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24/07/2018

CILA, azione del terzo danneggiato e verifiche della P.A.

Il TAR Sicilia, Catania, si esprime con una importante pronuncia in merito alle azioni a disposizione del terzo che si ritenga danneggiato da un’attività edilizia eseguita in forza di CILA, e sui conseguenti da parte dell’amministrazione.

In particolare, i giudici siciliani hanno chiarito i seguenti principi:
- la CILA (la Comunicazione di inizio lavori asseverata prevista dall’art. 6-bis del D.P.R. 380/2001) non è un provvedimento amministrativo, neanche tacito, bensì un atto privato;
- il soggetto terzo che si ritenga leso dall’attività svolta sulla base della CILA non può porre in essere un’azione di annullamento, ma - analogamente a quanto previsto per la SCIA dall’art. 19 della L. 241/1990, comma 6-ter, ed in ossequio al principio di effettività della tutela giurisdizionale sancito dall’art. 24 della Costituzione - può unicamente sollecitare l’esercizio delle verifiche spettanti all’amministrazione;
- l’amministrazione, dal canto suo, a fronte di una denuncia-diffida da parte del terzo, ha l’obbligo di procedere alle verifiche che potrebbero giustificare anche un suo intervento repressivo, e dovrà concludere il procedimento di verifica con un provvedimento espresso (eventualmente suscettibile di impugnazione da parte del privato);
- in caso di inerzia dell’amministrazione a seguito della sollecitazione ad agire, il privato può altresì esperire l’azione avverso il silenzio della P.A. di cui all’art. 31 del D. Leg.vo 104/2010.

Il TAR ha inoltre chiarito che:
- il regime dell’edilizia libera di cui all’art. 6 del D.P.R. 380/2001 - e dell’edilizia libera previa CILA di cui all’art.6-bis del D.P.R. 380/2001 - differisce dal regime della SCIA, il quale prevede una fase di controllo successivo sistematico, da esperirsi entro un termine perentorio, e che in caso di esito negativo si chiude con un provvedimento di carattere inibitorio (ai sensi dell’art. 19 della L. 241/1990, comma 3, l’amministrazione “adotta motivati provvedimenti di divieto di prosecuzione dell’attività e di rimozione degli eventuali effetti dannosi di essa”);
- invece la CILA, in pratica, deve essere “soltanto” conosciuta dall’amministrazione affinché essa possa verificare che, effettivamente, le opere progettate importino un impatto modesto sul territorio, poiché gli interventi che rientrano nella sfera dell’edilizia libera non sono soggetti ad alcun titolo edilizio tacito o espresso;
- ne consegue che per la CILA l’amministrazione dispone di un unico potere che è quello sanzionatorio (in caso di CILA mancante, incompleta o irregolare, ovvero di lavori eseguiti in difformità, ma pur sempre eseguibili con CILA);
- viceversa, se la CILA è utilizzata per eseguire opere che richiedano il permesso di costruire o la SCIA), o comunque in violazione della normativa in materia edilizia, l’amministrazione disporrà degli ordinari poteri repressivi e sanzionatori dell’abuso.

Dalla redazione