Rivista online e su carta in tema di
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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
L. P. Trento 03/03/2010, n. 4
L. P. Trento 03/03/2010, n. 4
L. P. Trento 03/03/2010, n. 4
L. P. Trento 03/03/2010, n. 4
Con le modifiche introdotte da:
- L.P. 30/07/2010, n. 17
- L.P. 27/12/2010, n. 27
- L.P. 27/12/2011, n. 18
- Delib. G.P. 27/12/2012, n. 2917
- Delib. G.P. 20/12/2013, n. 2712
- L.P. 04/08/2015, n. 15
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Capo I - Promozione dell’edilizia sostenibile |
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Art. 1 - Modificazioni dell’articolo 86 della legge provinciale 4 marzo 2008, n. 1 (legge urbanistica provinciale)1. All’articolo 86 della legge urbanistica provinciale R sono apportate le seguenti modificazioni: a) il comma 3 è sostituito dal seguente: “3. Con deliberazione della Giunta provinciale, sentito il Consiglio delle autonomie locali, sono stabiliti indici edilizi volti a favorire l’uso di tecniche di edilizia sostenibile, anche per il calcolo del contributo di concessione, nel rispetto dei seguenti criteri: a) è garantito lo scomputo dagli indici edilizi delle murature perimetrali degli edifici, dei solai e di altri elementi costruttivi finalizzati al miglioramento delle prestazioni energetiche; nel caso di edifici di nuova costruzione, tali opere sono computate per la determinazione della d |
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Capo II - Semplificazioni |
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Art. 15 - Misure straordinarie di agevolazione per la riqualificazione architettonica e ambientale degli edifici esistenti1. Per conseguire obiettivi di miglioramento e di valorizzazione del contesto urbanistico-insediativo e delle caratteristiche paesaggistico-ambientali e identitarie del territorio provinciale, contribuendo al rilancio dell’economia e rispondendo anche al bisogno abitativo, la Provincia promuove, in cooperazione con i comuni, misure di riqualificazione a carattere straordinario del patrimonio edilizio esistente dal punto di vista della qualità architettonica e dell’efficienza energetica, nonché delle condizioni igienicosanitarie e di sicurezza delle strutture, secondo quanto previsto da quest’articolo. 2. Nel rispetto della disciplina stabilita da quest’articolo, sono consentiti interventi di sostituzione edilizia e di demolizione e ricostruzione, come definiti dall’articolo 99, comma 1, lettere f) e g), della legge urbanistica provinciale, "compresi gli interventi di parziale demolizione e successiva ricostruzione - sempre che il progetto preveda una riqualificazione complessiva ed organica dell'intero edificio -" N2 degli edifici esistenti previsti nei commi 4 e 6 di quest’articolo, da attuarsi anche mediante la ricomposizione planivolumetrica con forme architettoniche diverse da quelle esistenti e mediante la modifica dell’area di sedime e delle sagome degli edifici originari anche su lotto diverso da quello originario purché soggetto alla medesima destinazione di zona, riconoscendo un incremento della volumetria esistente in misura del 15 per cento, oltre alla quantità di volume assentita e determinata ai sensi dell’articolo 86 della legge urbanistica provinciale. |
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Capo IV - Disposizioni di adeguamento e coordinamento in materia di urbanistica |
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Art. 30 - Modificazione dell’articolo 123 della legge urbanistica provinciale1. Il comma 3 dell’articolo 123 della legge urbanistica provinciale è sostituito dal seguente: |
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Art. 31 - Modificazione dell’articolo 131 della legge urbanistica provinciale1. Nel comma 2 dell’articolo 131 della legge urbanistica provinciale le parole: |
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Art. 37 - Interventi per la valorizzazione del patrimonio di edilizia tradizionale esistente con l’impiego di sistemi e tecnologie innovativi1. Per sostenere in particolare i territori con potenzialità turistiche inespresse e incentivare un’offerta ricettiva responsabile e sostenibile, la Provincia promuove gli interventi di recupero, conservazione e valorizzazione del patrimonio edilizio tradizionale esistente nelle zone montane per destinarlo a forme di residenza turistica rurale diffusa assicurando il presidio ambientale dei luoghi, anche attraverso interventi di manutenzione ambientale delle pertinenze degli immobili recuperati. La Provincia individua gli ambiti territoriali in cui possono essere realizzati gli interventi di recupero previsti da quest’articolo. 2. Per consentire il recupero del patrimonio di cui al comma 1 attraverso l’impiego di sistemi e tecnologie innovativi in materia di informazione e comunicazione, di edilizia sostenibile e di energie rinnovabili, perseguendo nel contempo l’obiettivo di mantenerne le originarie e tradizionali caratteristiche architettoniche e tipologiche, la Giunta provinciale con deliberazione adotta apposite linee guida progettuali nonché, sentita la competente commissione permanente del Consiglio provinciale, specifici criteri, modalità e condizioni per la realizzazione degli interventi di cui al presente articolo, ivi compresi quelli di carattere igienico-sanitario, quali quelli concernenti le altezze interne, i rapporti di aerazione e illuminazione e le dimensioni minime dei locali. Agli interventi previsti da quest’articolo si applica l’articolo 61, comma 7, della legge urbanistica provin |
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Capo V - Modificazione dell’articolo 20 della legge provinciale 10 settembre 1993, n. 26 (legge provinciale sui lavori pubblici) concernente misure per la promozione dei giovani progettisti |
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Art. 38 - Modificazione dell’articolo 20 della legge provinciale sui lavori pubblici concernente misure per la promozione dei giovani progettisti1. Dopo il comma 5 dell’articolo 20 della legge provinciale sui lavori pubblici |
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Capo VI - Inserimento dell’articolo 32 bis nella legge provinciale 8 maggio 2000, n. 4 (legge provinciale sul commercio) |
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Capo VII - Modificazioni dell’articolo 6 della legge provinciale 14 aprile 1998, n. 5 (Disciplina della raccolta differenziata dei rifiuti)omissis |
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Capo VIII - Disposizione finale |
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Art. 41 - Entrata in vigore1. Questa legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione. |
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