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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis

L. P. Trento 14/06/2005, n. 6
L. P. Trento 14/06/2005, n. 6
Testo coordinato con le modifiche introdotte da:
- L.P. 27/12/2021, n. 21
- L.P. 28/12/2020, n. 15
- L.P. 23/12/2019, n. 13
- L.P. 23/12/2019, n. 12
- L.P. 29/12/2016, n. 20
- L.P. 30/12/2015, n. 21
- L.P. 03/06/2015, n. 9
- L.P. 27/12/2012, n. 25
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Capo I - Norme generali |
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Art. 1 - Oggetto e finalità1. La Provincia autonoma di Trento, nell'ambito delle competenze ad essa attribuite dallo Statuto speciale di autonomia, tutela e valorizza i beni di uso civico e le proprietà collettive quali elementi fondamentali per la vita e per lo sviluppo delle popolazioni locali e quali strumenti primari p |
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Art. 2 - Disciplina per il godimento dei beni di uso civico1. L'esercizio dei diritti e il godimento dei beni di uso civico frazionali o comunali, come definiti ai sensi dell'articolo 1, spettano, in relazione ai propri bisogni, ad ogni nucleo familiare, i cui componenti, di seguito denominati aventi diritto, siano residenti rispettivamente nella frazione o nel comune. Ai fini dell'espressione del voto nelle consultazioni previste da questa legge, gli aventi diritto sono i maggiorenni di ogni nucleo familiare; lo statuto dell'a |
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Art. 3 - Omissis
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Capo II - Amministrazione dei beni di uso civico |
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Art. 4 - Forme di amministrazione dei beni1. I beni di uso civico sono amministrati nelle forme previste da questo articolo. 2. All'amministrazione dei beni comunali di uso civico provvede il comune; ove siano costituite le circoscrizioni di decentramento ai sensi dell'articolo 20 della legge regionale 4 gennaio 1993, n. 1 (Nuovo ordinamento dei comuni della Regione Trentino - Alto Adige), il comune può affidare l'amministrazione dei beni alla circoscrizione nel cui ambito territoriale ricadono i beni. 3. All'amministrazione dei beni frazionali di uso civico provvede: |
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Art. 5 - Scelta della forma di amministrazione dei beni frazionali di uso civico1. Nel caso previsto dall'articolo 4, comma 7, la forma di amministrazione dei beni frazionali di uso civico è scelta dagli aventi diritto mediante apposita consultazione, indetta dal sindaco entro sessanta giorni dalla richiesta. La consultazione si svolge almeno trenta giorni dopo la data dell'indizione e non oltre sessanta giorni dopo la medesima data. La consultazione si svolge la domenica o in un giorno festivo per almeno otto ore fra le ore sette e le ore ventidue. In caso di ritardo od omissione la Giunta provinciale esercita i poteri sostitutivi previsti dall'ordinamento vigente per i comuni. N1 |
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Art. 6 - Art. 9 - Omissis
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Art. 10 - Destinazione delle risorse derivanti dai beni di uso civico1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 16, le risorse finanziarie derivanti dai beni di uso civico comunali o frazionali sono destinate alla manutenzione ordinaria e straordinaria nonché all'amministrazione e alla gestione del patrimonio d'u |
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Art. 11 - Omissis
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Art. 12 - Accesso ai benefici delle leggi provinciali1. Ai fini del riconoscimento del ruolo delle ASUC e della loro valorizzazione nel contesto del territorio provinciale nell'ambito delle finalità di questa legge, le medesime sono ammesse ai benefici previsti dalle leggi provinciali, nel rispetto dei requisiti stabiliti dalle stesse. Questo comma si applica anche alla Magnifica comunità di Fiemme, alle Regole di Spinale e Manez e alle consorte le riconosciute come associazioni agrarie di diritto pubblico. |
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Capo III - Gestione dei beni di uso civico |
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Art. 13 - Principi e disposizioni generali per la gestione dei beni1. La gestione dei beni di uso civico è volta a conseguire la migliore utilizzazione economica dei beni, nel rispetto dei principi e delle finalità di tutela e di valorizzazione stabiliti dall'articolo 1, comma 1. |
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Art. 14 - Variazione d'uso dei beni di uso civico1. Per variazione d'uso dei beni di uso civico si intende il cambiamento dell'utilizzazione economica dei beni effettuato nel |
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Art. 15 - Sospensione del vincolo di uso civico1. L'amministrazione competente può disporre a favore di terzi la sospensione del vincolo di uso civico per la realizzazione di opere, di interventi o impianti di pubblica utilità, ivi inclusi quelli finalizzati a garantire servizi pubblici essenziali, nonché per consentire la concessione in uso a titolo oneroso di un determinato bene di uso civico |
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Art. 16 - Estinzione del vincolo di uso civico1. L'estinzione del vincolo di uso civico gravante su un determinato bene è ammessa eccezionalmente solo nei casi previsti dal comma 3, sempre che la migliore utilizzazione e valorizzazione del bene di uso civico non sia perseguibile mediante altri atti di gestione previsti da questo capo. L'estinzione è deliberata dall'organo competente dell'amministrazione come individuata dall'articolo 4. N5 |
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Art. 17 - Acquisto di beni1. L'amministrazione competente ha la facoltà di accrescere il proprio demanio civico con ulteriori beni rispetto a quelli riconosc |
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Art. 18 - Pianificazione territoriale e mutamento di destinazione1. L'elaborazione del piano urbanistico provinciale deve tener conto della natura e delle funzioni delle terre di uso civico così come definite da questa legge. 2. Fermo restando quanto disciplinato da questo capo, se in sede di elaborazione degli strumenti urbanistici subordinati al piano urbanistico provinciale (PUP) e delle relative varianti, che non costituiscono un mero adeguamento normativo alla disciplina del PUP di natura obbligatoria, l'ente procedente intende mutare la destinazione in atto dei beni di uso civico, lo stesso ente, dopo aver verificato l'insussist |
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Capo IV - Disposizioni finali e transitorie |
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Art. 19 - Esercizio delle funzioni già attribuite al Commissario regionale per la liquidazione degli usi civici1. Le funzioni amministrative in materia di usi civici attribuite ai sensi della normativa |
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Art. 20 - Regolamento di esecuzione1. Entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore di questa legge la Giunta provinciale delibera il regolamento di esecuzione, sentita la competente commissione permanente del Consiglio provinciale. 2. Il regolamento, oltre a quanto previsto dalle disposizioni di ques |
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Art. 21 - Regolarizzazione delle utilizzazioni in atto dei beni di uso civico1. Le amministrazioni competenti possono presentare alla Provincia richiesta di regolarizzazione relativamente a situazioni di fatto riconducibili alle fattispecie previste dagli articoli 14, 15 e 16, preesistenti alla data dell'entrata in vigore di questa legge e che non risultino conformi alla normativa vigente al momento di questa realizzazione. |
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Art. 22 - Consulenza della Provincia1. Il servizio provinciale provvede a fornire consulenza ai comuni e alle ASUC nelle mater |
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Art. 23 - Rinvii1. Per l'attività contrattuale e per l'esecuzione dei lavori l'ASUC osserva i principi de |
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Art. 24 - Abrogazioni e disposizioni transitorie1. Con effetto dalla data di entrata in vigore di questa legge, sono abrogate le seguenti disposizioni: |
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Art. 25 - Art. 26 - Omissis
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