Rivista online e su carta in tema di
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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
Sent. C. Cass. civ. 12/06/1990, n. 5690
Danni a terzi - Responsabilità del subappaltatore - Eventuale responsabilità anche dell'appaltatore subcommittente - Condizioni.Caratteristica propria del contratto di appalto, come di quello di subappalto, è l'autonomia dell'imprenditore nell'esecuzione delle opere a lui commesse, sicché, in caso di subappalto, la responsabilità del subcommittente per i danni derivati ai terzi dall'attività esecutiva dell'opera commessa al subappaltatore può essere affermata solo nel caso in cui il primo abbia esercitato sull'attività del secondo un'ingerenza talmente penetrante da averlo reso mero esecutore dei suoi ordini. 1. Conf. Cass. 18 luglio 1984 n. 4186. Si riportano qui gli artt. 2049, 2050 e 2051 C.c.. |
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