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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
L. R. Calabria 21/08/2007, n. 18
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- L.R. 31/03/2009, n. 10
- L.R. 16/10/2008, n. 33
- L.R. 13/06/2008, n. 15
- L.R. 27/03/2008, n. 7
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CAPO I - Disposizioni generali |
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Art. 1 - (Oggetto e finalità)1. Le disposizioni contenute nella presente legge sono intese a disciplinare l'esercizio delle funzioni amministrative in materia di usi civici e di gestione delle terre civiche. |
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Art. 2 - (Definizioni) |
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Art. 3 - (Regime giuridico)1. Gli usi civici costituiscono diritto inalienabile, imprescrittibile e inusucapibile della comunità locale alla quale appartengono. |
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Art. 4 - (Regolamento regionale)1. Con regolamento approvato dalla Giunta regionale entro 90 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sentita la competen |
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Art. 5 - (Regolamenti locali)1. I comuni nella cui circoscrizione esistono terreni di uso civico, entro 90 giorni dall'entrata in vigore del regolamento regional |
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CAPO II - Funzioni amministrative e programmazione |
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Art. 6 - (Funzioni della Regione)1. La Regione esercita le funzioni di programmazione, di indirizzo, di coordinamento e di controllo, nonché i compiti espressamente |
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Art. 7 - (Funzioni delle Province) |
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Art. 8 - (Ricognizione e inventario delle terre civiche) |
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Art. 9 - (Ricognizione generale degli usi civici)1. La Regione, d'intesa con i Comuni, provvede alla ricognizione generale degli usi civici esistenti sul territorio regionale, med |
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Art. 10 - (Registro generale degli usi civici)1. La Regione, d’intesa con i Comuni, provvede a formare il Registro generale degli usi civici con funzioni di pubblicità puramente notiziale, e a pubblicarlo sui siti web istituzionali regionali e comuna |
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Art. 11 - (Realizzazione della ricognizione e dell'inventario generale) |
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Art. 12 - (Piano comunale di valorizzazione e recupero delle terre civiche)1. I Comuni predispongono e approvano con deliberazione consiliare il piano di valorizzazione e di recupero delle terre di uso civico ricadenti nelle rispettive circoscrizioni. 2. Il piano contiene le indic |
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CAPO III - Procedimenti amministrativi in materia di usi civici |
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Art. 14-bis - (Gestione dei boschi gravati da usi civici)1. Nel rispetto della normativa di settore vigente, i lotti di bosco individuati tra i beni soggetti a uso civico |
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Art. 14-ter - (Limiti all’uso di beni gravati da usi civici) |
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Art. 15 - (Procedimento)1. Le Amministrazioni comunali, ove non sia espressamente prevista la competenza di altro organo, adottano l'atto finale del procedimento con deliberazione della Giunta comunale in esito all'istruttoria affidata al perito istruttore demaniale, nel rispetto delle vigenti disposizioni legislative. N35 2. Il provvedimento finale diviene efficace a seguito di controllo del dipartimento competente, che esercita l’esame di legittimità |
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Art. 16 - (Poteri sostitutivi)1. In caso di mancata attuazione da parte degli Enti locali delle funzioni e dei compiti conferiti ai sensi della presente legge, la Regione esercita il potere sostitutivo su |
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Art. 18 - (Verifica demaniale)1. La funzione amministrativa concernente la verifica demaniale delle terre oggetto di usi civici è esercitata dal Comune. N45 |
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Art. 19 - (Legittimazione)1. L'occupatore abusivo di terre del demanio civico comunale può chiedere la legittimazione della detenzione di fatto senza titolo, ove ricorrano congiuntamente le seguenti condizioni: a) abbia apportato sostanziali e permanenti miglioramenti di tipo agricolo e/o forestale, ambientale o volti alla sistemazione idrogeologica; b) la zona usurpata non interrompa la continu |
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Art. 20 - (Affrancazione)1. L’affrancazione del canone è concessa dall’Ente concedente, su richiesta dell’avente diritto, nei termini e alle condizioni previste dalla legge statale vigente. N49 2. Per l'adozione dell'atto di affrancazione devono permanere i requisiti previsti dall'articolo precedente |
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Art. 21 - (Reintegrazione)1. Qualora il Comune accerti l'esistenza di occupazioni abusive di beni del demanio civico non sanate e/o non sanabili, adotta il provvedimento di recupero del bene oggetto di usi civici all'uso collettivo. |
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Art. 22 - (Vigilanza) |
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Art. 23 - (Gestione dei beni di uso civico)1. Il Comune adotta ogni atto di gestione dei beni di uso civico, con il fine di conseguire la migliore utilizzazione economica dei |
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Art. 24 - (Cessazione dei diritti di uso civico - declassificazione - alienazione)1. La cessazione definitiva dei diritti di uso civico è disposta con deliberazione del Consiglio comunale, qualora i terreni abbiano irreversibilmente perso la conformaz |
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CAPO IV - Norme transitorie |
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Art. 25 - (Norma transitoria) |
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Art. 26 - (Norma transitoria per le aree urbane) |
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Art. 27 - (Procedimento semplificato) |
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Art. 28 - (Canoni e corrispettivi) |
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Art. 29 - (Riduzioni) |
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CAPO V - Norme finali |
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Art. 30 - (Norma finanziaria)1. Alla copertura finanziaria delle spese di parte corrente relative all'attuazione della presente legge, determinati per l'esercizio finanziario 2007 in euro 60.000,00, si provvede con le risorse disponibili all'UPB 8.1.01.01 dello stato di previsione della spesa dello stesso bilancio, inerente a "Fondi per provvedimenti legis |
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Art. 31 - (Pubblicazione)1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione. |
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