Rivista online e su carta in tema di
- Opere e lavori privati e pubblici
- Edilizia e urbanistica
- Professioni tecniche
ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
L. 24/11/1981, n. 689
L. 24/11/1981, n. 689
L. 24/11/1981, n. 689
L. 24/11/1981, n. 689
L. 24/11/1981, n. 689
- L. 25/11/2024, n. 177
- D. Leg.vo 19/03/2024, n. 31
- D. Leg.vo 10/10/2022, n. 150
- D. Leg.vo 10/10/2022, n. 149
- Sent. Corte Cost. 01/02/2022, n. 28
- D.L. 17/03/2020, n. 18 (L. 24/04/2020, n. 27)
- D. Leg.vo 10/08/2018, n. 101
- D.L. 24/06/2014, n. 91 (L. 11/08/2014, n. 116)
- Sent. Corte Cost. 09/01/2012, n. 1
- D. Leg.vo 01/09/2011, n. 150
- Sent. Corte Cost. 15/12/2010, n. 365
- D.L. 12/11/2010, n. 187 (L. 17/12/2010, n. 217)
- L. 15/07/2009, n. 94
- L. 18/06/2009, n. 69
- D.L. 23/05/2008, n. 92 (L. 24/07/2008, n. 125)
- D. Leg.vo 21/11/2007, n. 231
- D. Leg.vo 02/02/2006, n. 40
- D.L. 30/12/2005, n. 272 (L. 21/02/2006, n. 49)
- Sent. Corte Cost. 10/03/2004, n. 98
- D. Leg.vo 30/06/2003, n. 196
- L. 12/06/2003, n. 134
- D.P.R. 14/11/2002, n. 313
- L. 23/12/2000, n. 388
- D. Leg.vo 30/12/1999, n. 507
- L. 03/08/1999, n. 265
- D. Leg.vo 26/02/1999, n. 46
- L. 23/12/1998, n. 448
- Sent. Corte Cost. 07/07/1998, n. 291
- D. Leg.vo 24/06/1998, n. 213
- Sent. Corte Cost. 12/02/1998, n. 16
- D. Leg.vo 18/12/1997, n. 472
- Sent. C. Cost. 09/04/1997, n. 109
- Sent. Corte Cost. 24/03/1997, n. 78
- Sent. Corte Cost. 14/06/1996, n. 206
- Sent. Corte Cost. 11/12/1995, n. 507
- Sent. Corte Cost. 15/06/1995, n. 284
- Sent. Corte Cost. 12/12/1994, n. 440
- Sent. Corte Cost. 24/10/1994, n. 371
- D. Leg.vo 13/07/1994, n. 480
- Sent. Corte Cost. 20/06/1994, n. 254
- L. 28/12/1993, n. 562
- D.L. 14/06/1993, n. 187 (L. 12/08/1993, n. 296)
- Sent. Corte Cost. 05/05/1993, n. 249
- D. Leg.vo 30/04/1992, n. 285
- Sent. Corte Cost. 05/02/1992, n. 62
- Sent. Corte Cost. 28/11/1990, n. 534
- D. Leg.vo 28/07/1989, n. 271
- L. 24/03/1989, n. 122
- D.P.R. 31/03/1988, n. 148
- Sent. Corte Cost. 03/07/1987, n. 267
- D.L. 02/12/1985, n. 688 (L. 31/01/1986, n. 11)
Scarica il pdf completo | |
---|---|
CAPO I - LE SANZIONI AMMINISTRATIVE |
|
SEZIONE I - PRINCIPI GENERALI |
|
Art. 1. - (Principio di legalità)Nessuno può essere assoggettato a sanzioni amministrative se non in forza di una legge che sia entrata in vigore prima della commis |
|
Art. 2. - (Capacità di intendere e di volere)Non può essere assoggettato a sanzione amministrativa chi, al momento in cui ha commesso il fatto, non aveva compiuto i diciotto an |
|
Art. 3. - (Elemento soggettivo)Nelle violazioni cui è applicabile una sanzione amministrativa ciascuno è responsabile della propria azione od omissione, coscient |
|
Art. 4. - (Cause di esclusione della responsabilità)Non risponde delle violazioni amministrative chi ha commesso il fatto nell’adempimento di un dovere o nell’esercizio di una facoltà legittima ovvero in stato di necessità o di legittima difesa. |
|
Art. 5. - (Concorso di persone)Quando più persone concorrono in una violazione amministrativa, ciascuna di esse soggiace alla sanzione per questa disposta, salvo |
|
Art. 6. - (Solidarietà)Il proprietario della cosa che servì o fu destinata a commettere la violazione o, in sua vece, l’usufruttuario o, se trattasi di bene immobile, il titolare di un diritto personale di godimento, è obbligato in solido con l’autore della violazione |
|
Art. 7. - (Non trasmissibilità dell’obbligazione)L’obbligazione di pagare la somma dovuta per la violazione non si trasmette agli eredi. |
|
Art. 8. - (Più violazioni di disposizioni che prevedono sanzioni amministrative)Salvo che sia diversamente stabilito dalla legge, chi con un’azione od omissione viola diverse disposizioni che prevedono sanzioni amministrative o commette più violazioni della stessa dispo |
|
Art. 8-bis - (Reiterazione delle violazioni)Salvo quanto previsto da speciali disposizioni di legge, si ha reiterazione quando, nei cinque anni successivi alla commissione di una violazione amministrativa, accertata con provvedimento esecutivo, lo stesso soggetto commette un’al |
|
Art. 9. - (Principio di specialità)Quando uno stesso fatto è punito da una disposizione penale e da una disposizione che prevede una sanzione amministrativa, ovvero da una pluralità di disposizioni che prevedono sanzioni amminis |
|
Art. 10. - (Sanzione amministrativa pecuniaria e rapporto tra limite minimo e limite massimo)La sanzione amministrativa pecuniaria consiste nel pagamento di una somma non inferiore a euro 10 e non superiore a euro 15.000. |
|
Art. 11. - (Criteri per l’applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie)Nella determinazione della sanzione amministrativa pecuniaria fissata dalla legge tra un limite minimo ed un limite massimo e nell� |
|
Art. 12. - (Ambito di applicazione)Le disposizioni di questo Capo si osservano, in quanto applicabili e salvo che non sia diversamente stabilito, per tutte le violazio |
|
SEZIONE II - APPLICAZIONE |
|
Art. 13. - (Atti di accertamento)Gli organi addetti al controllo sull’osservanza delle disposizioni per la cui violazione è prevista la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro possono, per l’accertamento delle violazioni di rispettiva competenza, assumere informazioni e procedere a ispezioni di cose e di luoghi diversi dalla privata dimora, a rilievi segnaletici, descrittivi e fotog |
|
Art. 14. - (Contestazione e notificazione)La violazione, quando e possibile, deve essere contestata immediatamente tanto al trasgressore quanto alla persona che sia obbligata in solido al pagamento della somma dovuta per la violazione stessa. Se non è avvenuta la contestazione immediata per tutte o per alcune delle persone indicate nel comma precedente, gli estremi della viol |
|
Art. 15. - (Accertamenti mediante analisi di campioni)Se per l’accertamento della violazione sono compiute analisi di campioni, il dirigente del laboratorio deve comunicare all’interessato, a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento, l’esito dell’analisi. |
|
Art. 16. - (Pagamento in misura ridotta)È ammesso il pagamento di una somma in misura ridotta pari alla terza parte del massim |
|
Art. 17. - (Obbligo del rapporto)Qualora non sia stato effettuato il pagamento in misura ridotta, il funzionario o l’agente che ha accertato la violazione, salvo che ricorra l’ipotesi prevista nell’articolo 24, deve presentare rapporto, con la prova delle eseguite contestazioni o notificazioni, all’ufficio periferico cui sono demandati attribuzioni e compiti del Ministero nella cui competenza rientra la materia alla quale si riferisce la violazione o, in mancanza, al prefetto. Deve essere presentato al prefetto il rapporto |
|
Art. 18. - (Ordinanza-ingiunzione)Entro il termine di trenta giorni dalla data della contestazione o notificazione della violazione, gli interessati possono far pervenire all’autorità competente a ricevere il rapporto a norma dell’articolo 17 scritti difensivi e documenti e possono chiedere di essere sentiti dalla medesima autorità. L’autorità competente, sentiti gli interessati, ove questi ne abbiano fatto richiesta, ed esaminati i documenti inviati e gli argomenti esposti negli scritti dife |
|
Art. 19. - (Sequestro)Quando si è proceduto a sequestro, gli interessati |
|
Art. 20. - (Sanzioni amministrative accessorie)L’autorità amministrativa con l’ordinanza - ingiunzione o il giudice penale con la sentenza di condanna nel caso previsto dall’articolo 24, può applicare, come sanzioni amministrative, quelle previste dalle leggi vigenti, per le singole violazioni, come sanzioni penali accessorie, quando esse consistono nella privazione o sospensione di facoltà e diritti derivanti da provvedimenti dell’amministrazione. |
|
Art. 21. - (Casi speciali di sanzioni amministrative accessorie)Quando è accertata la violazione del primo comma dell’articolo 32 della legge 24 dicembre 1969, n. 990, è sempre disposta la confisca del veicolo a motore o del natante che appartiene alla persona a cui è ingiunto il pagamento, se entro il termine fissato con l’ordinanza-ingiunzione non vien |
|
Art. 22. - (Opposizione all’ordinanza-ingiunzione)Salvo quanto previsto dall’articolo 133 del decreto legislativo 2 luglio 2010, |
|
Art. 22-bis |
|
Art. 23 |
|
Art. 24. - (Connessione obiettiva con un reato)Qualora l’esistenza di un reato dipenda dall’accertamento di una violazione non costituente reato, e per questa non sia stato effettuato il pagamento in misura ridotta, il giudice penale competente a conoscere del reato è pure competente a decidere sulla predetta violazione e ad applicare con la sentenza di condanna la sanzione stabilita dalla legge per la violazione stessa. |
|
Art. 25. - (Impugnabilità del provvedimento del giudice penale)La sentenza del giudice penale, relativamente al capo che, ai sensi dell’articolo precedente, decide sulla violazione non costitue |
|
Art. 26. - (Pagamento rateale della sanzione pecuniaria)L’autorità giudiziaria o amministrativa che ha applicato la sanzione pecuniaria può disporre, su richiesta dell’interessato ch |
|
Art. 27. - (Esecuzione forzata)Salvo quanto disposto nell’ultimo comma dell’articolo 22, decorso inutilmente il termine fissato per il pagamento, l’autorità che ha emesso l’ordinanza-ingiunzione procede alla riscossione delle somme dovute in base alle norme previste per la esazione delle imposte dirette, trasmettendo il ruolo all’intendenza di finanza che lo dà in carico all’esattore per la riscossione in unica soluzione, senza l’obbligo del non riscosso come riscoss |
|
Art. 28. - (Prescrizione) |
|
Art. 29. - (Devoluzione dei proventi)I proventi delle sanzioni sono devoluti agli enti a cui era attribuito, secondo le leggi anteriori, l’ammontare della multa o dell’ammenda. |
|
Art. 30. - (Valutazione delle violazioni in materia di circolazione stradale)Agli effetti della sospensione e della revoca della patente di guida e del documento di circolazione, si tiene conto anche delle violazioni non costituenti reato previste, rispettivamente, dalle norme del testo unico sulla circolazion |
|
Art. 31. - (Provvedimenti dell’autorità regionale)I provvedimenti emessi dall’autorità regionale per l’applicazione della sanzione amministrativa del pagamento di una somma di d |
|
SEZIONE III - DEPENALIZZAZIONE DI DELITTI E CONTRAVVENZIONI |
|
Art. 32. - (Sostituzione della sanzione amministrativa pecuniaria alla multa o alla ammenda)Non costituiscono reato e sono soggette alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro tutte le violazioni per le |
|
Art. 34. - (Esclusione della depenalizzazione)La disposizione del primo comma dell’articolo 32 non si applica ai reati previsti: a) dal codice penale, salvo quanto disposto dall’articolo 33, lettera a); b) dall’articolo 19, secondo comma, della legge 22 maggio 1978, n. 194, sulla interruzione volontaria della gravidanza; c) da disposizioni di legge concernenti le |
|
Art. 35. - (Violazioni in materia di previdenza ed assistenza obbligatorie)Non costituiscono reato e sono soggette alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro tutte le violazioni previste dalle leggi in materia di previdenza ed assistenza obbligatorie, punite con la sola ammenda. Per le violazioni consistenti nell’omissione totale o parziale del versamento di contributi e premi, l’ordinanza-ingiunzione è emessa, ai sensi dell’articolo 18, dagli enti ed istituti gestori delle forme di previdenza ed assistenza obbligatorie, che con lo stesso provvedimento ingiungono ai debitori anche il pagament |
|
Art. 36. - (Omissione o ritardo nel versamento di contributi e premi in materia di previdenza ed assistenza obbligatorie)La sanzione amministrativa per l’omissione totale o parziale del versamento di contributi e premi in materia assistenziale e previdenziale non si applica se il pagamento delle somme dovute avviene entro t |
|
Art. 37. - (Omissione o falsità di registrazione o denuncia obbligatorie)1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, il datore di lavoro che, al fine di non versare in tutto o in parte contributi e premi previsti dalle leggi sulla p |
|
Art. 38. - (Entità della somma dovuta)La somma dovuta ai sensi del primo comma dell’articolo 32 è pari all’ammontare della multa o dell’ammenda stabilita dalle disposizioni che prevedono le singole violazioni. La somma dovuta come sanzione amministrativa è da lire |
|
SEZIONE IV - DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI |
|
Art. 40. - (Violazioni commesse anteriormente alla legge di depenalizzazione)Le disposizioni di questo Capo si applicano anche alle violazioni commesse anteriormente all’entrata in vigore della presente legg |
|
Art. 41. - (Norme processuali transitorie)L’autorità giudiziaria, in relazione ai procedimenti penali per le violazioni non costituenti più reato, pendenti alla data di entrata in vigore della presente legge, se non deve pronunciare decreto di archiviazione o sentenza di proscioglimento, dispone la trasmissione degli at |
|
Art. 42. - (Disposizioni abrogate)Sono abrogati la legge 3 maggio 1967, n. 317, gli articoli 4 e 5 della legge 9 ottobre 1967, n. 950, gli articoli 14 e 15 del decret |
|
Art. 43. - (Entrata in vigore)Le norme di questo Capo entrano in vigore il centottantesimo giorno dalla data della pubblicazione della presente legge nella Gazzet |
|
CAPO II - AGGRAVAMENTO DI PENE E NUOVE DISPOSIZIONI PENALI |
|
Art. 44. - (Pubblicazione di discussioni o deliberazioni segrete delle Camere)L’articolo 683 del codice penale è sost |
|
Art. 45. - (Pubblicazione arbitraria di atti di un procedimento penale)L’articolo 684 del codice penale e sosti |
|
Art. 46. - (Indebita pubblicazione di notizie concernenti un procedimento penale)L’articolo 685 del codice penale è sost |
|
Art. 47. - (Modifica all’articolo 697 del codice penale in materia di denuncia di armi all’autorità)Il secondo comma dell’articolo 697 del codic |
|
Art. 48. - (Omessa trasmissione dell’elenco dei protesti cambiari)L’articolo 235 del regio-decreto 16 marzo 1942, n. 267, modificato per effetto |
|
Art. 49. - (Modifica dell’articolo 3 delle disposizioni relative al mercato mobiliare ed al trattamento fiscale dei titoli azionari)L’ultimo comma dell’articolo 3 del decreto-legge 8 aprile 1974, n. 95, convertito con modificazioni nella legge 7 giugno 1974, n |
|
Art. 50. - (Modifica dell’articolo 5 delle disposizioni relative al mercato mobiliare ed al trattamento fiscale dei titoli azionari)Il sesto comma dell’articolo 5 del decreto-legge 8 aprile 1974, n. 95, convertito con modificazioni nella legge 7 giugno 1974, n. 216, modificato per effetto della le |
|
Art. 51. - (Modifica dell’articolo 17 delle disposizioni relative al mercato mobiliare ed al trattamento fiscale dei titoli azionari)L’ultimo comma dell’articolo 17 del decreto-legge 8 aprile 1974, n. 95, convertito con modificazioni nella legge 7 giugno 1974 n |
|
Art. 52. - (Modifica dell’articolo 18 delle disposizioni relative al mercato mobiliare ed al trattamento fiscale dei titoli azionari)L’ultimo comma dell’articolo 18 del decreto-legge 8 aprile 1974, n. 95, convertito con modificazioni nella legge 7 giugno 1974, |
|
CAPO III - PENE SOSTITUTIVE DELLE PENE DETENTIVE BREVI |
|
SEZIONE I - APPLICAZIONE DELLE SANZIONI SOSTITUTIVE |
|
Art. 53. - (Sostituzione delle pene detentive brevi) |
|
Art. 54. |
|
Art. 55. - (Semilibertà sostitutiva)La semilibertà sostitutiva comporta l'obbligo di trascorrere almeno otto ore al giorno in un istituto di pena e di svolgere, per la restante parte del giorno, attività di lavoro, di studio, di formazione professionale o comunque utili alla rieducazione ed al reinserimento sociale, secondo il programma di trattamento pr |
|
Art. 56 - (Detenzione domiciliare sostitutiva)La detenzione domiciliare sostitutiva comporta l'obbligo di rimanere nella propria abitazione o in altro luogo di privata dimora ovvero in luogo pubblico o privato di cura, assistenza o accoglienza ovvero in comunità o in case famiglia protette, per non meno di dodici ore al giorno, avuto riguardo a comprovate esigenze familiari, di studio, di formazione professionale |
|
Art. 56-bis - (Lavoro di pubblica utilità sostitutivo)Il lavoro di pubblica utilità consiste nella prestazione di attività non retribuita in favore della collettività da svolgere presso lo Stato, le Regioni, le Province, le Città metropolitane, i Comuni o presso enti o organizzazioni di assistenza sociale e di volontariato. |
|
Art. 56-ter - (Prescrizioni comuni)La semilibertà, la detenzione domiciliare e il lavoro di pubblica utilità comportano, in ogni caso, le seguenti prescrizioni: 1) il divieto |
|
Art. 56-quater - (Pena pecuniaria sostitutiva) |
|
Art. 57. - (Durata ed effetti delle pene sostitutive e criteri di ragguaglio) |
|
Art. 58. - (Potere discrezionale del giudice nell'applicazione e nella scelta delle pene sostitutive)Il giudice, nei limiti fissati dalla legge e tenuto conto dei criteri indicati nell'articolo 133 del codice penale, se non ordina la sospensione condizionale della pena, può applicare le pene sostitutive della pena detentiva quando risultano più idonee alla rieducazione del condannato e quando, anche attravers |
|
Art. 59. - (Condizioni soggettive per la sostituzione della pena detentiva) |
|
Art. 60. |
|
Art. 61. - (Condanna a pena sostitutiva) |
|
Art. 61-bis - (Esclusione della sospensione condizionale della pena) |
|
Art. 62. - (Esecuzione della semilibertà e della detenzione domiciliare sostitutive)Quando deve essere eseguita una sentenza di condanna a pena sostitutiva della semilibertà o della detenzione domiciliare, il pubblico ministero trasmette la sentenza al magistrato di sorveglianza del luogo di domicilio del condannato. Il provvedimento di esecuzione è notificato altresì al difensore nominato per la fase dell'esecuzione o, in difetto, al difensore della fase del g |
|
Art. 63. - (Esecuzione del lavoro di pubblica utilità sostitutivo)La sentenza penale irrevocabile o il decreto penale esecutivo che applicano il lavoro di pubblica utilità sono immediatamente trasmessi per estratto a cura della cancelleria all'ufficio di pubblica sicurezza o, in mancanza di questo, al comando dell'Arma dei carabinieri compet |
|
Art. 64. - (Modifica delle modalità di esecuzione delle pene sostitutive)Le prescrizioni imposte con l'ordinanza prevista dall'articolo 62, su istanza del condannato da inoltrare tramite l'ufficio di |
|
Art. 65. - (Controllo sull’adempimento delle prescrizioni)L’ufficio di pubblica sicurezza del luogo in cui il condannato sconta le pene sostitutive della semilibertà, della detenzione domiciliare o del lavoro di pubblica utilità ovvero, in mancan |
|
Art. 66. - (Revoca per inosservanza delle prescrizioni)Salvo quanto previsto dall'articolo 71 per la pena pecuniaria, la mancata esecuzione della pena sostit |
|
Art. 67. - (Inapplicabilità delle misure alternative alla detenzione) |
|
Art. 68. - (Sospensione dell'esecuzione delle pene sostitutive)L'esecuzione della semilibertà sostitutiva, della detenzione domiciliare sostitutiva o del lavoro di pubblica utilità sostitutivo è sospesa |
|
Art. 69. - (Licenze ai condannati alla semilibertà e alla detenzione domiciliare. Sospensione e rinvio delle pene sostitutive)Per giustificati motivi, attinenti alla salute, al lavoro, allo studio, alla formazione, alla famiglia o alle relazioni affettive, al condannato alla pena sostitutiva della semilibertà o della detenzione domiciliare possono essere concesse licenze per la durata necessaria e comunque non superiore nel complesso a quarantacinque giorni all'anno. Si applica il terzo comma del |
|
Art. 70. - (Esecuzione di pene sostitutive concorrenti)Quando contro la stessa persona sono state pronunciate, per più reati, una o più sentenze o decreti penali di condanna a pena sostitutiva, si osservano, in quanto compatibili, le disposizi |
|
Art. 71. - (Esecuzione della pena pecuniaria sostitutiva. Revoca e conversione per mancato pagamento) |
|
Art. 72. - (Ipotesi di responsabilità penale e revoca)Il condannato alla pena sostitutiva della semilibertà o della detenzione domiciliare che per più di dodici ore, senza giustificato motivo, rimane assente dall'istituto di pena ovvero si allontana da uno dei luoghi indicati nell'articolo 56 è punito ai sensi del primo co |
|
Art. 73. |
|
Art. 74. - (Iscrizione nel casellario giudiziale) |
|
Art. 75. - (Disposizioni relative ai minorenni) |
|
Art. 75-bis - (Disposizioni relative ai reati militari) |
|
Art. 76. - (Norme applicabili) |
|
SEZIONE II - APPLICAZIONE DI SANZIONI SOSTITUTIVE SU RICHIESTA DELL’IMPUTATO |
|
Art. 77. - (Ambito e modalità d’applicazione) |
|
Art. 78. - (Competenza) |
|
Art. 79. - (Applicazione nell’ulteriore corso del procedimento) |
|
Art. 80. - (Esclusioni soggettive) |
|
Art. 81. |
|
Art. 82. - (Esecuzione delle sanzioni sostitutive)Per l’esecuzione delle sanzioni sostitutive si applicano le disposizioni della Sezione I di questo Capo. |
|
Art. 83. - (Violazione degli obblighi)Colui il quale viola, in tutto o in parte, gli obblighi impostigli con la sentenza pronunciata a norma dell’articolo 77 è punito |
|
Art. 84. - (Comunicazione all’imputato)Quando per il reato per il quale si procede è ammessa l’oblazione o può trovare applicazione la disposizione prevista dallo arti |
|
Art. 85. - (Entrata in vigore)Le disposizioni contenute nella presente Sezione si applicano anche ai reati commessi prima dell’entrata in vigore della presente |
|
CAPO IV - ESTENSIONE DELLA PERSEGUIBILITÀ A QUERELA |
|
Art. 86. - (Nuovo testo degli articoli 334 e 335 del codice penale)Gli articoli 334 e 335 del codice penale sono sostituiti dai seguenti: "Art. 334. - (Sottrazione o danneggiamento di cose sottoposte a sequestro disposto nel corso di un procedime |
|
Art. 87. - (Sottrazione, distruzione o danneggiamento di cose sottoposte a pignoramento, sequestro giudiziario o conservativo)Il terzo comma dell’articolo 388 del codice penale è sostituito dai seguenti commi: |
|
Art. 88. - (Violazione colposa dei doveri inerenti alla custodia di cose sottoposte a pignoramento o sequestro giudiziario o conservativo)Dopo l’articolo 388 del codice penale è |
|
Art. 89. - (Casi di perseguibilità a querela)Dopo l’articolo 493 del codice penale è |
|
Art. 90. - (Modifica dell’articolo 570 del codice penale in materia di violazione degli obblighi di assistenza familiare)Nell’articolo 570 del codice penale dopo |
|
Art. 91. - (Modifica dell’articolo 582 del codice penale in materia di lesione personale)Il secondo comma dell’articolo 582 del codic |
|
Art. 92. - (Modifica dell’articolo 590 del codice penale in materia di lesioni personali colpose)L’ultimo comma dell’articolo 590 del codic |
|
Art. 93. - (Modifica dell’articolo 627 del codice penale in materia di sottrazione di cose comuni)Il primo comma dell’articolo 627 del codice |
|
Art. 94. - (Usurpazione)L’articolo 631 del codice penale è sost |
|
Art. 95. - (Deviazione di acque e modificazione dello stato dei luoghi)L’articolo 632 del codice penale è sost |
|
Art. 96. - (Modifica dell’articolo 636 del codice penale in materia di introduzione o abbandono di animali nel fondo altrui e pascolo abusivo)Nell’articolo 636 del codice penale è a |
|
Art. 97. - (Casi di esclusione della perseguibilità a querela)Dopo l’articolo 639 del codice penale è |
|
Art. 98. - (Modifica dell’articolo 640 del codice penale in materia di truffa)Nell’articolo 640 del codice penale è a |
|
Art. 99. - (Norma transitoria)Per i reati perseguibili a querela ai sensi delle disposizioni precedenti, connessi prima del giorno dell’entrata in vigore della |
|
CAPO V - DISPOSIZIONI IN MATERIA DI PENE PECUNIARIE |
|
Art. 100. - (Condizioni economiche del reo; valutazione agli effetti della pena pecuniaria - Pagamento rateale della multa o della ammenda)Dopo l’articolo 133 del codice penale sono inseriti i seguenti: "Art. 133-bis. - (Condizioni econo |
|
Art. 101. - (Nuovo testo degli articoli 24, 26, 66, 78, 135 e 136 del codice penale)Gli articoli 24, 26, 66, 78, 135, 136 del codice penale sono sostituiti dai seguenti: "Art. 24. - (Multa). - La pena della multa consiste nel pagamento allo Stato di una somma non inferiore a lire diecimila, né superiore a dieci milioni. Per i delitti determinati da motivi di lucro, se la legge stabilisce soltanto la pena della reclusione, il giudice può aggiungere la multa da lire diecimila a lire quattro milioni". |
|
Art. 102. - (Conversione delle pene pecuniarie principali per mancato pagamento) |
|
Art. 103. - (Mancato pagamento della pena pecuniaria per insolvibilità del condannato) |
|
Art. 103-bis - (Inapplicabilità delle misure alternative alla detenzione) |
|
Art. 103-ter - (Disposizioni applicabili) |
|
Art. 103-quater - (Disposizioni relative ai minorenni)La pena pecuniaria, anche sostitutiva, applicata per un reato commesso da persona minore di et� |
|
Art. 104. - (Nuovo testo degli articoli 163, 175 e 237 del codice penale)Gli articoli 163, 175 e 237 del codice penale sono sostituiti dai seguenti: "Art. 163. - (Sospensione condizionale della pena). - Nel pronunciare sentenza di condanna alla reclusione o all’arresto per un tempo non superiore a due anni, ovvero a pena pecuniaria che, sola o congiunta alla pena detentiva e ragguagliata a norma dell’articolo 135, sia equivalente ad una pena privativa della libertà personale per un tempo non superiore, nel complesso, a due anni, il giudice può ordinare che l’esecuzione della pena rimanga sospesa per il termine di cinque anni se la condanna è per delitto e di due a |
|
Art. 105. - (Lavoro sostitutivo) |
|
Art. 106. - (Esecuzione di pene pecuniarie) |
|
Art. 107. - (Esecuzione delle pene conseguenti alla conversione della multa o dell'ammenda) |
|
Art. 108. - (Inosservanza delle prescrizioni inerenti alle pene conseguenti alla conversione della multa o della ammenda)La mancata esecuzione delle pene consegue |
|
Art. 109. - (Mancata esecuzione dolosa di sanzioni pecuniarie) |
|
Art. 110. - (Abrogazione di norma)È abrogato l’articolo 49 della legge 26 luglio |
|
Art. 111. - (Disposizioni transitorie)Le norme sulla conversione delle pene pecuniarie si applicano ai reati commessi successivamente all’entrata in vigore della presente |
|
Art. 112. - (Perdono giudiziale)L’articolo 19 del regio decreto-legge 20 luglio 1934, n. 1404, convertito, con modificazioni, nella legge 27 maggio 1935, n. 835, |
|
Art. 113. - (Aumento delle pene pecuniarie)Le pene pecuniarie comminate per i reati previsti dal codice penale o dalle leggi speciali, nonché le sanzioni pecuniarie comminate per le infrazioni previste dal codice di procedura penale, aumentate per effetto della legge 12 luglio 1961, n. 603, so |
|
Art. 114. - (Aumento delle sanzioni amministrative pecuniarie)Le disposizioni dell’articolo precedente si applicano a tutte le sanzioni amministrative pecuniarie originariamente previste come |
|
Art. 115. - (Pene proporzionali)Le disposizioni degli articoli 113 e 114 non si applicano alle pene e sanzioni amministrative pecuniarie quando l’ammontare delle |
|
Art. 116. - (Nuovo testo degli articoli 196 e 197 del codice penale)Gli articoli 196 e 197 del codice penale sono sostituiti dai seguenti: "Art. 196. - (Obbligazione civile per le multe e le ammende inflitte a persona dipendente |
|
Art. 117. - (Persona civilmente obbligata per l’ammenda e per la multa)Tutte le disposizioni processuali relative alla persona civilmente obbligata per l’ammenda si intendono riferite anche alla person |
|
CAPO VI - DISPOSIZIONI IN MATERIA DI PENE ACCESSORIE, PRESCRIZIONE, OBLAZIONE, SOSPENSIONE CONDIZIONALE DELLA PENA E CONFISCA |
|
Art. 118. - (Modifiche dell’articolo 19 del codice penale, in materia di pene accessorie - Specie)I primi due commi dell’articolo 19 del codice penale sono sostituiti dai seguenti: "Le pene accessorie per i delitti sono: |
|
Art. 119. - (Modifiche dell’articolo 32 del codice penale in materia di interdizione legale)Il secondo ed il terzo comma dell’articolo 3 |
|
Art. 120. - (Nuove norme in materia di interdizione temporanea dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese e di incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione)Dopo l’articolo 32 del codice penale sono inseriti i seguenti articoli: "Art. 32-bis. - (Interdizione temporanea dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle impres |
|
Art. 121. - (Modifica dell’articolo 33 del codice penale in materia di condanna per delitto colposo)Il primo comma dell’articolo 33 del codice p |
|
Art. 122. - (Decadenza dalla potestà dei genitori e sospensione dal suo esercizio)L’articolo 34 del codice penale è sostituito dal seguente: |
|
Art. 123. - (Sospensione dall’esercizio degli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese)Dopo l’articolo 35 del codice penale è inserito il seguente: |
|
Art. 124. - (Applicazione provvisoria di pene accessorie)L’articolo 140 del codice penale è sostituito dal seguente: "Art. 140. - (Appl |
|
Art. 125. - (Modifica dell’articolo 157 del codice penale in materia di prescrizione e tempo necessario a prescrivere)Il numero 6 del primo comma dell’articolo 15 |
|
Art. 126. - (Oblazione nelle contravvenzioni punite con pene alternative)Dopo l’articolo 162 del codice penale è inserito il seguente: "Art. 162-bis. - (Oblazione nelle contravvenzioni punite con pene alternative). - Nelle |
|
Art. 127. - (Applicazione di norme)Le disposizioni dell’articolo 162-bi |
|
Art. 128. - (Obblighi del condannato)L’articolo 165 del codice penale è sostituito dal seguente: |
|
Art. 129. - (Inosservanza di pene accessorie)L’articolo 389 del codice penale è sost |
|
Art. 130. - (Modifiche dell’articolo 200 del codice di procedura penale in materia di impugnazione di ordinanze emesse in giudizio)Dopo il primo comma dell’articolo 200 del co |
|
Art. 131. - (Applicazione provvisoria di pene accessorie o di misure di sicurezza)L’articolo 301 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente: "Art. 301. - (Applicazione provvisoria |
|
Art. 132. - (Modificazioni dell’articolo 400 del codice di procedura penale in materia di provvedimenti per l’applicazione provvisoria di pene accessorie o di misure di sicurezza)Dopo l’ultimo comma dell’articolo 400 del |
|
Art. 134. - (Appello contro sentenze del pretore)L’articolo 512 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente: "Art. 512. (Appello contro sentenze del pretore). - C |
|
Art. 135. - (Appello contro sentenze del tribunale e della corte d’assise)L’articolo 513 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente: "Art. 513. - (Appello contro sentenze del tribunale e della corte di assise) |
|
Art. 136. - (Modifiche dell’articolo 522 del codice di procedura penale in materia di questioni di nullità) |
|
Art. 137. - (Modifiche dell’articolo 604 del codice di procedura penale in materia di provvedimenti da iscrivere nel casellario) |
|
Art. 138. - (Modifiche alle disposizioni di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale)Dopo l’articolo 48 delle disposizioni di attuazione del codice di procedura penale, approvate con regio decreto 28 maggio 1931, n. 602, sono inseriti i seguenti articoli: "Art |
|
Art. 139. - (Modifica dell’articolo 116 delle norme sugli assegni bancari, circolari e su titoli speciali dell’istituto di emissione, e dei Banchi di Napoli e di Sicilia)Nell’articolo 116 del regio decreto 21 dicembre 1933, n. 1736, dopo il primo comma è inserito il seguente: |
|
Art. 140. - (Disposizioni aggiuntive alle norme in materia di assegni bancari, circolari e su titoli speciali dell’istituto di emissione, e dei Banchi di Napoli e di Sicilia)Dopo l’articolo 116 del regio decreto 21 dicembre 1933, n. 1736, è inserito il seguente: |
|
Art. 141. - (Ulteriori disposizioni aggiuntive alle norme in materia di assegni bancari, circolari e su titoli speciali dell’istituto di emissione, e dei Banchi di Napoli e di Sicilia)Dopo l’articolo 123 del regio decreto 21 dicembre 1933, n. 1736, sono inseriti i seguenti articoli: "Art. 124. - All’ |
|
Art. 142. - (Modifiche al testo unico delle norme sulla circolazione stradale)Dopo l’articolo 80 del testo unico delle norme sulla circolazione stradale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393, modifica |
|
Art. 143. - (Disposizioni aggiuntive alla legge sulla disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope)Dopo l’articolo 80 della legge 22 dicembre 1975, n. 685, è inserito il seguente: |
|
Art. 144. - (Modifica alla legge recante norme per la tutela delle acque dall’inquinamento)Al terzo comma dell’articolo 21 della legge 10 m |
|
Art. 145. |
|
Art. 146. - (Norma di coordinamento)Ogniqualvolta nel codice penale o in altre leggi ricorre l’espressione "patria potestà", la medesima è sostituita dalla espressi |
|
Art. 147. - (Modifica dell’articolo 2638 del codice civile in materia di accettazione di retribuzione non dovuta da parte di amministratore giudiziario o commissario governativo)Il secondo comma dell’articolo 2638 del codi |
|
Art. 148. - (Disposizioni abrogative e di coordinamento)L’articolo 2641 del codice civile è abrogato. Quando nelle leggi speciali è richiamat |
Dalla redazione
- Edilizia e immobili
- Abusi e reati edilizi - Condono e sanatoria
- Urbanistica
Ingiunzione di pagamento per inottemperanza all'ordine di demolizione
- Giulio Tomasi
- Energia e risparmio energetico
Progettazione ecocompatibile di smartphone e tablet
- Energia e risparmio energetico
Etichettatura energetica di smartphone e tablet
11/12/2024
- Giurisprudenza casa: disturbo delle occupazioni o del riposo delle persone da Italia Oggi
- Concordato, dichiarazione integrativa anche per correggere errori o omissioni da Italia Oggi
- Ambiente, sì alla semplificazione delle valutazioni da Italia Oggi
- Fonti rinnovabili, interventi di interesse pubblico prevalente da Italia Oggi
- Patente a crediti vincolante solo per i nuovi appalti da Italia Oggi
- Danno da lesione per affidamento incolpevole nella Pa da Il Sole 24 Ore