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D. P.C.M. 05/12/2013, n. 158

Regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico.
Testo coordinato con le modifiche introdotte da:
- D. Min. Sviluppo Economico 15/12/2015
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Premessa


IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI


Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, recante disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini nonché misure di rafforzamento patrimoniale delle imprese del settore bancario e, in particolare, l'articolo 2, comma 1, lettere a) e b), che dispone la riduzione, in termini percentuali, degli uffici dirigenziali, di livello generale e non, delle relative dotazioni organiche dei dirigenti e di quelle del personale non dirigenziale;

Visto, in particolare, il comma 10-ter dell'articolo 2 del predetto decreto-legge n. 95 del 2012 secondo il quale “Al fine di semplificare ed accelerare il riordino previsto dal comma 10 e dall'articolo 23-quinquies, a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e fino al 31 dicembre 2012, i regolamenti di organizzazione dei Ministeri sono adottati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro competente, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione e con il Ministro dell'economia e delle finanze. I decreti previsti dal presente comma sono soggetti al controllo preventivo di legittimità della Corte dei conti ai sensi dell'articolo 3, commi da 1 a 3, della legge 14 gennaio 1994, n. 20. Sugli stessi decreti il Presidente del Consiglio dei Ministri ha facoltà di richiedere il parere del Consiglio di Stato. A decorrere dalla data di efficacia di ciascuno dei predetti decreti cessa di avere vigore, per il Ministero interessato, il regolamento di organizzazione vigente”;

Visto l'articolo 1, comma 406, della legge 24 dicembre 2012, n. 228 recante le disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2013) che, tra l'altro, dispone la proroga al 28 febbraio 2013 del termine di cui all'articolo 2, comma 10-ter, del decreto-legge n. 95 del 2012;

Visto il decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, recante “Disposizioni urgenti per il perseguimento di obiettivi di razionalizzazione nelle pubbliche amministrazioni” ed in particolare l'articolo 2, comma 7, ch

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Art. 1. - Finalità e attribuzioni

1. Il presente regolamento disciplina l'organizzazione del Ministero dello sviluppo economico.

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Art. 2. - Organizzazione

1. Il Ministero, per il perseguimento delle finalità e l'esercizio delle attribuzioni di cui all'articolo 1, è articolato in 15 Uffici di livello dirigenziale generale coordinati da un Segretario generale.

2. Gli Uffici di livello dirigenziale generale di cui al comma 1, sono i seguenti:

a) Direzione generale per la politica industriale, la competitività e le piccole e medie imprese;

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Art. 3. Segretario generale

1. Il Segretario generale del Ministero è nominato ai sensi dell'articolo 19 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni e, in conformità a quanto disposto dall'articolo 6 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 e successive modificazioni, opera alle dirette dipendenze del Ministro. Assicura il coordinamento dell'azione amministrativa, provvede all'istruttoria per l'elaborazione degli indirizzi e dei programmi di competenza del Ministro, coordina gli uffici e le attività del Ministero, vigila sulla loro efficienza e

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Art. 4. - Direzione generale per la politica industriale, la competitività e le piccole e medie imprese

1. La Direzione generale per la politica industriale, la competitività e le piccole e medie imprese si articola in uffici di livello dirigenziale non generale e svolge le seguenti funzioni:

a) attuazione delle politiche per lo sviluppo della competitività, per la promozione della ricerca e dell'innovazione, per la diffusione di tecnologie abilitanti e per favorire il trasferimento tecnologico e delle politiche per la finanza d'impresa;

b) analisi e studio del sistema produttivo nazionale e internazionale; banca dati per il monitoraggio del sistema imprenditoriale italiano e confronto con il sistema internazionale;

c) azioni di raccordo con le amministrazioni statali, regionali e con gli altri soggetti pubblici che attuano programmi e interventi in favore delle imprese per lo sviluppo della competitività;

d) azioni per il coordinamento e l'integrazione delle politiche per lo sviluppo della competitività con le politiche territoriali; individuazione e aggiornamento delle specializzazioni intelligenti (smart

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Art. 5. - Direzione generale per la lotta alla contraffazione Ufficio Italiano Brevetti e Marchi

1. La Direzione generale per la lotta alla contraffazione - Ufficio Italiano Brevetti e Marchi (UIBM) si articola in uffici dirigenziali non generali e svolge le seguenti funzioni:

a) formulazione di indirizzi e promozione in materia di politiche anticontraffazione;

b) attività di segreteria del Consiglio nazionale anticontraffazione;

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Art. 6. - Direzione generale per il mercato, la concorrenza, il consumatore, la vigilanza e la normativa tecnica

1. La Direzione generale per il mercato, la concorrenza, il consumatore, la vigilanza e la normativa tecnica si articola in uffici di livello dirigenziale non generale e svolge le seguenti funzioni:

a) promozione della concorrenza e normativa in materia di liberalizzazioni e di semplificazione per le imprese e di requisiti per l'esercizio di attività economiche nei settori del commercio, dell'artigianato e dei servizi e connessi rapporti con l'Autorità garante della concorrenza e del mercato;

b) accreditamento degli Sportelli unici per le attività produttive e delle Agenzie per le imprese;

c) monitoraggio dei prezzi, iniziative per la conoscibilità dei prezzi dei carburanti e supporto al Garante per la sorveglianza dei prezzi;

d) servizi e professioni, disciplina e ric

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Art. 7. - Direzione generale per la politica commerciale internazionale

1. La Direzione generale per la politica commerciale internazionale si articola in uffici di livello dirigenziale non generale e svolge le seguenti funzioni:

a) attività funzionali all'accesso di prodotti, servizi ed investimenti italiani nei mercati esteri;

b) elaborazione di indirizzi e proposte di politica commerciale nell'ambito dell'Unione europea, recepimento della normativa europea nell'Ordinamento interno e relativa applicazione;

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Art. 8. - Direzione generale per le politiche di internazionalizzazione e la promozione degli scambi

1. La Direzione generale per le politiche di internazionalizzazione e la promozione degli scambi si articola in uffici di livello dirigenziale non generale e svolge le seguenti funzioni:

a) elaborazione degli indirizzi strategici delle politiche di internazionalizzazione e di promozione degli scambi; attività di supporto tecnico alla Cabina di regia di cui al comma 18-bis, dell'articolo 14 del decreto-legge 6 luglio 2011 n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, come modificato dall'articolo 22, comma 6, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla

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Art. 9. - Direzione generale per le risorse minerarie ed energetiche

1. La Direzione generale per le risorse minerarie ed energetiche si articola in uffici di livello dirigenziale non generale e svolge le seguenti funzioni:

a) definizione di priorità, linee guida e programmi di sviluppo minerario nazionale e provvedimenti ad esso inerenti;

b) funzioni e compiti di Ufficio Nazionale Minerario per gli idrocarburi e le georisorse;

c) relazioni con le organizzazioni europee ed internazionali e con le Amministrazioni di altri Stati nei settori

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Art. 10. - Direzione generale per la sicurezza dell'approvvigionamento e le infrastrutture energetiche

1. La Direzione generale per la sicurezza dell'approvvigionamento e le infrastrutture energetiche si articola in uffici di livello dirigenziale non generale e svolge le seguenti funzioni:

a) strategie per la sicurezza di approvvigionamento del sistema energetico nazionale;

b) rappresentanza e partecipazione alle attività dell'Unione europea e degli organismi comunitari; notifica aiuti di Stato e procedure di infrazione comunitaria per le materie dell'energia in coordinamento con le altre Direzioni di settore;

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Art. 11. - Direzione generale per il mercato elettrico, le rinnovabili e l'efficienza energetica, il nucleare

1. La Direzione generale per il mercato elettrico, le rinnovabili e l'efficienza energetica, il nucleare si articola in uffici di livello dirigenziale non generale e svolge le seguenti funzioni:

a) elaborazione di indirizzi e direttive per l'organizzazione e il funzionamento del mercato elettrico, la promozione della concorrenza e la realizzazione del mercato interno dell'energia elettrica;

b) rapporti, nelle materie assegnate alla Direzione, con le associazioni, le imprese, i concessionari di servizio pubblico, l'Autorità per l'energia elettrica e il gas, l'Autorità garante della concorrenza e del mercato nonché con gli enti europei di settore;

c) attività in materia di produzione di energia elettrica e sicurezza delle forniture; interventi di prevenzione e gestione delle crisi;

d) sviluppo delle reti di trasmissione, di

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Art. 12. - Direzione generale per la pianificazione e la gestione dello spettro radioelettrico

1. La Direzione generale per la pianificazione e la gestione dello spettro radioelettrico si articola in uffici di livello dirigenziale non generale e svolge le seguenti funzioni:

a) aggiornamento del Piano Nazionale di Ripartizione delle Frequenze;

b) attività di coordinamento e pianificazione delle frequenze a livello nazionale ed internazionale;

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Art. 13. - Direzione generale per i servizi di comunicazione elettronica, di radiodiffusione e postali

1. La Direzione generale per i servizi di comunicazione elettronica, di radiodiffusione e postali si articola in uffici di livello dirigenziale non generale e svolge le seguenti funzioni:

a) studi sulle prospettive di evoluzione dei servizi di comunicazione elettronica, di radiodiffusione e postali, partecipazione all'attività internazionale nonché attività preordinate al recepimento delle norme europee;

b) predisposizione della disciplina di regolamentazione per i settori delle comunicazioni elettroniche e della radiodiffusione;

c) affidamento del servizio universale sulla base dell'analisi effettuata dall'autorità di regolamentazione e verifica, nel periodo transitorio disposto dal decreto legislativo 31 marzo 2011, n. 58, sull'affidamento del servizio universale a Poste Italiane S.p.A.;

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Art. 14. - Istituto superiore delle comunicazioni e delle tecnologie dell'informazione

1. L'Istituto superiore delle comunicazioni e delle tecnologie dell'informazione si articola in uffici di livello dirigenziale non generale e svolge le seguenti funzioni:

a) studi, ricerche e sperimentazioni in materia di innovazione e sviluppo tecnologico nel settore delle comunicazioni, di reti di nuova generazione (NGN), della qualità del servizio e della tutela delle comunicazioni. Attività di studio e di analisi funzionale alle competenze attribuite all'Agenzia per l'Italia Digitale dall'articolo 20, comma 3, lettera b), del decreto-legge 2 giugno 2012, n. 83, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 134;

b) partecipazione, anche in consorzio con università ed enti o istituti di ricerca, a programmi e progetti di ricerca nazionali, europei e internazionali, nonché per conto di enti ed organismi pubblici e del sistema delle imprese con oneri a carico dei committenti;

c) elaborazione di specifiche, norm

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Art. 15. - Direzione generale per le attività territoriali

1. La Direzione generale per le attività territoriali si articola in Uffici di livello dirigenziale non generale e svolge le seguenti funzioni:

a) definizione, coordinamento e omogeneizzazione delle procedure di istruttoria, valutazione e rilascio di qualunque titolo abilitativo o autorizzativo, sia di natura tecnica che amministrativa, da parte delle strutture territoriali, in materia di comunicazioni, armonizzando altresì i diversi livelli di responsabilità tecnica e amministrativa tra Uffici centrali e strutture territoriali;

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Art. 16. - Direzione generale per gli incentivi alle imprese

1. La Direzione generale per gli incentivi alle imprese si articola in uffici di livello dirigenziale non generale e svolge le seguenti funzioni:

a) gestione del Fondo per la crescita sostenibile;

b) gestione di programmi e interventi per la ricerca e sviluppo, l'innovazione tecnologica, gli appalti precommerciali, nonché di programmi connessi alle tecnologie dell'informazione e della comunicazione (TIC) finalizzati al raggiungimento degli obiettivi dell'Agenda digitale italiana;

c) gestione delle agevolazioni nella forma del credito d'imposta per la ricerca, l'innovazione e l'assunzione di lavoratori altamente qualificati e per la competitività delle imprese;

d) gestione degli interventi di agevolazione del Fondo nazionale per l'innovazione;

e) gestione di programmi e interventi volti, nell'ambi

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Art. 17. - Direzione generale per la vigilanza sugli enti, il sistema cooperativo e le gestioni commissariali

1. La Direzione generale per la vigilanza sugli enti, il sistema cooperativo e le gestioni commissariali si articola in uffici di livello dirigenziale non generale e svolge le seguenti funzioni:

a) vigilanza sul sistema cooperativo;

b) vigilanza sui consorzi agrari, di concerto con il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali;

c) vigilanza sulle banche di credito cooperativo con riferimento agli aspetti relativi alla mutualità;

d) vigilanza sulle associazioni nazionali riconosciute di rappresentanza, assistenza e tutela del movimento cooperativo e sui fondi mutualistici costituiti ai sensi dell'

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Art. 18. - Direzione generale per le risorse, l'organizzazione e il bilancio

1. La Direzione generale per le risorse, l'organizzazione e il bilancio si articola in uffici di livello dirigenziale non generale e svolge le seguenti funzioni:

a) attività di organizzazione degli uffici e di semplificazione delle procedure interne;

b) coordinamento dell'attività di formazione del bilancio e di previsione della spesa del Ministero, anche in fase di variazione ed assestamento;

c) attività di comunicazione, trasparenza e rapporti con l'utenza;

d) reclutamento, g

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Art. 19. - Dotazione organica

1. Ferma restando l'attuazione delle disposizioni previste dal decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, concernenti l'istituzione dell'Agenzia per l'Italia Digitale

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Art. 20. - Funzioni ispettive, di consulenza, di studio e ricerca

1. Nell'ambito della dotazione organica di livello dirigenziale generale, di cui alla Tabella A, allegata al presente rego

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Art. 21. - Uffici di livello dirigenziale non generale

1. All'individuazione degli uffici di livello dirigenziale non generale, nel numero complessivo di centotrenta posti di funzione, si provvede, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, con decreto del Ministro, di natura non regolamentare, a

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Art. 22. - Disposizioni transitorie e finali

1. Fino all'adozione del decreto del Ministro di cui all'articolo 21, comma 1, ciascuna Direzione generale continua ad avvalersi dei preesistenti uffici dirigenziali con competenze prevalenti nel rispettivo settore di attribuzione.

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Tabella A

(articolo 19, comma 1)

N1


MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

DOTAZIONE ORGANICA COMPLESSIVA DEL PERSONALE ***

QUALIFICHE DIRIGENZIALI E AREE

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