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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
L. R. Friuli Venezia Giulia 21/07/2008, n. 7
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Testo coordinato con le modifiche introdotte da:
- L.R. 09/06/2022, n. 8
- L.R. 26/11/2021, n. 20
- L.R. 09/12/2016, n. 20
- L.R. 16/10/2015, n. 25
- L.R. 25/09/2015, n. 21
- L.R. 21/12/2012, n. 26
- L.R. 09/08/2012, n. 15
- L.R. 29/12/2011, n. 18
- L.R. 21/10/2010, n. 17
- L.R. 30/07/2009, n. 13
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Capo I - Adeguamento all'ordinamento comunitario |
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Art. 1 - Finalità1. La Regione Friuli Venezia Giulia, in conformità ai principi di cui all'articolo 117 della Costituzione e in attuazione della |
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Art. 2 - Adeguamento della normativa1. La presente legge dà attuazione nel territorio della Regione Friuli Venezia Giulia alle direttive 2006/123/CE, 92/43/CEE, 79/409/CEE e 2006/54/CE nell'ambito delle |
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Capo II - Attuazione della direttiva 2006/123/ce |
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Art. 3 - Principi e modalità1. Il processo di attuazione della direttiva 2006/123/CE nell'ambito dell'ordinamento regionale è finalizzato a rendere effettive al suo interno la libertà di stabilimento e la libera circolazione dei servizi garantite dagli articoli 43 e 49 del Trattato che istituisce la Comunità europea, perseguendo in particolare i seguenti obiettivi: a) la crescita economica e |
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Art. 4 - Censimento e valutazione dei regimi di autorizzazione1. Ai fini del recepimento della direttiva 2006/123/CE, in riferimento ai regimi di autorizzazione relativi alle attività di servizio incluse nel suo ambito di applicazione e regolati da normativa regionale, tenuto conto del considerando 33 e ai sensi del combinato disposto degli articoli |
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Art. 5 - Adeguamento dell'ordinamento regionale1. In conformità agli esiti del censimento e valutazione dei regimi di autorizzazione previsti dall'articolo 4, entro il 28 dicembre 2009, l'ordinamento regionale è adeguato alla direttiva 2006/123/CE mediante l'emanazione di leggi regionali di settore e regolamenti regionali, anche di delegificazione, ai sensi dell'articolo 5 della legge regionale n. 10/2004. 2. Le leggi regionali e i regolamenti di cui al comma 1 sono emanati |
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Capo III - Attuazione dell'articolo 3 della direttiva 92/43/cee |
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Art. 6 - Rete natura 20001. L'articolo 3 della direttiva 92/43/CEE è attuato mediante la realizzazione della Rete Natura 2000. 2. La Rete Natura 2000 costituisce un sistema coordinato e coerente di aree destinate alla conservazione della diversità biologica presente nel territorio dell'Unione europea e, in particolare, alla tutela di habitat, di specie animali e vegetali indicati negli allegati I e II della direttiva 92/43/CEE, nonché delle specie di cui all'allegato I della direttiva 79/409/CEE, e delle altre specie migratrici che tornano regola |
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Art. 7 - Disposizioni per l'individuazione, l'aggiornamento e la modificazione dei siti della Rete Natura 20001. I pSIC e le ZPS sono individuati con deliberazione della Giunta regionale pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. La Regione comunica l'individuazione dei pSIC e delle ZPS al Ministero dell'ambiente e della tutela del ter |
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Art. 8 - Monitoraggio dei siti della Rete Natura 20001. La Regione effettua il monitoraggio dello stato di conservazione delle specie e degli habitat di interesse comunitario. In particolare, svolge le attività di monitoraggio ai sensi dell'articolo 7 del regolamento emanato con decreto del Presidente della Repubblica 357/1997 e, a tal fine, nelle more dell'adozione del decreto ministeriale di cui al comma 2 del medesimo articolo, ne definisce le linee guida e le comunica al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e all'Istituto nazionale per la fauna selvatica. |
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Art. 9 - Misure di salvaguardia generali nei pSIC e SIC1. Al fine di garantire il mantenimento in uno stato di conservazione soddisfacente, nei pSIC e nei SIC sono vietati le attività, gli interventi e le opere che possono compromettere la salvaguardia degli habitat naturali e degli habitat di specie e le perturbazioni delle specie per cui le zone sono state designate ai sensi della direttiva 92/43/CEE. 2. Fatto salvo quanto disposto dall'articolo 1 del decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 17 ottobre 2007, n. 184 (Criteri minimi uniformi per la definizione di misure di conservazione relative a Zone speciali di conservazione (ZSC) e a Zone di protezione speciale (ZPS)), nei pSIC e SIC, sono vietati: |
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Art. 10 - Misure di conservazione specifiche e piani di gestione1. Le misure di conservazione specifiche necessarie a evitare il degrado degli habitat, nonché la perturbazione delle specie che hanno motivato l'individuazione dei siti Natura 2000, sono approvate dalla Giunta regionale, sentito il Comitato tecnico-scientifico di cui all’articolo 8 della legge regionale 30 settembre 1996, n. 42 (Norme in materia di parchi e riserve naturali regionali) e il Comitato faunistico regionale di cui all’articolo 6 della legge regionale 6 marzo 2008, n. 6 (Disposizioni per la programmazione faunistica e per l'esercizio dell'attività venatoria).N12 2. Le misure di conservazione sono elaborate sentiti gli enti locali interessati e le associazioni di categoria maggiormente rappresentative sul territorio, nel rispetto: a) delle linee guida per la gestione dei siti di cui al decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio 3 settembre 2002 (Linee guida per la gestione dei siti Natura 2000); |
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Art. 11 - Disciplina dei siti della Rete Natura 2000 ricadenti in aree protette1. Nei territori dei siti della Rete Natura 2000 ricadenti all'interno di parchi e riserve, si applicano le misure di tutela previste per tali aree, qualora siano idonee a garantire la tutela di habitat e specie per i quali il sito o la zona sono stati istituiti. Qualora le misure di tutela siano insufficienti, l'ente gestore adotta le necessarie misure di conservazione specifiche, integrando all'occorrenza il regolamento ovvero il piano di conservazione e sviluppo dell'area p |
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Art. 12 - Sanzioni1. Alle violazioni delle misure di conservazione di cui all'articolo 9, si applicano le seguenti sanzioni amministrative pecuniarie indicate a fianco di ciascuna disposizione: a) articolo 9, comma 2, lettere a), b), f), h): da 2.000 euro a 20.000 euro; b) articolo 9, comma 2, lettere c) e i): da 100 euro a 500 euro;N8 c) articolo 9, comma 2, lettera d): da 50 euro a 1.000 euro; d) articolo 9, comma 2, lettera e): da 50 euro a 500 euro ogni 100 metri quadrati danneggiati o frazione; e) articolo 9, comma 2, lettera g): da 250 euro a 2.500 |
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Art. 13 - Modifiche alla legge regionale n. 9/20051. All'articolo 4 della legge regionale 29 aprile 2005, n. 9 (Norme regionali per la tutela dei prati stabili naturali), come modificato dall' |
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Art. 15 - Omissis |
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Capo IV - Modifiche alle leggi regionali 14/2007, 9/2007 e 17/2006, in attuazione dell'articolo 4 della direttiva 79/409/CEE
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Art. 16 - (Modifiche all'articolo 3 della Legge Regionale 14/2007)1. La lettera a) del comma 2 dell'articolo 3 della Legge Regionale 14 giugno 2007, n. 14 (Legge comunitaria 2006), è sostituita dalla seguente: "a) la realizzazione di nuovi impianti eolici, fatti salvi gli impianti per i quali sia stato avviato il procedimento di autorizzazione mediante deposito del progetto alla data di entrata in vigore della Legge Regionale 21 luglio 2008, n. 7 (Legge comunitaria 2007); la Regione valuta l'incidenza del progetto, tenuto conto del ciclo biologico delle specie per le quali il sito è stato designato, sentito l'Istituto nazionale per la fauna selvatica (INFS); sono fatti salvi gli interventi di sostituzione e ammodernamento, anche tecnologico, che non comportino un aumento dell'impatto sul sito in relazione agli obiettivi di conservazione della ZPS, nonché gli impianti per autoproduzione con potenza complessiva non superiore a 20 kw;". 2. La lettera b) del comma 2 dell'articolo 3 della Legge Regionale 14/2007 è sostituita dalla seguente: "b) l'apertura di nuove cave o l'ampliamento di quelle esistenti, a eccezione di quelle previste negli strumenti di pianificazione generale e di settori vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge o approvati entro il periodo transitorio di cui all'articolo 21 della Legge Regionale n. 7/2008, prevedendo altresì che il recupero finale delle aree interessate dall'attività estrattiva sia realizzato a fini naturalistici, e a condizione che sia conseguita la positiva v |
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Art. 17 - (Modifica all'articolo 5 della Legge Regionale 14/2007)1. Il comma 4 dell'articolo 5 della Legge Regionale 14/2007 è |
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Art. 18 - (Modifica all'articolo 6 della Legge Regionale 14/2007)1. Al comma 3 dell'articolo 6 della |
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Art. 19 - (Modifica all'articolo 7 della Legge Regionale 14/2007)1. Al comma 7 dell'articolo 7 della |
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Art. 20 - (Modifiche all'articolo 13 della Legge Regionale 14/2007)1. La lettera c) del comma 3 dell'articolo 13 della Legge Regionale 14/2007 è sostituita dalla seguente: |
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Art. 21 - (Disposizioni transitorie)1. Fatto salvo quanto previsto dalla lettera b) del comma 2 dell'articolo 3 della Legge Regionale 14/2007, come sostituita dall'articolo 16, comma 2, nei diciotto mesi successivi alla data di entrata in vigore della presente legge, in carenza di strumenti di pianificazione o nelle more di valutazione d'inci |
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Art. 22 - Omissis |
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Capo V – VI – VII – Omissis |
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Capo VIII - Disposizioni finali |
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Artt. 40-42 - Omissis
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Art. 43 - Entrata in vigore1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione. |
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