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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis

Tabelle millesimali in condominio, errore e possibilità di rettifica
L'art. 69 delle Disp. Att. dispone che si può procedere alla rettifica delle tabelle millesimali con la semplice maggioranza qualificata di cui all’art. 1136 del Codice civile, comma 2 (il quale prevede il voto favorevole della maggioranza degli intervenuti in assemblea e almeno la metà del valore dell’edificio), quando vi sia un errore (ad esempio un errore di calcolo o da errata trascrizione delle superfici o dei volumi dell’immobile).
Secondo la Suprema Corte (cfr. Cass. 25/01/2018, n. 1848; Cass. 26/03/2010, n. 7300), questa disposizione può essere invocata solo quando si versi in ipotesi di errore materiale, poiché essa attribuisce rilievo esclusivamente alla obiettiva divergenza tra il valore effettivo delle singole unità immobiliari dell’edificio ed il valore proporzionale ad esse attribuito nelle tabelle.
Viceversa qualora i condomini, nell’esercizio della loro autonomia, abbiano espressamente dichiarato di accettare che le loro quote nel condominio vengano determinate in modo difforme dai criteri normalmente applicati (art. 1118 del Codice civile) - dando in tal modo alla “diversa convenzione” di cui all’art. 1123 del Codice civile, primo comma, ultima parte - la dichiarazione di accettazione ha valore negoziale, e si risolve in un impegno irrevocabile ad accettare la nuova ripartizione millesimale che impedisce di ottenerne la revisione ai sensi dell’art. 69 delle Disp. Att.,
In questi casi potrà essere invocata solamente la ben più complessa strada del vizio del consenso ai sensi dell'art. 1428 del Codice civile.
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