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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
Par. Aut. Vigilanza Contratti Pubbl. 20/11/2013, n. 196
Par. Aut. Vigilanza Contratti Pubbl. 20/11/2013, n. 196
Istanza di parere per la soluzione delle controversie ex articolo 6, comma 7, lettera n.) del D.Lgs. n. 163/2006 presentata dal Comune di Condofuri (RC) – “Procedura aperta per l’appalto del servizio di manutenzione ordinaria degli impianti di pubblica illuminazione e degli impianti posti al servizio degli edifici di proprietà comunale – anno 2013” – Data di pubblicazione del bando: 31.12.2012 – Criterio di aggiudicazione: prezzo più basso – Importo a base d’asta: euro 11.300,00 – S.A.: Comune di Condofuri (RC).Art. 41, D.lgs. n. 163/2006 – Referenza bancaria e idoneità delle fatture di acquisto di attrezzature e mezzi a dimostrazione dei requisiti economico/finanziari dell’operatore economico. |
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[Premessa]Il Consiglio |
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Ritenuto in fattoIn data 19.02.2013 è pervenuta l’istanza indicata in epigrafe, con la quale il Comune di Condofuri (RC) ha sottoposto a questa Autorità, al fine di procedere all’apertura dell’offerta economica, la seguente richiesta di parere: “Le fatture di acquisto di attrezzature e mezzi che denotano la capacità tecnica della ditta a contrarre con l’amministrazione, in combinazione con l’unica certificazione bancaria, potrebbero essere considerate come documenti idonei, al fine di verificare la capacità economica dell’impresa, considerato che in ottemperanza al principio di cui all’art. 41, comma 3, del Codice dei contratti pubblici l‘operatore economico che presenti una sola referenza bancaria ha l’onere di dimostrare giustificati motivi in merito all’impossibilità di rispettare la previsione normativa…considerato anche che la suddetta ditta Morabi |
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Considerato in dirittoLe perplessità sollevate dalla S.A. riguardano la possibilità di considerare idonei i documenti fiscali (fatture di acquisto attrezzature e mezzi) presentati dall’operatore economico a sostegno della carenza di una delle due richieste referenze bancarie. Giova premettere che il bando di gara, tra i requisiti di partecipazione previsti al punto 22.4.3.a. prescrive, espressamente quale requisito di capacità economica e finanziaria, la “dichiarazione di almeno due istituti bancari o intermediari finanziari autorizzati ai sensi del d.lgs. 1 settembre 1993, n. 385”. Le referenze bancarie, come noto, costituiscono delle lettere di affidabilità con cui gli istituti di credito attestano, genericamente, di intrattenere rapporti di affidamento bancario con l’impresa. Si tratta, dunque, di dichiarazioni di scienza che offrono alla Stazione appaltante un indizio della solidità economica del concorrente. |
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Il Consiglioritiene, nei limiti di cui in motivazione, che le fatture di acquisto di attrezzature |
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