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Regolam.R. Puglia 14/07/2008, n. 12

Regolamento per la realizzazione degli impianti di produzione di energia alimentata a biomasse.
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[Premessa]



IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

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Articolo 1 - Finalità ed oggetto del regolamento

Il presente regolamento, nel rispetto della disciplina nazionale, comunitaria ed internazionale vigente, è finalizzato a:

- promuovere un maggior contributo delle fonti energetiche rinnovabili alla produzione di energia;

- favorire l'applicazione della recente normativa di riforma del sistema di incentivazione delle energie rinnovabili e nello specifico della produzione di energia elettrica dalle biomasse agricole locali (legge finanziaria 2008 e relativo allegato);

- favorire lo sviluppo di impianti alimentati da biomasse in particolare di origine agricola e forestale prodotte localmente;

- semplificare le procedure autorizzative per l'installazione di impianti di produzione di energia alimentati a biomasse soprattutto per quelle iniziative caratterizzate da una forte valenza territoriale in riferimento al bacino di reperimento della biomassa;

- individuare degli indicatori di sostenibilità agro ambientale ed economica regionali nell'ambito dei quali le iniziative possono assumere carattere prioritario anche in relazione alla possibilità di accesso a finanziamenti pubblici;

Le finalità sopra richiamate verranno perseguite in maniera coerente con il Piano Energetico Ambientale Regionale (PEAR), osservando le linee di indirizzo e di coordinamento dallo stesso previste in considerazione della sostenibilità ambientale, in particolare in termini di approvvigionamento della materia prima e di emissioni in atmosfera di polveri, ossidi di azoto, monossido di carbonio e microinquinanti.

Il presente regolamento è finalizzato a fornire degli indirizzi tecnici agli uffici competenti per l'espressione dei pareri autorizzativi alla realizzazione degli impianti a biomassa nell'ambito della Conferenza di servi di cui all'art. 12 del D.lgs. 387/03.

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Articolo 2 - Ambiti di applicazione

Il presente regolamento si applica agli impianti di produzione di energia elettrica alimentati dalle biomasse di cui all'art. 3, lett. c), per i quali è previsto il rilascio dell'autorizzazione unica ex art. 12 del decreto legislativo 29 d

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Articolo 3 - Principali Definizioni

Ai fini della corretta applicazione del presente regolamento, si assumono le seguenti definizioni:

a) fonti energetiche rinnovabili o fonti rinnovabili: le fonti energetiche rinnovabili non fossili, quali la fonte eolica, solare, geotermica, del moto ondoso, maremotrice, idraulica, le biomasse, il gas di discarica, i gas residuati dai processi di depurazione ed il biogas;

b) biomassa: la parte biodegradabile dei prodotti, rifiuti e residui provenienti dall'agricoltura e dalla silvicoltura e dalle industrie connesse, nonché la parte biodegradabile dei rifiuti industriali e urbani;

c) biomass

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Articolo 4 - Criteri per la localizzazione di impianti alimentati a biomassa

Le proposte localizzative di nuovi impianti alimentati da biomasse ricadenti nell'ambito di applicazione del decreto legislativo 387/03, art. 12, devono garantire:

1. la compatibilità con gli strumenti di pianificazione esistenti generali e settoriali d'ambito regionale e locale, anche ai sensi del D.Lgs. 351/99, e con i vincoli di varia natura esistenti nell'area d'interesse. Con particolare riferimento alle emissioni in atmosfera, dovrà essere richiesta la presentazione di un'analisi particolareggiata dell'impatto emissivo dell'impi

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Articolo 5 - Piano di approvvigionamento degli impianti alimentati a biomassa

Le proposte di nuovi impianti alimentati da biomasse devono garantire almeno il rispetto dei requisiti previsti dalla normativa nazionale e regionale in materia nonché. la coerenza del piano di approvvigionamento rispetto alla localizzazione dell'impianto ed alle risorse locali effettivamente disponibili. Ai sensi del presente regolamento, le proposte di nuovi impianti alimentati da biomasse possono riferirsi ai seguenti elementi di priorità, tenendo conto che, ai sensi della normativa comunitaria vigente in materia di libera concorrenza e fatti salvi gli obblighi di legge in materia di incentivazione alle fonti rinnovabili, gli stessi hanno carattere di priorità e non di esclusione.

1. piani di approvvigionamento che facciano riferimento, per almeno il 30%, da biomassa provenien

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Articolo 6 - Disposizioni transitorie

Il presente regolamento si applica alle istanze presentate successivamente alla data

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Allegato 1 - EMISSIONI IN ATMOSFERA

1. Agli impianti di combustione ricadenti nell'ambito di applicazione del presente regolamento si applicano i limiti emissivi di cui alla Parte III dell'Allegato I alla Parte quinta del D.Lgs. 152/2006.

2. Per il punto di emissione a servizio degli impianti di cui sopra con potenza termica nominale _ a 6 MW devono essere rilevate in continuo le concentrazioni di polveri totali, NOX (come NO2), O2 libero, nonché la temperatura, l'umidità, il CO e la portata volumetrica degli effluenti gassosi. Per il punto di emissione a servizio degli impianti con potenza termica nominale < a 6 MW verrà valutata la necessità di monitorare in continuo gli inquinanti sopraccitati e quelli elencati ai punti 3 e 4 sulla base delle biomasse utilizzate e sulla localizzazione dell'impianto. Il posizionamento del punto di campionamento per il controllo in continuo delle emissioni, le procedure di taratura periodica degli apparecchi di misura, la trasmissione e la visualizzazione dei dati trasmessi devono essere concordati in sede istruttoria con A.R.P.A. Puglia. In caso di modifica della trasmissione dati del sistema di rilevamento in continuo delle emissioni e di registrazione dei parametri di processo, l'Impresa deve presentare all'ARPA adeguata documentazione tecnica.

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