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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
L. R. Lombardia 11/12/2006, n. 24
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- L.R. 29/06/2009, n. 10
- L.R. 31/07/2007, n. 18
- L.R. 12/07/2007, n. 12
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TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI |
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Art. 1 - (Finalità e oggetto)1. La presente legge detta le norme per ridurre le emissioni in atmosfera e per migliorare la qualità dell’aria ai fini della protezione della salute e dell’ambiente, in attuazione della direttiva quadro 96/62/CE del Consiglio del 27 settembre 1996 (Valutazione e gestione della qualità dell’aria ambiente), nonché delle direttive derivate 1999/30/CE del Consiglio del 22 aprile 1999 (Valori limite di qualità dell’aria ambiente per il biossido di zolfo, il biossido di azoto, gli ossidi di azoto, le particelle e il piombo), 2000/69/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 16 novembre 2000 (Valori limite per il benzene ed il monossido di carbonio nell’aria ambiente) e 2002/3/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 12 febbraio 2002 (Ozono nell’aria), in applicazione delle norme statali di recepimento e prendendo a riferimento il |
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Art. 2 - (Programmazione regionale per il risanamento della qualità dell’aria)1. Il Consiglio regionale, su proposta della Giunta regionale, approva un documento di indirizzi contenente obiettivi, programmi, stima dei fabbisogni finanziari per la riduzione delle emissioni in atmosfera, il miglioramento della qualità dell’aria e l’incremento di efficienza del sistema energetico regionale, nonché il sistema di monitoraggio e di valutazione. 2. Sulla base del documento di indirizzi di cui al comma 1, la Giunta regionale approva un programma regionale di interventi per la qualità dell’aria di durata triennale, aggiornabile con frequenza annuale, che: a) individua gli obiettivi specifici; |
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Art. 3 - (Iniziative normative e programmazione interregionale)1. La Regione, considerata la dimensione interregionale padana dell’inquinamento dell’aria, promuove con le altre regioni del bacino padano, le p |
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Art. 4 - (Monitoraggio e valutazione della qualità dell’aria e delle emissioni dei gas a effetto serra)1. L’Agenzia Regionale per la Protezione dell’Ambiente (ARPA) provvede al monitoraggio della qualità dell’aria mediante la rete regionale di rilevamento della qualità dell’aria. |
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Art. 5 - (Iniziative per la riduzione delle emissioni dei gas a effetto serra)1. La Regione persegue la riduzione delle emissioni dei gas a effetto serra attraverso il programma di cui all’articolo 2, comma 2, prevedendo una sezione tematica con le misure volte a promuovere l’innovazione tecnologica, l’utilizzo dei meccanismi del protocollo di Kyoto, l’efficienza e la sostenibilità energetica nei settori privato e pubblico. 2. In coerenza con le politiche comunitarie in tema di efficienza energetica e riduzione dei gas ad effetto serra, la Regione, in accordo con le autonomie funzionali, promuove accordi e iniziative rivolte alle imprese, riguardanti: |
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Art. 6 - (Ricerca e innovazione)1. La Regione promuove la ricerca e l’innovazione tecnologica nei settori dell’energia e delle fonti rinnovabili, della mobilità e dell’agricoltura, lo sviluppo delle migliori tecniche disponibili per gli impianti industriali e di pubblica utilità e altresì l’eco-efficienza nei processi produttivi e nei cicli di vita dei prodotti, nonché la ricerca scientifica e la diffusione delle eccellenze, anche mediante accordi con soggetti pubblici e privati. |
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Art. 7 - (Informazione e formazione)1. La Regione assicura la più ampia diffusione al pubblico delle informazioni sulla qualità dell’aria, in conformità alla normativa comunitaria e a quella statale di recepimento, anche attraverso lo sviluppo di strumenti telematici e multimediali e l’orientamento dei programmi educativi alle buone pratiche e alla responsabilità ambientale. 2. La Giunta regionale, in accordo con le rappresentanze delle associazioni di provi |
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Art. 7-bis - (Potere sostitutivo della Regione) |
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TITOLO II - RIDUZIONE DELLE EMISSIONI IN ATMOSFERA |
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CAPO I - SORGENTI STAZIONARIE E USO RAZIONALE DELL’ENERGIA |
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Art. 8 - (Emissioni da impianti industriali, impianti di pubblica utilità e di produzione di energia)1. La Regione promuove, anche mediante azioni congiunte con le Camere di Commercio Industria Artigianato Agricoltura (CCIAA) lombarde e con altri soggetti interessati, iniziative e strumenti per favorire l’adozione di sistemi di gestione ambientale nel settore produttivo. La Regione promuove e sostiene lo sviluppo e l’adozione di nuove tecnologie che adottino sistemi di risparmio di energia e di materia al fine di ridurre sostanzialmente gli impatti ambientali delle lavorazioni industriali. 2. La provincia è l’autorità competente al rilascio, al rinnovo e al riesame della autorizzazione alle emissioni in atmosfera e della autorizzazione integrata ambientale, "con esclusione delle autorizzazioni di competenza regionale ai sensi del comma 2-ter e dell’articolo 17, comma 1, della l.r. 26/2003"N26. La Giunta regionale stabilisce le direttive per l’esercizio uniforme e coordinato delle funzioni conferite, ivi comprese quelle di controllo, nonché per la definizione delle spese istruttorie. “Al fine di assicurare uniformità sul territorio regionale e agevolare, mediant |
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Art. 8-bis - (Misure di semplificazione per le autorizzazioni alle emissioni in atmosfera di cui all’articolo 272, comma 2, del d.lgs. 152/2006) |
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Art. 8-ter - (Gestione informatica dei dati ambientali inerenti alle installazioni soggette ad autorizzazione integrata ambientale)1. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 29 decies, commi 2 e 8, del d.lgs. 152/2006 sulle comunicazioni obbl |
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Art. 9 - (Impianti termici e rendimento energetico nel settore civile)1. La Giunta regionale, conformemente alle previsioni della direttiva 2002/91/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 dicembre 2002 (Rendimento energetico nell’edilizia) e della direttiva 2010/31/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 maggio 2010 (Prestazione energetica nell’edilizia) e ai principi indicati dalla normativa statale in materia di efficienza energetica, anche avvalendosi del supporto tecnico dei soggetti del sistema regionale, individuati nell’Allegato A1, Sezione 1, della legge regionale 27 dicembre 2006, n. 30 (Disposizioni legislative per l’attuazione del documento di programmazione economico-finanziaria regionale, ai sensi dell’articolo 9-ter della legge regionale 31 marzo 1978, n. 34 «Norme sulle procedure della programmazione, sul bilancio e sulla contabilità della Regione» – Collegato 2007), detta disposizioni per: a) limitare il consumo energetico e certificare, anche in relazione alle diverse destinazioni d’uso degli edifici e alle zone climatiche di ubicazione, il fabbisogno energetico degli edifici esistenti, da ristrutturare e di nuova costruzione, stabilendo i requisiti dell’involucro edilizio e degli impianti termici, nonché il fabbisogno energetico da coprire mediante l’uso delle fonti rinnovabili; b) regolare l’installazione, l’esercizio, il controllo, la manutenzione e l’ispezione degli impianti termici civili, nonché per la periodica indizione, da parte della Regione, anche tramite Aria s.p.a., della procedura ad evidenza pubblica finalizzata alla selezione di soggetti qualificati da mettere a disposizione delle province, della Città metropolitana di Milano e dei comuni, competenti in materia di controllo sul rendimento energetico degli impiant |
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Art. 9-bis - (Disposizioni in materia di efficienza energetica in edilizia) |
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Art. 10 - (Sistemi geotermici a bassa entalpia)1. La Regione promuove l’utilizzo delle risorse geotermiche a bassa entalpia e l’adozione di procedure semplificate per l’installazione e la gestione di sonde geotermiche, nonché di sistemi geotermici a bassa entalpia a circuito aperto con prelievo di acqua dal sottosuolo, con o senza reimmissione in falda del fluido estratto.”N22 2. L’installazione nel sottosuolo di sonde geotermiche che non comportano il prelievo di acqua è libera, fatto salvo quanto previsto ai commi 3 e 4. |
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Art. 11 - (Produzione energetica da biomasse in ambito civile)1. Al fine di promuovere l’utilizzo di biomasse in ambito civile e nel rispetto della normativa vigente in materia, la Giunta regionale determina: a) le modalità e le condizio |
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Art. 12 - (Procedimenti autorizzativi per i depositi di oli minerali per il riscaldamento civile)1. I comuni con popolazione superiore ai 40 mila abitanti e le province per la restante parte del territorio esercitano le funzioni |
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Art. 12-bis - (Ulteriori misure di contenimento dell’inquinamento derivante da combustioni) |
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CAPO II - TRASPORTI SU STRADA |
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Art. 13 - (Misure per la limitazione del traffico veicolare)1. La Regione stabilisce misure di limitazione alla circolazione e all’utilizzo dei veicoli finalizzate alla riduzione dell’accumulo degli inquinanti in atmosfera. 2. La Giunta regionale, nel rispetto delle direttive comunitarie, determina con apposito atto le misure di limitazione alla circolazione e all’utilizzo dei veicoli e ne definisce le modalità di attuazione, avendo riguardo ai seguenti aspetti: a) stato della qualità dell’aria e delle condizioni meteorologiche; b) graduazione delle misure in ragione del carico di emissioni inquinanti delle tipologie di veicoli, così come classificate dal decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo Codice della Strada). 3. Le limitazioni alla circolazione e all’utilizzo dei veicoli si applicano all’intera rete stradale del territorio regionale aperta alla percorrenza pubblica, escluse le autostrade e gli assi stradali individuati con il provvedimento di Giunta regionale di cui al comma 2. 4. Sono esclusi dalle limitazioni: a) i veicoli elettrici leggeri da città, i veicoli ibridi e multimodali, i microveicoli elettrici e elettroveicoli ultraleggeri; b) i veicoli a basse emissioni muniti di impianto, anche non esclusivo, alimentato a gas naturale o GPL, per dotazione di fabbrica o per successiva installazione; N72 |
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Art. 14 - (Misure su veicoli e carburanti)1. Nell’ambito delle attività di programmazione, la Regione promuove misure e iniziative per: a) il rinnovo del parco veicolare pubblico e privato destinato a passeggeri e merci; |
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Art. 15 - (Misure per il miglioramento dei servizi di trasporto pubblico locale e della mobilità)1. La Regione per ridurre le emissioni in atmosfera e per favorire un’offerta di servizi di trasporto sostenibile dal punto di vista ambientale promuove i programmi, le azioni ed i progetti di cui ai commi seguenti. 2. Gli enti locali affidanti i servizi di trasporto pubblico locale, all’atto dell’adozione o dell’aggiornamento annuale dei Programmi triennali dei servizi di cui alla legge regionale 29 settembre 1998, n. 22 (Riforma del trasporto pubblico locale in Lombardia) e successive modificazioni e integrazioni, prevedono specifiche misure di pubblica utilità finalizzate a perseguire la riduzione delle emissioni in atmosfera, tenendo conto: a) dell’adattamento dell’offerta di servizi di trasporto pubblico locale, a seguito delle misure di limitazione de |
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Art. 16 - (Misure per lo sviluppo della mobilità ciclistica e pedonale)1. La Regione promuove piani, programmi e progetti degli enti locali e dei consorzi di bonifica e irrigazione per l’incremento della mobilità ciclistica e pedonale, volti a realizzare o promuovere: |
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Art. 17 - (Controlli delle emissioni dei gas di scarico) |
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CAPO III - ATTIVITÀ AGRICOLE E FORESTALI |
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Art. 18 - (Prevenzione e riduzione delle emissioni provenienti da attività agricole)1. In applicazione degli obiettivi di protezione ambientale e di multifunzionalità definiti dalla politica agricola comune europea, la Regione persegue lo sviluppo del sistema agricolo e rurale secondo principi di sostenibilità, gestione attiva e tutela della salute e a tal fine promuove: a) l’adozione delle migliori tecniche disponibili per la condu |
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Art. 18-bis - (Pratiche di raggruppamento e abbruciamento di materiali vegetali nel luogo di produzione)1. Per l’attuazione di obblighi derivanti da atti dell’Unione europea e da procedure di infrazione e a |
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Art. 19 - (Interventi agro-forestali per la mitigazione di flussi emissivi)1. La Regione promuove interventi di gestione sostenibile del patrimonio forestale, di afforestazione, di riforestazione e di rivege |
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Art. 20 - (Produzione energetica di origine agro-forestale)1. Ai fini della diffusione di tecnologie di conversione energetica, la Regione promuove: a) l’utilizzo di fonti energetiche rinnovabili di origine agro-forestale e agro-alimentare, l’utilizzo di biocombustibili, al |
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Art. 21 - (Inventario regionale dei depositi di carbonio)1. Nell’ambito dell’Inventario regionale delle emissioni in aria, di cui all’articolo 4, è istituita la sezione dedicata ai depositi di carbonio atmosferico assorbiti e stocc |
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CAPO III-bis - CONTENIMENTO DELLE EMISSIONI DI BIOSSIDO DI CARBONIO |
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Art. 21-bis - (Progetti sperimentali per la cattura ed il confinamento dell’anidride carbonica e relativi impianti pilota) |
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TITOLO III - MISURE PRIORITARIE |
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Art. 22 - (Traffico veicolare)1. Fermo quanto disposto dai commi 3, 4, 5 e 6 dell’articolo 13, sono disposte le seguenti misure prioritarie di limitazione alla circolazione e all’utilizzo dei veicoli: a) dal 1° luglio 2007 sono limitati la circolazione e l’utilizzo di: 1) veicoli di categoria M2 (veicoli destinati al trasporto di persone, aventi più di otto posti a sedere oltre al sedile del conducente e massa massima non superiore a 5 t), non omologati ai sensi della direttiva 91/441/CEE del Consiglio del 26 giugno 1991 ( |
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Art. 23 - (Rinnovo e riqualificazione del parco autobus e filobus destinato ai servizi del trasporto pubblico locale)1. Per il rinnovo e la riqualificazione del parco autobus e filobus, ai soggetti affidatari dei servizi di trasporto pubblico locale di linea, di cui all’articolo 20 della l.r. 22/1998 e successive modificazioni e integrazioni, è riconosciuto un credito d’imposta nella misura: a) del 15 per cento della spesa sostenuta per l’acquisto o per la locazione finanziaria di nuovi autobus rispondenti agli standard Euro 4 e di nuovi filobus; b) del 50 per cento della spesa sostenuta per la dotazione di sistemi di filtraggio dei gas di scarico degli autobus alimentati a gasolio. 2. Il credito d’imposta è riferito al periodo d’imposta in cui è effettuato l’investimento. Per gli investimenti di cui alla lettera a) l’agevolazione è riconosciuta per i tre periodi d’imposta successivi. 3. La misura del cr |
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Art. 24 - (Impianti termici civili)1. La Giunta regionale, con appositi atti, dispone le limitazioni e le relative modalità di applicazione, riguardanti l’utilizzo di olio combustibile e di carbone negli impianti termici civili. 2. Entro sei mesi dall’entrata in vigore della presente legge la Giunta regionale definisce, con apposito atto: a) i requisiti minimi di prestazione energetica e le relative configurazioni degli impianti termici per il riscaldamento ad uso civile, alimentati con combustibili di origine fossile, degli edifici di nuova costruzione o sottoposti agli interventi di cui all’articolo 3, comma 2, del decreto legislati |
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Art. 25 - (Certificazione e diagnosi energetica)1. Ai sensi dell’articolo 9, comma 1 del d.lgs. 192/2005, la Giunta regionale definisce, entro sei mesi dall’entrata in vigore della presente legge, le modalità applicative concernenti la certificazione energetica degli edifici, le caratteristiche termofisiche minime dell’involucro edilizio ed i valori di energia primaria per il soddisfacimento del fabbisogno energetico degli edifici, tenendo conto: a) delle diverse destinazioni d’uso; b) della necessità di applicare un limite massimo di fabbisogno energetico dell’involucro agli edifici di nuova costruzione e a quelli oggetto di ristrutturazione; c) della necessità di applicare un limite massimo di fabbisogno di energia primaria per la climatizzazione degli edifici sia di nuova costruzione sia oggetto di ristrutturazione; d) dell’obiettivo di soddisfare il fabbisogno energetico mediante l’utilizzo di fonti rinnovabili; e) della necessità di adeguare ai nuovi requisiti anche le singole componenti dell’edificio, in caso di ristrutturazione edilizia anche parziale. 2. È fatta salva la facoltà dei comuni di indicare prescrizioni aggiuntive rispetto a quelle definite ai sensi del comma 1, anche mediante la riduzione degli oneri di urbanizzazione, ai sensi degli articoli 44, comma 18, e 11, comma 5, della legge regionale n. 12/2005, o altre forme di incentivazione. |
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Art. 26 - (Apparecchiature elettroniche e informatiche per ufficio)1. Entro sei mesi dall’entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale stabilisce, con apposito atto, i requisiti di e |
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TITOLO IV - SANZIONI E NORME FINALI |
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CAPO I - SANZIONI |
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Art. 27 - (Sanzioni)1. L’inosservanza dell’obbligo di tenuta del libretto di impianto previsto in capo al responsabile dell’impianto dal provvedimento adottato dalla Giunta regionale ai sensi dell’articolo 9, comma 1, lettera b), comporta l’applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da € 100,00 a € 600,00. N65 1-bis. N10 L’amministratore di condominio servito da impianto di riscaldamento centralizzato e, qualora delegato, il terzo responsabile, ciascuno per quanto di competenza, che, entro i termini e secondo le modalità stabilite dalla Giunta regionale ai sensi dell’articolo 9, comma 1, lettera b), ai fini dell’istituzione e gestione del catasto degli impianti termici, omette di comunicare la propria nomina al comune o alla provincia, sulla base delle competenze previste rispettivamente dagli articoli 27, comma 1, lettera d), e 28, comma 1, lettera c), della l.r. 26/2003, incorre nella sanzione amministrativa da euro 100,00 a euro 600,00. N54 1-ter. Il responsabile dell’impianto termico, come individuato dal d.p.r. 412/1993, che non rispetta le disposizioni emanate dalla Giunta regionale concernenti l’obbligo di cui all’articolo 9, comma 1, lettera c), incorre nella sanzione amministrativa da 500 euro a 3.000 euro per ogni unità immobiliare dell’edificio servita dall’impianto; tale sanzione, con il relativo introito, compete agli enti che effettuano i controlli di cui all’articolo 31, comma 3, della legge 10/1991. N23 1-quater. Il titolare dell’annuncio commerciale che non rispetta le disposizioni emanate dalla Giunta regionale concernenti l’obbligo di cui all’articolo 9, comma 1, lettera d), incorre nella sanzione amministrativa da 1.000 euro a 5.000 euro, che compete, con il relativo introito, al comune nel quale è ubicato l’edificio. N55 2. L’inosservanza degli obblighi dell’installatore o del manutentore inerenti alla targatura dell’impianto termico, previsti dal provvedimento adottato dalla Giunta regionale ai sensi dell'articolo 9, comma 1, lettera b), comporta l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da euro 50,00 a euro 300,00. N45 2-bis. L’inosservanza degli obblighi dell’installatore o del manutentore, inerenti all’invio della dichiarazione dell’avvenuta manutenzione degli impianti termici o anche dell’avvenuta targatura degli impianti stessi, previsti dal provvedimento adottato dalla Giunta regionale ai sensi dell’articolo 9, comma 1, lettera b), comporta l’applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da euro 10,00 a euro 100,00. La medesima sanzione è aumentata, nel minimo e nel massimo, del 50 per cento, qualora l’invio avvenga con un ritardo di oltre trenta giorni rispetto alla scadenza prevista dal provvedimento della Giunta regionale di cui al precedente periodo e, nel minimo e nel massimo, del 100 per cento, qualora avvenga con un ritardo di oltre novanta giorni rispetto a tale scadenza. N67 3. L’inosservanza dell’obbligo di invio, entro il 31 marzo di ogni anno, dei dati previsti dall’articolo 9, comma 3, comporta l’applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da |
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CAPO II - NORME FINALI |
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Art. 28 - (Clausola valutativa)1. Il Consiglio regionale valuta l’attuazione della presente legge e i risultati progressivamente ottenuti dagli interventi messi in campo per migliorare la qualità dell’aria e ridurre le emissioni in atmosfera dalle diverse sorgenti. A tal fine, la Giunta regionale trasmette al Consiglio una relazione annuale che descrive e documenta: a) lo stato di qualità dell’aria rilevato nelle diverse zone, in rapporto ai valori limite degli inquinanti e agli obiettivi c |
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Art. 28-bis - (Modifiche alle misure limitative) |
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Art. 29 - (Modifica di leggi regionali)1. Alla l.r. 26/2003 sono apportate le seguenti modifiche: a) dopo la lettera d) del comma 1 dell’articolo 27 sono inserite le seguenti lettere d-bis) e d-ter): “d-bis) alla costituzione dei catasti degli impianti di riscaldamento ai sensi dell’articolo 17 del decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 551 (Regolamento recante modifiche al decreto del Presidente della Repubblica |
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Art. 30 - (Norme transitorie e finali)1. Nelle more dell’approvazione del programma regionale, di cui all’articolo 2, le “Misure Strutturali per la Qualità dell’Aria in Regione Lombardia 2005-2010”, di cui alla delibera di Giunta regionale n. 580 del 4 agosto 2005, costituiscono lo strumento di riferimento per la definizione degli interventi in materia di tutela della qualità dell’aria. 2. Nelle more dell’approvazione del programma regionale, di cui all’articolo 2, la Giunta regionale, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, approva la classificazione delle zone e degli agglomerati del territorio regionale, anche individuando aree omogenee per specifici inquinanti. 3. Nelle more dell’approvazione del programma regionale, di cui all’articolo 2, la Giunta regionale approva la sezione tematica riguardante i limiti alle emissioni in atmosfera degli impianti industriali. 4. La Giunta regionale definisce le modalità attuative di cui agli articoli 13, comma 4 e 22, comma 2, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge. 5. La Giunta regionale, con appositi atti, può disporre limitazioni riguardanti l’utilizzo di combustibili negli impianti di combustione. |
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Art. 31 - (Abrogazioni)1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge sono abrogati: |
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Art. 32 - (Norma finanziaria)1. Alle spese per le attività di iniziative per la riduzione delle emissioni di gas a effetto serra di cui all’articolo 5, per le attività di promozione e sostegno all’innovazione ed alla ricerca di cui all’articolo 6, per le attività di informazione e formazione di cui all’articolo 7, per l’incentivazione al miglioramento della gestione ambientale nel settore produttivo e per l’esercizio uniforme e coordinato delle funzioni in materia di autorizzazione alle emissioni in atmosfera e in materia di autorizzazione integrata ambientale di cui all’articolo 8, per il finanziamento di attività di sperimentazione, utilizzo e diffusione di soluzioni tecnologiche in |
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Allegato 1 - Direttive di riferimento per i veicoli omologati euro 1 (Articolo 22, comma 1)
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