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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
L. R. Friuli Venezia Giulia 18/03/2011, n. 3
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- L.R. 18/07/2014, n. 13
- L.R. 26/06/2014, n. 12
- L.R. 26/07/2013, n. 6
- L.R. 31/12/2012, n. 27
- L.R. 21/12/2012, n. 26
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CAPO I - PRINCIPI GENERALI, FUNZIONI AMMINISTRATIVE E DEFINIZIONI |
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Art. 1 - Oggetto e finalità1. La Regione, in attuazione dell’articolo 4, primo comma, n. 12, della legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1 (Statuto speciale della Regione Friuli - Venezia Giulia), nel rispetto della Costituzione, degli obblighi derivanti dall’ordinamento comunitario, in armonia con i principi di cui alla legge 22 febb |
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Art. 2 - Campo di applicazione1. In attuazione della legge 36 |
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Art. 3 - Funzioni della Regione1. La Regione al fine di conseguire le finalità di cui all’articolo 1: a) partecipa ai procedimenti di consultazione e coordinamento con gli organi dello Stato e con le altre Regioni; |
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Art. 4 - Funzioni del Comune1. Il Comune: a) regolamenta in ambito locale la mater |
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Art. 5 - Definizioni1. Ai fini della presente legge, ferme restando le definizioni generali di cui alla vigente legislazione nazionale in materia di telecomunicazioni, si intendono per: a) “operatori delle telecomunicazioni”: gli operatori come definiti dal Codice delle comunicazioni; b) “impianti per la radiodiffusione televisiva e sonora”: gli impianti, apparati e strutture anche edilizie strettamente necessari per le trasmissioni del settore televisivo e sonoro; c) “impianti per la telefonia mobile”: gli impianti |
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CAPO II - NORME IN MATERIA DI RADIODIFFUSIONE TELEVISIVA E SONORA |
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Art. 6 - Finalità1. Con le presenti norme la Regione, nel rispetto dei principi di cui alla vigente legisla |
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Art. 7 - Programmazione nazionale e intesa fra Stato e Regione1. L’intesa prevista dalle vigenti norme statali nei procedimenti di approvazione dei piani nazionali di assegnazione delle frequenze per la radiodiffusione televisiva e sonora in tecnica digitale e analogica e loro modifiche, ai fini della gestione delle risorse e delle peculiarità territoriali e della tutela delle minoranze linguistiche, è espressa dalla Giunta regionale. |
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Art. 8 - Autorizzazione unica1. La realizzazione di nuovi impianti, nonché la modifica di impianti esistenti, di qualsiasi potenza, la cui localizzazione è prevista dai piani nazionali di cui all’articolo 7 approvati a seguito dell’intesa di cui al medesimo articolo 7, è soggetta ad autorizzazione unica, rilasciata dal Comune interessato ai soggetti abilitati ai sensi del decreto legislativo 259/2003, a conclusione di un procedimento unificato nel rispetto dei principi di semplificazione e con le modalità e nei termini di cui alle vigenti disposizioni previste per l’istituto della conferenza di servizi. 2. L’autorizzazione di cui al comma 1, che comprende anche le opere e le infrastrutture strettamente necessarie e connesse alla funzionalità degli impianti, è rilasciata anche in deroga alle previsioni degli strumenti urbanistici comunali vigenti, fatte salve le vigenti norme in materia di tutela della salute, del territorio, dell’ambiente, del paesaggio e dei beni culturali, e nel rispetto dei principi di non discriminazione, proporzionalità e obiettività. 3. Gli impianti di cui al comma 1 possono essere comunque localizzati entro un raggio massimo di 100 metri rispetto alle localizzazioni puntuali indicate nei piani nazionali. 4. La realizzazione di nuovi impianti di potenza in singola antenna inferiore a 200 Watt, la cui localizzazione non è prevista dai piani nazionali di cui all’articolo 7, è soggetta ad autorizzazione unica con le modalità di cui ai commi 1 e 2, fatto salvo quanto previsto dall’articolo 10 in materia di ponti radio e impianti di piccola potenza. |
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Art. 9 - Impianti fuori dai piani nazionali1. La previsione della localizzazione di nuovi impianti al di fuori dei siti previsti dai piani nazionali di cui all’articolo 7 approvati a seguito dell’intesa di cui al medesimo articolo 7, fatto salvo quanto previsto all’articolo 8, commi 3 e 4, e fermo restando quanto previsto al successivo comma 4, è richiesta dai soggetti pubblici o privati interessati al Ministero competente allegan |
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Art. 10 - Ponti radio e impianti di piccola potenza1. L’installazione e la modifica di ponti radio e di altri impianti con potenza in singola antenna uguale o inferiore a 20 Watt, fermo r |
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Art. 11 - Vigilanza, controllo, rilocalizzazione degli impianti1. Fermo restando quanto stabilito dall’articolo 4, i Comuni esercitano le funzioni di vigilanza e controllo sugli impianti di cui al presente capo, finalizzate: a) a garantire il rispetto dei limiti di esposizione dei campi elettromagnetici e delle misure di cautela in conformità a quanto disposto dalla legge 36/2001, nonché delle eventuali prescrizioni contenute nei provvedimenti autorizzativi; |
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Art. 12 - Comunicazione per l’attivazione degli impianti1. All’atto dell’attivazione degli impianti è data, da parte degli operatori delle te |
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Art. 13 - Norme transitorie1. Fino all’approvazione di nuovi piani nazionali di assegnazione delle frequenze per la radiodiffusione televisiva e sonora in tecnica analogica e digitale, sui quali sia stata raggiunta l’intesa di cui all’articolo 7, rimane in ogni caso in vigore il Piano regionale per la radiodiffusione televisiva approvato con decreto del Presiden |
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Art. 14 - Abrogazioni1. È abrogato l’articolo 23 della legge regionale 11 aprile 2001, n. 11 (Norme in mater |
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CAPO III - DISCIPLINA IN MATERIA DI IMPIANTI PER LA TELEFONIA MOBILE |
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Art. 15 - Finalità1. Con le presenti norme la Regione definisce la disciplina dell’installazione degli imp |
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Art. 16 - Regolamento comunale per la telefonia mobile1. Nel rispetto dei principi informatori di cui all’articolo 8, comma 6, della legge 36/2001, i Comuni approvano, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, il regolamento comunale per la telefonia mobile, di seguito denominato regolamento, anche come atto integrativo o parte del regolamento edilizio comunale. 2. Il regolamento disciplina su tutto il territorio comunale l’installazione degli impianti per la telefonia mobile e degli altri apparati radioelettrici per telecomunicazioni come definiti dall’articolo 5, comma 1, lettera c), fatto salvo quanto disposto dall’articolo 15. Il Regolamento non disciplina gli impianti per la radiodiffusione televisiva e sonora. 3. Il regolamento persegue i seguenti obiettivi: a) la tutela della salute dei cittadini dagli effetti dell’esposizione ai campi elettromagnetici ai sensi delle vigenti norme, l’uso razionale del territorio, la tutela dei beni di interesse storico, artistico, culturale, paesaggistico, ambientale e naturalistico; b) l’armonizzazione delle esigenze dell’Amministrazione comunale e della salvaguardia dei valori e dei beni di cui alla lettera a), con i programmi di sviluppo delle reti degli operatori delle telecomunicazioni di cui all’articolo 17, nell’ambito |
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Art. 17 - Programmi di sviluppo delle reti1. Gli operatori delle telecomunicazioni presentano al Comune, entro il 31 marzo di ogni a |
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Art. 17-bis - Programmi di sviluppo delle reti di rilevanza regionale1. L'Amministrazione regionale è autorizzata a realizzare infrastrutture passive destinate a ospitare impianti radioelettric |
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Art. 18 - Procedimento autorizzativo ordinario1. Fermo restando quanto stabilito dall’articolo 8, commi 5 e 6, e dall'articolo 44, comma 1-quinquies, del decreto legislativo 259/2003, l’installazione e le modifiche degli impianti di cui all’articolo 15 sono soggette a SCIA secondo la normativa edilizia vigente, integrata di una relazione tecnica sottoscritta e asseverata da un tecnico abilitato che attesti il rispetto delle previsioni del Regolamento di cui all’articolo 16. Restano esclusi dalla SCIA i casi in |
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Art. 19 - Procedimento autorizzativo in assenza di regolamento1. In assenza del regolamento comunale per la telefonia mobile di cui all’articolo 16, l’installazione e le modifiche degli impianti di cui all’articolo 15, fermo restando quanto previsto dall’articolo 21 per gli impianti mobili di telefonia mobile, nonché richiamato quanto previsto all’articolo 8, comma 6 e dall'articolo 44, comma 1-quinquies, del decreto legislativo 259/2003, sono soggette ad autorizzazione rilasciata dal Comune. N30 |
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Art. 20 - Dismissione degli impianti1. In caso di dismissione per cessata funzionalità o ricollocazione degli impianti di cui |
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Art. 21 - Disposizioni specifiche per impianti mobili per telefonia mobile1. L’installazione e l’attivazione degli impianti mobili per telefonia mobile, necessa |
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Art. 22 - Impianti della Protezione civile della Regione |
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Art. 23 - Disposizioni specifiche per gli impianti di telecomunicazioni del traffico ferroviario1. Gli impianti relativi alla rete di telecomunicazione dedicata esclusivamente alla sicur |
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Art. 24 - Informazione e trasparenza1. Gli impianti fissi e mobili di cui all’articolo 15, a esclusione delle microcelle, de |
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Art. 25 - Comunicazione per l’attivazione degli impianti1. All’atto dell’attivazione degli impianti è data, da parte degli operatori delle te |
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Art. 27 - Sanzioni1. Ferme restando tutte le sanzioni previste dalle vigenti disposizioni legislative e regolamentari, e ferme restando in particolare le sanzioni previste dalla legge 36/2001 in materia di emissioni elettromagnetiche, in caso di non conformità ai parametri e alle caratteristiche radioelettriche dell’impianto dichiarati nel titolo abilitativo, il Comune ordina all’operatore i |
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Art. 29 - Norme finali e transitorie1. I procedimenti in corso alla data di entrata in vigore della presente legge sono conclusi secondo le disposizioni della legge regionale 28/2004. |
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CAPO IV - DISCIPLINA IN MATERIA DI INFRASTRUTTURE PER LA BANDA LARGA |
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Art. 30 - Finalità1. Con le presenti norme la Regione definisce la disciplina della pianificazione, regolazione, realizzazione, sviluppo e gestione delle infrastrutture per una rete pubblica regionale per telecomunicazioni a b |
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Art. 31 - Pianificazione1. Per le finalità di cui all’articolo 30, comma 1, la struttura regionale competente in materia di infrastrutture per telecomunicazioni, sentite le altre strutture regionali eventualmente interessate, predispone il Piano per la realizzazione, il completamento e lo sviluppo della rete pubblica regionale per la banda larga. 2. Il Piano di cui al |
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Art. 32 - Regolamento per la banda larga1. Con regolamento regionale sono stabilite la disciplina e le specifiche tecniche delle opere destinate a ospitare le reti di banda larga realizzate dalla Regione, dagli Enti locali, dagli Enti pubblici anche economici, nonché dai soggetti beneficiari di incentivi pubblici per interventi di opere stradali e di altre infrastrutture civili. |
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Art. 33 - Realizzazione, manutenzione e gestione della rete pubblica regionale1. Gli interventi relativi alle infrastrutture per telecomunicazioni a banda larga della RPR sono realizzati, con finanziamenti comunitari, statali, regionali e con gli strumenti della finanza di progetto, direttamente dalla Regione, o tramite la sua società interamente controllata Insiel S.p.A., ovvero anche tramite affidamento in delegazione amministrativa intersoggettiva ad altri soggetti di cui all’articolo 51, comma 2, della legge regionale 14/2002. 2. L’approvazione del progetto degli interventi di cui al comma 1 ai sensi degli articoli 50 e 51 della legge regionale 14/2002 ha valore di dichiarazione di pubblica utilità dell’opera e di urgenza e indifferibilità dei relativi lavori. 3. Le infrastrutture di proprietà regionale di cui al comma 1, ivi comprese quelle realizzate antecedentemente alla data di entrata in vigore della presente legge, sono iscritte al patrimonio indisponibile della Regione. Tali beni sono rappresentati nelle schede inventariali per il solo valore inventariale; ogni altro dato è contenuto, a tutti gli effetti di legge e a parziale deroga di quanto previsto ordinariamente, nell’inventario di cui all’articolo 37. A tale scopo è predisposto un verbale di consegna utile ai fini inventariali i cui contenuti, i relativi allegati e le modalità di sottoscrizione sono stabiliti con apposita deliberazione della Giunta regionale, su proposta dell’Assessore competente in materia di infrastrutture di comunicazione, di concerto con l’Assessore competente in materia di patrimonio. Nel verbale di consegna, a cura del soggetto attuatore, è indicato il valore ai fini inventariali, corrispondente al valore di costruzione dell’infrastruttura oggetto di consegna. N5 3-bis. Qualora al soggetto realizzatore, considerandosi come tale anche l’affidatario di |
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Art. 34 - Titoli abilitativi1. Gli interventi per la installazione delle reti, degli impianti e delle apparecchiature necessarie a realizzare la RPR di telecomunicazioni in banda larga di cui all’articolo 30, comma 1, sono autorizzati con l’avvenuta comunicazione, da parte dei soggetti di cui all’articolo 33, comma 1, e fatti salvi tutti i titoli abilitativi previsti in relazione agli eventuali vincoli presenti, del relativo progetto corredato di una dichiarazione del progettista abilitato che asseveri la conformità delle opere agli strumenti di pianificazione vigenti e non in contrasto con quelli adottati. È fatto salvo, nei casi di apparati radioelettrici con potenza in singola antenna su |
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Art. 35 - Convenzioni1. La Regione può sottoscrivere, con gli Enti proprietari di infrastrutture civili interessate dall’attraversamento e dall’occupazione per la realizzazione delle opere relative alla rete pubblica regionale delle infrastru |
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Art. 36 - Obblighi di predisposizione delle opere1. Gli Enti locali e gli Enti pubblici anche economici che realizzano con fondi propri o con contributi pubblici opere stradali e altre infrastrutture civili, escluse le linee elettriche realizzate fuori terra e le opere relative al solo manto stradale, devono prevedere nei relativi progetti le opere, le condutture e i manufatti idonei a ospitare la rete a fibre ottiche per telecomunicazioni, in conformità alle indicazioni tecniche del regolamento di cui all’articolo 32. 2. Gli atti autorizzativi comunque denominati, anche rilasciati in sanatoria, |
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Art. 37 - Inventario informatico regionale dei cavidotti per telecomunicazioni1. In attuazione degli orientamenti comunitari e della AGCOM (Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni) la Regione cura e implementa un inventario informatico regionale delle infrastrutture costituite dai cavidotti per sistemi cablati di telecomunicazioni in banda larga. 2. La tenuta e l'aggiornamento dell'inventario di cui al comma 1 sono affidati alla struttura regionale competente in materia di infrastrutture per telecomunicazioni e possono anche essere affidati alla società regionale interamente controllata Insiel SpA. 3. L'inventario di cui al comma 1 contiene: |
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Art. 38 - Abrogazioni1. Sono abrogate le seguenti disposizioni: |
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Art. 39 - Disposizioni transitorie e finali1. L’iscrizione di cui all’articolo 33, comma 3, delle infrastrutture di competenza re |
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CAPO V - DISPOSIZIONI ULTERIORI |
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Art. 40 - Modifica all’articolo 13 della legge regionale 24/2009 |
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