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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
L.P. Trento 03/04/2009, n. 4
L.P. Trento 03/04/2009, n. 4
Testo coordinato con le modifiche introdotte da:
- L.P. 16/06/2022, n. 6
- L.P. 30/12/2015, n. 20
- L.P. 03/06/2015, n. 9
- L.P. 17/09/2013, n. 19
- L.P. 31/05/2012, n. 10
- L.P. 27/12/2011, n. 18
- L.P. 30/07/2010, n. 17
- L.P. 23/07/2010, n. 16
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Capo I - Disposizioni in materia di semplificazione e liberalizzazione |
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Art. 2 - Omissis
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Art. 3 - Modificazioni della legge provinciale 8 maggio 2000, n. 4 (Disciplina dell’attività commerciale in provincia di Trento) |
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Capo II - Omissis
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Capo III - Disposizioni in materia di ambiente e territorio
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Art. 7 - Sistema integrato provinciale della vigilanza territoriale ed ambientale1. La Provincia e gli enti locali, singoli o associati, promuovono la costituzione di un sistema integrato provinciale della vigilanza territoriale ed ambientale, al fine di assicurare un’azione efficace ed integrata di presidio, di prevenzione e di vigilanza in materia di ambiente, di territorio e di risorse naturali, e di garantire il più elevato livello possibile di tutela della qualità e dell’integrità del patrimonio naturale provinciale a favore della collettività. 2. Per i fini del comma 1 la Provincia, previa intesa con il Consiglio delle autonomie locali, costituisce una cabina di regia tra le strutture operative di seguito indicate: a) il corpo forestale della Provincia autonoma di Trento; b) l’ |
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Art. 8 - Modificazioni del decreto del Presidente della Giunta provinciale 26 gennaio 1987, n. 1-41/Legisl. (Approvazione del testo unico delle leggi provinciali in materia di tutela dell'ambiente dagli inquinamenti)1. Nel comma 3 dell'articolo 6 del testo unico provinciale sulla tutela dell'ambiente dagli inquinamenti le parole: "- gli impianti termici, stufe singole e caminetti di potenzialità inferiore a 30.000 Kcal/h;" sono sostituite dalle seguenti: "- gli impianti termici, stufe e caminetti di potenzialità inferiore a 0,035 MW;". 2. All'articolo 8-bis del testo unico provinciale sulla tutela dell'ambiente dagli inquinamenti sono apportate le seguenti modificazioni: a) nel comma 2 sono soppresse le parole: "e trasmessa al Ministero dell'ambiente"; b) alla fine del comma 5 è aggiunto il seguente periodo: "L'esito degli autonomi controlli prescritti nel provvedimento di autorizzazione e la relativa documentazione sono conservati presso l'impianto per un periodo di dieci anni dal rilascio del provvedimento di autorizzazione e presentati in occasione di sopralluoghi espletati da personale incaricato di compiti di vigilanza." 3. Dopo il comma 5-bis dell'articolo 14 del testo unico provinciale sulla tutela dell'ambiente dagli inquinamenti è aggiunto il seguente: "5-ter. Con la deliberazione della Giunta provinciale di cui all'articolo 7, comma 3, del decreto del Presidente della Provincia 13 maggio 2002, n. 9-99/Leg (Disposizioni regolamentari per la prima applicazione in ambito provinciale di norme statali in materia di tutela dell'ambiente dagli inquinamenti, ai se |
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Art. 9 - Modificazione dell’articolo 16 della legge provinciale 3 aprile 2007, n. 9 (Disposizioni in materia di bonifica e miglioramento fondiario, di ricomposizione fondiaria e conservazione dell’integrità dell’azienda agricola e modificazioni di leggi provinciali in materia di agricoltura)1. Dopo il comma 4 dell’articolo 1 |
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Art. 10 - Omissis
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Art. 11 - Modificazioni della legge provinciale 29 agosto 1988, n. 28 (Disciplina della valutazione dell’impatto ambientale e ulteriori norme di tutela dell’ambiente) |
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Art. 12 - Modificazioni della legge urbanistica provinciale1. Nel comma 2 dell’articolo 23 della legge urbanistica provinciale il terzo periodo è sostituito dal seguente: “Le date di deposito del piano, inoltre, sono rese note mediante avviso pubblicato su almeno un quotidiano locale e sul sito web della comunità.” 2. Nel comma 2 dell’articolo 31 della legge urbanistica provinciale il terzo periodo è sostituito dal seguente: “Le date di deposito del piano, inoltre, sono rese note mediante avviso pubblicato su almeno un quotidiano locale e sul sito web del comune o del Consorzio dei comuni trentini.” 3. Dopo il comma 1 dell’articolo 58 della legge urbanistica provinciale è inserito il seguente: “1-bis. Fatte salve le disposizioni del codice civile in materia di distanze minime, la determinazione delle distanze è fatta senza computare le opere volte a favorire il risparmio energetico realizzate su edifici esistenti alla data di entrata in vigore di questo comma.” 4. Dopo il comma 10 dell’articolo 62 della legge urbanistica provinciale è inserito il seguente: “10-bis. Per gli interventi di cui al comma 9, l’autorizzazione ai fini di tutela del paesaggio, qualora ne ricorrano i presupposti, è rilasciata dal servizio provinciale competente in materia di tutela del paesaggio, in deroga alle disposizioni del capo II del titolo III. L’autorizzazione è resa nella riunione del comitato di cui al comma 9 dal funzionario che rappresenta il servizio provinciale competente in materia di urbanistica; in tal caso la posizione espressa dal predetto funzionario, se è negativa o esprime prescrizioni, risulta vincolante per la decisione del comitato. In caso di diniego dell’autorizzazione o di prescrizioni, disposti in relazione alla valutazione paesaggistica espressa dal predetto funzionario, gli interessati possono proporre ricorso alla Giunta provinciale entro trenta giorni dalla comunicazione dei provvedimenti.” 5. Il comma 4 dell’articolo 84 della legge urbanistica provinciale è abrogato. 6. Nel comma 1, dopo la lettera f) dell’articolo 105 della legge urbanistica provinciale è aggiunta la seguente: “f-bis) il mutamento senza opere della destinazione d’uso delle unità immobiliari, quale risulta dal titolo edilizio o, per gli immobili costruiti prima dell’entrata in vigore della legge 6 agosto 1967, n. 765 (Modifiche ed integrazioni alla legge urbanistica 17 agosto 1942, n. 1150), dallo stato di fatto.” 7. All’articolo 106 della legge urbanistica provinciale sono apportate le seguenti modificazioni: a) l’alinea è sostituito dal seguente: “2. Trenta giorni dopo la data di presentazione della denuncia gli interessati possono iniziare i lavori, dandone comunicazione al comune, per i seguenti interventi:”; b) al primo periodo del comma 4, le parole: “in cui è indicato il nominativo del direttore dei lavori, se richiesto ai sensi della legge” sono soppresse. 8. Alla fine del comma 4 dell’articolo 112 della legge urbanistica provinciale è aggiunto il seguente periodo: “Per gli impianti a rete e relative strutture di servizio in contrasto con la destinazione di zona che in |
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Art. 13 - Omissis
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Art. 14 - Modificazioni della legge provinciale 8 luglio 1976, n. 18 (Norme in materia di acque pubbliche, opere idrauliche e relativi servizi provinciali)1. Dopo l’articolo 17-bis della legge provinciale sulle acque pubbliche è inserito il seguente: “Art. 17-bis 1 (Impianti ad accumulo mediante pompaggio di acque pubbliche a scopo di riqualificazione di energia) — 1. La concessione d’uso di acque pubbliche, finalizzata all’accumulo mediante pompaggio a scopo di riqualificazione dell’energia, con opere di presa e di restituzione nella medesima sezione del corpo idrico ed alla medesima quota, è disciplinata da questa legge e dai regolamenti previsti dall’articolo 17. Per gli impianti di pompaggio integrati in impianti di produzione idroelettrica resta fermo quanto previsto dalla vigente normativa. 2. Per la concessione di cui al comma 1, oltre ai canoni demaniali per l’uso dell’acqua previsti ai sensi dell’articolo 16-decies, la Provincia può prevedere il pagamento di canoni aggiuntivi. 3. Quest’articolo si applica anche ai proc |
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Art. 15 - Omissis
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Capo IV - Disposizioni in materia di politiche sociali e sanitarie e di istruzione |
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Art. 16 - Inserimento dell’articolo 12-bis nella legge provinciale 7 novembre 2005, n. 15 concernente “Disposizioni in materia di politica provinciale della casa e modificazioni della legge provinciale 13 novembre 1992, n. 21 (Disciplina degli interventi provinciali in materia di edilizia abitativa)”, in materia di localizzazione di aree per l’edilizia abitativa1. Dopo l’articolo 12 della legge provinciale 7 novembre 2005, n. 15, è inserito il seguente: “Art. 12-bis (Misure straordinarie di localizzazione di alloggi) — 1. Al fine di assicurare, per il triennio 2009-2011, misure urgenti e indifferibili di realizzazione del piano straordinario di intervento per l’incremento degli alloggi dell’ITEA s.p.a. previsto dall’articolo 4, comma 7, anche a fini anticongiunturali, la Giunta provinciale approva, anche per stralci territoriali, un programma triennale di attuazione del piano straordinario medesimo. Il progr |
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Art. 17 - Art. 18 Omissis
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Art. 19 |
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Art. 20 - Modificazione dell’articolo 3 della legge provinciale 15 novembre 2007, n. 19 (Norme di semplificazione in materia di igiene, medicina del lavoro e sanità pubblica)1. Alla fine del comma 1 dell’articolo 3 dell |
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Art. 21 - Modificazioni della legge provinciale 20 giugno 2008, n. 7 (Disciplina della cremazione e altre disposizioni in materia cimiteriale)1. Al comma 2 dell’articolo 13 della legge provinciale 20 giugno 2008, n. 7 |
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Art. 22 - Omissis
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Capo V - Disposizioni in materia di personale |
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Art. 23 - Art. 24 Omissis
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Art. 25 - Entrata in vigore1. Questa legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione. |
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29/11/2024
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