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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
L. R. Puglia 10/06/2008, n. 13
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L. R. Puglia 10/06/2008, n. 13
L. R. Puglia 10/06/2008, n. 13
- L.R. 10/08/2018, n. 44
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Art. 1 - (Finalità)1. La Regione promuove e incentiva la sostenibilità ambientale e il risparmio energetico sia nelle trasformazioni territoriali e urbane sia nella realizzazione delle opere edilizie, pubbliche e private, nel rispetto dei v |
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Art. 2 - (Definizioni)1. Ai fini della presente legge sono interventi di edilizia sostenibile gli interventi in edilizia pubblica o privata, denominati anche edilizia naturale, ecologica, bio-eco-compatibile, bioecologica, bioedilizia e simili, che hanno i seguenti requisiti: a) sono progettati, realizzati e gestiti secondo un'elevata qualità e specifici criteri di compatibilità ambientale e sviluppo sostenibile, e quindi finalizzati a soddisfare le necessità del presente senza compromettere quelle delle future generazioni; b) mini |
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Art. 3 - (Funzioni della regione, delle province e dei comuni)1. Per perseguire gli obiettivi di cui all'articolo 1 la Regione provvede alle seguenti attività: a) incentivazione degli interventi di edilizia sostenibile nell'ambito dei propri piani e programmi e nella verifica degli strumenti di governo del territorio di cui all'articolo 4, anche attraverso il controllo di compatibilità previsto dagli articoli 7 e 11 della legge regionale 27 luglio 2001, n. 20 R (Norme generali in materia di governo e uso del territorio) e successive modifiche e integrazioni; b) promozione di interventi di salvaguardia delle risorse idriche e approvazione delle linee guida per il risparmio idrico di cui all'articolo 5; c) promozione di interventi finalizzati al risparmio energetico e individuazione di |
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Art. 4 - (Sostenibilità ambientale negli strumenti di governo del territorio)1. Gli strumenti di governo del territorio, dal livello regionale fino alla pianificazione esecutiva a scala comunale, comunque denominati, compresi i programmi comunitari e i programmi di riqualificazione urbana, devono contenere le indicazioni necessarie a perseguire e promuovere gli obiettivi di sostenibilità delle trasformazioni territoriali e urbane di cui all'articolo 1, anche in coerenza con le disposizioni del Documento regionale di assetto generale (Drag) di cui alla legge regionale n. 20/2001. 2. Il processo di pianificazione deve individuare criteri di sostenibilità atti a garantire: a) lo sviluppo armonico del territorio, dei tessuti urbani e delle attività produttive; b) la compatibilità dei processi di trasformazione e uso del suolo con la sicurezza, l'integrità fisica e con la identità storico-culturale del territorio; |
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Art. 5 - (Risparmio idrico)1. La Giunta regionale, ai fini della presente legge, individua i criteri e le modalità di salvaguardia delle risorse idriche e del loro uso razionale, in particolare attraverso: a) la predisposizione di misure atte a verifica |
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Art. 6 - (Risparmio energetico)1. La Giunta regionale, ai fini della presente legge, individua i criteri e le modalità di risparmio delle risorse energetiche e del loro uso razionale, in particolare attraverso: a) l'individuazione di standard ottimali di riferimento per i consumi energetici destinati al condizionamento invernale ed estivo degli ambienti, alla produzione di acqua cal |
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Art. 7 - (Approvvigionamento energetico)1. La Giunta regionale, ai fini della presente legge, individua i criteri e le modalità di approvvigionamento delle risorse energetiche a uso delle strutture edilizie, in particolare attraverso: |
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Art. 8 - (Criteri di selezione dei materiali da costruzione)1. Nella realizzazione degli interventi di cui alla presente legge è previsto l'uso di materiali, di componenti edilizi e di tecnologie costruttive che: a) siano ecologic |
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Art. 9 - (Certificazione di sostenibilità degli edifici)1. La certificazione della sostenibilità degli edifici è un sistema di procedure univoche e normalizzate che utilizza le modalità e gli strumenti di valutazione di cui all'articolo 10, valutando sia il progetto sia l'edificio realizzato nelle fasi di costruzione e di esercizio. 2. La certificazione di cui al comma 1 ha carattere obbligatorio per gli interventi con finanziamento pubblico superiore al 50 per cento Negli altri casi ha carattere volontario e ricomprende la certificazione energetica obbligatoria di cui al d.lgs 1 |
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Art. 10 - (Disciplinare tecnico e linee guida)1. La Giunta regionale approva, anche con riferimento alla direttiva 2002/91/CE e in coerenza con i contenuti del d.lgs 192/2005 e successive modifiche e integrazioni, il disciplinare tecnico per la valutazione della sostenibilità degli edifici e le relative linee guida per il suo utilizzo, alla cui redazione partecipano i rappresentanti delle professioni e dei settori produttivi interessati. 2. Il disciplinare tecnico contiene i requisiti di riferimento identificati in apposite aree di valutazione, il metodo di verifica delle prestazioni riferite ai requisiti e il sistema di valutazione degli stessi, nonché la loro ponderazione in relazione alle particolari esigenze ambientali del territorio regionale. Il disciplinare è finalizzato a valutare e certificare il livello di sostenibilit |
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Art. 11 - (Calcolo degli indici e dei parametri edilizi)1. Anche in deroga a quanto disposto dai regolamenti edilizi comunali, salvo quanto previsto dalla normativa sismica e dalle norme inerenti la difesa del suolo e la tutela del paesaggio, per le nuove costruzioni e per il recupero degli edifici esistenti ai sensi della presente legge non sono considerati nel computo per la determinazione dei volumi, delle superfici, delle distanze e nei rapporti di copertura, fermo restando il rispetto delle distanze minime previste dalla normativa statale: a) il maggiore spessore delle murature esterne, siano esse tamponature o muri portanti, oltre i trenta centimetri; |
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Art. 12 - (Incentivi)1. I Comuni possono prevedere in favore di coloro che effettuano interventi di edilizia sostenibile secondo i requisiti fissati dal disciplinare tecnico di cui all'articolo 10: a) riduzioni dell'ICI, di altre imposte comunali, degli oneri di urbanizzazione secondaria o del costo di costruzione di cui agli articoli 16 e 17 del d.p.r. 380/2001, R con particolare riferimento all'edilizia residen |
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Art. 13 - (Contributi regionali)1. Nella concessione dei contributi di cui alla legge regionale 20 agosto 1974, n. 31 R (Contributi per la formazione di alcuni strumenti urbanistici), la Giunta regionale prevede specifiche premialità per gli enti locali che, nell'ambito della redazione di strumenti urbanistici generali ed esecutivi, elaborati comunque in coerenza con il DRAG di cui all'articolo 4 della l.r. 20/2001 e successive modif |
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Art. 14 - (Formazione e informazione)1. Ai fini della diffusione della conoscenza dei principi di sostenibilità delle costruzioni edilizie, nonché ai fini del rilascio delle certificazioni di cui all'articolo 9, la Regione e le province, anche in collaborazione con soggetti pubblici o privati e con il coinvolgimento dei rappresentanti delle professioni e |
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Art. 15 - (Sanzioni)1. I soggetti abilitati al rilascio della certificazione di cui all'articolo 9 decadono dall'accreditamento nel caso vengano meno i requisiti stabiliti per l'accreditamento medesimo ovvero nel caso di rilascio di |
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Art. 16 - (Norma finanziaria)1. Non ci sono oneri a carico del bilancio regionale derivanti dall'applicazione dell |
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Art. 17 - (Disposizioni transitorie e finali)1. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge la Giunta regionale: a) individua i criteri e le modalità per il risparmio idrico di cui all'articolo 5. b) adotta il disciplinare tecnico e linee guida per la valutazione degli edifici residenziali di cui all'articolo 10; |
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