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03/10/2018

Umbria: piano di tutela delle acque, direttiva scarichi acque reflue e targatura impianti termici

Pubblicate sul BUR 03/10/2018, n. 50 tre deliberazioni della Regione Umbria recanti l’aggiornamento 2016-2021 del Piano di tutela delle acque (PTA.2), la direttiva tecnica per la disciplina degli scarichi di acque reflue e le linee guida per la targatura degli impianti termici.

PIANO DI TUTELA DELLE ACQUE (PTA.2) AGGIORNAMENTO 2016-2021 - Pubblicata sul Suppl. Ord. n. 2 al BUR n. 50 del 03/10/2018 la Deliberaz. C.R. Umbria 28/08/2018, n. 260 cha ha approvato l’adeguamento del Piano di tutela delle acque (2016-2021). L’obiettivo del Piano approvato (PTA.2) è quello di prevenire e ridurre l'inquinamento, proteggere le acque ad usi particolari, puntare ad usi sostenibili delle acque potabili, mantenere la capacità dei corpi idrici di sostenere le comunità. L'aggiornamento del Piano, rispetto al Piano 2009 approvato con Delib. C.R. Umbria 01/12/2009, n. 357, è disposto in attuazione dell'articolo 3, comma 1 e 2 della L.R. Umbria 10/12/2009, n. 25 che prevede, ai sensi dell'articolo 121, comma 5 del D. Leg.vo 152/2006, la revisione dello strumento di tutela ogni sei anni.

DIRETTIVA TECNICA PER LA DISCIPLINA DEGLI SCARICHI DI ACQUE REFLUE - Sempre in materia di acque, la Deliberaz. G.R. Umbria 19/09/2018, n. 1024, pubblicata sul Suppl. Ord. n. 4 al BUR n. 50 del 03/10/2018, aggiorna le previsioni della direttiva tecnica approvata con la Delib. G.R. Umbria 09/07/2007, n. 1171.
L'aggiornamento riguarda:
- la modulistica e la semplificazione prevista dall’AUA;
- la revisione delle categorie di attività che producono acque reflue industriali assimilabili alle acque reflue domestiche;
- la necessità di rispondere alle “esternazioni” del MATTM e della CE in merito alla carenza di dati conoscitivi per la corretta valutazione dell’analisi delle pressioni sui corpi idrici superficiali e sotterranei per gli aspetti legati all’inquinamento puntuale derivante dagli scarichi di acque reflue, pena la trasformazione del caso in procedura di infrazione comunitaria;
- l’elenco delle categorie di attività che producono acque reflue industriali assimilabili alle acque reflue domestiche;
- l'approfondimento della problematica derivante dagli articoli 127 e 138 della L.R. Umbria 1/2015 (Testo Unico Governo del territorio), che ha introdotto la certificazione di professionista abilitato (geologo) come forma sostitutiva dell’autorizzazione allo scarico stabilita dall’articolo 124 del D. Leg.vo 152/2006.

IMPIANTI TERMICI - Attraverso il sistema di targatura la Deliberaz. G.R. Umbria 19/09/2018, n. 1013, pubblicata sul Suppl. Ord. n. 3 al BUR n. 50 del 03/10/2018, persegue l’obiettivo di identificare in maniera univoca gli impianti termici presenti nel territorio, associando un codice catasto ad ogni libretto di impianto, anche al fine rendere più snelle le operazioni di redazione e invio degli allegati di manutenzione e di efficienza energetica da parte del manutentore.
Stante la necessità di verificare l’efficacia e gli effetti della nuova procedura di targatura degli impianti termici, ed al fine di governare la puntuale rispondenza amministrativa della gestione dell’implementazione ed aggiornamento informatico del C.U.R.I.T., la deliberazione ritiene opportuno che il nuovo sistema venga introdotto gradualmente ad opera degli addetti del settore (installatori e/o manutentori). Pertanto il provvedimento stabilisce che:
- da ottobre 2018 venga avviata una fase di collaudo del sistema di targatura, con operazioni svolte da alcuni installatori e/o manutentori, i cui nominativi saranno forniti, su base volontaria, dalle associazioni di categoria;
- dal 15/04/2019 il sistema diventi obbligatorio per tutti gli installatori e/o manutentori.
Inoltre il provvedimento, su sollecitazione dei cittadini che hanno sollevato la problematica, precisa che l'invio della comunicazione da parte dell'Autorità competente al responsabile dell'impianto della cessata validità del rapporto di controllo (di cui al punto 9.5 dell'Allegato alla Delib. G.R. Umbria 1431/2016) rappresenti una mera comunicazione: pertanto il suo mancato ricevimento non esime il cittadino dall’effettuazione dei controlli di efficienza energetica degli impianti termici e il ritardato o mancato invio non pregiudica la facoltà dell’autorità competente di effettuare le ispezioni.
 

Dalla redazione