l’omologazione e l&rsquo

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Art. 2

1. Restano invariate tutte le altre disposizioni riportate nel citato decreto.

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Allegato 1 - Istruzioni tecniche sulla progettazione, omologazione ed impiego delle barriere di sicurezza stradale
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Art. 1. - Oggetto delle istruzioni. Classificazione delle barriere di sicurezza stradale

Le presenti istruzioni tecniche disciplinano la progettazione, l’omologazione e l’impiego delle barriere di sicurezza nelle costruzioni stradali.

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Art. 2 - Finalità delle barriere stradali

Le barriere stradali di sicurezza sono poste in opera essenzialmente al fine di realizzare le condizioni di maggior sicurezza p

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Art. 3 - Individuazione delle zone da proteggere

La protezione prevista dal decreto deve riguardare almeno:

i bordi di tutte le opere d’arte all’aperto, qu

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Art. 4 - Indice di severità degli impatti

Viene definito convenzionalmente “Indice di severità Is” l’energia cinetica posseduta dal mezzo all’atto dell’impatto calcolata con riferimento alla componente della velocità ortogonale alle barriere,

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Art. 5 - Materiale costituenti le barriere

Ai fini della produzione ed accettazione delle barriere i materiali componenti dovran

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Art. 6 - Classificazione delle barriere

Le barriere di tipo a), b), e c) di cui all’art. 1 si classificano, in relazione all’”indice di severità” definito all’art. 4, come segue:

Classe

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Art. 7 - Criteri di scelta delle barriere di sicurezza

La scelta delle barriere avverrà tenendo conto della loro destinazione e ubicazione, del tipo e delle caratteristiche della strada, nonché di quelle del traffico cui la stessa sarà interessata, salvo per le barriere di cui al punto c) dell’art. 1 delle presenti istruzioni, per le quali dovranno essere sempre usate protezioni delle classi B e comunque e collaudo dei ponti stradali.

Per la valutazione del traffico, in mancanza di indicazioni fornite dal committente, il progettista provvederà a determinare la composizione sulla base dei dati disponibili o rilevabili sulla strada interessata (traffico giornaliero medio), ovvero di studio previsionale.

Ai fini applicativi il traffico sarà classificato in ragione della prevalenza dei mezzi che lo compongono e distinto nei tre tipi seguenti:

Traffico tipo I: quando la presenza di veicoli di peso superiore a 30 KN non sia superiore al 5% del totale.

Traffico tipo II: quando la presenza di veicoli di peso superiore a 30 KN sia compresa tra il 5% ed il 10% del totale.

Traffico tipo III: quando la presenza di veicoli di peso superiore a 30 KN sia maggiore del 10% del totale.

Ai fini applicativi la seguente tabella A riporta - in funzione del tipo di strada, del tipo di traffico e della destinazione della barriera - le classi minime di barriere da impiegare. Si fa riferimento alla classificazione prevista dal decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada), e successive modificazioni.

Qualora non sia ancora intervenuta la classificazione ufficiale, si procederà per assimilazione, tenendo conto delle caratteristiche stabilite all’art. 2 del citato decreto legislativo n. 285/1992, con le seguenti avvertenze, valide in ambito extraurbano:

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Art. 8 - Procedure per l’omologazione

La richiesta di omologazione di un tipo di barriera stradale deve essere inoltrata al Ministero dei lavori pubblici - Ispettorato generale per la circolazione e la sicurezza stradale, con domanda corredata dai seguenti documenti, in doppia copia:

a) Relazione sulle caratteristiche geometriche e dei materiali del manufatto, con sintesi delle risultanze delle prove sperimentali sostenute secondo quanto disposto dalle presenti istruzioni Nella relazione sarà indicato in particolare:

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Art. 9 - Modalità di prova delle barriere e criteri giudizio ai fini dell’omologazione

L’idoneità delle barriere, ai fini indicati all’art. 8, è subordinata al superamento di prove su prototipi in scala reale, eseguite presso campi prove attrezzati sia italiani sia esteri.

L’Ispettorato generale per la circolazione e la sicurezza stradale indicherà con propria circolare gli istituti autorizzati alle prove, il cui elenco potrà essere a

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Allegato 1A - Prescrizioni tecniche per le prove delle barriere di sicurezza stradale ai fini dell’omologazione
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Generalità

Per valutare le caratteristiche e l’efficienza delle barriera stradali di sicur

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Obiettivo delle prove

Le prove devono consentire di determinare le caratteristiche di prestazione delle barriere, con il tipo di veicolo e con le modalità d’impatto prefissate, in particolare si dovrà accertare:

a) L’adeguatezza strutturale della barriera.

Ogni tipo di barriera deve assicurare rotture limitate e controllate, senza distacco di elementi che possano costituire rischio per gli occupati dei veicoli o per i terzi;

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Condizioni esterne di prova

Le prove (crash-test) dovranno svilupparsi nell’ambito di un programma che permetta di simulare le più ricorrenti situazioni di rischio.

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Procedure di effettuazione delle prove

Metodologia

Per ciascuna delle barriere di classe A1, A2, A3, dovranno essere eseguite almeno due prove con veicoli leggeri in condizioni tali da determinare un indice di severità non inferiore a quello minimo della classe per la quale si richiede l’omologazione.

Per ciascuna delle barriere di classe B1, B2, B3, dovranno essere eseguite almeno due prove con mezzi pesanti (con indice di severità non inferiore a quello minimo della classe) ed inoltre almeno una prova con veicoli leggeri in condizioni corrispondenti rispettivamente a quelle delle classi A1, A2, A3.

Per la classe B3 una delle prove con veicoli pesanti deve essere effettuata con veicolo avente altezza del baricentro non inferiore a 1,60 m.


Veicoli e modalità di prova

Dovranno essere impiegati, nello svolgimento delle prove, veicoli privi di difetti negli organi di sterzo, nei pneumatici, nelle sospensioni, nell’impianto di frenatura e con carrozzeria in ordine.

Per le prove saranno impiegati veicoli che abbiano caratteristiche rispondenti a quelle indicate nel prospetto seguente. Saranno inoltre adottate velocità ed angoli d’impatto compresi nella fascia indicata nel prospetto medesimo, con i seguenti significati del simbolo:

Dimensioni: lunghezza x larghezza x altezza (m)

P = peso del veicolo (KN)

V = velocità (Km/h)

O = angolo d’impatto


Tipo veicolo

Dimensioni

p

v

o

Classe A



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Procedure di misurazione e di documentazione delle variabili sperimentali delle prove

Allo scopo di pervenire ad un giudizio obiettivo sulle caratteristiche prestazionali delle barriere di sicurezza, si rende indispensabile per ogni prova, l’accertamento con misurazione spazio-temporale delle principali variabili che concorrono alla formazione del giudizio ed alla conseguente classificazione.


Variabili oggetto di misurazione sul veicolo

Le variabili da misurare sul veicolo durante l’urto, in corrispondenza del sedile di guida sono almeno le seguenti:

velocità longitudinale del veicolo (misurata prima, durante e dopo l’impatto);

accelerazione lungo l’asse longitudinale del veicolo (+/-);

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Formulazione dei giudizi per l’omologazione

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