Sent. C. Cass. civ. 29/10/1997, n. 10652 | Bollettino di Legislazione Tecnica
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Sent. C. Cass. civ. 29/10/1997, n. 10652

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Appalti - Danni a terzi - Responsabilità esclusiva dell'appaltatore - Inapplicabilità dell'art. 2049 Cod. civ. - Corresponsabilità del committente - Configurabilità - Condizioni.

In via generale, l'autonomia dell'appaltatore, il quale esplica la sua attività nell'esecuzione dell'opera assunta, con propria organizzazione ed apprestandone i mezzi, nonché curandone le modalità ed obbligandosi verso il committente a prestargli il risultato della sua opera, esclude ogni rapporto istitutorio tra committente ed appaltatore, con la conseguenza dell'inapplicabilità dell'art. 2049 Cod. civ.; l'appaltatore deve quindi, di regola, ritenersi unico responsabile dei danni derivanti a terzi dall'esecuzione dell'opera, salva la corresponsabilità del committente in caso di specifiche violazioni di regole di cautela nascenti dall'art. 2043 Cod. civ., ovvero in caso di riferibilità dell'evento al committente stesso, per essere stata l'opera affidata a chi palesemente difettava delle necessarie capacità e dei mezzi tecnici indispensabili per eseguire la prestazione senza il pericolo di arrecare danni a terzi, nel qual caso la responsabilità si fonda genericamente su di una culpa in eligendo.

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