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L. R. Puglia 27/07/2001, n. 20

Norme generali di governo e uso del territorio.
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TITOLO I - PRINCIPI
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Art. 1 - (Finalità)

1. La Regione Puglia, in attuazione dei principi generali dell'ordinamento italiano e comunitario, nel rispetto delle leggi dello St

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Art. 2 - (Principi)

1. La presente legge assicura il rispetto dei principi di:

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TITOLO II - SOGGETTI DELLA PIANIFICAZIONE TERRITORIALE E URBANISTICA
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Art. 3 - (Pianificazione del territorio pugliese)

1. La pianificazione del territorio si articola nei livelli regionale, metropolitano, provinciale e comunale.

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TITOLO III - PROCESSO DI PIANIFICAZIONE TERRITORIALE REGIONALE
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Art. 4 - (Documento regionale di assetto generale)

1. La Giunta regionale, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, approva il Documento regionale di assetto generale (DRAG) in coerenza con i programmi, gli obiettivi e le suscettività socio-economiche del territorio.

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Art. 5 - (Procedimento di formazione e variazione del DRAG)

1. Per garantire il più ampio coinvolgimento della intera comunità regionale nella definizione dei programmi, obiettivi e suscettività socio-economiche del territorio, il Presidente della Giunta regionale convoca la Conferenza programmatica regionale, alla quale partecipano i rappresentanti dell'ANCI, dell'UPI e dell'UNCEM, le associazioni, le forze sociali, economiche e professionali.

2. Il Presidente della Giunta regionale, al fine della elaborazione dello schema di Documento, indice con proprio decreto una Conferenza di servizi, alla quale partecipano rappresentanti delle Amministrazioni statali, per acquisirne prev

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TITOLO IV - PIANIFICAZIONE TERRITORIALE PROVINCIALE
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Art. 6 - (Piano territoriale di coordinamento provinciale)

1. N2

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Art. 7 - (Procedimento di formazione e variazione del PTCP)

1. Il Presidente della Provincia, al fine della elaborazione dello schema di PTCP, indice una Conferenza di servizi, alla quale partecipano i rappresentanti delle Amministrazioni statali, delle Amministrazioni comunali, delle Comunità montane, delle Autorità di bacino, dei Consorzi di bonifica, per acquisirne previamente le manifestazioni di interesse.

2. Il Consiglio provinciale, su proposta della Giunta provinciale, adotta lo schema di PTCP.

3. Lo schema di PTCP è depositato presso la segreteria della Provincia. Dell'avvenuto deposito è dato avviso sul Bollettino ufficiale della Regione Puglia nonché su almeno due quotidiani a diffusione provinciale.

4. I Comuni possono presentare le loro proposte sullo schema di Piano entro sessanta giorni dalla data di avviso sul Bollettino ufficiale della Regione Puglia.

5. Le organizzazioni ambientaliste, socio-culturali, sindacali ed economico-professionali attive nel territorio provinciale possono proporre osservazioni allo schema di PTCP entro i termini di cui al comma 4.

6. Il Consiglio provinciale, entro i successivi sessanta giorni, si determina in ordine alle osservazioni pervenute nei t

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Art. 7-bis - (PTC della Città metropolitana di Bari)

N22

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TITOLO V - PIANIFICAZIONE URBANISTICA COMUNALE
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Art. 8 - (Strumenti della pianificazione urbanistica comunale)

1. La pianificazione urbanistica comunale si effettua mediante il Piano urbanistico generale (PUG) e i PUE.

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Art. 9 - (Contenuti del PUG)

1. Il PUG si articola in previsioni strutturali e previsioni programmatiche.

2. Le previsioni strutturali:

a) identificano le linee fondamen

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Art. 10 - (PUG intercomunale)

1. È facoltà dei Comuni procedere alla formazione di un PUG intercomunale.

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Art. 11 - (Formazione del PUG)

1. La Giunta comunale adotta un atto di indirizzo in cui vengono delineati gli obiettivi del PUG, in accordo con le finalità di cui all’articolo 1, indicando il programma di consultazioni e partecipazione da seguire tra la fase di approvazione delle delibere di indirizzo e il deposito del PUG, corredato degli elaborati necessari all’avvio contestuale della procedura di Valutazione ambientale strategica (VAS) ai sensi della legge regionale 14 dicembre 2012, n. 44 (Disciplina regionale in materia di valutazione ambientale strategica), il cui parere motivato deve essere deciso nel termine, perentorio e comprensivo di ogni richiesta integrativa comunque denominata, di 160 giorni dall’avvio della procedura. Nei comuni ricadenti all’interno del comprensorio di una comunità montana, l’atto di indirizzo deve prendere in considerazione le previsioni contenute nel piano pluriennale di sviluppo socio-economico in relazione al singolo Comune. All’atto di indirizzo si dà pubblicizzazione attraverso il sito istituzionale comunale e attraverso avviso di deposito pubblicato su tre quotidiani a diffusione provinciale nonché mediante manifesti affissi nei luoghi pubblici. N26

2. N27

3. N28

4. La Giunta comunale, sulla base dell’atto di indirizzo di cui al comma 1, propone al Consiglio comunale l’adozione del PUG. Il Consiglio comunale adotta il PUG e lo stesso è depositato press

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Art. 12 - (Variazione del PUG)

1. Il Comune procede alla variazione delle previsioni strutturali del PUG mediante lo stesso procedimento previsto dall'articolo 11.

2. La deliberazione motivata del Consiglio comunale che apporta variazioni alle previsioni programmatiche del PUG non è soggetta a verifica di compatibilità regionale, provinciale, metropolitana. N20

3. La deliberazione motivata del Consiglio comunale che apporta variazioni agli strumenti urbanistici generali vigenti non è soggetta ad approvazione regionale di cui alla legge regionale 31 maggio 1980, n. 56 (Tutela ed uso del territorio), o a verifica di compatibilità regionale, provinciale, metropolitana di cui alla presente legge quando la variazione deriva da:

a) verifica di perimetrazioni conseguenti alla diversa scala di rappresentazione grafica del piano;

b) precisazione dei tracciati viari derivanti dalla loro esecuzione;

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26376 12262618
Art. 13 - (Misure di salvaguardia)

1. Per il periodo di tre anni a decorrere dalla data di adozione del PUG, il Comune sospende ogni determinazione sulle domande di co

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Art. 14 - (Perequazione urbanistica)

1. Al fine di distribuire equamente, tra i proprietari interessati dagli interventi, i diritti edificatori attribuiti dalla pianific

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Art. 15 - (Piani urbanistici esecutivi)

1. Al PUG viene data esecuzione mediante PUE di iniziativa pubblica o di iniziativa privata o di iniziativa mista.

2. In relazione agli interventi in esso previsti, il PUE può assumere le finalità e gli effetti di uno o più piani o programmi, anche settoriali o tematici, attuativi dello strumento urbanistico generale, oppure previsti dalla vigente normativa statale o regionale, ivi compresi i programmi integrati di cui all'articolo 16 della legge 17 febbraio 1992, n. 179, i programmi di recupero urbano, di cui all'articolo 11 del decreto

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Art. 16 - (Formazione dei PUE)

1. I PUE possono essere redatti e proposti:

a) dal Comune;

b) dai proprietari che rappresentino, in base alla superficie catastale, almeno il 51 per cento degli immobili compresi entro il perimetro dell'area interessata. Il loro concorso è sufficiente a costituire il consorzio ai fini della presentazione al Comune della proposta di piano esecutivo e del relativo schema di convenzione;

c) dalle società di trasformazione urbana previste dalla normativa vigente.

2. Decorso il termine eventualme

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Art. 17 - (Efficacia del PUE)

1. La deliberazione di approvazione del PUE ha efficacia di dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità e urgenza degli int

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Art. 18 - (Rapporti fra PUG e PUE)

1. Il PUE può apportare variazioni al PUG qualora non incida nelle previsioni strutturali del PUG, ferma l'applicazione del procedi

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TITOLO VI - DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI
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Art. 19 - (Sospensione e revoca dei Programmi pluriennali di attuazione)

1. L'obbligo di formazione del programma pluriennale di attuazione dello strumento urbanistico generale è comunque sospeso sino all

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Art. 20 - (Norme di prima attuazione)

1. Gli strumenti comunali di pianificazione urbanistica già adottati alla data di entrata in vigore della presente legge sono approvati secondo le disposizioni stabilite dalla l.r. 56/1980.

2. Le varianti agli strumenti comunali di pianificazione urbanistica già adottate alla data di entrata in vigore della presente legge, fino all'approvazione delle stesse, seguono le disposizioni stabilite dalla l.r. 56/1980

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26376 12262627
Art. 21 - (Poteri sostitutivi)

N5

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Art. 22 - (Poteri di annullamento)

N6

IL CONTENUTO COMPLETO E' RISERVATO AGLI ABBONATI.
26376 12262629
Art. 23 - (Norme per il rilascio delle autorizzazioni in zone soggette a tutela paesaggistica)

N7

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Art. 24 - (Sistema informativo territoriale regionale)

N11

1. La Giunta regionale istituisce, presso l’Assessorato competente in materia di pianificazione e assetto del territorio, il Sistema informativo territoriale (SIT) al fine di elaborare un quadro conoscitivo comune e accessibile, funzionale alla formazione e gestione degli strumenti di tutela del territorio e della pianificazione regionale, provinciale, metropolitana e comunale.

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Art. 25 - (Abrogazioni e disposizioni finali)

1. Sono abrogate tutte le disposizioni incompatibili con la presente legge.

2. Per quanto non disciplinato dalla presente legge continuano ad applicarsi le disposizioni statali e regionali vigenti.

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