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Deliberaz. Aut. Vigilanza Contratti Pubbl. 10/05/2007, n. 141

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Elenchi di operatori economici predisposti dalla Stazione appaltante - Costi di redazione e tenuta degli elenchi - Illegittimità della richiesta agli operatori.

La istituzione e gestione di elenchi di cui agli articoli 123, comma 1 e 125, comma 8 del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 è soluzione facoltativa riconosciuta alla stazione appaltante al fine di agevolare l’operato della stessa, che in tal modo può più facilmente e celermente individuare i contraenti idonei, evitando le prescritte pubblicità ed indagini di mercato, da disporre di volta in volta per gli specifici appalti, ed i conseguenti relativi oneri. Pertanto, trattandosi di un’opzione riconosciuta dalla norma alle stazioni appaltanti al fine di semplificare l’adempimento di forme di pubblicità stabilite dalla legge, appare incongruo nonché contrario all’esigenza della stazione appaltante di favorire la massima partecipazione, far gravare sugli operatori i costi della redazione e tenuta degli elenchi ufficiali.

Dalla redazione