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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
L. R. Friuli Venezia Giulia 05/12/2003, n. 18
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Testo coordinato con le modifiche introdotte da:
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- L.R. 09/12/2016, n. 21
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- L.R. 21/07/2006, n. 12
- L.R. 05/12/2005, n. 29
- L.R. 18/08/2005, n. 20
- L.R. 29/03/2005, n. 6
- L.R. 04/03/2005, n. 4
- L.R. 04/06/2004, n. 18
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Capo I - Interventi urgenti nel settore dell'industria |
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Art. 2 - (Interventi a favore della riattivazione di impianti idroelettrici)1. Nel rispetto della disciplina comunitaria per la tutela dell'ambiente che comprende, fra l'altro, le azioni concernenti le fonti di energia rinnovabili, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere contributi in conto capitale alle imprese industriali e di produzione di energia fino alla misura massima del 40 per cento della spesa ammissibile, per la riattivazione e la riqualificazione in funzione dei rilasci volti a garantire il livello di deflusso minimo vitale negli alvei sottesi di impianti idroelettrici situati sul territorio regionale, che utilizzano concessioni di piccole derivazioni d'acqua. 2. Le spese ammissibili sono rigorosamente limitate ai costi d'investimento supplementari sostenuti dall'impresa rispetto a quelli di un impianto di produzione di energia alimentato con fonti tradizionali avente la medesima capacità di produzione effettiva di energia. 3. Viene concessa una maggiorazione percentuale rispetto alla m |
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Art. 3 - (Modifica all'articolo 13 della legge regionale 30/2002 in materia di elettrodotti)1. Il comma 3 dell'articolo 13 della legge regionale 19 novembre 2002, n. 30 (Disposizio |
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Art. 4 - (Modifica all'articolo 8 della legge regionale 1/2003 in materia di organizzazione della Conferenza mondiale sulle nanotecnologie)1. Al comma 1 dell'articolo 8 della legge regi |
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Art. 5 - (Modifica alla legge regionale 2/1992 in materia di internazionalizzazione delle PMI)1. Il Capo VIII della legge regionale 20 gennaio 1992, n. 2 (Disciplina della programmazione della politica industriale. Nuove norme e provvedimenti di modifica ed integrazione degli strumenti di intervento), e successive modifiche, è sostituito dal seguente: "Capo VIII - Incentivi alle PMI per programmi pluriennali di promozione all'estero Art. 24 - (Contributi per l'attuazione dei programmi) 1. Allo scopo di promuovere e sviluppare il processo d'internazionalizzazione delle imprese, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere contributi per l'attuazione di programmi pluriennali di promozione all'estero, comprendenti un complesso organico di iniziative articolate su un arco temporale non inferiore a due anni, promossi da picc |
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Art. 6 - (Promozione all'estero di comparti produttivi)1. Al fine di promuovere e sviluppare la promozione all'estero di specifici comparti produttivi caratterizzati da elevati livelli qualitativi, perseguendo, tramite la valorizzazione del prodotto e l'informazione sullo stesso, anche la tutela del consumatore, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere contributi, in misura non superiore al 50 per cento della spesa ammissibile, entro il limite massimo di 300.000 euro, a consorzi o società consortili finalizzati alla promozione di tali specifici comparti. 2. I consorzi e le società consortili di cui al comma 1 non devono svolgere attività commerciale né avere fini di l |
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Art. 7 - (Fondo di garanzia con contabilità separata)1. I Consorzi di garanzia fidi tra piccole e medie imprese industriali e di servizio alla produzione sono autorizzati ad utilizzare una parte del fondo di garanzia erogato dall'Amministrazione regionale fino alla cifra di 800.000 euro, in un periodo di cinque anni, effettuando annualmente un singolo prelievo da comunicare all'Amministrazione regionale, per avviare la costituzione di un fondo di garanzia con contabilità separata, che può |
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Art. 8 - (Modifica all'articolo 4 della legge regionale 27/1999 in materia di composizione del Comitato di distretto)1. Alla lettera e) del comma 1 dell'articolo 4 |
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Art. 9 - (Modifica all'articolo 13 della legge regionale 11/2003)1. Al comma 3 dell'articolo 13 della legge regionale 30 aprile 2003, n. 11 (Disciplina generale in materia di innovazione), le parol |
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Capo II - Interventi urgenti nel settore dell'artigianato |
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Art. 11 - (Modifica all'articolo 23 della legge regionale 12/2002)1. Il comma 2 dell'articolo 23 della legge reg |
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Art. 12 - (Modifica all'articolo 26 della legge regionale 12/2002)1. Il comma 2 dell'articolo 26 della legge reg |
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Art. 13 - (Modifica all'articolo 28 della legge regionale 12/2002)1. Il comma 2 dell'articolo 28 della legge reg |
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Art. 14 - (Modifica all'articolo 31 della legge regionale 12/2002)1. Il comma 4 dell'articolo 31 della legge reg |
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Art. 15 - (Modifica all'articolo 44 della legge regionale 12/2002)1. Il comma 3 dell'articolo 44 della legge reg |
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Art. 16 - (Modifiche alla rubrica del capo VI del titolo IV e all'articolo 54 della legge regionale 12/2002)1. La rubrica del capo VI del titolo IV della legge regionale 12/2002 è sostituita dalla seguente: "Finanziamenti per sostenere l'artigianato artistico, tradizionale e dell'abbigliamento su misura". |
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Art. 17 - (Modifica all'articolo 60 della legge regionale 12/2002)1. Il comma 3 dell'articolo 60 della legge regionale 12/2002 è sos |
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Art. 18 - (Modifica all'articolo 75 della legge regionale 12/2002)1. Il comma 2 dell'articolo 75 della legge reg |
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Art. 19 - (Norma transitoria)1. Le società in accomandita semplice già iscritte all'albo di cui all'articolo 2 della legge regionale 24 febbraio 1970, n. 6 (No |
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Capo III - Interventi urgenti nel settore della cooperazione |
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Art. 20 - (Modifica dell'articolo 4 della legge regionale 28/1999) |
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Art. 21 - (Modifica all'articolo 5 della legge regionale 28/1999) |
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Art. 22 - (Sostituzione dell'articolo 8 della legge regionale 28/1999) |
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Art. 23 - (Norma transitoria) |
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Capo IV - Interventi urgenti nel settore del commercio |
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Art. 24 - (Modifica all'articolo 3 della legge regionale 8/1999) |
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Art. 25 - (Modifica all'articolo 5 della legge regionale 8/1999) |
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Art. 26 - (Modifica all'articolo 8 della legge regionale 8/1999) |
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Art. 27 - (Modifica all'articolo 11-bis della legge regionale 8/1999) |
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Art. 28 - (Modifiche all'articolo 13 della legge regionale 8/1999) |
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Art. 29 - (Sostituzione dell'articolo 16 della legge regionale 8/1999) |
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Art. 30 - (Modifiche all'articolo 24-bis della legge regionale 8/1999)1. N16 |
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Art. 31 - (Modifiche all'articolo 24 ter della legge regionale 8/1999) |
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Art. 32 - (Modifiche all'articolo 25 della legge regionale 8/1999) |
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Art. 33 - (Modifiche all'articolo 26 della legge regionale 8/1999 e norme transitorie) |
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Art. 34 - (Modifiche all'articolo 28 della legge regionale 8/1999) |
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Art. 35 - (Sostituzione dell'articolo 35 della legge regionale 8/1999) |
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Art. 36 - (Sostituzione dell'articolo 36 della legge regionale 8/1999) |
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Art. 37 - (Modifiche all'articolo 37 della legge regionale 8/1999) |
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Art. 38 - (Modifiche all'articolo 38 della legge regionale 8/1999) |
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Art. 39 - (Modifica all'articolo 41 della legge regionale 8/1999) |
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Art. 40 - (Applicabilità dell'articolo 13, comma 2, della legge regionale 8/1999 alla ZAU) |
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Art. 41 - (Deroghe alle prescrizioni Hc per il Comune di Amaro) |
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Art. 42 - (Modifiche all'articolo 9 della legge regionale 13/1992) |
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Art. 43 - (Modifica all'articolo 13 della legge regionale 13/2000) |
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Art. 44 - (Modifica all'articolo 8 della legge regionale 13/2002) |
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Art. 45 - (Prescrizioni urbanistiche in materia di commercio) |
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Art. 46 - (Modifica dell'articolo 6 della legge regionale 14/2003 in materia di rimborso anticipato di obbligazioni del Mediocredito del Friuli -Venezia Giulia SpA)1. Al comma 39 dell'articolo 6 della legge regionale 20 agosto 2003, n. 14 (Assestamento del bilancio 2003 e del bilancio pluriennale per gli anni 2003-2 |
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Art. 47 - (Sportello unico) |
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Capo V - Interventi urgenti nel settore del turismo |
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Art. 49 - (Contributi al Comitato regionale dell’Unione nazionale Pro Loco d’Italia - Friuli Venezia Giulia (UNPLI)) |
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Art. 50 - Art. 54 Omissis
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Art. 55 |
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Art. 56 |
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Art. 58 |
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Art. 59 |
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Art. 60 |
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Art. 61 - Art. 66 Omissis
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Art. 68 - (Modifica all'articolo 23 della legge regionale 12/2003)1. Il comma 17 dell'articolo 23 della legge re |
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Art. 69 - (Sostituzione dell'articolo 8 della legge regionale 44/1985)1. L'articolo 8 della legge regionale 23 agosto 1985, n. 44 (Altezze minime e principali requisiti igienico-sanitari dei locali adibiti ad abitazione, uffici pubblici e privati ed alberghi), è sostituito dal seguente: "Art. 8 - (Superfici minime abitabili delle camere da letto e delle unità abitative delle strutture ricettive alberghiere) 1. Le superfici minime a |
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Art. 70 - (Sostituzione dell'articolo 8-bis della legge regionale 44/1985)1. L'articolo 8-bis della legge regionale 44/1985, come inserito dall'articolo 23, comma 16, della |
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Art. 71 - (Inserimento dell'articolo 8 ter nella legge regionale 44/1985)1. Dopo l'articolo 8-bis della legge regio |
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Capo VI - Disposizioni in materia di sicurezza sul lavoro |
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Art. 73 - (Disposizioni in materia di sicurezza sul lavoro)1. N41 La concessione di contributi alle imprese da parte della Regione o da enti o società da questa partecipati è subordinata all'autocertificazione, di data non antecedente a sei mesi rispetto alla presentazione della domanda, da allegare all'istanza di contributo e resa dal legale rappresentante |
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Capo VII - Interventi urgenti per l'attivazione degli asili nido e micro-nidi nei luoghi di lavoro
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Art. 74 - (Standard minimi organizzativi dei micro-nidi nei luoghi di lavoro) |
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Art. 75 - (Priorità) |
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Capo VIII - Interventi urgenti a favore delle imprese danneggiate da eventi calamitosi
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Art. 76 - (Tipologie d'intervento)1. L'Amministrazione regionale interviene a favore delle imprese dei settori industria, artigianato, commercio, turismo e servizi danneggiate direttamente o indirettamente dall'alluvione del 29 agosto 2003 e localizzate nei comuni di Chiusaforte, Dogna, Malborghetto Valbruna, Moggio Udinese, Pontebba, Resiutta e Tarvisio. 2. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere finanziamenti ai Consorzi di garanzia fidi dei settori industria, artigianato, commercio, turismo e servizi della provincia di Udine finalizzati al rilascio di garanzie a favore delle imprese di cui al comma 1, a fronte di contratti di mutuo e/o di leasing relativi ad interventi connessi al ripristino e sviluppo delle proprie attività. 3. Gli interventi di cui al comma 2 possono in via straordinaria, anche tenuto presente quanto stabilito dall'articolo 9, comma 4, della legge regionale 25 gennaio 2002, n. 3 (Legge finanziaria 2002), in tema di controgaranzie, raggiungere il 90 per cento della garanzia richiesta. 4. L'Amministrazione regionale è autorizzata a conferire al Fondo di rotazione a favore delle imprese artigiane del Friuli Venezia Giulia di cui all'articolo 45 della legge regionale 12/2002, di seguito denominato Fondo, somme da destinare alla concessione di finanziamenti alle imprese artigiane di cui al comma 1, per interventi di ripristino e sviluppo dei beni aziendali distrutti o danneggiati. 5. Tali somme costituiscono una gestione separata nell'ambito del Fondo e sono utilizzate per la concessione di finanziamenti a tasso zero per la durata massima di quindici anni, a copertura totale dell'investimento aziendale. |
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Capo IX - Disposizione finale |
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Art. 77 - (Sospensioni degli effetti di disposizioni concernenti aiuti notificate alla Commissione dell'Unione europea)1. Gli effetti delle disposizioni contenute all'articolo 1, notificate alla Commissione dell'Unione europea unitamente ai relativi schemi di regolamento di esecuzione, ai sensi dell'articolo 88, paragrafo 3, del Trattato che istituisce la Comunità europea e second |
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