FAST FIND : GP8562

Sent. C. Cass. pen. 02/04/2009, n. 14466

51756 51756
1. Atti d’ufficio - Rifiuto - Da parte del dipendente pubblico - Reato ex art. 328 Cod. pen.
1. L’azione tipica del delitto di cui all’art. 328 Cod. pen. è integrata dal mancato compimento di un atto dell’ufficio da parte del pubblico ufficiale o dell’incaricato di pubblico servizio, ovvero dalla mancata esposizione delle ragioni del ritardo, entro trenta giorni dalla richiesta di chi vi ha interesse, con la conseguenza che il reato, omissivo proprio e a consumazione istantanea, si intende perfezionato con la scadenza del predetto termine.

1. Conf. Cass. pen. VI 08/27044. Nella specie il dipendente pubblico, ingegnere funzionario responsabile del settore dei servizi tecnici del Comune di C., di fronte alla richiesta di informazioni e di copia di un atto da parte di una cittadina, destinataria di un procedimento di espropriazione, non aveva compiuto nei 30 giorni dalla richiesta l’atto del suo ufficio né aveva risposto per esporre i motivi del suo ritardo. 1a. (AAM) - Sugli atti amministrativi ved. C. Stato VI 19 giugno 2008 n. 3083 R (Diritto di accesso, ai sensi dell’art. 24, c.7, L. 7.8.1991 n. 241, ai documenti amministrativi la cui conoscenza sia necessaria per curare o per difendere i propri interessi giuridici - Limiti, nel caso di «documenti contenenti dati sensibili e giudiziari»). 1n. Codice penale - Art. 328 (Rifiuto di atti d’ufficio. Omissione) - (c.1) Il pubblico ufficiale o l’incaricato di un pubblico servizio, che indebitamente rifiuta un atto del suo ufficio che, per ragioni di giustizia o di sicurezza pubblica, o di ordine pubblico o di igiene e sanità, deve essere compiuto senza ritardo, è punito con la reclusione da sei mesi a due anni. (c.2) Fuori dei casi previsti dal primo comma, il pubblico ufficiale o l’incaricato di un pubblico servizio, che entro trenta giorni dalla richiesta di chi vi abbia interesse non compie l’atto del suo ufficio e non risponde per esporre le ragioni del ritardo, è punito con la reclusione fino ad un anno o con la multa fino a euro 1.032. Tale richiesta deve essere redatta in forma scritta ed il termine di trenta giorni decorre dalla ricezione della richiesta stessa.
[Cod. pen. art. 328 (1n)]

Dalla redazione

  • Edilizia e immobili
  • Compravendita e locazione

La determinazione del canone di locazione commerciale

A cura di:
  • Maurizio Tarantino
  • Appalti e contratti pubblici

Codice dei contratti pubblici, le novità in vigore dal 2024

A cura di:
  • Redazione Legislazione Tecnica
  • Finanza pubblica
  • Leggi e manovre finanziarie

La Legge di bilancio 2024

A cura di:
  • Redazione Legislazione Tecnica
  • Compravendita e locazione
  • Edilizia e immobili

Durata del contratto di locazione commerciale

A cura di:
  • Maurizio Tarantino
  • Edilizia e immobili
  • Compravendita e locazione

Il contratto di locazione commerciale, aspetti generali

A cura di:
  • Maurizio Tarantino