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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
L. R. Abruzzo 02/12/2011, n. 41
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- L.R. 12/11/2015, n. 39
- L.R. 30/08/2017, n. 45
- L.R. 12/01/2018, n. 4
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Art. 1 - Finalità1. Al fine di contribuire al rilancio della città di L’Aquila che passa |
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Art. 2 - Interventi in favore della popolazione studentesca1. Per l’attuazione di quanto previsto all’articolo 1, la Regione sostiene specifici progetti ed azioni posti in essere dall’Azienda regionale per il diritto agli studi universitari di L’Aquila, di seguito denominata “Azienda”, che favoriscano la permanenza e la vita sociale della popolazione studentesca iscritta all’Università degli Studi di L’Aquila fra i quali, prioritariamente, l’istituzione di una specifica tessera per il sostegno dei consumi di beni e servizi che gli studenti effettuano. |
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Art. 31. Per le finalità di cui all’articolo 1, la Regione sostiene il Comune di L’Aquila per la ristrutturazione e riorganizzazione del complesso sportivo "Centi Colella" attraverso la realizzazione di una struttur |
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Art. 4 - Interventi a favore del Comune di L’Aquila per l’adeguamento delle infrastrutture e per interventi di natura culturale o sportiva necessari per favorire l’aggregazione sociale nella città di L’Aquila1. Per l’attuazione di quanto previsto all’articolo 1 la Regione sostiene, su iniziativa del Comune di L’Aquila, l’adeguamento o la realizzazione di impianti per lo svolgimento di attività sportive o ricreative e per lo sviluppo di progetti necessari per favorire l’aggregazione sociale, con particolare riferimento ai giovani ed agli anziani, anche tramite la pratica di attività sportive e ludiche. 2. Per le finalità di cui al comma 1, il Comune di L’Aquila presenta alla Direzione regionale competente in materia di politiche sociali, entro “il 31 luglio 2013” N3, specifici progetti corredati di dettagliata relazione illustrativa e idoneo quadro economico finanziario, |
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Art. 5 - Interventi a favore degli altri Comuni del cratere1. Per l’attuazione di quanto previsto all’articolo 1, la Regione sostiene le iniziative dei Comuni individuati nel decreto del Commissario delegato 16 aprile 2009, n. 3, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 89 del 17 aprile 2009, e s.m.i., con esclusione del Comune di L’Aquila, per l’adeguamento o la realizzazione di impianti per lo svolgimento di attività sportive o ricreative e per lo sviluppo di progetti necessari a favorire l’aggregazione sociale con particolare riferimento ai giovani ed agli anziani, anche tramite la pratica di attività spo |
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Art. 6 - Interventi per l’adeguamento delle infrastrutture e per lo sviluppo di progetti necessari per favorire l’aggregazione sociale1. Per l’attuazione di quanto previsto all’articolo 1, la Regione sostiene l’adeguamento o la realizzazione di impianti per lo svolgimento di attività sportive o ricreative e per lo sviluppo di progetti necessari per favorire l’aggregazione sociale, con particolare riferimento ai giovani ed agli anziani, anche tramite la pratica di attività sportive e ludiche. |
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Art. 7 - Procedura per la concessione e l’erogazione dei contributi1. La Direzione regionale competente in materia di politiche sociali, emana, entro sessanta giorni dall’entrata in vigore della presente legge, apposito bando contenente le condizioni, i criteri, le procedure e le modalità per la concessione dei finanziamenti di cui all’articolo 6. 2. Alla valutazione delle proposte presentate provvede una Commissione composta da tre Dirigenti in servizio presso la Giunta regionale o il Consiglio regionale, che stila altresì una graduatoria delle mede |
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Art. 8 - Revoca dei contributi1. Il contributo di cui all’articolo 6, comma 3, destinato all’adeguamento o alla realizzazione di impianti, è revocato qualora i benefic |
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Art. 9 - Rispetto della normativa sull’abbattimento delle barriere architettoniche di cui alla L.R. n. 1/20081. La concessione dei contributi previsti dalla presente legge per la realizzazione d |
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Art. 10 - Rimodulazione degli stanziamenti1. La Giunta regionale, previa verifica della spesa impegnata ed effettivamente eroga |
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Art. 11 - Copertura finanziaria1. Agli oneri derivanti dalla presente legge, valutati complessivamente in € 8.400.000,00, si provvede mediante lo stanziamento di competenza e cassa del capitolo di nuova istituzione U.P.B. 10.01.003 - Cap. 91510 Denominato “Interventi per l’adeguamento delle infrastrutture sportive, ricreative e per favorire l’aggregazione sociale nella città di L’Aquila”. 2. La copertura finanziaria è assicurata mediante la seguente variazion |
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Art. 12 - Entrata in vigore1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo. |
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