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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
D. Min. Sviluppo Econ. 11/05/2016
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Testo coordinato con le modifiche introdotte da:
- D. Min. Sviluppo Econ. 02/09/2019
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[Premessa]IL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO Visto il decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, recante «codice delle comunicazioni elettroniche», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 215 del 15 settembre 2003 e successive modificazioni; Vista la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante «Istituzione dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 177 del 31 luglio 1997 e successive modificazioni; Visto il decreto legislativo n. 82/2005 «Codice dell’amministrazione digitale» ed, in particolare, l’art. 59 che ha istituito, presso l’Agenzia per l’Italia digitale, il Repertorio nazionale dei dati territoriali (RNDT) le cui finalità sono quelle di «agevolare la pubblicità dei dati di interesse generale, disponibili presso le pubbliche amministrazioni a livello nazionale, regionale e locale»; Visto il decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, recante «Misure urgenti per l’apertura dei cantieri, la realizzazione delle opere pubbliche, la digitalizzazione del Paese, la semplificazione burocratica, l’emergenza del dissesto idrogeologico e per la ripresa delle attività produttive», convertito, con modificazioni, nella legge 11 novembre 2014, n. 164, ed in particolare l’art. 6 -ter concernente le disposizioni per l’infrastrutturazione degli edifici con impianti di comunicazione elettronica; Vista la direttiva 2014/61/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 15 maggio 2014 recante misure volte a ridurre i costi dell’installazione di reti di comunicazione elettronica ad alta velocità, che indica come per gli operatori delle ret |
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Art. 1. - Finalità e definizioni1. Al fine di incentivare gli investimenti infrastrutturali sulla rete a banda ultralarga, in accordo con gli obiettivi dell’Agenda digitale europea e la strategia italiana per la banda ultralarga, il presente decreto, ai sensi di quanto previsto dall’art. 4, comma 1, del decreto legislativo 15 febbraio 2016, n. 33, di cui in premessa, stabilisce le regole tecniche per la definizione del contenuto del Sistema informativo nazionale federato delle infrastrutture (di seguito, SINFI), le modalità’ di prima costituzione, di raccolta, di inserimento e di consultazione dei dati, nonché le regole per il successivo aggiornamento, lo scambio e la pubblicità dei dati territoriali detenuti dalle singole amministrazioni competenti, dagli altri operatori di rete e da ogni proprietario o gestore di infrastrutture fisiche funzionali ad ospitare reti di comunicazione elettronica. |
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Art. 2. - SINFI1. Nel SINFI sono contenute e rese accessibili tutte le informazioni relative alle infrastrutture come definite dall&rsquo |
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Art. 3. - Obblighi e modalità operative1. Fatte salve le modalità di alimentazione delle diverse banche dati, contenenti informazioni relative alle infrastrutture di cui all’art. 1, comma 2, lettere c) e d), tutti i dati riguardanti le suddette infrastrutture, specificati nell’allegato A, devono essere resi disponibili in formato dati, di tipo aperto ed int |
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Art. 4. - Modalità organizzative1. Il Ministero, quale soggetto gestore del SINFI, può sottoscrivere Accordi di programma con le amministrazioni che contribuiscono alla costituzione ed aggiornamento dello stesso SINFI senza nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato. |
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Art. 5. - Altre disposizioni1. A far data dal novantesimo giorno dalla p |
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Art. 6 - Consultazione e accesso al SINFI1. Le informazioni raccolte nel Sinfi ai sensi del decreto legislativo 15 febbraio 2016, n. 33 relative alle reti pubbliche di comunicazioni e alle altre infrastrutture fisiche, funzionali ad ospitare reti di comunicazione elettronica ad alta velocità, ad eccezione dei cavi, compresa la fibra inattiva, e degli elementi di rete utilizzati per la fornitura delle acque destinate al consumo umano, sono rese consultabili e accessibili da Infratel Italia S.p.a. secondo le modalità definite dal presente decreto. 2. La consultazione e l’accesso alle informazioni di cui al comma 1 sono consentiti anche laddove le reti pubbliche di comunicazioni e le altre infra |
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Art. 7 - Soggetti legittimati alla consultazione e all’accesso1. La consultazione e l’accesso alle informazioni raccolte nel Sinfi sono consentite agli operatori di rete di cui all’art. 2, comma 1, lettera b) del decreto legislativo 15 febbraio 2016, n. 33, alle pubbliche amministrazioni e ad altri soggetti che ne facciano richiesta e ne abbiano interesse. Sono a tal fine attribuiti profili differenziati in funzione dei livelli di accesso e consultazione riconosciuti, in base all’obiettivo specifico della richiesta, a ciascuna di tali categorie di soggetti. |
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Art. 8 - Riservatezza |
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Allegato A1. Premesse I dati catalogati nel SINFI comprendono elementi del soprasuolo e elementi del sottosuolo i cui contenuti si riferiscono a: reti di telecomunicazione; reti elettriche; reti di approvvigionamento idrico; rete di smaltimento delle acque; reti del gas; reti per il teleriscaldamento; oleodotti; reti per la pubblica illuminazione; siti radio di operatori TLC o di emittenti radio-televisive; infrastrutture ad uso promiscuo. Sono, inoltre, inseriti nel sistema i dati relativi agli edifici equipaggiati con un’infrastruttura fisica passiva interna multiservizio (cd edifici UBB Ready ovvero edifici infrastrutturati ai sensi dell’art. 6 -ter del decreto-legge 133 del 2014) nonché gli edifici scolastici di cui all’accordo del 27 Ottobre 2015 tra Ministero dello Sviluppo Economico e Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca. 2. Modello dati e base cartografica La definizione del modello dati e della base cartografica di riferimento per la realizzazione del SINFI deriva da quanto previsto dall’art. 59 del Codice dell’amministrazione digitale (CAD), relativamente ai dati territoriali. Il modello dati del SINFI comprende elementi del soprasuolo e del sottosuolo modellati secondo le regole tecniche descritte sinteticamente nei paragrafi successivi, le regole complete cui il SINFI è soggetto sono pubblicate sul portale del Repertorio Nazionale dei dati territoriali. Per la definizione del modello dati per il soprasuolo si fa riferimento alle «regole tecniche per la definizione delle specifiche di contenuto dei database Geotopografici», adottate con decreto ministeriale del 10 novembre 2011. Per la definizione del modello dati per il sottosuolo si fa riferimento alla «regole tecniche per la definizione delle specifiche di contenuto delle reti di sottoservizi» in corso di adozione da parte dell’Agenzia per l’Italia Digitale. Nel contesto del modello dati così definito viene individuato un livello di obbligatorietà proprio del «SINFI», che deve essere necessariamente implementato per garantire l’omogeneità su base nazionale, oltre ad un insieme di elementi informativi opzionali che rappresentano la «specifica estesa». Seguendo la logica delle regole tecniche, anche il modello dati del SINFI, rappresenta una specifica di tipo concettuale: definisce, cioè, l’organizzazione, i contenuti, le primitive geometriche, le codifiche, ecc.., senza entrare nel merito delle modalità implementative (formato dati, ambienti di sviluppo, ecc..) di produzione e gestione dei dati stessi. Il modello dati del SINFI è stato prodotto utilizzando gli strumenti propri della GeoUML methodology (sviluppati in ambito CISIS, in collaborazione con il Politecnico di Milano e disponibili in modalità open-source). In particolare, la componente GeoUML Catalogue può rappresentare un valido supporto in fase di gestione e implementazione delle regole tecniche. Con riferimento alla precisione geometrica dei dati che popoleranno il SINFI, vista l’eterogeneità dei soggetti coinvolti, si prevede l’implementazione di un sistema in grado di gestire dati geografici multiscala. Con riferimento agli elementi del soprasuolo, i livelli di approfondimento previsti saranno i seguenti: scala 1/2k – in ambito urbano scala 5/10k in ambito extraurbano Per quanto riguarda la componente geodetica, in conformità a quanto previsto dal DM 10 novembre 2011, il SINFI adotta il «sistema di riferimento geodetico nazionale» costituito dalla realizzazione ETRF2000 all’epoca 2008.0 – del Sistema di riferimento geodetico europeo ETRS89, ottenuta nell’anno 2009 dall’Istituto Geografico M |
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