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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
Deliberaz. G.R. Puglia 23/01/2007, n. 35
Deliberaz. G.R. Puglia 23/01/2007, n. 35
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[Premessa]Il Vice Presidente e Assessore allo Sviluppo Economico Dott. Sandro Frisullo di concerto con l'Assessore all'Ecologia Prof Michele Losappio, sulla base dell'istruttoria espletata dal Dirigente dell'Ufficio Industria Energetica, confermata dal Dirigente del Settore Industria ed Industria Energetica e dal Dirigente del Settore Ecologia e Valutazione Impatto Ambientale riferiscono quanto segue: VISTI - il Decreto Legislativo 29 dicembre 2003 n. 387, in attuazione della Direttiva 2001/77/CE, relativa alla promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti rinnovabili nel mercato interno dell'elettricità, che si propone, fra l'altro, di promuovere un maggiore contributo delle fonti energetiche rinnovabili alla produzione di energia elettrica; - il Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n. 112, concernente il conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni ed agli Enti Locali, in attuazione del capo 1 della Legge 15 marzo 1997, n. 59, che ha organizzato le funzioni di programmazione e pianificazione in campo energetico, nonché le attività amministrative in materia di impianti di produzione di energia elettrica secondo un criterio di pluralismo e sussidiarietà tra Stato, Regioni, Province ed Enti Locali; - la Legge Costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, recante "Modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione", che stabilisce che la produzione, il trasportò e la distribuzione di energia rientrano tra le competenze concorrenti di Stato e Regioni; - la Legge 23 agosto 2004, n. 239, avente ad oggetto: "Riordino del settore energetico, nonché delega al Governo per il ri |
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ALLEGATO A - “Disposizioni e indirizzi per la realizzazione e la gestione di impianti per la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili, interventi di modifica, rifacimento totale o parziale e riattivazione, nonché opere connesse ed infrastrutture indispensabili alla loro costruzione ed esercizio” in applicazione del Decreto Legislativo 29 novembre 2003, n. 387 “Attuazione della direttiva 2001/77/CE relativa alla promozione dell'energia elettrica da fonti rinnovabili nel mercato interno dell'elettricità” |
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PremessaIl Decreto Legislativo 29 dicembre 2003, n. 387 R (G.U.R.I. n. 25 del 31 gennaio 2004, S.O. n. 17) con il quale la Direttiva 2001/77/CE è stata recepita nella legislazione nazionale, prevede, al comma 10 dell'art. |
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1. Finalità e applicabilità |
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1.1 FINALITÀLa presente direttiva si propone di: a) favorire il perseguimento degli obiettivi nazionali di diffusione della produzione d |
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1.2 INDIRIZZI APPLICATIVIIn applicazione dell’art. 12 del D.Lgs. 387/2003 sono soggetti ad una autorizzazione unica rilasciata dalla Regione: 1. gli impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili, di cui all’art, 2 comma 1 lettere b) e c) del D.Lgs. 387/2003; 2. le centrali ibride come definite dall'art. 8 comma 2 del D.Lgs. 387/2003; 3. gli impianti alimentati da fonti energetiche ammesse a beneficiare del regime riservato alle fonti rinnovabili, di cui all'art. 17 del D.Lgs. 387/2003. |
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2. Regolamentazione del procedimento per l'autorizzazione unica |
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2.1 CRITERI DI INSERIMENTOSulla base delle risultanze della Conferenza unificata Stato-Regioni e Stato-Città ed Autonomi |
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A) CRITERI GENERALI:A1) compatibilità con gli strumenti di pianificazione esistenti generali e settoriali d'ambito regionale e locale, anche ai sensi del D.Lgs. 351/1999;R A2) coerenza con le esigenze di fabbisogno energetico e di sviluppo produttivo della regione o della zona interessata dalla richiesta risultanti dalla pianificazione energetica regionale; |
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B) ADEGUATEZZA DELLA COLLOCAZIONE E DELLA COERENZA TERRITORIALE:Fatti salvi gli approfondimenti in sede di valutazione d'impatto ambientale, ove dovuta, nonché gli indirizzi derivanti dalla pianificazione energetica regionale, saranno tenuti in considerazione, oltre ai criteri generali, i seguenti aspetti: |
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C) IMPATTO OCCUPAZIONALENella valutazione complessiva del progetto si terrà in considerazione l'impatto occupazionale |
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2.2 REQUISITI DEI PROPONENTII proponenti l’installazione di impianti a fonti rinnovabili devono possedere i requisiti soggettivi previsti per le società industriali e commerciali dalla legislazione vigente, espressamente finalizzati, co |
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2.3 FASI DELLA PROCEDURA DI AUTORIZZAZIONE UNICAIl procedimento unico di autorizzazione si articola nelle seguenti fasi: |
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2.3.1 Presentazione della domanda di autorizzazione unicaLa procedura unica di autorizzazione ha inizio dalla data di presentazione della domanda. La domanda per la realizzazione e la conduzione di nuovi impianti di produzione di energia elettrica a fonti rinnovabili o per interventi di modifica, potenziamento, rifacimento totale o parziale e riattivazione, nonché per le opere connesse ad infrastrutture indispensabili alla loro costruzione ed esercizio, deve essere redatta secondo lo schema riportato nell'Allegato A1 alle presenti disposizioni e indirizzata alla Regione Puglia - Assessorato allo Sviluppo Economico ed Innovazione Tecnologica, Settore Industria ed Industria Energetica - Ufficio Industria Energetica, Corso Sonnino 177, 70100 Bari. La domanda deve contenere la seguente documentazione: a) il progetto definitivo dell’impianto, redatto a norma del D.Lgs. 163/2006, corredato degli elaborati necessari al rilascio dell'autorizzazione, comprensivo di tutti gli schemi utili alla definizione della connessione dell'impianto alla rete elettrica, e se disponibile, del permesso di costruire, anche su supporto informatico; b) duplice copia della relazione o Studio di Impatto Ambientale (SIA), ove richiesto, redatto ai sensi del D.P.R. 12 aprile 1996 e s.m.i. e della L.R. 12 aprile 2001, n. 11, nonché, ove occorra, lo studio d'incidenza sui siti Natura 2000 (pSIC e ZPS) eventualmente interessati dall'intervento. Per gli impianti eolici è richiesta la documentazione di cui agli artt. 9, 10 e 11 del Regolamento Regionale 4 ottobre 2006, n. 16; c) eventuale attestazione del progettista relativa alla non |
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2.3.2 Verifica della documentazione relativa alla domandaResponsabile unico della procedura di autorizzazione è il Dirigente del Settore Industria ed Industria Energetica o suo delegato, ai sensi del capo II della Legge 241/1990. Il Responsabile unico verifica l'esattezza e la completezza della documentazione di cui al § 2.3.1 comma 2 e, nel caso, può richiedere, per una sola volta, integrazioni |
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2.3.3 Requisiti necessari a promuovere la Conferenza dei serviziLe condizioni ritenute indispensabili per una prima convocazione della Conferenza dei servizi sono: - il possesso dei requisiti |
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2.3.4 Conferenza dei serviziLa Conferenza dei servizi è indetta mediante pubblicazione di avviso nella sezione "Notizie" (News) del sito Internet della Regione Puglia (www.regione.puglia.it) e notifica postale raccomandata al proponente e a tutti gli Enti interessati. La Conferenza dei |
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2.3.5 Impegni del proponente nella fase di realizzazione dell'impiantoNel caso di esito favorevole della Conferenza dei servizi, il proponente sottoscrive un Atto d'Impegno con il Responsabile del procedimento e con il Comune o i Comuni interessati territorialmente dall'intervento, attraverso il quale sono regolati i rapporti nella fase di costruzione dell'impianto sino alla sua entrata in servizio. Nell'atto d’impegno sono definiti i tempi di costruzione, di avvio e di conclusione dell'accertamento della regolare esecuzione dell’impianto. Inoltre è sancito l’obbligo a dare inizio ai lavori entro un anno dalla data di rilascio dell'autorizzazione unica e a terminare i lavori entro il tempo previsto dal progetto definitivo. In ogni caso, per l’inizio dei lavori non potrà essere superato il tempo massimo di due anni dal rilascio dell’autorizzazione, nel caso di comprovate cause di forza maggiore. Nella fa |
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2.3.6 Impegni del proponente nella fase di conduzione dell'impiantoContestualmente alla sigla dell'Atto d’Impegno di cui al precedente § 13.5, il proponente sottoscrive con il Comune o i Comuni interessati dall’intervento e con la Regione, una Convenzione attraverso la quale sono regolati i rapporti nella fase di conduzione dell'impianto, sino alla sua definitiva dismissione. In caso di cessione dell'impianto a terzi, questi assumono i medesimi obblighi previsti nell'atto d'impegno e nella convenzione. Nella fase di conduzione dell'impianto il proponente deve impegnarsi a: 1. rendere disponibile l'impianto a visite periodiche da parte di un responsabile del Comune territorialmente interessato: scopo della visita è quello di accertare lo stato dei luoghi e dell'impianto nel suo complesso e segnalare agli Enti competenti, ogni pratica o anomalia connessa con la conduzione dell’impianto ritenuta potenzialmente dannosa per gli individui e per l’ambiente; |
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2.4 IMPEGNI DELL'AMMINISTRAZIONE REGIONALEPoiché è obiettivo della Regione quello di agevolare l'inserimento sul territorio di im |
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2.5 OPZIONE TRANSITORIALa presente procedura si applica anche a tutti i progetti già presentati al Settore Industria |
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ALLEGATO A1 |
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Schema di domanda (in bollo) |
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