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Opere e lavori privati e pubblici - Edilizia
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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
L. P. Trento 09/03/2016, n. 2
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- L.P. 02/08/2017, n. 9
- L.P. 29/12/2016, n. 19
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CAPO I - Procedure di appalto e di concessione di lavori, servizi e forniture |
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Art. 1 - Oggetto e finalità1. Questa legge detta disposizioni in materia di contratti pubblici di lavori, servizi e forniture affidati dalle amministrazioni aggiudicatrici e dagli altri soggetti individuati dall'articolo 5, ai fini del recepimento nell'ordinamento provinciale, nei limiti delle competenze legislative provinciali, della direttiva 2014/23/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, e della direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sugli appalti pubblici e che abroga la |
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Art. 2 - Principi per l'aggiudicazione dei contratti pubblici1. L'affidamento e l'esecuzione dei contratti pubblici devono garantire la qualità delle prestazioni e si svolgono nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, tempestività e correttezza; l'affidamento, inoltre, deve rispettare i principi di libera concorrenza, parità di trattamento, non discriminazione, trasparenza, proporzional |
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Art. 3 - Centralità della progettazione1. Il progetto per la realizzazione di lavori o per l'acquisizione di forniture e di servizi rappresenta lo strumento principale per perseguire le finalità di questa legge. Il progetto assicura il migliore rapporto qualità/prezzo della prestazione di lavori, di servizi o di forniture e individua gl |
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Art. 4 - Ruolo della Provincia1. Per accrescere l'efficienza della spesa pubblica la Provincia promuove l'uniforme applicazione della normativa provinciale in materia di contratti pubblici da parte delle amministrazioni aggiudicatrici e degli altri soggetti che applicano tale normativa, anche attraverso l'osservatorio provinciale dei lavori pubblici e delle concessioni previsto dall'articolo 10 della legge provinciale sui lavori pubblici 1993, e l'Agenzia provinciale per gli appalti e i contratti, istituita dall' |
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Art. 4-bis - Sistema informatico provinciale per l'assolvimento degli obblighi informativi e di pubblicità in materia di contratti pubblici1. La Provincia, in attuazione dell'articolo 3, comma 8, recante disposizioni in materia di trasparenza, della legge provinciale 29 dic |
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Art. 4-ter - Capitolato generale |
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Art. 5 - Ambito di applicazione1. Le amministrazioni aggiudicatrici dei lavori, servizi e forniture sono: a) la Provincia autonoma di Trento; b) i comuni, le comunità e le loro forme associative o collaborative; c) gli altri enti pubblici non economici, gli organismi di diritto pubblico e tutti gli altri soggetti aggiudicatori individuati ai sensi della normativa statale, aventi sede legale nella provincia di Trento, e le associazioni, le unioni, i consorzi, comunque denominati, costituiti dai soggetti indicati da questo comma. 2. Questa legge e l |
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Art. 5-bis - Incentivi per funzioni tecniche1. Sono riconosciute retribuzioni incentivanti ai responsabili del procedimento, della predisposizione o del controllo delle procedure di gara, dell'esecuzione dei contratti pubblici, al presidente di gara e ai componenti della commissione tecnica. La contrattazione collettiva provinciale può individuare altre funzioni per il cui svolgimento sono riconosciute retribuzioni incentivanti ai sensi di questo comma. All'erogazione delle retribuzioni incentivanti sono destinate risorse in misura non superiore allo 0,50 per cento del valore stimato dell'appalto. N64 |
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Art. 7 - Suddivisione degli appalti in lotti1. Per favorire l'accesso delle microimprese, delle piccole e delle medie imprese agli appalti le amministrazioni aggiudicatrici suddividono gli appalti in lotti. I lotti sono parti di un lavoro, di un servizio o di una fornitura privi di autonomia funzionale, in quanto non fruibili direttamente e indipendentemente dalla realizzazione o dall'acquisizione di altri lavori, servizi o forniture. La suddivisione avviene su base quantitativa, in modo che l'entità dei singoli appalti corrisponda meglio alla capacità delle microimprese, delle piccole e delle medie imprese, o su base qualitativa, in relazione alle varie categorie e specializzazioni presenti o in relazione alle diverse successive fasi realizzative. Il progetto di lavori prevede la sola suddivisione in lotti su base qualitativa, secondo la disciplina dei lavori sequenziali previsti dall'articolo 3-bis della legge provinciale sui lavori pubblici |
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Art. 8 - Consultazioni preliminari di mercato1. Prima dell'avvio di una procedura di appalto le amministrazioni aggiudicatrici possono svolgere consultazioni di mercato ai fini della |
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Art. 10 - Disposizioni per la progettazione e gli incarichi relativi all'architettura e all'ingegneria1. Prima di procedere all'affidamento delle prestazioni di progettazione, l'amministrazione aggiudicatrice fissa le caratteristiche dei lavori, dei servizi o delle forniture oggetto della progettazione; inoltre indica l'importo della spesa complessiva presunta, suddiviso in lavori, servizi e forniture. 2. Tutte le progettazioni garantiscono il rispetto dei seguenti principi: a) rispondenza della progettazione alle prescrizioni funzionali ed economiche previste; b) correlazione di ciascuna singola voce del computo metrico estimativo agli elaborati grafici e alle specifiche tecniche. |
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Art. 11 - Contenuto dei contratti per gli incarichi relativi all'architettura e all'ingegneria1. L'amministrazione verifica la rispondenza tra le risorse offerte in sede di gara e quelle effettivamente impiegate, in particolare con riferimento all'impiego, da parte del contraente, delle risorse umane qualificate dedicate alla pr |
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Art. 12 - Concorsi di progettazione.1. Quando la progettazione riguarda lavori, servizi o forniture di particolare rilevanza sotto il profilo architettonico, ambientale, storico-artistico e conservativo o tecnologico, "l'amministrazione aggiudicatrice utilizza |
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Art. 12-bis - Disposizioni con finalità di tutela ambientale in materia di contratti pubblici |
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Art. 13 - Pubblicazione dei bandi di gara |
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Art. 15 - Criteri di selezione dei concorrenti |
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Art. 16 - Criteri di aggiudicazione1. Fatto salvo quanto previsto "dai commi 2, 3 e 4"N45, i contratti pubblici previsti da questa legge sono aggiudicati con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, come definita dall'articolo 17, comma 1. 2. "Quando l'importo stimato dall'amministrazione è superiore a quello previsto dall'articolo 21, comma 4, della legge sui contratti e sui beni provinciali 1990,"N35 sono aggiudicati esclusivamente sulla base dell'offerta economicamente più va |
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Art. 17 - Criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa1. L'offerta economicamente più vantaggiosa è individuata sulla base del prezzo o del costo, includendo il miglior rapporto qualità/prezzo. La qualità è determinata sulla base degli aspetti qualitativi, ambientali e sociali, connessi all'oggetto del contratto da affidare. Il regolamento di attuazione può stabilire il peso da attribuire alla componente economica, in relazione al diverso oggetto del contratto. "Il peso da attribuire alla componente economica non può comunque essere superiore al 30 per cento o, in caso di appalti ad alta intensità di manodopera, al 15 per cento. N99 2. N4 Quando una disposizione normativa determina la misura della remunerazione di taluni servizi o impone un prezzo fisso per determinate forniture, le offerte sono valutate esclusivamente sulla base della qualità. Allo stesso modo, per i servizi indicati nell'articolo 16, comma 2, lettera c), l'elemento relativo al prezzo può assumere la forma di un prezzo fisso, rispetto al quale i concorrenti competono solo in base alla qualità. In questi casi, in alternativa, le amministrazioni aggiudicatrici valutano anche il prezzo con ricorso a formule matematiche basate sulla riduzione del differenziale di punteggio all'aumentare dei ribassi, nei casi e con le modalità individuati dal regolamento di attuazione. 3. Con riferimento agli appalti, l'amministrazione aggiudicatrice indica nel bando di gara o nell'invito gli elementi di valutazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa e la ponderazione relativa attribuita a ciascuno di essi. Per ciascun elemento di valutazione prescelto sono individuati, se possibile, i sub-criteri e i sub-pesi o i sub-punteggi. La ponderazione può essere espressa prevedendo una forcella in cui lo scarto tra il minimo e il massimo risulta appropriato in considerazione della rilevanza dell'elemento per l'oggetto del contratto. Se la ponderazione non è possibile p |
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Art. 18 - Termini delle procedure di appalto e di concessione1. Per rendere le procedure più veloci e più efficaci, i termini per la partecipazione alle procedure di affidamento devono essere quanto più brevi possibili, senza però creare indebiti ostacoli all'accesso di operatori economici. I commi 4 e 5 di questo articolo e i principi desumibili dal comma 3 si applicano a tutte le procedure di affidamento, indipendentemente dall'importo. 2. Nelle procedure di affidamento di importo pari o superiore alla soglia comunitaria le amministrazioni aggiudicatrici applicano i tempi minimi previsti dalla normativa statale. Per l |
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Art. 19-bis - Semplificazione degli affidamenti a operatori economici abilitati al mercato elettronico1. Al fine dell'abilitazione al mercato elettronico provinciale, gli operatori economici rendono una dichiarazione ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrat |
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Art. 20-bis - Commissione tecnica e presidente di gara |
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Art. 21 - Composizione delle commissioni tecniche1. Ai fini della nomina dei componenti delle commissioni tecniche N73 la Provincia predispone un elenco telematico aperto di liberi professionisti, dipendenti pubblici e dipendenti delle amministrazioni aggiudicatrici indicate nell'articolo 5, suddiviso per ambiti di specializzazione. Con deliberazione della Giunta provinciale sono stabilite le mod |
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Art. 22 - Verifica dell'assenza dei motivi di esclusione e dei criteri di selezione ai fini della stipula del contratto1. L'operatore economico dichiara l'insussistenza dei motivi di esclusione e il possesso dei criteri di selezione specificati dal bando di gara o dalla lettera d'invito e allega la documentazione eventualmente richiesta. L'operatore economico che si affida alle capacità di altri soggetti è tenuto a presentare anche una dichiarazione attestante il ricorso all'avvalimento, la dichiarazione dell'impresa ausiliaria attestante l'insussistenza dei motivi di esclusione e il possesso dei requisiti oggetto di avvalimento. La dichiarazione attestante l'insussistenza dei motivi di esclusione e il possesso dei criteri di selezione è esaminata per l'aggiudicatario e per i concorrenti individuati per il controllo a campione ai soli fini delle verifich |
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Art. 25-bis - Termine dilatorio per la stipula del contratto1. Il contratto non può essere stipulato prima di trentacinque giorni dal |
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Art. 25-ter - Stipulazione del contratto in pendenza delle verifiche |
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Art. 26 - Disposizioni organizzative per il ricorso al subappalto1. L'amministrazione aggiudicatrice è tenuta a indicare nel progetto e nel bando di gara le singole prestazioni e, per i lavori, la categoria prevalente, con il relativo importo, e le ulteriori categorie relative a tutte le altre lavorazioni previste in progetto, anch'esse con il relativo importo. Tutte le prestazioni e lavorazioni, appartenenti a qualsiasi categoria, sono subappaltabili e affidabili in cottimo, ferme restando le particolari ipotesi di divieto di affidamento in subappalto previste dalla legge. "La fornitura e la posa in opera sono subappaltabili separatamente solo quando ciò è previsto negli atti di gara."N52 "Per l'individuazione della quota parte subappaltabile si applica la normativa statale in materia".N16 2. L'affidamento in subappalto o in cottimo è soggetto alle seguenti condizioni: a) che i concorrenti all'atto dell'offerta o, nel caso di varianti in corso di esecuzione, l'affidatario all'atto dell'affidamento abbiano indicato i lavori o le parti di opere oppure i servizi e le forniture o parti di servizi e forniture o le lavorazioni che intendono subappaltare e le relative categorie; b) che l'affidatario depositi presso l'amministrazione aggiudicatrice una copia autentica del contratto di subappalto condizionato al rilascio dell'autorizzazione, contestualmente alla richiesta di autorizzazione al subappalto, e della dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di collegamento, a norma |
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Art. 27 - Modifica dei contratti durante il periodo di validità1. La modifica dei contratti e degli accordi quadro durante il periodo di validità richiede l'esperimento di una nuova procedura di aggiudicazione del contratto di appalto o di concessione, fatta eccezione per le ipotesi previste dal comma 2. 2. I contratti e gli accordi quadro possono essere modificati senza una nuova procedura d'appalto nei casi seguenti: a) se le modifiche, a prescindere dal loro valore monetario, sono state previste nei documenti di gara iniziali in clausole chiare, precise e inequivocabili, quali, per esempio, clausole di revisione dei prezzi o opzioni. Queste clausole fissano la portata e la natura di eventuali modifiche od opzioni e le condizioni alle quali esse possono essere impiegate. Esse non apportano modifiche o opzioni che avrebbero l'effetto di alterare la natura generale del contratto o dell'accordo quadro; b) per lavori, servizi o forniture supplementari da parte del contraente originario che si sono resi necessari e non erano inclusi nel contratto iniziale, quando sono soddisfatte tutte le seguenti condizioni: 1) quando un cambiamento del contraente risulta impraticabile per motivi economici o tecnici, quali il rispetto dei requisiti di intercambiabilità o |
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Art. 28-bis - Disposizioni organizzative concernenti le proposte di partenariato pubblico - privato1. Le proposte di partenariato pubblico - privato che, ai sensi della normativa statale, sono destinate alle amministrazioni aggiudicatrici di cui all'articolo 5, comma 1, sono presentate all'Agenzia provinciale per gli appalti e contratti (APAC) con modalità esclusivamente telematiche. 2. L'APAC verifica il possesso dei requisiti di ordine generale |
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Art. 29 - Appalti e concessioni riservati1. Le amministrazioni aggiudicatrici possono riservare il diritto di partecipazione alle procedure di appalto e alle procedure di aggiudicazione |
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Art. 30 - Disposizioni in materia di affidamento di servizi sociali e altri servizi specifici |
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Art. 32 - Clausole sociali1. Negli affidamenti eseguiti sul territorio provinciale si applicano disposizioni economico-normative non inferiori a quelle previste dal contratto collettivo nazionale di lavoro di riferimento e dall'eventuale contratto integrativo provinciale. Le medesime condizioni devono essere garantite ai soci lavoratori dipendenti da società cooperative. Il contratto di riferimento è individuato dalla Giunta provinciale ", sentite le organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale e le rappresentanze provinciali degli imprenditori," N82 fra i contratti collettivi nazionali e rispettivi accordi integrativi territoriali "stipulati dalle associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale e applicati in via prevalente sul territorio provinciale, il cui ambito di applicazione sia strettamente connesso con l'attività oggetto dell'affidamento svolta dall'impresa anche in maniera prevalente" N83. La Giunta provinciale individua le voci a specificazione delle predette condizioni economico-normative, le modalità di maturazione e la gestione delle eventuali differenze retributive derivanti dall'applicazione del contratto collettivo nazionale di lavoro e dell'eventuale contratto integrativo provinciale di riferimento. N13 2. Avendo riguardo all'articolo 70 della direttiva 2014/24/UE, in tema di condizioni particolari di esecuzione del contratto per esigenze sociali, in caso di cambio di gestione nell'appalto di servizi, a esclusione di quelli aventi natura intellettuale e di quelli il cui importo stimato non supera quello previsto dall'articolo 21, comma 4, della legge sui contratti e sui beni provinciali 1990. la stazione appaltante prevede negli atti di gara l'obbligo per l'aggiudicatario di effettuare un esame congiunto con le organizzazioni sindacali provinciali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, con le rappresentanze sindacali aziendali e le rappresentanze sindacali unitarie, se presenti, "almeno trenta giorni prima dell'inizio dell'esecuzione dell'appalto" N83, per permettere di attuare un percorso finalizzato alla promozione della stabilità occupazionale e del livello retributivo complessivo del personale impiegato nella gestione usce |
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Art. 33 - Verifica della correntezza delle retribuzioni1. Il regolamento di attuazione di questa legge introduce misure volte a verificare la cor |
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CAPO II - Modificazioni della legge provinciale sui lavori pubblici 1993 |
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Art. 34 - Modificazioni dell'articolo 1 della legge provinciale sui lavori pubblici 19931. Nel comma 1 dell'articolo 1 della legge provinciale sui lavori pubblici 1993 le parole: "di cui all'articolo 2, comma 1," sono sostituite dalle seguenti: "indicati nell'articolo 5 della legge prov |
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Art. 35 - Modificazioni dell'articolo 1-ter della legge provinciale sui lavori pubblici 19931. Nel comma 5-bis dell'articolo 1-ter della legge provinciale sui lavori pubblici 1993 le parole: "dagli articoli 21, comma 1, e" sono sostituite dalle seguenti: "dall'articolo 12, comma 1, della legge provinciale recante "Recepimento della direttiva 2014/23/UE del |
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Art. 36 - Modificazione dell'articolo 2 della legge provinciale sui lavori pubblici 19931. Nel comma 3 dell'articolo 2 della legge provinciale sui lavori pubblici 1993 le parole: |
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Art. 37 - Modificazione dell'articolo 3-bis della legge provinciale sui lavori pubblici 19931. Il comma 1 dell'articolo 3-bis della legge provinciale sui lavori pubblici 1993 è sost |
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Art. 38 - Modificazione dell'articolo 4 della legge provinciale sui lavori pubblici 19931. Nel comma 1-bis dell'articolo 4 della legge provinciale sui lavori pubblici 1993 la par |
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Art. 39 - Modificazioni dell'articolo 6 della legge provinciale sui lavori pubblici 19931. Nel comma 1 dell'articolo 6 della legge provinciale sui lavori pubblici 1993 le parole: |
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Art. 40 - Modificazione dell'articolo 7 della legge provinciale sui lavori pubblici 19931. Nel comma 1 dell'articolo 7 della legge provinciale sui lavori pubblici 1993 le parole: |
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Art. 41 - Modificazione dell'articolo 17 della legge provinciale sui lavori pubblici 19931. Nel comma 1 dell'articolo 17 della legge provinciale sui lavori pubblici 1993 le parole |
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Art. 42 - Modificazioni dell'articolo 20 della legge provinciale sui lavori pubblici 19931. Nel comma 2 dell'articolo 20 della legge provinciale sui lavori pubblici 1993 le parole: "di cui all'articolo 2" sono soppresse. 2. Nel comma 5 dell'articolo 20 della legge provinciale sui lavori pubblici 1993 le parole: "L |
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Art. 43 - Modificazione dell'articolo 22 della legge provinciale sui lavori pubblici 19931. Nel comma 3 dell'articolo 22 della legge provinciale sui lavori pubblici 1993 la parola |
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Art. 44 - Modificazioni dell'articolo 23 della legge provinciale sui lavori pubblici 19931. I commi 1 e 6 dell'articolo 23 della legge provinciale sui lavori pubblici 1993 sono abrogati. 2. Il comma 2 dell'articolo 23 della legge provinciale sui lavori pubblici 1993 è sostituito dal seguente: "2. La garanzia a corredo dell'offerta può essere |
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Art. 45 - Modificazioni dell'articolo 23-bis della legge provinciale sui lavori pubblici 19931. Nel comma 5 dell'articolo 23-bis della legge provinciale sui lavori pubblici 1993 le pa |
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Art. 46 - Modificazione dell'articolo 26 della legge provinciale sui lavori pubblici 19931. Nel comma 2 dell'articolo 26 della legge provinciale sui lavori pubblici 1993 le parole |
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Art. 47 - Modificazioni dell'articolo 30 della legge provinciale sui lavori pubblici 19931. Nel comma 1 dell'articolo 30 della legge provinciale sui lavori pubblici 1993 le parole |
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Art. 48 - Modificazione dell'articolo 30.1 della legge provinciale sui lavori pubblici 19931. Nel comma 5 dell'articolo 30.1 della legge provinciale sui lavori pubblici 1993 le paro |
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Art. 50 - Modificazione dell'articolo 33 della legge provinciale sui lavori pubblici 19931. Nel comma 4 dell'articolo 33 della legge provinciale sui lavori pubblici 1993 le parole |
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Art. 52 - Modificazioni dell'articolo 36 della legge provinciale sui lavori pubblici 19931. Nel comma 2 dell'articolo 36 della legge provinciale sui lavori pubblici 1993 le parole |
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Art. 53 - Modificazione dell'articolo 38 della legge provinciale sui lavori pubblici 19931. Nel comma 1 dell'articolo 38 della legge provinciale sui lavori pubblici 1993 le parole |
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Art. 54 - Modificazioni dell'articolo 41 della legge provinciale sui lavori pubblici 19931. Nel comma 1 dell'articolo 41 della legge provinciale sui lavori pubblici 1993 le parole: "all'escussione della relativa cauzione provvisoria e alla segnalazione del fatto all'Auto |
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Art. 55 - Modificazione dell'articolo 46 della legge provinciale sui lavori pubblici 19931. Nel comma 1 dell'articolo 46 della legge provinciale sui lavori pubblici 1993 le parole |
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Art. 56 - Modificazione dell'articolo 46-bis della legge provinciale sui lavori pubblici 19931. Nel comma 1 dell'articolo 46-bis della legge provinciale sui lavori pubblici 1993 le pa |
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Art. 57 - Modificazione dell'articolo 48 della legge provinciale sui lavori pubblici 19931. Nel comma 1 dell'articolo 48 della legge provinciale sui lavori pubblici 1993 le parole |
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Art. 58 - Modificazioni dell'articolo 50-ter della legge provinciale sui lavori pubblici 19931. Nel comma 4 dell'articolo 50-ter della legge provinciale sui lavori pubblici 1993 le pa |
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Art. 59 - Modificazioni dell'articolo 50-quater della legge provinciale sui lavori pubblici 19931. Nel comma 4 dell'articolo 50-quater della legge provinciale sui lavori pubblici 1993 le parole: "previsto dall'articolo 39, comma 1, lettera b)" sono soppresse. 2. Nel comma 5 dell'articolo 50-quater della legge provinciale sui lavori pubblici 1993 le parole: "Oltre a quanto previsto dall'articolo 39, comma 1, lettera b)," sono soppr |
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Art. 60 - Modificazioni dell'articolo 50 duodevicies della legge provinciale sui lavori pubblici 1993.1. Nel comma 5 dell'articolo 50 duodevicies della legge provinciale sui lavori pubblici 19 |
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Art. 61 - Modificazione dell'articolo 54 della legge provinciale sui lavori pubblici 19931. Nella lettera b) del comma 1 dell'articolo 54 della legge provinciale sui lavori pubbli |
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Art. 62 - Modificazione dell'articolo 55 della legge provinciale sui lavori pubblici 19931. Nelle lettere a) e b) del comma 2 dell'articolo 55 della legge provinciale sui lavori p |
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Art. 63 - Modificazione dell'articolo 58 della legge provinciale sui lavori pubblici 19931. Nella lettera f) del comma 1 dell'articolo 58 della legge provinciale sui lavori pubbli |
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Art. 64 - Modificazioni dell'articolo 58.12 della legge provinciale sui lavori pubblici 19931. Nella lettera c) del comma 3 dell'articolo 58.12 della legge provinciale sui lavori pub |
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Art. 65 - Modificazione dell'articolo 58.14.1 della legge provinciale sui lavori pubblici 19931. Nel comma 8 dell'articolo 58.14.1 della legge provinciale sui lavori pubblici 1993 le p |
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Art. 66 - Modificazione dell'articolo 64 della legge provinciale sui lavori pubblici 19931. Dopo il comma 1 dell'articolo 64 della legge provinciale sui lavori pubblici 1993 è inserito il seguente: |
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CAPO III - Modificazioni della legge sui contratti e sui beni provinciali 1990 |
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Art. 67 - Modificazioni dell'articolo 18 della legge sui contratti e sui beni provinciali 19901. La lettera b) del comma 3, i commi 8, 12 e 12-bis dell'articolo 18 della legge provinci |
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Art. 68 - Modificazione dell'articolo 19 della legge sui contratti e sui beni provinciali 19901. Nel comma 2 dell'articolo 19 della legge sui contratti e beni provinciali 1990 le parol |
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Art. 69 - Modificazione dell'articolo 36-ter 1 della legge provinciale sui contratti e sui beni provinciali 19901. Nel comma 6 dell'articolo 36-ter 1 della legge sui contratti e sui beni provinciali 199 |
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Art. 70 - Modificazione dell'articolo 53 della legge sui contratti e sui beni provinciali 19901. Dopo il comma 1 dell'articolo 53 della legge provinciale sui contratti e sui beni pubblici 1990 è inserito il seguente: |
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CAPO IV - Inserimento dell'articolo 14-bis nella legge provinciale 4 ottobre 2012, n. 20 (Legge provinciale sull'energia 2012) |
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Art. 71 - Inserimento dell'articolo 14-bis nella legge provinciale sull'energia 20121. Dopo l'articolo 14 della legge provinciale sull'energia 2012 è inserito il seguente: "Art. 14-bis (Incentivazione dei soggetti privati per interventi di riqualificazione dei condomini volti all'efficientamento energetico e all'impiego di fonti rinnovabili) — 1. Le misure previste da questo articolo promuovono gli investimenti privati diretti all'efficientamento energetico e all'impiego delle fonti rinnovabili di energia nell'ambito di interventi di riqualificazione dei condomini. 2. La Provincia può destinare risorse al finanziamento di fondi di rotazione finalizzati a promuovere gli investimenti privati di cui al comma 1. La deliberazione prevista dal comma 5 può prevedere anche, in quanto compatibili, l'utilizzo |
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CAPO V - Disposizioni finali |
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Art. 72 - Abrogazioni1. Sono abrogate le seguenti disposizioni: a) il comma 8 dell'articolo 1, l'articolo 1-bis, i commi 1 e 2 dell'articolo 2, gli articoli 3 e 11, il comma 10 dell'articolo 20, l'articolo 21, il comma 3 dell'articolo 27, i commi 2, 3 e 6 dell'articolo 27-bis, i commi 2, 3 e 4 dell'articolo 28, l'articolo 28-bis, il comma 4 dell'articolo 30-bis, gli articoli 32, 33-quater, 35, 35-ter, 39, il comma 2 dell'articolo 39-bis, l'articolo 41, i commi 1, 2, 4, 4-bis, 4-ter, 5, 8, 10, 11, 12, 13, 14 e 15 dell'articolo 42, l'articolo 44, l'articolo 50-quinquies, i commi 1, 2, 3, la lettera b) del comma 5 e i commi 6, 7 e 10 dell'articolo 51, l'articolo 51-bis, il comma 10-ter dell'articolo 52, gli articoli 58.27 e 58.28 della legge provinciale sui lavori pubblici 1993, nonché le loro seguenti modificazioni: |
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Art. 73 - Disposizioni transitorie e finali1. Il regolamento di attuazione può dettare la disciplina transitoria di raccordo tra le modificazioni della legge provinciale sui lavori pubblici 1993 e della legge sui contratti e sui beni provinciali 1990 apportate da questa legge e la normativa previgente; inoltre individua ulteriori disposizioni della legge provinciale sui lavori pubblici 1993 e della legge sui contratti e sui beni provinciali 1990 abrogate. Il regolamento può essere adottato per stralci ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione. 2. Fatto salvo quanto diversamente disposto da questo articolo, questa legge si applica a decorrere dalla data di entrata in vigore della medesima. 3. L'articolo 7 si applica ai progetti di livello almeno definitivo affidati dopo la data di entrata in vigore di questa legge. 4. L'articolo 9 si applica a decorrere dal "31 maggio 2018 o dal diverso termine previsto per ragioni tecniche o organizzative con deliberazione della Giunta provinciale, comunque non successivo a quello previsto dalla normativa statale,"N55 per le procedure di affidamento il cui bando o la lettera di invito sono pubblicati o inviati dopo tale data. Prima di tale data, la Provincia e le altre amministrazioni aggiudicatrici possono impiegare mezzi elettronici ai sensi dell'articolo 9 nello svolgimento di alcune procedure, secondo modalità e criteri definiti con deliberazione della Giunta provinciale.N20 |
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Art. 74 - Entrata in vigore1. Questa legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.
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Campania: contributi alle imprese per i piani di investimento nell’efficienza energetica
- Anna Petricca
- Impiantistica
- Efficienza e risparmio energetico
- Impianti alimentati da fonti rinnovabili
- Imprese
- Fonti alternative
- Energia e risparmio energetico
- Finanza pubblica
- Provvidenze
Umbria: sostegno alle imprese per l’efficienza energetica e utilizzo di fonti rinnovabili
- Anna Petricca
- Impiantistica
- Infrastrutture e opere pubbliche
- Fonti alternative
- Trasporti
- Provvidenze
- Ospedali e strutture sanitarie
- Distributori di carburanti
- Finanza pubblica
- Energia e risparmio energetico
- Edilizia e immobili
- Impianti alimentati da fonti rinnovabili
Emilia Romagna: 6,2 milioni di euro per sanità green e mobilità elettrica
- Anna Petricca
- Provvidenze
- Energia e risparmio energetico
- Finanza pubblica
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- Impianti alimentati da fonti rinnovabili
- Impiantistica
- Fonti alternative
Piemonte: contributi per la costituzione di comunità energetiche
- Anna Petricca
- Provvidenze
- Impiantistica
- Impianti alimentati da fonti rinnovabili
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- Finanza pubblica
- Energia e risparmio energetico
- Fonti alternative
Friuli Venezia Giulia: contributi per acquisto e installazione di sistemi di accumulo di energia prodotta da impianti fotovoltaici
- Anna Petricca
- Impiantistica
- Professioni
- Fonti alternative
- Energia e risparmio energetico
- Esercizio, ordinamento e deontologia
- Impianti alimentati da fonti rinnovabili
- Impianti di riscaldamento e condizionamento
Toscana, formazione installatori impianti alimentati da FER: avvio e proroga termine
- Efficienza e risparmio energetico
- Edilizia e immobili
- Energia e risparmio energetico
- Condominio
Contatori e contabilizzatori di calore - Obbligo di lettura da remoto
- Provvidenze
- Impianti sportivi
- Norme tecniche
- Impiantistica
- Finanza pubblica
- Edilizia e immobili
- Impianti di sollevamento e a fune
- Impianti di sollevamento e a fune
Lombardia, impianti di risalita e piste da sci: contributi per l'adeguamento e la sicurezza - Bando 2015
- Imprese
- Compravendita e locazione
- Provvidenze
- Terremoto Centro Italia 2016
- Calamità/Terremoti
- Edilizia e immobili
- Finanza pubblica
- Protezione civile
- Calamità
Sisma centro Italia 2016: termine sospensione versamenti mutui e canoni di locazione finanziaria (attività economiche e privati con prima casa distrutta o inagibile)
05/08/2022
- Caro prezzi materie prime, 1,3 miliardi in arrivo da Il Sole 24 Ore
- Corsi online, imposta da pagare nel luogo di residenza del cliente da Il Sole 24 Ore
- La fattura elettronica aggiorna il tracciato da Il Sole 24 Ore
- Cessioni, per le partite Iva rischio diligenza qualificata da Il Sole 24 Ore
- Data certa e documenti per i controlli futuri decisivi per il Sal al 30% da Il Sole 24 Ore
- Superbonus per cambio infissi da Italia Oggi
APPALTI E CONTRATTI PUBBLICI - GESTIONE EFFICACE DELL’APPALTO CON MODULISTICA E FORMULARI
LA NUOVA SEZIONE “AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE” DEGLI ORDINI PROFESSIONALI
IL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO: DALL'INSTAURAZIONE ALLA SANATORIA
PIANIFICAZIONE URBANISTICA GENERALE, ATTUATIVA E DI DETTAGLIO: PRINCIPI, NORME ED OPERATIVITÀ
LE SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE PUBBLICA

Formulario degli Appalti privati

Prestazione energetica degli edifici ed Ecobonus 110%

I ponti termici in edilizia

La tenuta all’aria nella pratica edilizia
