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Sent.C. Conti 18/11/2008, n. 494

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1. Progettista di opere pubbliche - Responsabilità per danno erariale - Giurisdizione della Corte dei conti - Esclusione 2. Progettista e direttore dei lavori di opere pubbliche - Responsabilità per danno erariale derivante dalla attività di direzione dei lavori - Giurisdizione della Corte dei conti
1. Il privato professionista progettista di opera pubblica non intrattiene, con la pubblica amministrazione committente, alcun rapporto di servizio, con conseguente esclusione della giurisdizione della Corte dei conti (rapporto e giurisdizione invece esistenti nei confronti del direttore dei lavori) per danno erariale derivante dalla progettazione. 2. Nell’ipotesi in cui lo stesso professionista cumuli le funzioni di progettazione e direzione dei lavori, sussiste il rapporto di servizio con la pubblica amministrazione committente e la conseguente giurisdizione di questa Corte, poiché il cumulo dei due incarichi professionali dà luogo ad una complessa attività professionale, nella quale la progettazione si pone come elemento prodromico della successiva attività di direzione dei lavori.

1. Conf. Cass. S.U. 23 marzo 2004 n. 5781 R; S.U. ord. 13 gennaio 2003 n. 340 R; S.U. 29 ottobre 1994 n. 8941 R. 2. Conf. Cass. S.U. ord. 20 marzo 2008 n. 7446 R.

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