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D. Min. Ambiente e Tutela Terr. e Mare 06/07/2016

Recepimento della direttiva 2014/80/UE della Commissione del 20 giugno 2014 che modifica l'allegato II della direttiva 2006/118/CE del Parlamento europeo e del Consiglio sulla protezione delle acque sotterranee dall'inquinamento e dal deterioramento.
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[Premessa]



IL MINISTRO DELL’AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE


Vista la direttiva 2006/118/CE del Parlamento europeo e del Consiglio sulla protezione delle acque sotterranee dall’inquinamento e dal deterioramento del 12 dicembre 2006 e, in particolare, l’allegato II;

Vista la direttiva 2014/80/UE della Commissione che modifica l’allegato II della dirett

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Art. 1. - Modifiche all’allegato 1 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni

1. La lettera B, «Buono stato chimico delle acque sotterranee» parte A dell’allegato 1 della parte terza del citato decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 R, è sostituita dalla seguente:

B. ACQUE SOTTERRANEE

Buono stato delle acque sotterranee


Parte A - Buono stato chimico

Nella tabella 1 è riportata la definizione di buono stato chimico delle acque sotterranee.


Tabella 1- definizione del buono stato chimico


Elementi

Stato Buono

Generali

La composizione chimica del corpo idrico sotterraneo è tale che le concentrazioni di inquinanti:

- non presentano effetti di intrusione salina;

- non superano gli standard di qualità ambientale di cui alla tabella 2 e i valori soglia di cui alla tabella 3 in quanto applicabili;

- non sono tali da impedire il conseguimento degli obiettivi ambientali di cui agli articoli 76 e 77 del decreto n. 152 del 2006 per le acque superficiali connesse né da comportare un deterioramento significativo della qualità ecologica o chimico di tali corpi né da recare danni significativi agli ecosistemi terrestri direttamente dipendenti dal corpo idrico sotterraneo.

Conduttività

Le variazioni della conduttività non indicano intrusioni saline o di altro tipo nel corpo idrico sotterraneo.


A.1 - Standard di qualità

Nella tabella 2 sono inclusi gli standard di qualità individuati a livello comunitario.


Tabella 2 - Standard di qualità


PARAMETRO

Standard di qualità

Nitrati

50 mg/L

Sostanze attive nei pesticidi, compresi i loro pertinenti metaboliti, prodotti di degradazione e di reazione *

0,1 μg/L

0,5 μg/L (totale) **


* Per pesticidi si intendono i prodotti fitosanitari e i biocidi, quali definiti all’art. 2, rispettivamente del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, e del decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 174.

** «Totale» significa la somma di tutti i singoli pesticidi individuati e quantificati nella procedura di monitoraggio, compresi i corrispondenti metaboliti e i prodotti di degradazione e reazione.


- I risultati dell’applicazione degli standard di qualità per i pesticidi ai fini del presente decreto non pregiudicano i risultati delle procedure di valutazione di rischio prescritte dal decreto, n. 194 del 1995 dal decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290, e dal decreto n. 174 del 2000.

- Quando per un determinato corpo idrico sotterraneo si considera che gli standard di qualità in materia possono impedire il conseguimento degli obiettivi ambientali specificati agli articoli 76 e 77 del decreto n. 152 del 2006 per i corpi idrici superficiali connessi o provocare un deterioramento significativo della qualità ecologica o chimica di tali corpi o un danno significativo agli ecosistemi terrestri direttamente dipendenti dal corpo idrico sotterraneo sono stabiliti valori soglia più severi conformemente all’art. 3 del decreto legislativo 16 marzo 2009, n. 30 e al presente allegato.

I programmi e le misure richiesti in relazione a tali valori soglia si applicano anche alle attività che rientrano nel campo di applicazione dell’art. 92 del decreto n. 152 del 2006.


A.2 - Valori soglia ai fini del buono stato chimico

1. Il superamento dei valori soglia di cui alla tabella 3, in qualsiasi punto di monitoraggio è indicativo del rischio che non siano soddisfatte una o più condizioni concernenti il buono stato chimico delle acque sotterranee di cui all’art. 4, comma 2, lettera c, punti 1, 2 e 3 del decreto legislativo 16 marzo 2009, n. 30.

I valori soglia di cui alla tabella 3 si basano sui seguenti elementi: l’entità delle interazioni tra acque sotterranee ed ecosistemi acquatici associati ed ecosistemi terrestri che dipendono da essi; l’interferenza con legittimi usi delle acque sotterranee, presenti o futuri; la tossicità umana, l’ecotossicità, la tendenza alla dispersione, la persistenza e il loro potenziale di bioaccumulo.


Tabella 3 - Valori soglia da considerare per la valutazione dello stato chimico delle acque sotterranee


PARAMETRO

Numero Chemical Abstracts Service (CAS)

VALORI SOGLIA

(μg L-1)

VALORI SOGLIA*

(μg L-1) (interazione acque superficiali)

ELEMENTI IN TRACCIA




Antimonio

7440-36-0

5


Arsenico

7440-38-2

10


Boro

7440-42-8

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Art. 2. - Clausola di invarianza finanziaria

Dall’attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri

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