Rivista online e su carta in tema di
- Opere e lavori privati e pubblici
- Edilizia e urbanistica
- Professioni tecniche
ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis

D. Min. Ambiente e Tutela Terr. e Mare 29/07/2015, n. 230
D. Min. Ambiente e Tutela Terr. e Mare 29/07/2015, n. 230
D. Min. Ambiente e Tutela Terr. e Mare 29/07/2015, n. 230
Scarica il pdf completo | |
---|---|
[Premessa]IL MINISTRO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE Vista la legge 8 luglio 1986, n. 349, recante “Istituzione del Ministero dell'ambiente e norme in materia di danno ambientale” e, in particolare, l'articolo 5, comma 2; Vista la legge 6 dicembre 1991, n. 394, recante “Legge quadro sulle aree protette”, e, in particolare, gli articoli 1 e 11, comma 6; Considerato l'articolo 77, comma 1, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112; Visto l'articolo 35 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, come modificato dall'articolo 3 del decreto legislativo 6 dicembre 2002, n. 287; |
|
Art. 1.È approvato l'allegato Regolamento del Parco nazionale dell'Asinara che con le |
|
Art. 2.L'allegato Regolamento acquista efficacia novanta giorni dopo la pubblicazione nella |
|
ALLEGATO - REGOLAMENTO DEL PARCO NAZIONALE DELL'ASINARA |
|
Titolo I - Disposizioni generali |
|
Art. 1. - Oggetto1. Il presente Regolamento, redatto ai sensi dell'art. 11 della legge 6 dicembre 1991 n. 394 e successive modificazioni, disciplina l'esercizio delle attività consentite nel Parco Nazionale dell'Asinara, istituito con decreto del Presidente della Repubblica 3 ottob |
|
Art. 2. - Finalità1. Il presente Regolamento è finalizzato a garantire e promuovere in forma coo |
|
Art. 3. - Coordinamento con gli altri strumenti di pianificazione1. In coerenza con le finalità di cui all'art. 2 il presente Regolamento persegue gli obiettivi di tutela della biodiversità e di tutte le componenti ambientali, anche con riguardo al paesaggio, collocandosi nel quadro culturale delineato dalla Convenzione Europea del Paesaggio e accolto a livello nazionale con il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 “Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'art. 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137” e successive modificazioni e con la legge 9 gennaio 2006, n. 14 “Ratifica ed esecuzione della Convenzione europea sul paesaggio, fatta a Firenze il 20 ottobre 2000”. 2. Il presente Regolamento si raccorda con il sistema di obiettivi e indirizzi proposti a livello regionale nel Piano Paesaggistico Regionale della Regione Autonoma della Sardegna approvato con deliberazione della Giunta Regionale del 5 settembre 2006, n. 36/7 per il Primo Amb |
|
Art. 4. - Definizioni1. Ai fini del presente regolamento si forniscono le seguenti definizioni: a) “abbruciamento”, l'uso del fuoco per bruciare residui vegetali connessi all'esercizio delle attività agricole e forestali; b) “animale da compagnia”, ogni animale tenuto o destinato ad essere tenuto dall'uomo, in particolare presso il suo alloggio domestico, per suo diletto e compagnia; c) “armi”, con eccezione delle armi giocattolo, quelle di ogni specie, tipologia e classificazione (es. armi da guerra, tipo guerra, comuni da sparo, per uso caccia, per uso sportivo, per uso tiro a segno, ecc.) che tali sono considerate ai sensi della legge penale e delle altre leggi e regolamenti vigenti; d) “biodiversità”, la variabilità degli organismi viventi di tutte le fonti, incluse, tra l'altro, quelle terrestri, marine ed altri ecosistemi acquatici, nonché i complessi ecologici dei quali essi fanno parte, tra cui la diversità all'interno di ogni specie, tra le specie e degli ecosistemi; e) “bivacco”, sistemazione provvisoria per una notte all'aperto di escursionisti; f) “bicicletta con pedalata assistita”, velocipede alla cui azione propulsiva umana si aggiunge quella di un motore; g) “campeggio”, sosta all'aperto per più notti nel medesimo luogo con tende, camper o roulotte; h) “ecosistema”, complesso dinamico formato da comunità di piante, di animali e di microrganismi e dal loro ambiente non vivente le quali, grazie alla loro interazione, costituiscono un'unità funzionale; i) “escursionista”, fruitore della rete dei sentieri; l) “escursionismo”, attività motoria basata sul camminare nel territorio lungo percorsi (strade, sen |
|
Titolo II - Norme d'uso del territorio |
|
Capo I - Norme generali |
|
Art. 5. - Rispetto della quiete dell'ambiente naturale1. In tutto il territorio del Parco è vietata l'emissione di rumore e di luce in concentrazione tale da recare danno agli habitat naturali e alle specie animali e disturbo alla quiete dei luoghi; è vietato l'esercizio di attività rumorose o inquinanti, oltre i li |
|
Art. 6. - Salvaguardia della pulizia dei luoghi1. È vietato abbandonare qualsiasi tipo di rifiuto. Tutti i rifiuti prodotti d |
|
Art. 7. - Accensione di fuochi e abbruciamenti1. L'accensione di fuochi, al di fuori delle abitazioni, per cucinare vivande o usare bracieri portatili da barbecue e fornelli da campeggio è consentita esclusivamente nelle aree attrezzate appositamente individuate dall'Ente parco. 2. E' consentito nelle aree urbane e nelle immediate pertinenze degli edifici l'utilizzo di bracieri da barbecu |
|
Art. 8. - Difesa dagli incendi boschivi1. L'attività antincendio è esercitata sulla base delle indicazioni del Piano Antincendio Boschivo, redatto ogni anno in collaborazione tra l'Ente Parco e il Corpo Forestale di Vigilanza Ambientale e consiste in azioni di sorveglia |
|
Art. 9. - Campeggio e bivacco1. In tutto il territorio del Parco le attività di campeggio e di bivacco sono |
|
Art. 10. - Riprese fotografiche, video e cinematografiche1. Nel Parco sono consentite attività amatoriali di ripresa fotografica, cinematografica e televisiva. 2. Le riprese fotografiche, cinematografiche e televisive professionali, a scopo commerciale o con fini di lucro, salvo casi di prevalente interesse pubblico all'informazione, devono essere preventivamente autorizzate dall'Ente Parco. |
|
Art. 11. - Introduzioni ed attraversamento di armi ed esplosivi1. In tutto il territorio del Parco è vietata ai sensi dell'art. 11, comma 3, della legge 6 dicembre 1991, n. 394, e successive modificazioni, l'introduzione di armi, di esplosivi e di qualsiasi mezzo distruttivo o di cattura, fatto salvo quanto riportato nel presente articolo. 2. Sono consentiti l'introduzione e il trasporto delle armi ai seguenti soggetti: a) appartenenti ai Corpi Armati dello Stato nonché alle Forze di Polizia, sia ad ordinamento civi |
|
Art. 12. - Introduzione cani e gatti e altri animali da compagnia1. Nelle zone A, B e C è vietato introdurre cani, gatti e altri animali da compagnia. 2. L'accesso ai cani, ai gatti e ad altri animali da compagnia è consentito solo dai moli di Cala Reale e Cala d'Oliva. 3. Nelle Zone Urbane di Cala d'Oliva e Cala Reale è consentito introdurre cani esclusivamente nelle aree allestite, individuate allo scopo co |
|
Art. 13. - Attività di soccorso, sorveglianza e servizio1. In tutto il territorio del Parco sono consentite le attività di soccorso, s |
|
Capo II - Accesso e fruizione |
|
Art. 14. - Accesso1. L'accesso all'isola è consentito esclusivamente agli approdi di Fornelli, C |
|
Art. 15. - Accesso pedonale, con velocipedi, a cavallo e con mezzi a motore1. Nelle zone A non è consentito l'accesso. 2. Nelle zone B, C e D è consentito l'accesso, anche a scopo escursionistico, unicamente lungo i sentieri e i percorsi appositamente segnalati e lungo la viabilità indicata nel Piano del Parco, ed esclusivamente nelle ore diurne: |
|
Art. 16. - Accessibilità per anziani, disabili abili e bambini1. La fruizione del Parco da parte di anziani, diversamente abili e bambini è |
|
Art. 17. - Circolazione con mezzi motorizzati1. In tutto il territorio del Parco l'accesso e il transito con veicoli motorizzati sono consentiti es |
|
Art. 18. - Visite guidate1. Le visite guidate al Parco sono effettuate esclusivamente dalle Guide esclusive del Parco. 2. Le visite guidate possono essere effettuate a bordo di mezzi motorizzati espressamente autorizzati a tale scopo dall'Ente Parco e da operatori autorizzati, con l'accompagnamento di almeno una Guida esclusiva del Parco ed alle condizioni di cui agli articoli 19 e 20. |
|
Art. 19. - Servizi di visita al Parco1. Gli operatori interessati a svolgere attività di visite guidate di cui all'art. 18, comma 4, devono presentare apposita istanza per il rilascio dell'autorizzazione al transito dei mezzi motorizzati, mediante l'utilizzo della modulistica da ritirarsi presso gli Uffici del Parco e disponibile sul sito internet del Parco. 2. L'Ente Parco stabilisce annualmente, con autonomo provvedimento, emanato sulla base delle esigenze di tutela ambientale del Parco: a) il numero massimo degli operatori e dei mezzi autorizzabili; |
|
Art. 20. - Obblighi dei soggetti autorizzati al servizio di visita al Parco1. I soggetti autorizzati ai sensi dell'art. 19 del presente Regolamento devono obbligatoriamente compilare, per ciascuna visita, un apposito Registro presenze, rilasciato e vidimato dal Parco all'atto dell'emissione dell'autorizzazione. 2. I soggetti autorizzati di cui al comma 1 devono garantire il servizio anche con un solo passeggero a bordo del mezzo. 3. Il soggetto autorizzato deve annotare nel Registro: |
|
Art. 21. - Esercizio del volo1. Nel territorio del Parco è vietato l'esercizio del volo con qualsiasi velivolo, fatto salvo quanto stabilito dalle norme vigenti in materia aeronautica e sulla disciplina del volo e quanto previsto dal presente articolo. |
|
Art. 22. - Limitazioni all'accesso e alla fruizione1. L'Ente Parco, per sopravvenute esigenze di tutela ambientale o per ragioni di sicurezza, con apposito provvedimento, pu |
|
Titolo III - Norme per la conservazione della biodiversità e la tutela del paesaggio |
|
Capo I - Gestione degli habitat e delle specie di flora e fauna |
|
Sezione I - Siti della rete natura 2000 |
|
Art. 23. - Zone di Protezione Speciale, Siti di Interesse Comunitario e Zone Speciali di Conservazione1. Nelle porzioni dei siti della Rete Natura 2000 ricadenti nel territorio del Parco si applicano le disposizioni previste dal decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357, e successive modificazioni, ivi comprese le disposizioni in materia di valutazione di incidenza di cui all'art. 5 del sopraccitato decreto del Presidente della Repubblica. 2. Nelle porzioni dei siti della Rete Natura 2000 ricadenti nel territorio del Parco si applicano le misure di conserv |
|
Sezione II - Flora |
|
Art. 24. - Conservazione della Flora1. La conservazione della flora, laddove non diversamente disposto per gli obiettivi |
|
Art. 25. - Raccolta di specie vegetali1. Nel territorio del Parco, laddove consentita, la raccolta di flora spontanea e di prodotti del sottobosco è subordinata ad obiettivi generali di conservazione dell'integrità territoriale e degli equilibri degli ecosistemi. Gli effetti della raccolta sugli ecosistemi del Parco sono monitorati dall'Ente Parco attraverso indagini scientifiche al fine di verificare la compatibilità della raccolta con le finalità di conservazione. 2. Nella Zona A è vietata la raccolta della flora spontanea e dei prodotti del sottobosco. |
|
Art. 26. - Introduzione di specie vegetali1. In tutto il territorio del parco è vietata l'introduzione di specie allocto |
|
Sezione III - Funghi e tartufi |
|
Art. 27. - Raccolta di tartufi1. In tutto il territorio del Parco è vietata la raccolta dei tartufi. |
|
Art. 28. - Raccolta di funghi1. Nella Zona A è vietata la raccolta di funghi. 2. Fatto salvo quanto previsto all'art. 25, comma 1, del presente Regolamento, nelle zone B, C e D è consentita la raccolta di funghi previa autorizzazione dell'Ente Parco. 3. La raccolta dei funghi è consentita soltanto per le specie commestibili. E' vietata la raccolta dei funghi decomposti e di quelli tossici, nonché il danneggiamento o la distruzione di qualunque specie. 4. È vietata la raccolta di funghi nelle ore notturne comprese tra un'ora dopo il tramonto e un'ora prima della levata del so |
|
Sezione IV - Fauna |
|
Art. 29. - Gestione della fauna1. In tutto il territorio del Parco è vietato, salvo quanto previsto dal presente articolo, esercitare l'attività venatoria e catturare, uccidere, danneggiare e disturbare qualsiasi specie animale, nonché: a) perturbare le specie animali durante le fasi del ciclo riproduttivo o durante l'ibernazione, lo svernamento e la migrazione e nelle loro principali aree trofiche; b) distruggere o raccogliere le uova e i nidi nell'ambiente naturale; c) danneggiare o distruggere i siti di riproduzione o le aree di sosta. 2. Dai divieti di cui al comma 1 sono escluse le attività di studio e di ricerca espressamente autorizzate dall'Ente Parco, che stabilisce specie e quantitativi prelevabili, nonché gli interventi tecnici finalizzati alla conservazione e alla tutela ambientale di cui al presente articolo. 3. Durante la cova e l'allevamento dei piccoli nati è vietato effettuare fotografie o riprese cinematografiche non autorizzate agli uccelli selvatici inclusi nell'allegato II della Convenzione di Berna ratificata con legge 5 agosto 1981, n. 503. L'Ente Parco, per motivi particolari di professione o di ricerca scientifica può autorizzare persone nominativamente indicate ad effettuare le riprese. L'autorizzazione deve specificare la durata, il luogo, le specie, la distanza minima di avvicinamento al nido, le precauzioni da adottare per minimizzare il disturbo. La mancata osservanza delle prescrizioni comporta la revoca dell'autorizzazione. 4. L'ente Parco è tenuto a indennizzare i danni arrecati dalla fauna selvatica. La liquidazione e la corresponsione degli indennizzi avviene entro novanta giorni dal nocumento, secondo quanto previsto da apposito regolamento di prevenzione e indennizzo dei danni da fauna selvatica predisposto d |
|
Capo II - Difesa del suolo e dei corpi idrici, recupero dei valori geologici |
|
Art. 30. - Attività estrattive e minerarie1. Nel territorio del Parco è vietata l'apertura di cave, la demolizione di pa |
|
Art. 31. - Suolo1. Nel territorio del Parco le movimentazioni di terreno, ivi inclusi gli sbancamenti, livellamenti, rinterri, depositi anche temporanei di materiali e gli scavi, sono consentite, esclusivamente, previa autorizzazione dell'Ente Parco, se richieste da: a) normali operazioni connesse all'esercizio delle attivit |
|
Art. 32. - Corpi idrici1. Nel territorio del Parco è vietato deviare il corso di acque superficiali, scavare pozzi, eseguire lavor |
|
Capo III - Gestione agrosilvopastorale |
|
Art. 33. - Agroecosistemi1. Le attività agro-zootecniche sono consentite in porzioni limitate delle unità di paesaggio e delle unità urbane conformemente alle specifiche localizzaz |
|
Art. 34. - Pascolo1. Nel territorio del Parco è consentita l'attività di pascolo, ad escl |
|
Capo IV - Gestione delle trasformazioni del territorio |
|
Art. 35. - Pianificazione attuativa1. Gli interventi organici sulle unità urbane di cui al Piano del Parco devono essere preceduti, secondo quanto previsto dalle Norme di attuazione del Piano, da Piani Particolareggiati redatti dall'Ente Parco, d'intesa con il Comune di Porto Torres. 2. I piani particolareggiati, i cui contenuti sono indicati all'art. 13 della legge 17 agosto 1942, n. 1150, dovranno essere dotati dei seguenti elaborati: |
|
Art. 36. - Interventi edilizi1. Ogni intervento edilizio all'interno del Parco, consentito ai sensi dell'art. 35 comma 5, è subordinato al rilascio del nulla osta dell'Ente Parco, secondo quanto disposto al Titolo V. 2. Ciascun Progetto allegato all'istanza di nulla osta deve comprendere i seguenti documenti: |
|
Art. 37. - Interventi su edifici in Ambito Urbano1. Negli Ambiti Urbani, cosi come definiti dal Piano del Parco, sono ammessi gli interventi su edifici esistenti con i seguenti limiti: a) conservazione dell'aspetto esterno e dell'assetto distributivo interno; b) esclusione di incrementi volumetrici; c) conservazione delle caratteristiche tipologiche, architettoniche e dimensionali dell'esterno dell'edificio, nonché di elementi di valore storico-architettonico eventualmente presenti nell'organismo edilizio; d) rispetto delle destinazioni d'uso previste nel Piano del Parco; e) esclusione dell'installazione di impianti di condizionamento e/o di climatizzazione, pannelli solari e fotovoltaici in aderenza ai fronti esterni del fabbricato e sulle coperture; sono ammesse installazioni all'interno della sagoma dell'edificio oppure all'esterno dello stesso, in modo tale che l'impianto non possa interferire con la figuratività del manuf |
|
Art. 38. - Destinazioni d'uso in ambito urbano1. Sono consentite, all'interno degli ambiti urbani, le funzioni abitative di servizio e turistiche e i servizi direttamente loro connessi e le funzioni infrastrutturale. 2. Negli usi consentiti individuati dal Piano del Parco rientrano: a) Residenza di servizio: sono compresi gli alloggi, aventi caratt |
|
Art. 39. - Sistemazioni esterne in ambito urbano1. Negli Ambiti Urbani sono consentite le seguenti tipologie e modalità di intervento sugli elementi esterni: a) La manutenzione delle aree di pertinenza degli edifici e dei percorsi di accesso, ivi compresa la sistemazione del piano di calpestio e la manutenzione delle pavimentazioni esistenti, anche attraverso la sostituzione di materiali ed elementi incongrui, con il divieto di realizzare nuove superfici impermeabili. Le aree di pertinenza degli edifici, i percorsi interni alle proprietà, in caso di intervento, devono mantenere le connotazioni originarie; |
|
Art. 40. - Interventi su edifici in Ambito agricolo1. Negli Ambiti Agricoli delle unità urbane, così come definiti dal Piano del Parco, sono consentiti gli interventi sugli edifici esistenti nell'osservanza dei seguenti limiti: a) esclusione di incrementi volumetrici; b) conservazione delle caratteristiche tipologiche, architettoniche e dimensionali dell'edificio, con esclusione degli interventi di rinnovamento di parti strutturali che siano finalizzati al mantenimento e al consolidamento delle strutture originali, nonché conservazione di elementi di valore storico-architettonico eventualmente presenti nell'organismo edilizio; c) conservazione della destinazione d'uso prevista dal Piano del Parco |
|
Art. 41. - Interventi su edifici non ricadenti in Ambito urbano1. Negli edifici e nei manufatti situati all'esterno delle unità urbane sono c |
|
Art. 42. - Ruderi1. Gli edifici allo stato di rudere devono essere posti in sicurezza con opere minima |
|
Art. 43. - Attrezzature leggere e strutture temporanee1. È consentita la realizzazione di attrezzature leggere per il miglior utilizzo degli spazi esterni destinati al |
|
Art. 44. - Recinzioni1. Per particolari e momentanee esigenze operative e per aree circoscritte è c |
|
Art. 45. - Infrastrutture1. La realizzazione di nuovi impianti e reti tecnologiche è consentita solo se di tipo interrato. Nel caso di interventi di manutenzione di condotte per impianti tecnologici e reti di utenza ad uso pubblico e privato occorre dare priorità al loro interramento. 2. Relativamente all |
|
Art. 46. - Rete viaria1. Non è consentito tracciare nuove piste permanenti di servizio. La viabilità di servizio permanente esistente deve essere mantenuta con le caratteristiche attuali; vi possono essere praticate opere di ripulitura del piano stradale e opere di regimazione delle acque superficiali |
|
Art. 47. - Cartelli e insegne pubblicitarie1. Le insegne pubblicitarie e le affissioni a muro sono consentite nelle aree urbane, previa autorizzazione dell'Ente Parco per quanto di compete |
|
Titolo IV - Altre attività |
|
Capo I - Attività produttive sostenibili |
|
Art. 48. - Attività artigianali e commerciali1. Le attività artigianali, commerciali e di pubblico esercizio per la somministrazione di alimenti e bevande sono consentite nelle |
|
Art. 49. - Attività turistica1. Le imprese che intendono svolgere attività per il soggiorno e la circolazione del pubblico devono presentare all'Ente parco istanza di autorizzazione, corredata dai seguenti documenti: a) ragione s |
|
Art. 50. - Marchio e simbolo del Parco1. Ai sensi della legge 6 dicembre 1991, n. 394, e successive modificazioni, art. 14, comma 4, l'Ente Parco può promuovere attività economiche, sociali e commerciali presenti nel territorio del Parco e dell'area vasta contigua, sia attraverso proprio materiale sia attraverso la conces |
|
Capo II - Attività di ricerca scientifica, ricreativo sportive e culturali |
|
Art. 51. - Attività di ricerca scientifica1. Nel Parco la ricerca scientifica è consentita previa autorizzazione dell'Ente Parco. Essa può svolgersi anche con patrocinio dell'Ente Parco con o senza oneri finanziari a suo carico. 2. La richiesta di autorizzazione per lo svolgimento delle attività di ricerca scientifica deve contenere i curriculum vitae del ricercatore e degli eventuali collaboratori che partecipano attivamente alla ricerca, e una relazione esplicativa inerente a: a) tipo di attività e obiettivi della ricerca; |
|
Art. 52. - Attività di tirocinio universitario e tesi di laurea1. L'Ente Parco in accordo con i Dipartimenti universitari interessati, può stipulare apposita convenzione per lo svolgimento di tirocinio inerente il corso di laurea dei propri studenti e tesi di laurea. 2. Gli interessati ad attività di tirocinio universitario e tesi di laurea devono far pervenire dell'Ente Parco espressa richiesta a firma del relatore di tesi o tutor di tirocinio corredata da un sintetico programma di ricerca o in cui vengano precisati almeno i seguenti elementi: |
|
Art. 53. - Attività sportive e ricreative1. Le attività sportive sono consentite nelle zone nelle quali non sussistano motivi di contrasto con le esigenze di tutela dell'ambien |
|
Art. 54. - Attività di educazione ambientale e allo sviluppo sostenibile1. Nel Parco Nazionale dell'Asinara l'attività di educazione ambientale e allo sviluppo sostenibile è consentita previa autorizzazione dell'Ente Parco. L'attività può svolgersi anche con patrocinio dell'Ente Parco con o senza oneri finanziari a suo carico. L'istanza di autorizzazione per lo svolgimento dell'att |
|
Art. 55. - Occupazione giovanile, volontariato, comunità terapeutiche e servizio civile1. Sotto il controllo degli organi dell'Ente Parco e compatibilmente con le esigenze |
|
Titolo V - Nulla osta e autorizzazioni |
|
Art. 56. - Gestione generale dell'ecosistema e dei suoi componenti1. L'Ente Parco, nel rilasciare autorizzazioni per interventi e per attività sul territorio del Parco, nonché |
|
Art. 57. - Istanza di nulla osta1. Il rilascio di permessi di costruire, concessioni o altri provvedimenti e titoli abilitativi relativi ad interventi, impianti ed opere ed attività all'interno del territorio del Parco è subordinato al preventivo nulla osta di cui all'art. |
|
Art. 58. - Integrazioni documentali1. In caso di documentazione carente, insufficiente o incompleta il responsabile del procedimento ne dà comunicazione all'interessato, invitandolo ad integrare, entro trenta giorni dal ricevimento dell'invit |
|
Art. 59. - Conclusione del procedimento1. Il nulla osta è reso entro sessanta giorni dalla ricezione dell'istanza presentata completa in ogni sua parte. Il Presidente del Parco, entro sessanta giorni dalla richiesta, con comunicazione scritta al richiedente, può rinviare, per una sola volta, di ulteriori trenta giorni i termini di espressione del nulla osta. 2. Decorso |
|
Art. 60. - Valutazioni ambientali1. Per tutti gli interventi, le opere, progetti, piani e programmi da realizzarsi nel territorio del Parco, in considerazione dei possibili impatti sulle finalità di conservazione |
|
Art. 61. - Autorizzazione paesaggistica e tutela dei beni ambientali e paesaggistici1. Il territorio del Parco costituisce nel suo insieme un bene di interesse paesaggistico, ai sensi dell'art. 142 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, tutelato attraverso il Piano del Parco. 2. Al fine di scongiurare la distruzione o la modificazione dei valori paesaggistici del Parco, ai sensi dell'art. 146 del |
|
Art. 62. - Autorizzazioni1. Le autorizzazioni richieste all'Ente Parco per le varie attività pubbliche e private e a norma del presente Regola |
|
Titolo VI - Sanzioni |
|
Art. 63. - Sanzioni1. L'infrazione a qualsiasi norma in vigore all'interno del Parco Nazionale dell'Asinara e relativa al presente Regolamento, salvo che il fatto sia disciplinato diversamente o costituisca reato, è sanzionata ai sensi dell'art. 30, comma 2, della legge 6 dicembre 1991 n. 394 e successive modificazioni, secondo la procedura di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689. 2. |
|
Art. 64. - Contestazione e notificazione1. Quando possibile, la violazione deve essere contestata immediatamente tanto al trasgressore quanto alla persona che sia obbligata in solido al pagamento della somma dovuta per la violazione stessa. |
|
Art. 65. - Pagamento in misura ridotta1. E' consentito il pagamento di una somma in misura ridotta pari alla terza parte del ma |
|
Art. 66. - Provvedimenti del Direttore in materia di sanzioni1. Entro il termine di trenta giorni dalla data di contestazione o notificazione della violazione, gli interessati possono far pervenire al Direttore del Parco scritti difensivi e documenti e possono chiedere di essere sentiti dalla medesima Autor |
|
Titolo VI - Norme finali |
|
Art. 67. - Efficacia dei regolamenti provvisori1. Con l'entrata in vigore del presente Regolamento sono abrogati i seguenti provvedimenti: |
|
Regolamento del parco nazionale dell’Asinara - Annesso AParte di provvedimento in formato grafico |
|
Regolamento del parco nazionale dell’Asinara - Annesso BParte di provvedimento in formato grafico |
Dalla redazione
- Ambiente, paesaggio e beni culturali
- Beni culturali e paesaggio
- Appalti e contratti pubblici
- Partenariato pubblico privato
La sponsorizzazione nei contratti pubblici
- Enzo De Falco
- Beni culturali e paesaggio
- Ambiente, paesaggio e beni culturali
Le norme per la tutela degli alberi monumentali
- Alfonso Mancini
- Beni culturali e paesaggio
- Edilizia privata e titoli abilitativi
- Edilizia e immobili
- Ambiente, paesaggio e beni culturali
Manufatti leggeri, anche prefabbricati, temporanei e contingenti
- Redazione Legislazione Tecnica
- Ambiente, paesaggio e beni culturali
- Beni culturali e paesaggio
Il Restauratore dei beni culturali: figura, qualifica, attività riservate
- Dino de Paolis
- Appalti e contratti pubblici
- Ambiente, paesaggio e beni culturali
- Programmazione e progettazione opere e lavori pubblici
- Requisiti di partecipazione alle gare
- Beni culturali e paesaggio
I lavori pubblici su beni culturali
- Redazione Legislazione Tecnica
- Inquinamento atmosferico
- Ambiente, paesaggio e beni culturali
Omologazione veicoli leggeri
- Ambiente, paesaggio e beni culturali
- Inquinamento atmosferico
Dichiarazioni per l'immissione in commercio di idrofluorocarburi per il 2024
- Inquinamento atmosferico
- Ambiente, paesaggio e beni culturali
Autorizzazione impianti di combustione medi con potenza superiore a 5MW
- Ambiente, paesaggio e beni culturali
- Inquinamento atmosferico
Autorizzazione impianti di combustione medi con potenza pari o inferiore a 5MW
- Inquinamento atmosferico
- Ambiente, paesaggio e beni culturali
Limiti di emissione impianti di combustione medi con potenza superiore a 5MW
31/03/2023
- Appalti Pnrr, i comuni devono aggregarsi da Italia Oggi
- Codice appalti verso la Gazzetta Ma servirà poco ai progetti Pnrr da Il Sole 24 Ore
- Cessione crediti e villette: cambia ancora il calendario del superbonus da Il Sole 24 Ore
- Resta lo stop alle cessioni ma deroghe più estese da Il Sole 24 Ore
- Responsabilità limitabile per tutti da Il Sole 24 Ore
- Bonus da usare in dieci anni o da convertire in titoli di Stato da Il Sole 24 Ore
Guida al programma biennale acquisti e forniture e al programma triennale lavori
LA GESTIONE DELLE RICHIESTE DI ACCESSO NEGLI ORDINI E COLLEGI PROFESSIONALI
AGIBILITÀ E CIRCOLAZIONE DEGLI IMMOBILI
CODICE DELL’AMMINISTRAZIONE DIGITALE (CAD) E DEMATERIALIZZAZIONE ALLA LUCE DEI NUOVI ORIENTAMENTI AGID
IL DIRETTORE DELL'ESECUZIONE (DEC) NEI CONTRATTI DI SERVIZI E FORNITURE: INQUADRAMENTO, COMPITI E RESPONSABILITA’

Valutazioni e autorizzazioni ambientali e paesaggistiche

Progettare edifici passivi con materiali naturali

Benessere e sostenibilità nel recupero edilizio

Suolo, terreno, acqua ed ecosistema nel Piano regolatore
