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Sent.Corte Cost. 05/05/1993, n. 249

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1. Prevenzione infortuni - Responsabilità dell'imprenditore - Per violazione norme antinfortunistiche e di igiene sul lavoro - Sanzioni sostitutive della detenzione - Inapplicabilità in vigenza dell'art. 7, 2° c., lett. h) nuovo C.p.p. - Incostituzionalità in parte qua.
1. Una volta che il nuovo Codice di procedura penale all'art. 7, 21 c., lett. h) C.p. cit., ha attribuito alla competenza del Pretore il reato di omicidio colposo previsto dall'art. 589 C.p., compresa dunque l'ipotesi aggravata del fatto commesso con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro, e rendendosi in tal modo applicabili a quella fattispecie le sanzioni sostitutive, in virtù del soddisfacimento del presupposto della competenza sancito dall'art. 51 L. 24 novembre 1981 n. 689, è venuta automaticamente a perdere qualsiasi ragione d'essere la preclusione sancita dall'art. 60 legge n. 689 che inibisce l'applicazione delle sanzioni medesime al reato di lesioni personali colpose previsto dall'art. 590 2° e 3° c. C.p. «limitatamente ai fatti commessi con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro o relative all'igiene del lavoro che abbiano determinato le conseguenze previste dal 1° c. n. 2 o dal 2° c. dell'art. 583 del C.p.»; pertanto, il cit. art. 60 legge n. 689 del 1981 è incostituzionale per contrasto con l'art. 3 Cost., nella parte in cui stabilisce l'anzidetta esclusione, essendo ictu loculi carente di ragionevolezza e per ciò stesso fortemente lesivo del principio di uguaglianza in un complesso normativo che consente di beneficiare delle sanzioni sostitutive chi ha posto in essere, fra due condotte gradatamente lesive dell'identico bene, quella connotata da maggiore gravità, discriminando invece chi ha realizzato il fatto che meno offende lo stesso valore giuridico.

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