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L. R. Piemonte 17/11/2016, n. 23

Disciplina delle attività estrattive: disposizioni in materia di cave.
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Capo I. - DISPOSIZIONI GENERALI
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Art. 1. - (Oggetto)

1. La Regione, in attuazione degli indirizzi e degli obiettivi definiti dal diritto dell’Unione europea e dell'articolo 117 della Costituzione e nel rispetto della normativa statale, disciplina la pianificazione e l'esercizio delle attività di coltivazione delle cave, nonché la tutela e la salvaguardia dei giacimenti attraverso modalità di coltivazione ambientalmente compatibili e l'utilizzo integrale e adeguato delle risorse delle cave in funzione delle loro caratteristiche, in un contesto di tutela delle risorse naturali.

2. La presente legge disciplina le attività che comportano modificazioni dello stato fisico del suolo e del sottosuolo, dirette all’estrazione, a fini di trasformazione, selezione o comunque utilizzazione e commercializzazione, dei materiali appartenenti alla seconda categoria dell'articolo 2 del regio decreto 29 luglio 1927, n. 1443 (Norme di carattere legislativo per disciplinare la ricerca e la coltivazione delle miniere nel Regno).

3. Nei corsi d'acqua e nelle aree del demanio idrico fluviale e lacuale è vietata l'estrazione di materiali litoidi, fatte salve le estrazioni previste nell'ambito di interventi di difesa, manutenzione e sistemazione idraulica, finalizzate al buon regime delle acque e alla rinaturazione dei corsi d'acqua, disciplinate dalla pianificazione di bacino

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Art. 2. - (Finalità)

1. La Regione pianifica le attività estrattive e ne regola l'esercizio, nonché valorizza e tutela le risorse minerarie nel rispetto delle disposizioni in materia di tutela ambientale e del paesaggio, in coerenza con le strategie di sviluppo sostenibile del territorio, di tutela ambientale e paesaggistica e di contenimento del consumo di suolo.

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Capo II. - PIANIFICAZIONE DELLE ATTIVITA’ ESTRATTIVE
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Art. 3. - (Pianificazione)

1. La pianificazione delle attività estrattive è realizzata attraverso il Piano regionale delle attività estrattive (PRAE) di cui all’articolo 4, che costituisce il quadro di riferimento unitario delle attività ed è pubblicato nel sito istituzionale della Regione nel rispetto dell'

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Art. 4. - (Piano regionale delle attività estrattive)

1. Il PRAE di cui all’articolo 3, comma 1 è redatto in coerenza con i principi e le norme recanti la disciplina finalizzata alla tutela delle risorse naturali e con il quadro di governo territoriale, paesaggistico, ambientale e agricolo ed è coordinato con gli altri piani e programmi che interessano direttamente o indirettamente le attività estrattive al fine della loro valorizzazione per la produzione di minerali di pubblico interesse per l’economia.

2. Il PRAE persegue i seguenti obiettivi:

a) definire le linee per un corretto equilibrio fra i valori territoriali, quali il territorio, l’ambiente e il paesaggio, l’attività estrattiva e il mercato di riferimento;

b) tutelare e salvaguardare i giacimenti in corso di coltivazione, quelli riconosciuti e le relative risorse, considerando i giacimenti minerari e l’attività estrattiva come risorse primarie per lo sviluppo socio-economico del territorio;

c) valorizzare i materiali coltivati attraverso il loro utilizzo integrale e adeguato alle loro specifiche caratteristiche;

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Art. 5. - (Approvazione del PRAE)

1. Il PRAE è adottato dalla Giunta regionale e approvato dal Consiglio regionale secondo la seguente procedura:

a) la Giunta regionale adotta il documento programmatico di piano, comprensivo del documento di specificazione dei contenuti del rapporto ambientale finalizzato alla VAS, ne informa e ne trasmette copia informatica alle regioni confinanti, alla Città metropolitana di Torino e alle province, ai comuni e alle loro forme associative, ai soggetti competenti in materia ambientale di cui all’articolo 5, comma 1, lettera s) del d.lgs. 152/2006, alle associazioni di categoria competenti in materia di attività estrattive, alle associazioni ambientaliste e alle associazioni di categoria competenti in materia di agricoltura, che possono fornire contributi e osservazioni entro i successivi sessanta giorni. Contestualmente, la struttura regionale competente in materia di attività estrattive convoca la prima conferenza di copianificazione e valutazione, finalizzata all'acquisizione dei contributi e delle osservazioni sul documento programmatico di piano e sul documento di specificazion

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Art. 6. - (Varianti e approfondimenti del PRAE)

1. Le varianti al PRAE che incidono sui suoi contenuti strutturali sono formate e approvate con la procedura di cui al comma 2. I contenuti strutturali sono espressamente dichiarati e illustrati negli elaborati del PRAE. Le varianti di revisione generale al PRAE sono approvate con le procedure di cui all'articolo 5, comma 1.

2. La variante strutturale al PRAE è adottata dalla Giunta regionale e approvata dal Consiglio regionale secondo la seguente procedura:

a) la Giunta regionale adotta il documento di variante strutturale comprensivo del documento di specificazione dei contenuti del rapporto ambientale finalizzato alla VAS, ne informa e ne trasmette copia informatica alle regioni confinanti, alla Città metropolitana di Torino e alle province, ai comuni e alle loro forme associative, ai soggetti competenti in materia ambientale di cui all’articolo 5, comma 1, lettera s) del d.lgs. 152/2006, alle associazioni di categoria competenti in materia di attività estrattive, alle associazioni ambientaliste e alle associazioni di categoria competenti in materia di agricoltura, che possono fornire contributi e osservazioni entro i successivi sessanta giorni. Contestualmente, la struttura regionale competente in materia di attività estrattive convoca la prima conferenza di copianificazione e valutazione, finalizzata all'acquisizione dei contributi e delle osservazioni sul documento di variante strutturale e sul documento di specificazione dei contenuti del rapporto ambientale finalizzato alla VAS. Alla conferenza di copianificazione e valutazione sono invitati l’autorità competente in materia di VAS, i soggetti competenti in materia ambientale ai fini della VAS e in particolare l’Autorità di bacino del fiume Po, la Città metropolitana di Torino, le province, i comuni territorialmente interessati, le associazioni rappresentative degli enti locali, gli enti di gestione delle aree protette interessate, nonché le amministrazioni statali interessate. La conferenza di copianificazione e valutazione si conclude entro sessanta giorni dalla sua convocazione. Entro tale termine, la conferenza di copianificazione e valutazione acquisisce i contributi e

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Art. 7. - (Efficacia del PRAE)

1. Il PRAE ha valore di piano settoriale a valenza territoriale ed è coerente con gli altri strumenti di pianificazione territoriale, paesaggistica e settoriale, di cui recepisce le indicazioni relative agli aspetti connessi alla disciplina di propria competenza. Nelle procedure autorizzative per le attività estrattive di competenza della Regione, della Città metropolitana di Torino e delle province, il PRAE costituisce riferimento prioritario per la valutazione della coerenza con il sistema della pianificazione, fatte salve eventuali ulteriori disposizioni generali o di settore contenute in piani o norme di legge, successive alla sua approvazione.

2. Il PRAE ha valore di strumento sovraordinato rispetto alla pianificazione urbanistica locale relativamente alle individuazioni e perimetrazioni d

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Art. 8. - (Attività estrattiva e strumenti urbanistici)

1. Le varianti urbanistiche eventualmente necessarie ai sensi dell’articolo 7, commi 3 e 4, inerenti ad attività estrattive la cui autorizzazione è di competenza della Città metropolitana di Torino o delle province o della Regione ai sensi dell’articolo 10, sono valutate nell’ambito del procedimento di autorizzazione del progetto di coltivazione mediante la conferenza di servizi di cui all’articolo 29. In tale caso, la comunicazione di avvio del procedimento di cui agli articoli 7 e 8 della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi), inerente al progetto di coltivazione, contiene l'indicazione che l'approvazione del progetto stesso è contestuale all’approvazione della variante allo strumento urbanis

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Art. 9. - (Banca dati delle attività estrattive)

1. La banca dati delle attività estrattive, istituita dalla Regione nel rispetto del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali) e inserita all’interno della Rete unitaria della pubblica amministrazione regionale (RUPAR), ha anche funzione di catasto regionale previsto dall’articolo 41 del PAI. La banca dati delle attività estrattive è strumento fondamentale e base di conoscenza per la pianificazione estrattiva, per la redazione del PRAE e la sua valutazione ambientale strategica.

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Capo III. - ESERCIZIO DELL’ATTIVITÀ ESTRATTIVA
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Art. 10. - (Autorizzazione e criteri per il rilascio)

1. L’esercizio dell’attività estrattiva è soggetto ad autorizzazione di competenza della Città metropolitana di Torino o della provincia, con l’esclusione delle cave situate in aree protette a gestione regionale e nelle relative aree contigue o in zone naturali di salvaguardia di cui alla legge regionale 29 giugno 2009, n. 19 (Testo unico sulla tutela delle aree naturali e della biodiversità) e di quelle finalizzate al reperimento di materiale necessario alla realizzazione di opere pubbliche di cui all’articolo 14, per le quali la competenza è della Regione.

2. A seguito dell’istituzione degli ambiti territoriali ottimali di cui all’articolo 3 della l.r. 23/2015, le province possono esercitare le funzioni di cui al comma 1 in forma associata. N1

3. L'autorizzazione ha natura personale e può essere richiesta dai seguenti soggetti: il proprietario, l’enfiteuta, l'usufruttuario o i loro aventi causa in relazione al godimento del giacimento, nonché il concessionario.

4. Le amministrazioni competenti di cui al comma 1 provvedono in merito alle domande di autorizzazione indicendo la conferenza di servizi di cui all’articolo 29 e acquisendo la documentazione antimafia, conformemente alla normativa vigente.

5. La fase di verifica della procedura di VIA, di cui all’

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Art. 11. - (Domanda di autorizzazione alla coltivazione delle cave)

1. Il contenuto e le modalità di presentazione della domanda per ottenere l’autorizzazion

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Art. 12. - (Obblighi del richiedente)

1. L'autorizzazione all’esercizio dell’attività estrattiva di cui all’articolo 10, comma 10 definisce le modalità con le quali il soggetto che richiede l'autorizzazione assume l'obbligo di provvedere:

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Capo IV. - DISCIPLINA DELL’ATTIVITÀ DI CAVA PER LA REALIZZAZIONE DI OPERE PUBBLICHE CON FABBISOGNO DI MATERIALI LITOIDI SUPERIORE A 900.000 METRI CUBI
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Art. 13. - (Piano di reperimento e di gestione dei materiali litoidi occorrenti per la realizzazione di opere pubbliche)

1. Il proponente, attuatore dell'opera pubblica con fabbisogno di materiali litoidi superiore a 500.000 metri cubi, elabora, nell'ambito del progetto e nel rispetto delle indicazioni del PRAE, un piano di reperimento e di gestione dei materiali che indica il fabbisogno di materiali occorrenti per la realizzazione dell'opera stessa e individua i giacimenti da cui estrarli, tenendo conto in via prioritaria dell'utilizzo degli sfridi derivanti dall'attività estrattiva, dei materiali derivanti dallo scavo delle gallerie e da altre opere e del materiale di riciclo ai sensi del decreto del Ministro dell’ambiente 5 febbraio 1998 (Individuazione dei rifiuti non pericolosi sottoposti alle procedure semplificate di recupero ai sensi degli articoli 31 e 33 del d.lgs. 5 febbraio 1997, n. 22), nonché dei materiali, purché compatibili con il corretto uso delle risorse, derivanti da interventi di ripristino delle sezioni ottimali di deflusso dei corsi d'acqua, conseguenti a calamità naturali, o diretti a prevenire situazioni di pericolo, comprendenti anche la rimozione di materiali litoidi dagli alvei, previsti in appositi piani di intervento approvati ai sensi delle vigenti leggi. Il piano di reperimento e di gestione dei materiali litoidi occorrenti per la realizzazione dell'opera pubblica definisce inoltre il quantitativo e la tipologia di terre e rocce da scavo e di sottoprodotti risultanti dalla realizzazione dell'opera, con l’individuazione dei siti di

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Art. 14. - (Autorizzazione all'esercizio dell'attività di cava per la realizzazione di opere pubbliche e al deposito definitivo delle terre e rocce da scavo risultanti dall’opera pubblica)

1. L'individuazione delle cave di cui al presente capo è coerente con gli obiettivi di cui all'articolo 4, comma 2.

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Art. 15. - (Decadenza dall’esercizio dell’attività di cava per la realizzazione di opere pubbliche)

1. Oltre alle ipotesi di estinzione dell’autorizzazione di cui all’articolo 21 e di de

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Art. 16. - (Cessazione del vincolo di destinazione del materiale della cava autorizzata)

1. Se, per causa indipendente dal soggetto attuatore dell’opera pubblica, viene meno l’esigenza di destinare alla realizzazione dell’opera pubblica il ma

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Capo V. - REGIME DI CONCESSIONE DELLE CAVE
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Art. 17. - (Regime di concessione)

1. La struttura regionale competente in materia di attività estrattive, convocata la conferenza di servizi di cui all'articolo 29, può disporre l'inclusione delle cave nel patrimonio indisponibile della Regione e correlativamente darle in concessione a terzi per motivi di pubblico interesse se il titolare del diritto sul giacimento:

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Art. 18. - (Diritti dei privati in caso di concessione)

1. Il concessionario è tenuto a corrispondere al proprietario del giacimento dato in concessione, per tutta la durata della concessione stessa,

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Capo VI. - DISPOSIZIONI RELATIVE ALLE AUTORIZZAZIONI E ALLE CONCESSIONI
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Art. 19. - (Durata, rinnovo, proroga e modifica dell'autorizzazione e della concessione)

1. L'autorizzazione e la concessione non possono essere rilasciate per un periodo superiore a quindici anni e la durata è proporzionale alle dimensioni del giacimento e alle capacità tecniche e produttive della ditta istante. Il rinnovo avviene con l'osservanza delle norme previste per il rilascio.

2. La durata dell'autorizzazione e della concessione di cui al comma 1 può essere incrementata di due anni nei seguenti casi:

a) per le cave registrate ai sensi del regolamento (CE) 25 novembre 2009, n. 1221/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio sull'adesione volontaria delle organizzazioni a un sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS), che abroga il regolamento (CE) n. 761/2001 e le decisioni della Commissione 2001/681/CE e 2006/193/CE;

b) per le cave in cui le imprese esercenti, nell’ambito delle attività connesse all’attività estrattiva, svolgono attività di recupero di rifiuti inerti, autorizzata ai sensi dell’articolo 208 del d.lgs. 152/2006 o in procedura semplificata ai sensi degli articoli 214 e 216 del medesimo decreto legislativo, da utilizzare in sostituzione di materie prime di cava.

3. Per le cave di pietre ornamentali ubicate in zone sottoposte a vincolo ambientale ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 13

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Art. 20. - (Subingresso nella coltivazione)

1. Nel caso di trasferimento del diritto sul giacimento per atto tra vivi o mortis causa a titolo particolare, l'avente causa chiede alla struttura regionale o provinciale o della Città metropolitana di Torino che ha rilasciato l'autorizzazione, entro il termine di trenta giorni dall'atto di trasferimento, di subentrare nell

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Art. 21. - (Estinzione dell’autorizzazione e della concessione)

1. L’autorizzazione e la concessione cessano per:

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Art. 22. - (Rinuncia)

1. Il titolare dell’autorizzazione e il concessionario della cava, in caso di rinuncia all'autorizzazione o alla concessione, sono tenuti a darne comunicazione alla competente struttura regionale o provinciale o della Città metropolitana di Torino nelle forme previste dall’articolo 65 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 (Codice dell'amministrazion

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Art. 23. - (Decadenza e revoca)

1. La struttura competente al rilascio dell’autorizzazione ai sensi dell’articolo 10 e al rilascio della concessione ai sensi dell’articolo 17 dichiara con apposito provvedimento la decadenza dall'autorizzazione o dalla concessione, se il titolare:

a) non ha adempiuto agli obblighi e alle prescrizioni impartite con l'atto di autorizzazione o di concessione;

b) non ha versato l'onere per il diritto di escavazione di cui all'articolo 26 per due anni consecutivi;

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Art. 24. - (Disposizioni comuni a ogni ipotesi di estinzione dell’autorizzazione e della concessione)

1. In ogni caso di estinzione dell’autorizzazione e della concessione, il titolare provv

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Art. 25. - (Attività di cava, permesso di costruire e impianti fissi)

1. Le opere e gli impianti fissi destinati a servizio delle cave sono assoggettati alla normativa vigente.

2. Lo sportello unico per le

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Art. 26. - (Onere per il diritto di escavazione)

1. I titolari delle autorizzazioni e delle concessioni delle cave e delle miniere versano un onere per il diritto di escavazione determinato secondo i parametri stabiliti al comma 3.

2. La Giunta regionale, acquisito il parere della commissione consiliare competente, definisce con propria deliberazione le modalità di applicazione dell’onere per il diritto di escavazione, tenendo conto del diverso rapporto, in base alla tipologia dei materiali estratti, tra materiale estratto e materiale utilizzabile, nonché i termini di versamento e le modalità di presentazione della dichiarazione.

3. L'onere per il diritto di escavazione è determinato secondo i seguenti parametri in relazione al tipo di materiale estraibile:

a) sabbie e ghiaie per calcestruzzi, conglomerati bituminosi, tout-venant per riempimenti e sottofondi, materiali per pietrischi e sabbie da sottoporre a frantumazione, euro 0,51N10 al metro cubo;

b) pietre ornamentali, euro 0,85N10 al metro cubo;

c) argille, calcari per cemento, per calce e altri usi industriali, gessi, sabbie silicee e torba, euro 0,57N10 al metro cubo;

d) minerali di I categoria, ai sensi del

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Art. 27. - (Diritti di segreteria)

1. I diritti di segreteria per l’istruttoria delle domande di autorizzazione alla coltiv

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Art. 28. - (Obblighi informativi)

1. I titolari delle autorizzazioni e delle concessioni sono tenuti a fornire alla Regione i dati statistici e quelli necessari all'implementazione della banca dati delle attività estrattive di cui all’articolo 9, anche in relazione alle funzioni di pianificazione, con modalit�

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Art. 29. - (Conferenza di servizi)

1. Per il rilascio dell'autorizzazione di cui all'articolo 10 e della concessione di cui all’articolo 17, le strutture delle amministrazioni competenti indicono la conferenza di servizi ai sensi dell'articolo 14 della l. 241/1990.

2. Alla conferenza di servizi indetta per i procedimenti di competenza della Città metropolitana di Torino e delle province partecipano:

a) un rappresentante dell’amministrazione responsabile del procedimento;

b) un rappresentante per ogni c

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Capo VII. - RECUPERO DEI SITI ESTRATTIVI
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Art. 30. - (Recupero ambientale)

1. Ai fini della presente legge, per recupero ambientale del sito estrattivo si intende l’insieme delle azioni da esplicarsi sia durante i lavori di coltivazione della cava sia alla conclusione degli stessi, aventi il fine di ricostruire sull’area ove si è svolta l’attività estrattiva un assetto finale dei luoghi ordinato e funzionale alla salvaguardia dell’ambiente naturale e alla conservazione delle possibilità di riuso del suolo.

2. Il progetto di recupero ambientale prevede prioritariamente:

a) la sistemazione idrogeologica, intesa come modellazione dei terreni atta a evitare frane o ruscellamenti e misure di protezione dei corpi idrici suscettibili di inquinamento;

b) il ri

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Art. 31. - (Recupero e riqualificazione ambientale dei siti estrattivi dismessi)

1. Il recupero e la riqualificazione ambientale dei siti estrattivi dismessi, il cui progetto comporta asportazione di materiale, sono soggetti ad autorizzazione.

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Art. 32. - (Ultimazione dei lavori di coltivazione e di recupero ambientale)

1. Il titolare dell'autorizzazione o della concessione, ultimati i lavori di coltivazione e di recupero ambientale, ne dà comunicazione alla competente struttura regionale o provinciale o della Città metropolitana di Torino, ai fini della verifica della completa attuazione dei lavori di coltivazione e di recupero ambientale e della conseguente liberazione della garanzia finanziaria di cui all’articolo 33.

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Art. 33. - (Garanzia finanziaria per il recupero ambientale del sito estrattivo)

1. Il rilascio del provvedimento di autorizzazione e di concessione è subordinato alla presentazione da parte dell'istante di apposita fideiussione, polizza assicurativa o altra idonea garanzia disposta dall'amministrazione competente, relativamente agli interventi atti a garantire il recupero funzionale, paesaggistico, ambientale e agricolo del s

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Capo VIII. - VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO MINERARIO DISMESSO
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Art. 34. - (Valorizzazione del patrimonio minerario dismesso di cave e miniere a fini turistici, ricreativi e culturali)

1. Per le finalità di cui all'articolo 2, comma 2, lettera c), la Regione provvede, ai sensi delle disposizioni nazionali vigenti in materia di valorizzazione dei siti minerari dismessi e degli indirizzi comunitari, d’intesa con gli enti locali e gli enti di gestione delle aree protette, all'incentivazione della riqualificazione e della valorizzazione del patrimonio minerario dismesso a fini turistici, culturali e museali, nonché del riut

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Capo IX. - DISPOSIZIONI RELATIVE AL PERSONALE DEGLI ENTI TERRITORIALI
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Art. 35. - (Disciplina degli incarichi professionali attribuiti al personale degli enti territoriali)

1. Il personale della Regione, della Città metropolitana di Torino e delle province cui sono sta

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Capo X. - VIGILANZA, SANZIONI, POLIZIA MINERARIA
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Art. 36. - (Vigilanza)

1. La vigilanza sulle cave è esercitata dall'amministrazione competente al rilascio dei provvedimenti di autorizzazione o di concessione.

2. Per garantire la vigilanza di cui al comma 1, con provvedimenti della Regione, della Città metropolitana di Torino e delle province, da adottarsi entro centoventi giorni dall’entrata in vigore della presente legge, sono istituiti:

a) un servizio regionale di vigilanza sulle attività estrattive per le attività autorizzate dalla Regione Piemonte;

b) un servizio di vigilanza sulle at

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Art. 37. - (Sanzioni)

1. Chiunque compie attività di coltivazione di cava in assenza di autorizzazione è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria nella misura minima di venti volte e massima di cinquanta volte l’onere per il diritto di escavazione vigente, riferita al volume di materiale estratto e, comunque, non inferiore ad euro 20.000,00. La struttura regionale o provinciale o della Città metropolitana di Torino competente al rilascio dell'autorizzazione o della concessione dispone in via accessoria la cessazione dell'attività eseguita in assenza del relativo provvedimento.

1-bis. Le sanzioni di cui al comma 1 si applicano anche in caso di esercizio di attività di scavo e commercializzazione di materiali estratti

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Art. 38. - (Polizia mineraria)

1. La Regione esercita le funzioni in ordine all'applicazione delle norme di polizia mineraria in materia di cav

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Capo XI. - DISPOSIZIONI ATTUATIVE
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Art. 39. - (Disposizioni attuative)

1. La Giunta regionale disciplina l’attuazione della presente legge con proprio regolamento da approvarsi, acquisito il parere della commissione consiliare competente, entro novanta giorni dall’entrata in vigore della presente legge.

2. Al fine di salvaguardare gli interessi pubblici connessi al razionale uso del territorio, al buon governo dei giacimenti, alla tutela paesaggistica e ambientale, contemperati agli interessi economici derivanti dall’attività estrattiv

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Capo XII. - CLAUSOLA VALUTATIVA
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Art. 40. - (Clausola valutativa)

1. La Giunta regionale rende conto periodicamente al Consiglio regionale delle modalità di attuazione della presente legge e dei risultati ottenuti in termini di pianificazione e controllo dell’attività estrattiva.

2. Per le finalità di cui al comma 1, decorso un anno dall’entrata in vigore della presente legge e successivamente con periodicità biennale, la Giunta regionale, avvalendosi della banca dati delle attività estrattive di cui all’articolo 9 e dei dati forniti dalle amministrazioni competent

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Capo XIII. - DISPOSIZIONI TRANSITORIE, FINALI, ABROGATIVE E FINANZIARIE
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Art. 41. - (Modifica dell’articolo 9 della legge regionale 29 ottobre 2015, n. 23)

1. La lettera b) del comma 3 dell’

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Art. 42. - (Applicazione delle norme previgenti e disposizioni in materia di torbiere)

1. In quanto vigenti e compatibili con la presente legge, si applicano le norme di cui al r.d. 1443/1927, intendendosi comunque sostituiti agli organi dello Stato le strutture della Regione, della Città metropolitana di Torino

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Art. 43. - (Disposizioni transitorie)

1. Le autorizzazioni all’esercizio delle attività estrattive in corso alla data di entrata in vigore dalla presente legge, nonché le convenzioni ad esse collegate, mantengono la propria validità sino alla loro naturale scadenza secondo le prescrizioni indicate nei rispettivi atti di autorizzazione. Per le cave relative a opere pubbliche, fino all’approvazione del PRAE, restano valide le pianificazioni estrattive già approvate e le conseguenti dovute autorizzazioni all’attività estrattiva.

2. Il PRAE è adottato dalla Giunta regionale entro il termine di un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge.

3. Il Documento di programmazione delle attività e

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Art. 44. - (Abrogazioni)

1. Dalla data di entrata in vigore della presente legge sono abrogate le seguenti disposizioni regionali:

a) la legge regionale 22 novembre 1978 n. 69 (Coltivazione di cave e torbiere), ad esclusione dell’articolo 5;

b) la legge regionale 18 febbraio 1980, n. 6 (Modifiche alla legge regionale 22 novembre 1978, n. 69: Coltivazione di cave e torbiere);

c) la legge regionale 13 marzo 1981, n. 9 (Modifica dell’articolo 15, legge regionale 22 novembre 1978, n. 69 “Coltivazione di cave e torbiere”);

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Art. 45. - (Norma finanziaria)

1. In una fase di prima attuazione della presente legge, nel biennio 2017-2018, si prevede una spesa corrente annua pari a euro 620.000,00, in termini di competenza, per il 2017 e per il 2018, in oneri per la realizzazione del PRAE di cui all’articolo 4 quantificati in euro 600.000,00, in oneri per la fruizione turistica, ricreativa e culturale di cui all’articolo 34 quantificati in euro 20.000,00, iscritti nella missione 14 (Sviluppo economico e competitività) programma 14.01 (Industria, PMI e Artigianato) del bilancio di previsione finanziario 2016-2018.

2. Agli oneri di cui al comma 1 si provvede mediante riduzione delle risorse della medesima missione e del medesimo programma.

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