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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
Delib. G.R. Campania 30/10/2009, n. 1642
Delib. G.R. Campania 30/10/2009, n. 1642
Delib. G.R. Campania 30/10/2009, n. 1642
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[Premessa]Premesso - che, con d.Lgs. 29.12.2003, n. 387, veniva data attuazione alla direttiva 2001/77/CE, avente ad oggetto la promozione dell’energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell’elettricità; - che, tra le fonti rinnovabili definite dall’art. 2 del d.Lgs. 387/2003, l’art. 7 del medesimo decreto legislativo rinviava ad uno o più emanandi decreti la definizione dei criteri per la incentivazione della produzione di energia elettrica da fonte solare. In attuazione al predetto art. 7 veniva approvato il D.M. 19.2.2007; - che, l’art. 12 del d.Lgs. 387/2003 stabilisce i seguenti principi: a) la costruzione ed esercizio degli impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili, nonché gli interventi di modifica, potenziamento, rifacimento totale o parziale e riattivazione, nonché, infine, le opere connesse e le infrastrutture indispensabili alla costruzione ed all’esercizio dell’impianto stesso, sono soggetti ad una autorizzazione unica, rilasciata dalla Regione o dalle Province delegate dalla Regione (comma 3); b) le opere per la realizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili, nonché le opere connesse e le infrastrutture indispensabili alla costruzione ed esercizio degli stessi impianti per i quali interviene l’autorizzazione unica regionale, sono di pubblica utilità ed indifferibili ed urgenti (comma 1); c) l’autorizzazione unica viene rilasciata nel rispetto delle normative vigenti in materia di tutela dell’ambiente, di tutela del paesaggio e del patrimonio storico artistico (comma 3); d) l’autorizzazione unica costituisce, ove occorra, variante di strumento urbanistico (comma 3); e) per il rilascio dell’autorizzazione unica è convocata dalla Regione una conferenza dei servizi. Viene così attivato un procedimento unico al quale partecipano tutte le Amministrazioni interessate (commi 3 e 4); f) il rilascio dell’autorizzazione costituisce titolo a costruire ed esercitare l’impianto, in conformità al progetto approvato, e deve contenere sia l’obbligo di rimessa in pristino dello stato dei luoghi a carico del soggetto esercente a seguito della dismissione dell’impianto sia, per gli impianti idroelettrici, l’obbligo alla esecuzione di misure di reinserimento e recupero ambientale (comma 4); g) il procedimento unico, a seguito del quale è rilasciata autorizzazione unica, non può avere durata superiore a centottanta giorni; - che, il citato art. 12, comma 10, del d.Lgs. 387/2003, stabilisce che in Conferenza Unificata, su proposta del Ministro delle Attività produttive, di concerto con il Ministro dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Ministro per i Beni e le Attività Culturali, |
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Documento ADocumento ricognitivo della normativa vigente in materia di rilascio dell’autorizzazione unica di cui all’art. 12 D.Lgs. 29.12.2003 n. 387.Norme generali sul procedimento. |
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2. Principi generali del procedimento.1. In attuazione dell’art. 12 D.Lgs. 29.12.2003, n. 387, degli artt. 1 e ss. della L. 7.8.1990, n. 241, R e dell& |
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3. Criteri generali.1. L’autorizzazione unica è rilasciata nel rispetto delle normative vigenti in materia di |
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4. Presentazione della domanda.1. In attuazione dell’art. 29, comma 6, della L. Reg. 30.1.2008, n. 1, è definito il modulo per la presentazione della domanda di rilascio dell’autorizzazione unica, che costituisce l’allegato 1 al presente documento. Costituiscono parte integrante del presente documento le annesse tabelle 1, 2 e 3, nel quale sono indicati i documenti che devono essere allegati alla domanda. |
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5. Istruttoria.1. Non saranno esaminate le domande prive della documentazione minima necessaria per comprendere le caratteristiche dell’impianto per il quale si richiede il rilascio dell’autorizzazione. In tali casi, stante l’assoluta genericità della domanda, dimostratrice della mancanza di un interesse reale e concreto al rilascio dell’autorizzazione, l’istanza verrà immediatamente dichiarata inammissibile. Resta ferma la possibilità di presentare una nuova domanda corredata dalle informazioni e dai documenti indicati nel modulo allegato al presente documento. 2. Nel caso, invece, in cui le informazioni o la do |
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6. Conferenza di servizi.1. La prima riunione della Conferenza dei Servizi è convocata entro quindici giorni dalla data di indizione, nel rispetto dell’ordine cronologico delle domande e per tipologia di energia rinnovabile. 2. La Conferenza dei Servizi assume le determinazioni relative all’organizzazione dei propri lavori a maggioranza dei presenti e può svolgersi per via telematica. 3. La convocazione della prima riunione della Conferenza dei Servizi deve pervenire alle Amministrazioni interessate, anche per via telematica o informatica, almeno cinque giorni prima della relativa data. Entro i successivi cinque giorni, le Amministrazioni convocate possono richiedere, qualora impossibilitate a partecipare, l’effettuazione della riunione in una diversa data; in tale caso, l’Amministrazione procedente concorda una nuova data, comunque entro i dieci giorni successivi alla prima. |
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7. Regime transitorio.1. Sono fatti salvi i procedimenti già in corso alla data di approvazione del presente documento. In tali casi, il responsabile del procedimento tiene conto dell’istruttoria già compiuta e dei pareri eventualmente già acquisiti, applicando il procedimento istruttorio di cui al presente documento dalla fase immediatamente successiva. 2. Anche alle domande pendenti si applica l’ar |
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8. Contenuto dell’autorizzazione.1. L’autorizzazione costituisce, ove occorra, variante allo strumento urbanistico. 2. Il rilascio del |
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DOMANDA DI RILASCIO DELL’AUTORIZZAZIONE UNICA PER LA COSTRUZIONE E L’ESERCIZIO DI UN IMPIANTO DI PRODUZIONE ENERGETICA DA FONTI RINNOVABILI(art. 12 del D.Lgs. 29 dicembre 2003, n. 387) |
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