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Sent. C. Giustizia UE 08/09/2016, n. C-180/15

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Rinvio pregiudiziale - Sistema per lo scambio di quote di emissioni di gas a effetto serra nell’Unione europea - Direttiva 2003/87/CE - Articolo 10 bis - Metodo di assegnazione delle quote a titolo gratuito - Calcolo del fattore di correzione uniforme transettoriale - Decisione 2013/448/UE - Articolo 4 - Allegato II - Validità - Determinazione del parametro di riferimento di prodotto per la ghisa liquida - Decisione 2011/278/UE - Allegato I - Validità - Articolo 3, lettera c) - Articolo 7 - Articolo 10, paragrafi da 1 a 3 e 8 - Allegato IV - Assegnazione delle quote a titolo gratuito per il consumo e per l’esportazione di calore - Calore misurabile esportato verso utenze private - Divieto di doppi conteggi delle emissioni e di doppie assegnazioni delle quote.

1) L’esame della prima, della seconda e della tredicesima questione non ha messo in luce alcun elemento tale da inficiare la validità dell’articolo 15, paragrafo 3, della decisione 2011/278/UE della Commissione, del 27 aprile 2011, che stabilisce norme transitorie per l’insieme dell’Unione ai fini dell’armonizzazione delle procedure di assegnazione gratuita delle quote di emissioni ai sensi dell’articolo 10 bis della direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio.
2) L’esame della quinta questione non ha messo in luce alcun elemento tale da inficiare la validità dell’allegato I della decisione 2011/278.
3) L’articolo 4 e l’allegato II della decisione 2013/448/UE della Commissione, del 5 settembre 2013, relativa alle misure nazionali di attuazione per l’assegnazione transitoria a titolo gratuito di quote di emissioni di gas a effetto serra ai sensi dell’articolo 11, paragrafo 3, della direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio sono invalidi.
4) Gli effetti della dichiarazione d’invalidità dell’articolo 4 e dell’allegato II della decisione 2013/448 sono limitati nel tempo di modo che, per un verso, tale dichiarazione sia produttiva di effetti solo al termine di un periodo di dieci mesi a decorrere dalla data di pronuncia della sentenza del 28 aprile 2016, Borealis Polyolefine e a. (C-191/14, C-192/14, C-295/14, C-389/14 e da C-391/14 a C-393/14, EU:C:2016:311), al fine di consentire alla Commissione europea di adottare le misure necessarie, e, per un altro, le misure adottate entro tale termine sulla base delle disposizioni invalidate non possano essere rimesse in discussione.
5) L’articolo 10 bis della direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 ottobre 2003, che istituisce un sistema per lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra nella Comunità e che modifica la direttiva 96/61/CE del Consiglio, come modificata dalla direttiva 2009/29/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009, e l’articolo 10, paragrafi da 1 a 3 e 8, della decisione 2011/278 devono essere interpretati nel senso che essi consentono, allo scopo di evitare doppie assegnazioni, di non assegnare quote di emissioni di gas a effetto serra ad un sottoimpianto oggetto di un parametro di riferimento di calore allorché questo esporta, verso utenze private, calore recuperato da un sottoimpianto oggetto di un parametro di riferimento di combustibili.
6) L’articolo 10, paragrafo 8, della decisione 2011/278 deve essere interpretato nel senso che esso osta a che quote gratuite di emissioni di gas a effetto serra siano assegnate a un operatore per il consumo, in un sottoimpianto oggetto di un parametro di riferimento di calore, di calore preso in considerazione nell’ambito di un sottoimpianto oggetto di un parametro di riferimento di combustibile.
7) L’articolo 7 e l’allegato IV della decisione 2011/278 devono essere interpretati nel senso che essi consentono ad uno Stato membro, al momento della rilevazione dei dati di cui a tali disposizioni, di non tener conto della totalità delle emissioni legate alla produzione del calore esportato da un sottoimpianto oggetto di un parametro di riferimento di calore verso utenze private allo scopo di evitare un doppio conteggio.
8) L’articolo 10 bis, paragrafi 1 e 4, della direttiva 2003/87, come modificata dalla direttiva 2009/29, nonché l’articolo 10, paragrafo 3, della decisione 2011/278 devono essere interpretati nel senso che essi consentono di non assegnare quote di emissioni di gas a effetto serra gratuite aggiuntive per le emissioni legate alla produzione di calore misurabile mediante la combustione dei gas di scarico generati da un impianto oggetto di un parametro di riferimento per la ghisa liquida, qualora il quantitativo di quote di emissioni di gas a effetto serra determinato in base al parametro di riferimento di calore sia inferiore alla mediana delle emissioni storiche legate alla produzione di tale calore.
9) L’articolo 7 e l’allegato IV della decisione 2011/278 devono essere interpretati nel senso che essi non ostano a che uno Stato membro, al momento della rilevazione dei dati di cui a tali disposizioni, adegui i dati numerici raccolti dallo Stato in parola in modo tale che le emissioni di gas a effetto serra provenienti dalla combustione di gas di scarico da parte di un sottoimpianto oggetto di un parametro di riferimento di calore siano equivalenti a quelle derivanti dalla combustione di gas naturale, dal momento che un parametro di riferimento di prodotto tiene conto delle emissioni legate alla produzione dei gas di scarico.
10) L’articolo 3, lettera c), della decisione 2011/278 deve essere interpretato nel senso che la nozione di «sottoimpianto oggetto di un parametro di riferimento di calore» comprende l’attività di esportazione di calore misurabile, proveniente da un impianto incluso nel sistema per lo scambio delle quote di emissioni di gas a effetto serra, ad una rete di distribuzione di vapore, qualora quest’ultima possa essere qualificata come «impianto o (…) altra entità non inclusi nel sistema dell’Unione».

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