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L. 11/11/1986, n. 771

Conservazione e recupero dei rioni Sassi di Matera.
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Art. 1. - Finalità

1. La conservazione ed il recupero architettonico, urbanistico, ambientale ed economi

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Art. 2. - Normativa generale

1. Per il conseguimento delle finalità di cui all'articolo 1 il comune di Matera definisce gli strumenti e le norme per gli interventi nel comprensorio di cui al medesimo articolo, sulla base delle risultanze del concorso espletato ai sensi della legge 29 novembre 1971, n. 1043, nonché dei piani di recupero approvati dal consiglio comunale

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Art. 3. - Programmi biennali di attuazione

1. I programmi biennali di attuazione degli interventi previsti nei rioni Sassi di cui all'articolo 2 definiscono, tra l'altro:

a) le aree e gli immobili, pubblici e privati, sui quali saranno effettuati gli interventi di restauro conservativo e recupero urbanistico ed edilizio ai sensi della presente legge;

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Art. 4. - Soggetti attuatori

1. Gli interventi previsti nei programmi biennali sono attuati:

a) dal comune di Matera, anche avvalendosi dell'Istituto autonomo per le case popolari di Matera, nei seguenti casi:

1) interventi sugli immobili di proprietà dello Stato acquisiti ai sensi dell'articolo 11, comma 6;

2) interventi su immobili di proprietà privata, acqui

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Art. 5. - Finanziamento

1. Per l'attuazione dei programmi biennali per gli anni 1986-1989 è assegnato al comune di Matera un contributo dello Stato di 100 miliardi di lire, di cui 20 miliardi per ciascuno degli anni 1986 e 1987 e 30 miliardi per ciascuno degli anni

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Art. 6. - Competenze del comune

1. Il comune di Matera provvede:

a) all'acquisizione, anche a trattativa privata, di aree ed immobili di proprietà privata ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera b);

b) alla realizzazione diretta degli interventi nei casi indicati all'articolo 4, comma 1, numeri 1), 2) e 3);

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Art. 7. - Interventi dei privati - Contributi - Obblighi

1. Sono assistiti da contributi in conto capitale nella misura massima del quaranta per cento della spesa ritenuta ammissibile dal comune, maggiorata di un'aliquota fissa ed invariabile del cinque per cento per spese generali e tecniche, gli interventi, realizzati ai sensi dell'articolo 4 a cura dei proprietari, concernenti:

a) le strutture portanti delle unità edilizie;

b) gli intonaci ed i paramenti esterni, nonché i provvedimenti necessari per evitare la formazione di umidità sulle murature;

c) i manti di copertura, nonché

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Art. 8. - Interventi dei sub-concessionari - Contributi -Obblighi

1. Sono assistiti da contributo in conto capitale nella misura massima del cinquanta per cento, elevabile al settanta per cento per le cooperative di abitazione, della spesa ritenuta ammissibile dal comune, maggiorata di un'aliquota fissa ed invariabile del cinque per cento per spese generali e tecniche, gli interventi definiti all'articolo 7, comma 1, realizzati ai sensi dell'articolo 4 a cura dei soggetti sub-concessionari, singoli o associati o cooperative di abitazione o loro consorzi, che risultino essere in possesso dei requisiti per l'accesso all'edilizia

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Art. 9. - Credito fondiario ed edilizio

1. Gli istituti di credito fondiario ed edilizio possono concedere al comune di Matera, per interventi su immobili di propriet

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Art. 10. - Assegnazione di immobili in locazione

1. Il comune di Matera, realizzati gli interventi previsti nel programma biennale, assegna gli immobili in locazione a persone fisiche o giuridiche, che debbono utilizzarli conformemente alle destinazioni d'uso.

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Art. 11. - Competenze statali

1. Fino a quando non siano stati approvati i programmi biennali di attuazione degli interventi per la sistemazione e il restauro architettonico, urbanistico, ambientale dei rioni Sassi, il provveditorato alle opere pubbliche della Basilicata provvede in detti rioni a lavori di consolidamento, puntellamento, demolizione e sistemazione degli immobili a tutela della incolumità e dell'igiene pubblica, con oneri a valere sulle disponibilità di cui all'articolo 5 nei limiti massimi dell'otto per cento delle somme previste per ogni biennio.

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Art. 12. - Avvio dei lavori

1. Per consentire, nell'ambito del primo programma biennale di attuazione degli inter

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Art. 13. - Personale

1. Per le esigenze attuative e organizzative connesse alla presente legge il comune di Matera è autorizzato ad assumere, anche in deroga alle vigenti disposizioni, con contratto di diritto privato, il seguente personale, posto alle dipendenze de

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Art. 14. - Disposizioni transitorie e finali

1. L'Istituto autonomo per le case popolari di Matera provvede, entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, al censimento degli alloggi realizzati ai sensi della legislazione speciale per il risanamento dei rioni Sassi e di cui è titolare della gestione.

2. In deroga a quanto previsto dall'articolo 7 della legge 17 maggio 1952, n. 619, possono conseguire in assegnazione definitiva gli alloggi in godimento coloro che, alla data di entrata in vigore della presente legge, occupino alloggi realizzati ai sensi della legi

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Art. 15. - Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblica

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