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Sent. C. Cass. 20/11/1990, n. 11209

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1. Appalti oo.pp. - Riserve - Equivalenza a costituzione in mora - Esclusione - Interessi sulle somme dovute dalla P.A. - Decorrenza - Dalla domanda introduttiva del giudizio arbitrale.

1. In tema di appalto di opere pubbliche, la riserva di cui l'appaltatore è onerato al fine di evitare la decadenza da domande di ulteriori compensi, indennizzi o risarcimenti richiesti in dipendenza dello svolgimento del collaudo, non consente all'amministrazione l'immediato pagamento del relativo debito, ma impone l'instaurazione del procedimento di cui all'art. 23 R.D. 25 maggio 1895 n. 350, finalizzato alla risoluzione dei contrasti irrisolti in corso d'opera e, successivamente, del giudizio arbitrale; detta riserva, pertanto, non può assurgere al valore di atto di costituzione in mora secondo il regime civilistico dell'istituto, con la conseguenza che gli interessi sulle somme risultanti effettivamente dovute da parte dell'amministrazione vanno liquidati con decorrenza dalla data della domanda introduttiva del giudizio arbitrale, quale unico momento all'uopo rilevante, in quanto è allo stesso appaltatore consentito di attivarsi per la relativa proposizione.

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