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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
L. P. Trento 04/03/2008, n. 1
L. P. Trento 04/03/2008, n. 1
L. P. Trento 04/03/2008, n. 1
- Sent. Corte Cost. 15/07/2024, n. 125
- Deliberaz. G.P. 21/06/2024, n. 914
- L.P. 04/08/2022, n. 10
- L.P. 06/07/2022, n. 7
- L.P. 02/05/2022, n. 4
- L.P. 27/12/2021, n. 22
- L.P. 04/08/2021, n. 18
- L.P. 28/12/2020, n. 15
- L.P. 11/06/2019, n. 2
- L.P. 30/06/2017, n. 6
- L.P. 16/06/2017, n. 3
- L.P. 04/08/2015, n. 15
- L.P. 30/12/2014, n. 14
- L.P. 14/05/2014, n. 3
- L.P. 22/04/2014, n. 1
- L.P. 17/09/2013, n. 19
- L.P. 09/08/2013, n. 16
- D.P.G.P. 26/07/2013, n. 13-115/Leg.
- L.P. 15/05/2013, n. 9
- L.P. 27/03/2013, n. 4
- L.P. 27/12/2012, n. 25
- L.P. 07/12/2012, n. 24
- L.P. 04/10/2012, n. 20
- L.P. 31/05/2012, n. 10
- L.P. 02/05/2012, n. 8
- L.P. 27/12/2011, n. 18
- L.P. 01/07/2011, n. 9
- L.P. 27/12/2010, n. 27
- L.P. 30/07/2010, n. 17
- L.P. 16/07/2010, n. 15
- L.P. 03/03/2010, n. 4
- L.P. 28/12/2009, n. 19
- L.P. 17/12/2009, n. 17
- L.P. 03/04/2009, n. 4
- L.P. 12/09/2008, n. 16
- L.P. 24/07/2008, n. 10
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TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI |
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Capo I - Oggetto e finalità |
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Art. 1 - Oggetto della legge |
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Art. 2 - Finalità della legge |
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TITOLO II - LA PIANIFICAZIONE TERRITORIALE |
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Capo I - Strumenti di pianificazione e flessibilità del sistema |
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Art. 3 - Sistema della pianificazione territoriale |
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Art. 4 - Flessibilità del sistema di pianificazione territoriale |
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Art. 5 - Partecipazione alle scelte pianificatorie |
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Capo II - Autovalutazione degli strumenti di pianificazione territoriale |
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Art. 6 - Autovalutazione dei piani |
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Capo III - Organi e strutture per il governo del territorio |
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Art. 7 - Commissione provinciale per l'urbanistica e il paesaggio |
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Art. 8 - Commissioni per la pianificazione territoriale e il paesaggio delle comunità |
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Art. 9 - Sistema informativo ambientale e territoriale |
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Capo IV - Piano urbanistico provinciale |
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Art. 10 - Obiettivi del piano urbanistico provinciale |
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Art. 11 - Contenuti e struttura del piano urbanistico provinciale |
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Art. 12 - Inquadramento strutturale e invarianti |
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Art. 13 - Carta del paesaggio |
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Art. 14 - Carta di sintesi della pericolosità |
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Art. 15 - Flessibilità del piano urbanistico provinciale |
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Art. 16 - Documento preliminare |
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Art. 17 - Adozione del progetto di piano urbanistico provinciale |
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Art. 18 - Approvazione del piano urbanistico provinciale e relazioni al Consiglio provinciale |
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Art. 19 - Salvaguardia del piano urbanistico provinciale |
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Art. 20 - Adeguamento degli strumenti di pianificazione territoriale |
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Capo V - Piano territoriale della comunità |
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Art. 21 - Obiettivi e contenuti del piano territoriale della comunità |
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Art. 22 - Accordo-quadro di programma |
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Art. 23 - Adozione del piano territoriale della comunità |
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Art. 24 - Approvazione ed entrata in vigore del piano territoriale della comunità |
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Art. 25 - Varianti al piano territoriale della comunità |
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Art. 25-bis - Stralci del piano territoriale della comunità |
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Art. 26 - Rettifica delle previsioni del piano territoriale della comunità |
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Art. 27 - Salvaguardia del piano territoriale della comunità |
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Art. 28 - Adeguamento dei piani regolatori generali e dei piani dei parchi naturali provinciali |
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Capo VI - Piano regolatore generale |
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Art. 29 - Obiettivi e contenuti del piano regolatore generale |
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Art. 30 - Accordi tra soggetti pubblici e privati |
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Art. 31 - Adozione del piano regolatore generale |
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Art. 32 - Approvazione ed entrata in vigore del piano regolatore generale |
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Art. 33 - Varianti al piano regolatore generale |
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Art. 34 - Rettifica delle previsioni del piano regolatore generale e del piano territoriale della comunità |
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Art. 35 - Salvaguardia del piano regolatore generale |
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Capo VII - Regolamento edilizio comunale |
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Art. 36 - Contenuti del regolamento edilizio comunale |
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Capo VIII - Disposizioni di coordinamento con la legge provinciale 23 maggio 2007, n. 11 (Governo del territorio forestale e montano, dei corsi d'acqua e delle aree protette), in materia di pianificazione |
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Art. 37 - Disposizioni di coordinamento con la legge provinciale 23 maggio 2007, n. 11, in materia di pianificazione |
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Capo IX - Attuazione della pianificazione urbanistica |
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Sezione I - Disposizioni comuni |
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Art. 38 - Disposizioni generali |
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Art. 39 - Comparti edificatori |
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Art. 40 - Limiti alle variazioni di piano |
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Art. 41 - Contenuti dei piani attuativi d'iniziativa pubblica e di quelli d'iniziativa privata |
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Sezione II - Piani d'iniziativa privata |
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Art. 42 - Oggetto dei piani |
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Art. 43 - Piano guida |
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Art. 44 - Formazione dei piani attuativi d'iniziativa privata |
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Sezione III - Piani d'iniziativa pubblica |
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Art. 45 - Piano attuativo d'iniziativa pubblica |
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Art. 46 - Formazione del piano attuativo d'iniziativa pubblica |
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Art. 47 - Espropriazioni a fini di edilizia abitativa |
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Art. 48 - Espropriazioni per il recupero degli insediamenti storici |
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Art. 49 - Espropriazioni per insediamenti produttivi |
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Art. 50 - Piano di lottizzazione d'ufficio |
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Sezione IV - Piani d'iniziativa mista pubblico-privata |
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Art. 51 - Programmi integrati d'intervento d'iniziativa mista pubblico-privata |
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Capo X - Durata ed effetti degli strumenti di pianificazione territoriale |
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Art. 52 - Durata ed effetti dei piani |
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Capo XI - Disposizioni particolari per la redazione degli strumenti di pianificazione territoriale |
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Art. 53 - Perequazione urbanistica |
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Art. 54 - Strumenti di attuazione della perequazione |
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Art. 55 - Compensazione urbanistica |
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Art. 56 - Disposizioni in materia di edilizia abitativa |
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Art. 57 - Disciplina degli alloggi destinati a residenza1. Per favorire la conservazione delle peculiari caratteristiche paesaggisticoambientali del territorio provinciale e la sua identità insediativa, contenendo il suo consumo nei limiti delle effettive necessità abitative e socio-economiche della popolazione stabilmente insediata, questo articolo disciplina le modalità per assentire la realizzazione di alloggi destinati a residenza, in modo tale da privilegiare il soddisfacimento delle esigenze abitative per alloggi destinati a residenza ordinaria rispetto a quelle per alloggi per tempo libero e vacanze. 2. Per i fini del comma 1 l'edilizia residenziale è distinta nelle seguenti categorie d'uso: a) alloggi per tempo libero e vacanze, cioè occupati saltuariamente per vacanze, ferie, fine settimana o comunque per periodi limitati di tempo a fini turistico-ricreativi; b) alloggi destinati a residenza ordinaria, cioè alloggi diversi da quelli previsti dalla lettera a). 3. In considerazione del diverso rilievo che assume nei comuni la diffusione degli alloggi per tempo libero e vacanze, con deliberazione della Giunta provinciale, sentiti il Consiglio delle autonomie locali, la CUP e la competente commissione permanente del Consiglio provinciale, sono individuati i comuni che presentano una consistenza di alloggi per tempo libero e vacanze rilevante ai fini della tutela paesaggistico-ambientale del territorio comunale e delle effettive necessità abitative e socio-economiche della popolazione, tanto da richiedere l'applicazione di questo articolo, eventualmente anche a specifiche aree del territorio comunale. Con la medesima deliberazione la Giunta provinciale stabilisce il dimensionamento massimo degli interventi destinati ad alloggi per tempo libero e vacanze rispetto agli alloggi destinati a residenza ordinaria, tenuto conto, in particolare, della consistenza della popolazione residente, delle diverse destinazioni d'uso degli alloggi residenziali esistenti, della ricettività turistica, delle presenze turistiche e delle tendenze dello sviluppo residenziale comunale, con particolare riferimento alla domanda di nuovi alloggi da destinare ad abitazione principale. Ferma restando questa deliberazione della Giunta provinciale, nei comuni da essa individuati la previsione di aree per la realizzazione di alloggi per |
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Art. 58 - Standard urbanistici |
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Art. 59 - Spazi per parcheggio |
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Art. 60 - Tutela degli insediamenti storici |
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Art. 61 - Conservazione e valorizzazione del patrimonio edilizio tradizionale esistente |
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Art. 62 - Edificazione nelle aree destinate all'agricoltura |
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Art. 62-bis - Disposizioni in materia di aree destinate a verde pubblico |
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Art. 62-ter - Disposizioni in materia di impianti di biogas in aree agricole |
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Art. 63 - Tutela dagli inquinamenti, sicurezza del territorio e igiene |
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Art. 64 - Distanze di rispetto stradali e ferroviarie |
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Art. 65 - Apertura di strade in zone agricole o silvo-pastorali |
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Art. 66 - Fasce di rispetto cimiteriale |
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TITOLO III - LA TUTELA DEL PAESAGGIO |
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Capo I - Disposizioni generali |
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Art. 67 - Disposizioni generali in materia di tutela del paesaggio |
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Art. 68 - Lavori assoggettati ad autorizzazione paesaggistica |
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Art. 69 - Individuazione di beni ambientali e inclusione negli elenchi |
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Art. 70 - Caratteristiche e validità dell'autorizzazione paesaggistica |
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Capo II - Organi competenti e disposizioni procedurali |
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Art. 71 - Autorizzazioni per opere di competenza dello Stato, della Regione e della Provincia |
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Art. 72 - Autorizzazioni per opere soggette a valutazione dell'impatto ambientale |
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Art. 73 - Autorizzazioni di competenza della CUP |
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Art. 74 - Autorizzazioni di competenza della CPC e dei comuni |
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Art. 75 - Limiti alle facoltà degli organi competenti alle autorizzazioni |
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Art. 76 - Annullamento di autorizzazioni e ricorsi |
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Art. 77 - Disposizioni di coordinamento con la legge provinciale 17 febbraio 2003, n. 1 (Nuove disposizioni in materia di beni culturali) |
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Art. 78 - Fondo per la riqualificazione degli insediamenti storici e del paesaggio |
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Art. 78-bis - Riconoscimenti per progetti di rilevante interesse architettonico o urbanistico |
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Art. 79 - Censimento dei locali storici |
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Art. 80 - Interventi per la conservazione e sistemazione paesaggistica |
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TITOLO IV - DISPOSIZIONI IN MATERIA DI EDILIZIA SOSTENIBILE E LIBRETTO DEL FABBRICATO |
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Capo I - Disposizioni generali |
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Art. 81 - Finalità1. La Provincia, le comunità e i comuni, anche mediante gli interventi previsti da questo titolo, promuovono e incentivano l'adozio |
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Art. 82 - Formazione e informazione1. Per favorire la crescita di una cultura biosostenibile e per sensibilizzare gli operatori del settore ai principi della sostenibi |
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Capo II - Disposizioni in materia di edilizia sostenibile |
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Art. 83 - Ambito di applicazione1. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 86, questo capo si applica: a) agli edifici di nuova costruzione; N11 |
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Art. 84 - Prestazione energetica per l'edilizia e attestazione di prestazione energetica1. Per ridurre i consumi energetici e valorizzare gli investimenti effettuati sul patrimonio edilizio al fine di migliorare l'efficienza energetica e incrementare l'utilizzo delle fonti rinnovabili sono definite le prestazioni energetiche degli edifici, delle singole unità immobiliari, degli elementi e dei sistemi tecnici per l'edilizia ed è adottato l'attestato di prestazione energetica, anche in attuazione delle direttive europee relative alla prestazione energetica nell'edilizia e in coerenza con le disposizioni statali in materia. N98 |
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Art. 85 - Certificazione della sostenibilità ambientale degli edifici1. La Provincia promuove misure per definire, diffondere, organizzare e promuovere sistemi e metodologie di certificazione e altre forme di valutazione di conformità concernenti la sostenibilità ambientale degli edifici. 2. In caso di concessione di agevolazioni per la realizzazione di opere e interventi in edilizia la Giunta provinciale può prevedere, con propria deliberazione, clausole e condizioni che favoriscano |
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Art. 86 - Premialità edilizie per la diffusione dell'edilizia sostenibile e in legno di qualità1. Quest'articolo disciplina le premialità edilizie per incentivare l'utilizzo di tecniche di edilizia sostenibile finalizzate alla minimizzazione dei consumi di energia e degli impatti complessivi sotto il profilo ambientale e territoriale, nel rispetto di criteri di compatibilità ambientale, di sviluppo sostenibile e delle esigenze di salvaguardia delle risorse naturali, della salute umana, del patrimonio storico e culturale. 2. Sono ammessi alle premialità edilizie previste da quest'articolo gli interventi: a) di recupero del patrimonio edilizio esistente, come definiti dall'articolo 77, comma 2, della legge provinciale per il governo del territorio 2015; |
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Art. 87 - Criteri di selezione dei materiali da costruzione |
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Art. 88 - Utilizzo di acqua piovana, fonti energetiche rinnovabili e permeabilità dei suoli urbanizzati1. La Provincia individua misure di promozione della diffusione di sistemi di utilizzo dell'acqua piovana e di azioni progettuali volte alla riduzione dell'isola di calore urbano locale derivanti dal trattamento superficiale delle aree esterne agli edifici, dell |
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Art. 89 - Regolamento di attuazione1. Per l'attuazione di questo capo con uno o più regolamenti, sentita l'“Agenzia provinciale per le risorse idriche e l'energia” N99, sono disciplinati: a) i requisiti minimi di prestazione energetica per l'edilizia, anche con riguardo agli interventi sugli edifici esistenti ai fini del rilascio delle relative certificazioni; b) “la metodologia di calcolo della prestazione energetica, i criteri e le modalità di redazione e di rilascio dell'attestato di prestazione energetica” N99; nel rispetto dell'ordinamento comunitario il regolamento può prevedere che le predette certificazioni o l'a |
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Art. 90 - Adeguamento dei regolamenti edilizi e dei piani regolatori generali |
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Art. 91 - Vigilanza sul rispetto delle disposizioni in materia di prestazione e di attestazione di prestazione energetica degli edifici1. L'Agenzia provinciale per le risorse idriche e l'energia svolge attività di vigilanza sull'attività di attestazione di prestazione energetica degli edifici svolta dai soggetti abilitati, anche avvalendosi, sulla base di apposita convenzione, del supporto dei soggetti indicati dall'articolo 89, comma 1, lettera b), eventualmente irrogando le sanzioni previste dai commi 4, 5 e 6. La vigilanza è effettuata anche mediante controlli a campione sulle certificazioni rilasciate e mediante verifiche sulle caratteristiche e sui componenti degli edifici certificati, entro cinque anni dalla data di emissione dell’attestato di prestazione energetica. Le somme riscosse sono introitate nel bilancio della Provincia. N178 2. I comuni, al fine di assicurare il rispetto delle disposizioni in materia di prestazione energetica degli edifici e delle relative componenti, dispongono controlli a campione sulla documentazione depositata in occasione di trasformazioni urbanistiche ed edilizie nel proprio territorio, eventualmente irrogando le sanzioni previste dai commi 7, 8, 9 e 11. Le somme riscosse sono introitate nel bilancio comunale. 3. Fatto salvo quanto previsto dal comma 4, il c |
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Capo III - Libretto del fabbricato |
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Art. 92 - Finalità e oggetto |
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Art. 93 - Definizioni |
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Art. 94 - Contenuti del libretto del fabbricato |
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Art. 95 - Regolamento di attuazione |
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Art. 96 - Sanzioni |
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TITOLO V - DISPOSIZIONI IN MATERIA DI TITOLI ABILITATIVI |
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Capo I - Disposizioni generali |
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Art. 97 - Disciplina degli interventi sul territorio |
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Art. 98 - Installazione di tunnel e serre a scopo agronomico |
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Art. 99 - Definizione delle categorie di intervento per il recupero degli edifici esistenti |
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Capo II - Concessione e denuncia d'inizio di attività |
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Sezione I - Concessione edilizia |
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Art. 100 - Interventi soggetti a concessione |
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Art. 101 - Presentazione della domanda di concessione |
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Art. 102 - Rilascio della concessione |
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Art. 103 - Caratteristiche e validità della concessione |
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Art. 103-bis - Ultimazione dei lavori e certificato di agibilità |
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Art. 104 - Condizioni particolari per il rilascio della concessione e per la presentazione della denuncia d'inizio di attività |
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Sezione II - "Segnalazione certificata di inizio attività (SCIA)" [N=85] |
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Art. 105 - Interventi soggetti a denuncia d'inizio di attività |
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Art. 106 - Disposizioni relative alla denuncia d'inizio di attività |
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Art. 107 - Varianti in corso d'opera soggette a denuncia d'inizio di attività |
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Capo III - Opere pubbliche e linee elettriche |
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Art. 108 - Opere pubbliche di competenza dello Stato |
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Art. 109 - Opere pubbliche di competenza della Provincia, della Regione e di altri enti territoriali |
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Art. 110 - Opere pubbliche di competenza delle comunità e dei comuni |
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Art. 111 - Linee elettriche |
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Capo IV - Realizzazione di opere in deroga alle disposizioni urbanistiche |
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Art. 112 - Esercizio dei poteri di deroga |
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Art. 113 - Realizzazione di opere per l’eliminazione delle barriere architettoniche e di parcheggi residenziali e commerciali in deroga |
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Art. 114 - Deroga per opere pubbliche non soggette a concessione |
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Capo V - Contributi e oneri per il rilascio dei titoli abilitativi edilizi |
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Art. 115 - Contributo di concessione |
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Art. 116 - Casi di riduzione del contributo di concessione |
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Art. 117 - Esenzione dal contributo di concessione |
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Art. 118 - Edilizia convenzionata |
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Art. 119 - Destinazione dei proventi delle concessioni |
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TITOLO VI - OBBLIGHI PARTICOLARI, VIGILANZA E SANZIONI |
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Capo I - Obblighi particolari |
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Art. 120 - Obblighi particolari e interventi urgenti ai fini della tutela della sicurezza pubblica, del decoro urbanistico e della tutela del paesaggio |
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Art. 121 - Interventi d'urgenza e di carattere straordinario riguardanti immobili ricadenti negli insediamenti storici |
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Art. 122 - Disposizioni per la ricostruzione di edifici danneggiati o distrutti |
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Capo II - Vigilanza |
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Art. 123 - Vigilanza sull'attività edilizia1. Il comune esercita la vigilanza sulle attività che comportano trasformazioni urbanistiche o edilizie del territorio comunale, per assicurarne la rispondenza alle disposizioni legislative e regolamentari, agli strumenti di pianificazione territoriale e ai provvedimenti di concessione o alle denunce d'inizio di attività. A tal fine si avvale di funzionari comunali o d'incaricati. |
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Art. 124 - Accesso alla proprietà privata1. Allo scopo di acquisire ogni elemento di conoscenza opportuno ai fini degli atti e dei provvedimenti previsti da questa legge i componenti della CUP, delle CPC e delle commissioni edilizie, nonché le persone incar |
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Art. 125 - Ordinanza di sospensione1. Quando constata l'esecuzione di opere in contrasto con leggi, regolamenti, prescrizioni urbanistiche, atti di concessione o di denuncia d'inizio di attività, |
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Art. 126 - Effetti dell'ordinanza di sospensione1. Spetta al comune il controllo sull'osservanza dell'ordine di sospensione; a tal fine il comune può ordinare l'apposizione di sigilli e la nomina di un custode. Le spese per le misure |
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Art. 127 - Responsabilità del soggetto avente titolo, del committente, del costruttore, del direttore dei lavori e del progettista1. Il titolare della concessione o della denuncia d'inizio di attività, il committente, il costruttore, il direttore dei lavori e i |
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Capo III - Costruzioni abusive e sanzioni |
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Art. 128 - Definizione delle costruzioni abusive1. Per i fini di questa legge sono costruzioni abusive quelle realizzate: a) in assenza di concessione o di denuncia d'inizio di attività, o in difformità da esse; b) in base a un titolo abilitativo derivante dalla concessione o dalla presentazione della denuncia d'inizio di attività annullato o scaduto; c) prima che sia decorso il termine per poter iniziare i lavori in base alla denuncia d'inizio di attività; d) in base a denuncia d'inizio di attività presentata dopo l'inizio dei lavori o scaduta. 2. Le opere realizzate in base a concessione o a denuncia d'inizio di attività scadute sono equiparate a quelle eseguite in loro assenza. 3. Si considerano costruzioni eseguite in totale difformità quelle che comportano: a) |
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Art. 129 - Sanzioni per opere eseguite in assenza o in difformità dalla concessione1. In caso di opere abusive eseguite in assenza di concessione o in difformità da essa il comune emette ingiunzione di rimessa in pristino entro il termine perentorio di novanta giorni, eventualmente prorogabile solo per provate ragioni tecniche. 2. L'ingiunzione è notificata al proprietario e agli altri soggetti indicati nel comma 1 dell'articolo 127. Se questi non provvedono nei termini si applicano le sanzioni previste da questo articolo. 3. Le opere eseguite in assenza di concessione sono di diritto acquisite gratuitamente al patrimonio del comune con l'area di sedime e con quella necessaria ad assicurare l'accesso e le distanze dai confini e, se necessario, ad assicurare il rispetto degli standard per parcheggi. Tali opere devono essere demolite con ordinanza del comune a spese dei responsabili dell'abuso, salvo che con deliberazione del consiglio comunale non si dichiari l'esistenza di prevalenti interessi pubblici. Per l'acquisizione si applicano le condizioni e procedure previste dall'articolo 132. In caso di opere insistenti su aree in comproprietà con altri soggetti l'acquisizione è disposta per la quota che attiene l'opera abusiva. Su richiesta dell'interessato il comune può limitare l'acquisizione alla sola oper |
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Art. 130 - Lottizzazioni abusive1. Se il comune accerta una lottizzazione di terreni a scopo edificatorio in assenza dell'autorizzazione comunale, con ordinanza da notificare ai proprietari delle aree e agli altri soggetti indicati nell'articolo 127 ne dispone la sospensione. La sospensione comporta gli effetti previsti dall'artico |
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Art. 131 - Determinazione del valore venale delle costruzioni1. Il valore delle opere al quale sono commisurate le sanzioni pecuniarie di competenza comunale è riferito alla data della richiesta di stima al soggetto incaricato dal comune ed è quello risultante dalla valutazione dell'opera considerata come finita e agibile, tenendo |
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Art. 132 - Demolizione di opere e acquisizione gratuita1. Almeno sette giorni prima della data fissata per la demolizione il comune invita il proprietario a provvedere allo sgombero dell'immobile. In caso d'inottemperanza nessun obbligo di custodia di cose o |
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Art. 133 - Coordinamento delle sanzioni pecuniarie1. Quando si deve applicare la sanzione pecuniaria per opere abusive realizzate in assenza o in difformità dalle autorizzazioni paesaggistiche il comune trasmette all'organo di tutela del paesaggio competente gli atti relativi al procedimento. 2. L'organo competente accerta se l'opera: a) è ammissibile sotto il profilo paesaggistico-ambientale; |
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Art. 134 - Sanzioni per opere eseguite in assenza o in difformità dalla denuncia d'inizio di attività1. Nel caso d'interventi soggetti a denuncia d'inizio di attività eseguiti in assenza della denuncia o in difformità da essa N91, il comune emette un'ingiunzione ai sensi dell'articolo 129, commi 1 e 2. 2. Se i responsabili dell'abuso non provvedono nei termini di cui all'articolo 129, comma 1, il comune applica le seguenti sanzioni: |
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Art. 135 - Concessione in sanatoria1. Fino alla scadenza dei termini per l'esecuzione dell'ingiunzione prevista dall'articolo 129, comma 1, il responsabile dell'abuso o altro soggetto avente titolo possono chiedere la concessione in sanatoria se l'opera è conforme agli strumenti urbanistici in vigore e non in contrasto con quelli adottati sia al momento della realizzazione dell'opera, sia al momento della presentazione della domanda. 2. Quando per la sanatoria sono necessari i provvedimenti permissivi previst |
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Art. 136 - Pagamento delle sanzioni e dei contributi. Interessi e riscossioni1. Se il pagamento delle sanzioni, dei contributi e delle spese, comunque previsti da questa legge e a eccezione dell'articolo 137, fatto salvo qu |
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Art. 137 - Sanzioni a tutela del paesaggio1. Salvo quanto disposto dall'articolo 138, se sono stati iniziati lavori senza le preventive autorizzazioni paesaggistiche o la loro esecuzione avviene in modo difforme da quanto previsto nelle autorizzazioni paesaggistiche, la Provincia o la comunità, secondo la rispettiva competenza, ordinano la sospensione immediata dei lavori, se non vi ha già provveduto il comune ai sensi dell'articolo 129, comma 1, dandone notizia alla Provincia o alla comunità. Entro i novanta giorni successivi all'ordinanza la Provincia o la comunità ordinano la rimessa in pristino o l'esecuzione delle opere ritenute indispensabili per tutelare il paesaggio. |
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Art. 138 - Sanzioni a tutela del paesaggio per l'apposizione di cartelli o di altri mezzi pubblicitari non autorizzati1. I cartelli e gli altri mezzi pubblicitari apposti anche su mezzi mobili, limitatamente ai casi di sosta nel medesimo luogo per un periodo superiore a ventiquattro ore, in assenza dell'autorizzazione paesaggistica o in difformità da essa, devono essere rimossi a cura e spese dei responsabili dell'abuso, in solido con il |
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Capo IV - Poteri d'intervento della Provincia |
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Art. 139 - Annullamento di provvedimenti |
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Art. 140 - Interventi sostitutivi da parte della Giunta provinciale |
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TITOLO VII - SNELLIMENTO DELLE PROCEDURE, DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI |
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Capo I - Snellimento delle procedure in materia di valutazione d'impatto ambientale e di realizzazione di opere pubbliche |
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Art. 141 - Ambito di applicazione |
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Art. 142 - Procedimento per opere soggette a valutazione d'impatto ambientale |
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Art. 143 - Procedimento per opere pubbliche di competenza della Provincia |
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Art. 144 - Conformità urbanistica |
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Art. 145 - Opere degli enti locali e d'interesse statale |
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Art. 145-bis Indagini geologiche |
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Capo II - Disposizioni transitorie e finali |
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Art. 146 - Disposizioni particolari per il territorio individuato ai sensi dell’articolo 11, comma 2, lettera a), della legge provinciale 16 giugno 2006, n. 3 |
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Art. 146-bis - Disposizioni particolari per la Comunità della Vallagarina |
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Art. 147 - Formazione permanente in materia di pianificazione territoriale e di paesaggio |
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Art. 148 - Disposizioni per l'approvazione dei primi piani territoriali delle comunità e dei piani regolatori generali |
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Art. 149 - Altre disposizioni transitorie |
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Art. 149-bis - Certificazione di sostenibilità ambientale degli edifici della Provincia e degli enti pubblici strumentali1. In attesa di una disciplina organica in materia di certificazione di sostenibilità ambientale degli edifici, la Provincia può adottare il sistema di certificazione LEED (leadership in energy a |
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Art. 150 - Disposizioni attuative e abrogative |
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Art. 1521. N165 |
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Art. 1531. N152 2. Dopo il comma 2 dell'articolo 35 della legge provinciale n. 11 del 2007 è inserito il seguente: |
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Art. 154 - Modificazioni della legge provinciale 19 febbraio 1993, n. 6 (Norme sulla espropriazione per pubblica utilità), in materia di indennità di espropriazione1. L'articolo 14 della legge provinciale 19 febbraio 1993, n. 6, è sostituito dal seguente: “Art. 14 - Indennità per le aree edificabili 1. Per le aree edificabili l'indennità di espropriazione è determinata in misura pari al valore venale del bene quantificato dalla struttura provinciale competente in materia di espropriazioni. Il predetto valore è ridotto di un importo pari all'indennità eventualmente corrisposta ai sensi del comma 3 dell'articolo 20. 2. L'indennità di cui al comma 1 è ridotta del 25 per cento quando l'espropriazione è finalizzata alla realizzazione di opere o interventi di riforma economico-sociale individuati dal regolamento di cui al comma 4. Rientrano comunque tra tali opere e interventi quelli disposti in attuazione della legge provinciale 7 novembre 2005, n. 15, concernente "Disposizioni in materia di po |
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Art. 1551. Dopo il comma 1 dell'articolo 13-bis della legge provinciale 15 maggio 2002, n. 7, sono aggiunti i seguenti: |
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Art. 156 - Disposizioni finanziarie |
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Tabella A |
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29/11/2024
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