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Sent. C. Giustizia UE 26/10/2016, n. C-506/14

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Rinvio pregiudiziale - Sistema per lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra nell’Unione europea - Direttiva 2003/87/CE - Articolo 10 bis - Metodo di assegnazione gratuita delle quote - Modalità di calcolo del fattore di correzione transettoriale uniforme - Decisione 2013/448/UE - Articolo 4 - Allegato II - Validità - Applicazione del fattore di correzione transettoriale uniforme agli impianti dei settori esposti a rischio elevato di rilocalizzazione delle emissioni di carbonio - Determinazione del parametro di riferimento di prodotto per la ghisa liquida - Decisione 2011/278/UE - Articolo 10, paragrafo 9 - Allegato I - Validità.

1) L’esame delle questioni terza e quarta non ha rivelato alcun elemento idoneo a inficiare la validità dell’articolo 15, paragrafo 3, della decisione 2011/278/UE della Commissione, del 27 aprile 2011, che stabilisce norme transitorie per l’insieme dell’Unione ai fini dell’armonizzazione delle procedure di assegnazione gratuita delle quote di emissioni ai sensi dell’articolo 10 bis della direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio.
2) L’esame delle questioni sesta e settima non ha rivelato alcun elemento idoneo a inficiare la validità dell’allegato I della decisione 2011/278.
3) L’esame della quinta questione sollevata non ha rivelato alcun elemento idoneo a inficiare la validità dell’articolo 10, paragrafo 9 della decisione 2011/278.
4) L’articolo 4 e l’allegato II della decisione 2013/448/UE della Commissione, del 5 settembre 2013, relativa alle misure nazionali di attuazione per l’assegnazione transitoria a titolo gratuito di quote di emissioni di gas a effetto serra ai sensi dell’articolo 11, paragrafo 3, della direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, sono invalidi.
5) Gli effetti della dichiarazione di invalidità dell’articolo 4 e dell’allegato II della decisione 2013/448 sono limitati nel tempo nel senso che, da un lato, tale dichiarazione produrrà effetti solo al termine di un periodo di dieci mesi decorrente dalla data di pronuncia della sentenza del 28 aprile 2016, Borealis Polyolefine e a. (C‑191/14, C‑192/14, C‑295/14, C‑389/14 e da C‑391/14 a C‑393/14, EU:C:2016:311) al fine di consentire alla Commissione europea di adottare le misure necessarie e, dall’altro, le misure adottate entro tale termine sulla base delle disposizioni dichiarate invalide non potranno essere rimesse in discussione.

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