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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
Delib. G.R. Campania 21/11/2017, n. 716
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Delib. G.R. Campania 21/11/2017, n. 716
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Testo del documentoPREMESSO a) che con Decreto Legislativo 29 dicembre 2003 n. 387 (G.U. 31 gennaio 2004, n. 25. S.O.) è stata data attuazione alla Direttiva 2001/77/CE relativa alla promozione dell’energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell’elettricità; b) che il comma 1 dell’articolo 12 del Decreto Legislativo 29 dicembre 2003 n. 387 ha dichiarato di pubblica utilità, indifferibili ed urgenti gli impianti alimentati da fonti rinnovabili, nonché le opere connesse e le infrastrutture indispensabili alla costruzione e all’esercizio degli stessi, autorizzate ai sensi del comma 3 del medesimo Decreto; c) che il comma 3 dello stesso articolo 12 ha sottoposto ad una autorizzazione unica, nell’ambito di una Conferenza di servizi convocata dalla Regione, la costruzione e l’esercizio degli impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili, gli interventi di modifica, potenziamento, rifacimento totale o parziale e riattivazione, come definiti dalla normativa vigente, nonché le opere connesse e le infrastrutture indispensabili alla costruzione e all’esercizio degli impianti stessi; d) che il comma 4 del richiamato articolo 12 dispone che l’autorizzazione è rilasciata a seguito di un procedimento unico, al quale partecipano tutte le Amministrazioni interessate, svolto nel rispetto dei principi di semplificazione e con le modalità stabilite dalla legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni e integrazioni; e) che lo stesso comma 4 stabilisce che l’autorizzazione costituisce titolo a costruire ed esercire l’impianto in conformità al progetto approvato; f) che con DM 10/9/2010, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, serie generale, n° 219 del 18/9/2010, il MISE ha emanato le “Linee guida per il procedimento di cui all’articolo 12 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387 per l’autorizzazione alla costruzione e all’esercizio di impianti di produzione di elettricità da fonti rinnovabili nonché linee guida tecniche per gli impianti stessi” (d’ora in poi Linee Guida Nazionali) in applicazione del citato comma 10 dell’art. 12 del D.lgs. N°387/03; g) che la Giunta Regionale, con deliberazione n. 325/2013, ha dettato una Disciplina di completamento in materia di autorizzazioni energetiche; RILEVATO che a) la citata DGR n. 325/2013 stabilisce di “prevedere, nelle more della completa attuazione del nuovo ordinamento, che il Settore competente all'emissione degli atti autorizzativi di cui alla presente delibera svolga anche le procedure previste dal DPR 327/01 in luogo dell'ufficio ordinariamente preposto”; b) il Decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327 “Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità” all’art. 6 co. 2 prevede che ciascuna amministrazione “individua ed organizza l'ufficio per le espropriazioni”; c) con la DGR n. 60 del 23/02/2015 la Giunta ha deliberato: “1) di stabilire di ricostituire l’Ufficio per le espropriazioni di cui all’art. 6 co. 2 del testo unico D.P.R. 327/2001 e s.m.i. incardinandolo, alla luce del nuovo Ordinamento amministrativo della Giunta Regionale della Campania di cui al Regolamento n. 12/2011 e s.m.i., nella Direzione Generale per i Lavori Pubblici e la Protezione Civile, U.O.D. Gestione Tecnico- Amministrativa dei Lavori Pubblici, Osservatorio Region |
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Indirizzi operativi e procedurali per l’esame delle richieste di variante di progetti di impianti di produzione di energia elettrica da fonte eolica ai sensi del D. Lgs. 387/20031. PREMESSE Il Decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28 “Attuazione della direttiva 2009/28/CE sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE” stabilisce, all’articolo 5 comma 3, che “Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, previa intesa con la Conferenza unificata, di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono individuati, per ciascuna tipologia di impianto e di fonte, gli interventi di modifica sostanziale degli impianti da assoggettare ad autorizzazione unica, fermo restando il rinnovo dell'autorizzazione unica in caso di modifiche qualificate come sostanziali ai sensi del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. Fino all'emanazione del decreto di cui al periodo precedente non sono considerati sostanziali e sono sottoposti alla disciplina di cui all'articolo 6 gli interventi da realizzare sugli impianti fotovoltaici, idroelettrici ed eolici esistenti, a prescindere dalla potenza nominale, che non comportano variazioni delle dimensioni fisiche degli apparecchi, della volumetria delle strutture e dell'area destinata ad ospitare gli impianti stessi, né delle opere connesse. Restano ferme, laddove previste, le procedure di verifica di assoggettabilità e valutazione di impatto ambientale di cui al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. Per gli impianti a biomassa, bioliquidi e biogas non sono considerati sostanziali i rifacimenti parziali e quelli totali che non modifichino la potenza termica installata e il combustibile rinnovabile utilizzato.”. Il decreto previsto dal comma 3, prima parte dell'art. 5 del D.Lgs 28/11, non è stato adottato dalla Autorità competente. Nella versione attuale, comunque, il comma 1, lettera l bis) dell’articolo 5 del Codice dell’ambiente (D. Lgs. 152/2006) definisce la modifica sostanziale di un progetto, opera o di un impianto come “la variazione delle caratteristiche o del funzionamento ovvero un potenziamento dell’impianto, dell’opera o dell’infrastruttura o del progetto che, secondo l’autorità competente, producano effetti negativi e significativi sull’ambiente….”. |
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