L. R. Friuli Venezia Giulia 18/08/2005, n. 20 | Bollettino di Legislazione Tecnica
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L. R. Friuli Venezia Giulia 18/08/2005, n. 20

Sistema educativo integrato dei servizi per la prima infanzia.
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Capo I - Finalità e caratteristiche del sistema educativo integrato
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Art. 1 - Finalità e oggetto

1. Al fine di garantire il pieno esercizio dei diritti riconosciuti alle bambine e ai bambini, la Regione promuove, nel quadro più generale delle azioni di sostegno alla famiglia, la realizzazione di percorsi formativi destinati alla prima infanzia mediante la valorizzazione dei servizi esistenti e l'ampliamento dell'offerta formativa con una pluralità di servizi socio-educativi, in modo da concorrere alla formazione di un sistema educativo integrato dei servizi per la prima in

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Art. 2 - Sistema educativo integrato

1. Il sistema educativo integrato dei servizi per la prima infanzia, di seguito denominato "sistema educativo integrato", tende a garantire risposte unitarie e coerenti alla complessità dei bisogni delle bambine e dei bambini e delle loro famiglie mediante la messa in rete dei servizi socio-educativi per la prima infanzia pubblici, del privato soci

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Art. 3 - Nidi d'infanzia

1. Il nido d'infanzia è un servizio educativo e sociale di interesse pubblico, rivolto alle bambine e ai bambini di età compresa fra tre mesi e tre anni, che:

a) offre opportunità di formazione, socializzazione e cura per il raggiungimento del benessere psicofisico e dell'armonico sviluppo delle potenzialità cognitive, affettive e relazionali dei ba

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Art. 4 - Servizi integrativi

1. I servizi integrativi con finalità educative, aggregative e sociali, ampliano l'offerta formativa dei nidi d'infanzia garantendo risposte differenziate e flessibili attraverso soluzioni diversificate sotto il profilo strutturale e organizzativo, in risposta alle esigenze delle famiglie e dei bambini, anche accompagnati da genitori o altri adulti.

2. Tra i servizi integrativi rientrano:

a) i centri per bambini e genitori, che hanno carattere ludico ed educativ

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Art. 4-bis - Servizio di baby sitter locale

N10

1. Al fine di assicurare sostegno alle famig

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Art. 5 - Servizi sperimentali

1. I soggetti pubblici, del privato sociale e privati, al fine di rispondere a specifiche esigenze presenti sul territorio, possono promuovere e istituire servizi socio-educativi sperimentali per la prima infanzia.

2. I servizi sperimentali hanno caratteristiche strutturali e organizzative diverse da quelle dei servizi di cui agli articoli 3 e 4. N

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Art. 6 - Soggetti gestori dei servizi

1. I servizi per la prima infanzia che concorrono al sistema educativo integrato possono essere gestiti:

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Art. 7 - Accesso ai servizi

1. È garantito l'accesso ai servizi educativi per la prima infanzia pubblici e a quelli che godono del finanziamento pubblico da parte delle bambine e

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Art. 8 - Partecipazione al costo dei servizi

N17

1. L’accoglienza presso i servizi educativi per la prima infanzia erogati da soggetti pubblici nonché da soggetti del privato sociale e privati, accreditati, prevede una partecipazione finanziaria degli utenti, anche con forme di contribuzione differenziata in relazione alle condizioni socio-economiche delle famiglie.

1-bis. La partecipazione finanziaria d

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Art. 9 - Partecipazione e trasparenza

1. I soggetti gestori dei servizi per la prima infanzia garantiscono ampia informazione e massima trasparenza riguardo all'attività educativa e alla g

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Capo II - Soggetti istituzionali
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Art. 10 - Attività dei Comuni

1. I Comuni, singoli o associati, per le finalità della presente legge, esercitano le seguenti attività:

a) programmazione, promozione e attuazione dei servizi per la prima infanzia, nell'ottica dell'integrazione con gli altri servizi sociali ed educativi, anche tenendo conto delle esigenze delle minoranze

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Art. 11 - Attività delle Province

1. Le Province, tramite le sedi provinciali del Centro regionale di documentazione e analisi sull'infanzia e l'adolescenza, istituite ai sensi della le

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Art. 12 - Attività delle Aziende per i servizi sanitari

1. Le Aziende per i servizi sanitari garantiscono la tutela e la vigilanza igienico-sanitaria sulle strutture del sistema educativo integrato.

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Art. 13 - Attività della Regione

1. La Giunta regionale, su proposta dell’Assessore competente, stabilisce:

a) le linee di indirizzo per sviluppare l'integrazione della rete dei servizi per la prima infanzia al fine di favorire la realizzazione e la qualificazione del sistema educativo integrato;

b) i criteri per la ripartizione delle risorse regionali destinate al sostegno dei servizi per la prima infanzia erogati da soggetti pubblici e da soggetti del privato sociale e privati, accreditati; N22

c) le risorse destinate alla formazione, alla ricerca e alla sperimentazione di specifici progetti educativi e organizzativi;

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Art. 14 - Comitato di coordinamento pedagogico

N27

1. È istituito, presso la Direzione centrale competente, il Comitato di coordinamento pedagogico, quale organismo tecnico-consultivo del sistema educativo integrato. N28

2. Il Comitato svolge le seguenti funzioni:

a) propone, in relazione alle diverse tipologie di servizi e nel rispetto delle esigenze locali, principi e criteri pedagogici di riferimento per le attività, favorendo la sperimentazione; N29

b) esprime pareri

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Capo III - Interventi finanziari
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Art. 15 - Fondo per l'abbattimento delle rette

1. Per il raggiungimento delle finalità di cui all'articolo 1, comma 2, è istituito un Fondo diretto all'abbattimento delle rette a carico delle famiglie per l'accesso ai servizi per la prima infanzia erogati da soggetti pubblici nonché da soggetti del privato sociale e privati, accreditati. N36

2. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con regolamento regionale, sono stabiliti:

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Art. 15-bis - Fondo per le spese di investimento

N41

1. Per sostenere la realizzazione di un'adeguata rete di servizi per la prima infanzia e per migliorare e adeguare la rete esistente, è istituito un Fondo per le spese di investimento, destinato ai soggetti pubblici nonché ai soggetti del privato sociale e privati.

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Art. 15-ter. - Fondo per il contenimento rette

N45

1. A partire dall'anno 2020, al fine di contenere le rette a carico delle famiglie per l'accesso ai servizi per la prima infanzia di cui all'articolo 3, è istituito un Fondo per il contenimento delle rette, destinato ai soggetti gestori pubblici, privati e del privato sociale dei nidi d'infanzia accreditati ai sensi dell'articolo 20.

2. Le dotazioni del Fondo sono costituite da:

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Art. 16 - Contributi per la gestione dei nidi d'infanzia

N47

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Art. 17 - Fondo per le spese di investimento

N48

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Capo IV - Avvio e accreditamento dei servizi

N49

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Art. 18 - Segnalazione certificata di inizio attività

N50

1. I servizi del sistema educativo integrato sono avviati a seguito di segnalazione certificata di inizio attività, ai sensi dell’articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi),

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Art. 19 - Controlli

N53

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Art. 20 - Accreditamento

1. Per la qualificazione dei servizi del sistema educativo integrato è previsto l'istituto dell'accreditamento, caratterizzato dal possesso di requisiti qualitativi e quantitativi aggiuntivi rispetto a quelli stabiliti per l'avvio del servizio, omogenei per i servizi gestiti da soggetti pubblici, del privato sociale e privati. N54

2. L'accreditamento è concesso dal Comune sulla base dei seguenti requisiti:

a) offrire un progetto pedagogico contenente

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Capo V - Caratteristiche delle strutture e dei servizi
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Art. 21 - Localizzazione

1. I Comuni, attraverso la pianificazione urbanistica, programmano e individuano le aree per la localizzazione dei servizi per la prima infanzia di cui agli articoli 3 e 4 avendo riguardo a integrare le strutture nel contesto urbanistico e sociale.

2. L'area da destinar

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Art. 22 - Caratteristiche strutturali

1. Fermo restando quanto previsto dalla normativa vigente in materia di opere pubbliche, la progettazione architettonica delle strutture destinate ai servizi educativi per la prima infanzia d

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Art. 23 - Assicurazioni

1. I bambini accolti presso i servizi educativi per la prima infanzia pubblici, del privato sociale e privati devono essere assicurati, per la durata d

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Art. 24 - Personale

1. Nel rispetto dei requisiti e dei profili professionali in materia nonché dei requisiti di accesso e di durata dei percorsi formativi, il funzionamento dei servizi educativi per la prima infanzi

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Art. 25 - Compiti del personale

1. I soggetti gestori dei servizi pubblici e privati accreditati assicurano le funzioni di coordinamento pedagogico delle singole strutture avvalendosi di operatori in possesso del titolo di studio di laurea a indirizzo pedagogico o psicologico. La dotazione è definita in base alle esigenze e tipologie dei singoli servizi, sec

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Art. 26 - Coordinamento pedagogico del sistema educativo integrato

1. I soggetti gestori dei servizi per la prima infanzia, anche in collaborazione tra loro, promuovono forme di coordinamento e di collegamento per la r

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Art. 26-bis - Trasmissione dei dati alla Regione

N63

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Art. 27 - Rapporto numerico tra personale e bambini

1. Con il regolamento di cui all'articolo 13, comma 2, è definito il rapporto numerico tra il personale educativo, il personale addetto ai servizi gen

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Capo VI - Norme finali
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Art. 27-bis - Supporto all'attuazione della legge

N64

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Art. 28 - Clausola valutativa

1. La Giunta regionale, con cadenza triennale, informa il Consiglio regionale circa l'attuazione della presente legge, dando evidenza dei risultati ottenuti nella realizzazione e qualificazione del sistema educativo integrato, in termini di miglioramento dell'offerta dei servizi a copertura della complessità dei bisogni delle bambine e dei bambini e delle loro famiglie.

2. A tal fine la Giunta regionale, entro il 31 marzo dell'anno successivo al triennio di riferimento, presenta al Consiglio una relazione che contenga, in particolare, risposte documentate ai seguenti quesiti:

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Art. 29 - Norme transitorie

1. Fino alla data di entrata in vigore delle disposizioni da adottarsi ai sensi dell'articolo 13 continua ad applicarsi la disciplina previgente.

2. Le strutture esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge hanno l'obbligo di adeguarsi ai requisiti previsti dal regolamento di cui all'articolo 13, comma 2, fatto salvo il rispetto delle vigenti norme igienico-sanitarie e di sicurezza sui luoghi di lavoro, entro un periodo massimo di due anni dalla data di entrata in vigore del regolamento stesso. Tale termine può essere prorogato, a richiesta, dal Comune competente per territorio per un ulteriore periodo, non superiore a due anni. N69

3. Le strutture di cui al comma 2 possono chiedere al Comune l'autorizzazione provvisoria al funzionamento, previa attestazione del rispetto delle vigenti norme igienico-sanitarie e di sicurezza sui luoghi di lavoro. Decorso il termine d

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Art. 30 - Vincolo sulle spese di investimento

N71

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Art. 31 - Abrogazioni

1. Sono abrogate le seguenti disposizioni:

a) gli articoli dall'1 al 17, 19, 20, 22, 23 e dal 25 al 27 della legge regionale n. 32/1987; N72

b) le lettere b) e c) del comma 12 e la lettera b) del comma 13 dell'articolo 4 della legge regionale n. 4/1999 (modificative degli articoli 19 e 23 della legge regionale n. 32/1987);

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Art. 32 - Norme finanziarie

1. Gli oneri derivanti dal disposto di cui agli articoli 4 e 5 fanno carico all'unità previsionale di base 7.4.310.1237 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2005-2007 e del bilancio per l'anno 2005, con riferimento al capitolo 4699 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi - quota finalizzata del Fondo sociale nazionale.

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