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15/11/2018

Appalti di opere pubbliche: sospensione dei lavori e responsabilità dell'amministrazione

La Corte di Cassazione, con l'ordinanza 12/10/2018, n. 25554 fornisce interessanti chiarimenti sulle condizioni di legittimità della sospensione dei lavori nell’ambito di un appalto di opera pubblica.

Nel caso di specie si trattava di un appalto per la costruzione della rete fognaria i cui lavori erano stati sospesi a causa della sopravvenuta scadenza dell’autorizzazione rilasciata dall’ANAS per la realizzazione del tratto di collettore ricadente sulla strada statale. La Corte ha accolto il motivo di ricorso avverso la sentenza della Corte d’Appello che aveva ritenuto legittima tale sospensione in quanto dovuta a ragioni di pubblico interesse o necessità come previsto dall’art. 30 del D.P.R. 1063/1962 (vedi ora art. 107 del D. Leg.vo 50/2016; art. 10 del D.M. 07/03/2018, n. 49).

Al riguardo la Corte ha richiamato l’orientamento consolidato della giurisprudenza in tema di appalto di opere pubbliche, secondo cui le ragioni di pubblico interesse o necessità che possono giustificare la sospensione dei lavori vanno essenzialmente identificate in esigenze pubbliche oggettive e sopravvenute, non previste né prevedibili da parte dell'Amministrazione con l'uso dell'ordinaria diligenza, e non possono quindi essere invocate al fine di porre rimedio a negligenza o imprevidenza della committente.

L'acquisizione delle autorizzazioni amministrative necessarie per l'esecuzione dei lavori spetta infatti al committente, che, in qualità di titolare dell'opera da realizzare, è tenuto a procurarsele, in osservanza del dovere, discendente dall'art. 1206, Cod. civ. e più in generale dai principi di correttezza e buona fede oggettiva, di cooperare all'adempimento dell'appaltatore, ponendo in essere tutte quelle attività, distinte dal comportamento dovuto da quest'ultimo, necessarie affinchè egli possa realizzare il risultato cui è preordinato il rapporto obbligatorio. In assenza di specifiche pattuizioni volte a trasferire il predetto obbligo a carico dell'appaltatore, il committente deve altresì provvedere, se necessario, alla rinnovazione di tali autorizzazioni, la cui scadenza, che impedisca la prosecuzione dei lavori, non costituisce affatto un evento imprevisto ed imprevedibile, configurandosi piuttosto come inadempimento della stazione appaltante, tenuta ad attivarsi tempestivamente, con la conseguente impossibilità di porvi rimedio attraverso la sospensione, a meno che le parti non raggiungano un accordo in tal senso.

Dalla redazione