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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
L. P. Trento 02/02/1996, n. 1
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Testo coordinato con le modifiche introdotte da:
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- L.P. 13/12/1999, n. 6
- L.P. 27/08/1999, n. 3
- L.P. 23/02/1998, n. 3
- L.P. 03/02/1997, n. 2
- L.P. 09/09/1996, n. 8
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Capo I - Disposizioni in materia di organizzazione finanziaria e di trasporti |
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Art. 1 - Art. 8 - Omissis
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Art. 9 - Sostituzione dell'articolo 18 della legge provinciale 13 luglio 1995, n. 7 (Disciplina delle funzioni provinciali inerenti l'impianto di opere elettriche con tensione nominale fino a 150.000 Volt)1. L'articolo 18 della legge provinciale 13 luglio 1995, n. 7 è sostituit |
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Art. 10 - Omissis
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Capo II - Omissis
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Capo III - Disposizioni in materia di opere pubbliche e di viabilità |
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Art. 14 - Inserimento dell'articolo 71-bis nel testo unico delle leggi provinciali in materia di tutela dell'ambiente dagli inquinamenti1. Dopo l'articolo 71 del D.P.G.P. 26 gennaio 1987, n. 1-41/Legisl. (Testo unico delle leggi provinciali in materia di tutela dell'ambiente dagli inquinamenti), come sostituito dall'articolo 49 della legge provinciale 25 luglio 1988, n. 22, è inserito il seguente: "Art. 71 bis - Recupero degli oneri di costruzione delle dis |
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Art. 15 - Contributi per la localizzazione di impianti di smaltimento e di recupero dei rifiuti solidi urbani1. Gli enti gestori degli impianti di recupero e di smaltimento dei rifiuti urbani relativi al servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani previsto dall'articolo 13-bis, comma 1, lettera c), della legge provinciale 16 giugno 2006, n. 3 (Norme in materia di governo dell'autonomia del Trentino) corrispondono al comune o ai comuni territorialmente interessati dalla localizzazione e dall'esercizio degli impianti med |
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Art. 16 - Modifica all'articolo 95 del testo unico delle leggi provinciali in materia di tutela dell'ambiente dagli inquinamenti1. Il comma 5 dell'articolo 95 del D.P.G.P. 26 gennaio 1987, n. 1-41/Legisl. (Testo unico delle leggi provinciali in materia di tutela dell'ambiente dagli inquinamenti), aggiunto dall'articolo 74 |
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Art. 17 - Integrazione dell'articolo 96 del testo unico delle leggi provinciali in materia di tutela dell'ambiente dagli inquinamenti1. Dopo il comma 2 dell'articolo 96 del D.P.G.P. 26 gennaio 1987, n. 1-41/Legisl. (Testo unico delle leggi provinciali in materia di tutela dell'ambient |
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Art. 18 - Contributi per la realizzazione ed il completamento di opere e interventi di carattere sovracomunale da parte dei Comuni1. Per l'anno 1996 la Giunta provinciale è autorizzata a concedere contributi in conto capitale ai sensi dell'articolo 16 della legge provinciale 15 novembre 1993, n. 36 (Norme in materia di finanza locale), come modificato dall'articolo 4 della legge provinciale 12 settembre 1994, n. 4, fino alla concorrenza di lire 60.000.000.000 per la concessione di contributi in conto capitale e di L. 3.000.000.000 per la concessione di contributi in annualità, per la realizzazione o il completamento di opere e interventi di carattere sovracomunale come individ |
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Art. 19 - Omissis
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Art. 20 - Modifiche alla legge provinciale 10 settembre 1993, n. 26 (Norme in materia di lavori pubblici di interesse provinciale e per la trasparenza degli appalti)1. Dopo l'articolo 46 della legge provinciale 10 settembre 1993, n. 26 è introdotto il seguente: "Art. 46 bis - Anticipazioni alle imprese appaltatrici 1. Subordinatamente all'avvenuta consegna dei lavori e alla costituz |
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Art. 21 - Effetti della dichiarazione di pubblica utilità, di urgenza e indifferibilità1. Il comma 4 dell'articolo 18 della legge provinciale 10 set |
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Capo IV - Disposizioni in materia di enti locali e di finanza locale |
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Art. 22 - Art. 23 - Omissis
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Art. 24 - Sostituzione dell'articolo 12 della legge provinciale 20 dicembre 1985, n. 20 (Disposizioni in materia di finanza locale) |
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Art. 25 - Omissis
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Capo V - Disposizioni in materia di urbanistica e protezione dell'ambiente |
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Art. 26 - Disposizioni in materia di recupero degli insediamenti storici di cui alla legge provinciale 15 gennaio 1993, n. 1 |
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Art. 27 - Inserimento dell'articolo 17-quinquies nel testo unico delle leggi provinciali in materia di tutela dell'ambiente dagli inquinamenti1. Dopo l'articolo 17 quater del D.P.G.P. 26 gennaio 1987, n. 1-41/Legisl. (Testo unico delle leggi provinciali in materia di tutela dell'ambiente dagli inquinamenti), come introdotto dall'articolo 12 della legge provinciale 27 agosto 1993, n. 21, è inserito il seguente: "Art. 17 quinquies - Disposizione in materia di trattamento dei reflui dei rifugi alpini 1. Al fine di assicurare la salvaguardia dell'ambiente di alta montagna e la tutela |
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Capo VI - Disposizioni in materia di agricoltura |
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Art. 28 - Modifica all'articolo 1 della legge provinciale 15 dicembre 1972, n. 28 (Provvedimenti per promuovere e potenziare gli impianti delle cooperative agricole e le opere di miglioramento fondiario) |
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Art. 29 - Art. 31 - OmissisModifiche alla legge provinciale 16 agosto 1976, n. 21 (Ristrutturazione del consiglio agrario forestale provinciale di Trento). |
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Art. 32 - Disposizioni in ordine alla esecuzione di interventi di miglioramento infrastrutturale agricolo di cui alla legge provinciale 31 agosto 1981, n. 17 |
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Art. 33 - Modifiche alla legge provinciale 5 novembre 1990, n. 28 (Istituto agrario di San Michele all'Adige) |
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Capo VII - Disposizioni in materia di scuole materne e di istruzione |
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Art. 34 - Omissis
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Art. 35 - Modifiche alla legge provinciale 13 marzo 1978, n. 13 (Criteri generali per la costruzione, la gestione ed il controllo degli asili nido comunali costruiti o gestiti con interventi della Provincia) |
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Art. 36 - Art. 40 - Omissis
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Capo VIII - Omissis
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Capo IX - Disposizioni in materia di attività economiche |
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Art. 56 - Art. 59 - Omissis
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Art. 60 - Disposizioni in materia di agevolazioni al settore commerciale. |
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Art. 61 - Modifiche all'articolo 17 della legge provinciale 17 maggio 1991, n. 8 (Nuove norme in materia di agevolazioni al settore commerciale e modifiche a disposizioni concernenti la disciplina del commercio) |
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Art. 62 - Omissis
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Art. 63 - Modifiche all'articolo 28 della legge provinciale 15 marzo 1993, n. 8 (Ordinamento dei rifugi alpini, bivacchi, sentieri e vie ferrate)
1. La rubrica dell'articolo 28 della legge provinciale 15 marzo 1993, |
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Art. 64 - Modifiche alla legge provinciale 15 novembre 1988, n. 35 (Provvidenze per gli impianti a fune e piste da sci)1. Dopo il comma 8 dell'articolo 2 della legge provinciale 15 novembre 1988, n. 35, come sostituito dall'articolo 81 della legge provinciale 23 agosto 1993, n. 18, è aggiunto il seguente: "8 bis. Relativamente alle iniziative riguardanti la realizzazione di centri per lo sci da fondo la Giunta provinciale determina con apposita deliberazione le caratteristiche strutturali e dei relativi servizi, il bacino di utenza nonché le modalità di gestione dei centri e ogni altro elemento necessario per la valutazione delle domande, per l'ammissibilità della spesa nonché per la concessione e l'erogazione delle agevolazioni finanziarie." 2. La letter |
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Art. 65 - Disposizioni transitorie in materia di provvidenze per la realizzazione di impianti a fune e piste da sci1. I termini previsti nelle autorizzazioni all'apprestamento delle piste da sci per la realizzazione delle relative opere, i termini fissati nelle deliberazioni di concessione delle agevolazioni per l'ultimazione delle iniziative e i termini per la presentazione della documentazione necessaria per la liq |
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Art. 66 - Omissis
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Capo X - Disposizioni in materia di protezione civile e di utilizzazione delle acque pubbliche |
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Art. 67 - Sostituzione dell'articolo 17 della legge provinciale 22 agosto 1988, n. 26 (Norme in materia di servizi antincendio)1. L'articolo 17 della legge provinciale 22 agosto 1988, n. 26 è sostituito dal seguente: "Art. 17 - Concessione ed erogazione dei contributi 1. Per l'acquisizione delle dotazioni e per gli interventi manutentivi di cui all'articolo 16, la Giunta provinciale può concedere le seguenti agevolazioni: a) ai comuni o loro consorzi o ai corpi comunali dei vigili del fuoco volontari, contributi in conto capit |
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Art. 68 - Modifiche alla legge provinciale 10 gennaio 1992, n. 2 (Organizzazione degli interventi della Provincia in materia di protezione civile) |
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Art. 69 - Consorzio per le reti di radiocomunicazione di emergenza e di servizio1. La Giunta provinciale è autorizzata a promuovere la costituzione ed a partecipare ad un consorzio con attività esterna avente per oggetto la realizzazione ed il mantenimento della parte radioelettrica ed infrastrutturale di un sistema di dorsale, impiegante la tecnologia del pluricanale, n |
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Art. 70 - Omissis
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Art. 71 - Canoni afferenti l'uso del demanio idrico1. Le concessioni e le autorizzazioni attinenti all'utilizzazione dei beni del demanio idrico sono soggette al pagamento di un canone stabilito in misura fissa o proporzionale, sulla base dei criteri e delle tariffe determinate con deliberazione della Giunta provinciale. 2. N13 3. N18 4. Le tariffe sono determinate sulla base dei valori correnti di mercato, avuto riguardo all'utilizzazione del bene demaniale, alla rilevanza dell'opera o dell' |
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Art. 72 - Norme transitorie e di coordinamento in materia di canoni afferenti l'uso del demanio idrico1. Nelle more della determinazione della misura dei canoni ai sensi dell'articolo 71, continuano ad applicarsi, in via provvisoria, le tariffe in uso presso i servizi acque pubbliche e opere idrauliche e azienda speciale di sistemazione montana, anche ai fini del rinnovo o subentro nell'utilizzazione del demanio idrico, nonché le disposizioni dell'articolo 42, commi 1 e 2, del |
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Art. 73 - Estinzione di procedimenti sanzionatori1. In relazione alla nuova disciplina per la protezione della fauna selvatica e per l'esercizio della caccia di cui alla legge provinciale 9 dicembre 1991, n. 24, sono estinti d'ufficio i procedimen |
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Capo XI - Disposizioni finanziarie e finali |
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Art. 74 - Art. 75 - Omissis
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Art. 76 - Entrata in vigore1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione. |
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Tabella A - Elenco degli organi collegiali soppressi(articolo 5) 1-2. Omissis 3. Comita |
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Tabella B - Tabella C - Omissis
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