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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
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L. R. Piemonte 04/01/2000, n. 1
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Capo I - Princìpi e finalità |
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Art. 1 - Finalità1. La presente legge, in applicazione del decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422 (Conferimento alle regioni ed agli Enti locali di funzioni e compiti in materia di trasporto pubblico locale, a norma dell'articolo 4, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59), come modificato dal decreto legislativo 20 settembre 1999, n. 400 ed in conformità della legge regionale 20 novembre 1998, n. 34 (Riordino delle funzioni e dei compiti amministrativi della Regione e degli Enti locali), disciplina il sistema di trasporto pubblico locale al fine di: |
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Art. 2 - Assetto funzionale1. Il sistema di trasporto pubblico locale regionale risulta dall'integrazione funzionale delle reti e dei servizi così articolati: a) reti e servizi regionali di linea, di collegamento tra i principali centri della Regione e tra questi e gli omologhi centri delle regioni confinanti, estesi all'intero territorio regionale e comprensivi |
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Art. 3 - Assetto quantitativo e qualitativo1. I servizi minimi, qualitativamente e quantitativamente sufficienti a soddisfare la domanda di mobilità ed i cui costi sono a carico del bilancio della Regione, sono definiti tenendo conto dei criteri di cui all'articolo 16 del D.Lgs. n. 422/1997. 1-bis. I servizi minimi di cui al comma 1 devono assicurare in particolare, compatibilmente con le disponibilità del bilancio regionale: a) l'integrazione fra le reti di trasporto alle diverse scale territoriali e fra i differenti modi di tr |
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Capo II - Funzioni e competenze |
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Art. 4 - Funzioni e compiti amministrativi della Regione. Strumenti di programmazione1. La Regione esercita le seguenti funzioni che richiedono l'unitario esercizio a livello regionale: a) indirizzo, promozione, coordinamento e controllo di tutti i servizi di trasporto pubblico locale con particolare attenzione al servizio regionale al fine di garantire la necessaria integrazione tra le diverse modalità di trasporto; b) programmazione della rete e dei servizi regionali di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a); c) amministrazione dei servizi ferroviari di interesse regionale e locale, nonché dei servizi aerei ed elicotteristici, dei servizi lacuali del lago Maggiore. 2. La Regione svolge le funzioni di cui al comma 1 attraverso l'elaborazione del piano regionale della mobilità e dei trasporti e del programma triennale dei servizi di trasporto pubblico locale. N7 3. Il Piano regionale della mobilità e dei trasporti è lo strumento strategico, di lungo periodo, di indirizzo e di sintesi delle politiche di settore, che in coerenza con gli indirizzi regionali di sviluppo economico e sociale e del territorio: a) definisce la politica regionale della mobilità e dei trasporti e fornisce il contributo alla pianificazione nazionale di livello generale e alle sue articolazioni settoriali; b) costituisce lo strumento di indirizzo e coordinamento della pianificazione e della programmazione degli enti locali |
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Art. 5 - Funzioni e compiti amministrativi delle province1. Sono trasferiti alle province le funzioni ed i compiti diversi da quelli indicati nell'articolo 4, relativi alla programmazione ed amministrazione delle reti e dei servizi provinciali di trasporto pubblico di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b), nonché gli accertamenti previsti dall'articolo 5, settimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 753 ( Nuove norme in materia di polizia, sicurezza e regolarità dell'esercizio delle ferrovie e di altri servizi di trasporto) per i servizi di propria competenza. 1-bis. Ad eccezione del bacino metropolitano di Torino, le province gestiscono le procedure di aggiudicazione dei servizi di trasporto pubblico locale, sia urbano che extraurbano, a livello di bacino, previa convenzione tra gli enti soggetti di delega ad esso afferenti e parere vincolante della Regione. N16 2. Sono delegate alle province le seguenti funzioni e compiti: a) la programmazione operativa e l'amministrazione del servizio regionale di trasporto pubblico su gomma, in attuazione degli indirizzi di cui all'articolo 4, comma 5, lettera g), compresi i servizi, di competenza regionale |
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Art. 6 - Funzioni e compiti amministrativi delle Comunità montane. Aree a domanda debole |
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Art. 7 - Funzioni e compiti amministrativi dei comuni1. Sono attribuite ai comuni le funzioni ed i compiti diversi da quelli indicati negli articoli 4 e 5 relativi alle reti ed ai servizi di cui all'articolo 2, comma 1, lettera c), nonché gli accertamenti previsti dall'articolo 5, settimo comma, del D.P.R. n. 753/1980 per i servizi di propria competenza. 2. I comuni svolgono tali funzioni e compiti attraverso l'elaborazione del piano urbano del traffico di cui all'articolo 36 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada) e del programma triennale dei |
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Art. 8 - Agenzia della modalità piemontese1. Al fine di coordinare le politiche di mobilità nell'ambito regionale, la Regione insieme agli Enti locali interessati, promuove, aderendovi, la costituzione di un ente pubblico di interesse regionale. N20 1-bis. L’ente pubblico di cui al comma 1, istituito e disciplinato dalla presente legge, assume forma di consorzio e la denominazione di “Agenzia della mobilità piemontese". Obiettivo primario dell'Agenzia è stabilire e mantenere il coordinamento dei servizi di trasporto su gomma in relazione a quelli su ferro. N21 1-ter. Il consorzio � |
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Art. 8-bis - Gestione delle reti e erogazione dei servizi di trasporto pubblico1. La Giunta |
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Capo III - Strumenti e procedure |
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Art. 9 - Accordi di programma1. La Regione, d'intesa con i soggetti direttamente coinvolti aggregati nel consorzio denominato Agenzia per la mobilità piemontese, stipula con il Ministero dei trasporti e della navigazione accordi di programma di validità triennale per la definizione delle risorse trasferite per gli investimenti relativi al potenziamento delle reti nazionali e regionali. N29 2. La Regione stip |
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Art. 10 - Contratti di servizio1. I contratti di servizio regolano l'esercizio dei servizi di trasporto pubblico locale, con qualsiasi modalità effettuati ed in qualsiasi forma affidati, e sono stipulati dagli Enti concedenti per ogni tipologia di trasporto pubblico di cui all'articolo 2, con riferimento agli ambiti territoriali di rispettiva competenza: intera regione, bacini o aree omogenee, area urbana ed area a domanda debole. 2. Il periodo di validità del contratto di servizio è pari ad anni sei. Decorsa la metà del periodo contrattuale l'amministrazione concedente procede a verificare, anche sulla base delle indicazioni dei programmi triennali dei servizi: a) il raggiungimento degli obiettivi previsti dal contratto di servizio medesimo; b) l'idoneità della rete dei servizi in funzione della domanda; c) l'integrazione della rete dei servizi rispetto all'intero sistema dell'offerta. 2.01. Nel caso in cui, a seguito della verifica di cui al comma 2, gli obiettivi previsti dal contratto di servizio non sono stati rispettati, il contratto stesso può essere sciolto o modificato. N34 2.1. Fatto salvo quanto previsto dal comma 2 in ordine alla validità dei contratti di servizio, in fase di prima attuazione dell'articolo 3-bis del decreto legge 13 agosto 2011, n. 138 (Ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo) convertito con modificazioni dalla |
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Art. 11 - Procedure concorsuali1. L'Agenzia della mobilità piemontese stipula i contratti di servizio con i soggetti aggiudicatari o affidatari, a seguito dell'espletamento, ai sensi dell'articolo 5, comma 1 bis, di gare con procedura ad evidenza pubblica o di altra forma di affidamento prevista dalla normativa comunitaria e nazionale vigente. I soggetti devono essere in possesso dei requisiti di idoneità morale, finanziaria e professionale richiesti, ai sensi della normativa vigente, per il conseguimento della prescritta abilitazione all'autotrasporto di viaggiatori su strada. N43 2. Qualora il servizio sia affidato a seguito di espletamento di gare con procedure ad evidenza pubblica, l'aggiudicazione avviene sulla base del criterio previsto dall'articolo 24, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 158 (Attuazione delle direttive 90/531/CEE e 93/38/CEE relative alle procedure di appalti nei settori esclusi), secondo le procedure previste dall'articolo 12, comma 2, e dall'articolo 13, limitatamente ai casi contemplati, del |
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Art. 12 - Politica tariffaria e di promozione1. La Giunta regionale definisce, d'intesa con gli Enti locali delegati secondo le procedure di cui all'articolo 4, comma 6, sentite le organizzazioni sindacali e le associazioni dei consumatori, nonché le associazioni dei disabili di cui alla L.R. 37/2000, la politica tariffaria e le sue modalità di applicazione in coerenza con i princìpi di integrazione ed uniformità tra i diversi sistemi, modi e tipi di trasporto ed in coerenza con gli obiettivi in materia di rapporto tra ricavi e costi dei servizi fissati dalla presente legge e nel rispetto dei parametri dell'inflazione programmata come stabilito dagli accordi interconfederali con il Consiglio dei Ministri del 23 luglio 1993, del 18 dicembre 1998 e successivi eventuali aggiornamenti. N48 |
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Art. 13 - Osservatorio regionale della mobilità1. Al fine di verificare l'efficacia delle politiche di trasporto pubblico messe in atto, è istituito presso la Regione l'osservatorio regionale della mobilità. 2. L'osservatorio regionale raccoglie i dati relativi ai servizi di trasporto pubblico, monitora ed aggiorna periodicamente, attraverso il Sistema informativo regionale dei tra |
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Capo IV - Risorse |
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Art. 14 - Ammissibilità al finanziamento1. Tutti i contratti di servizio pubblico, definiti per ambito regionale, per bacino, per area omogenea o per area urbana, devono prevedere, a partire dal 1° gennaio 2000, un rapporto tra ricavi da traffico e costi operativi, al netto dei costi di infrastruttura, pari almeno allo 0,35. Tale rapporto è incrementato in misura coerente con gli obiettivi di efficienza ed efficacia definiti negli accordi di programma di cui all'articolo 9, comma 2. 2. Non so |
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Art. 15 - Determinazione e ripartizione delle risorse1. La Regione sulla base della programmazione regionale e degli Enti locali determina le risorse necessarie per l'esercizio e gli investimenti del trasporto pubblico locale compresi i servizi ferroviari. Tali risorse disponibili sul bilancio regionale per il finanziamento del trasporto pubblico locale sono ripartite, al netto del costo del servizio ferroviario e della quota destinata agli investimenti, alle province ed ai comuni con popolazione superiore a trentamila abitanti. |
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Art. 16 - Fondo regionale trasporti1. Le risorse finanziarie relative all'espletamento delle funzioni amministrative di cui al D.Lgs. n. 422/1997, trasferite dallo Stato al momento del conferimento delle funzioni, confluiscono annualmente in un apposito capitolo del bilancio regionale, denominato fondo regionale trasporti. 2. Il fondo regionale trasporti, oltre che dalle risors |
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Art. 17 - Fondo trasporti degli Enti locali1. Le province, i comuni e le comunità montane istituiscono appositi fondi trasporti in cui confluiscono le risorse relative all'espletamento delle funzioni amministrative delegate, oltre a risorse proprie. 2. Il fondo trasporti degli Enti locali fa fronte agli accordi di programma di cui all'articolo 9, commi 2 e 5 ed ai contratti di servizio di cui all'articolo 10. 3. Il fondo provinciale è articolato in cinque parti, destinate rispettivamente a far fronte: |
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Capo V - Vigilanza e sanzioni |
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Art. 18 - Controllo, vigilanza e monitoraggio1. La Regione esercita compiti di controllo, di vigilanza e di monitoraggio sulla generalità dei servizi di trasporto pubblico d'interesse locale e regionale e sulle infrastrutture a supporto dei servizi di trasporto pubblico locale. 2. I criteri e le modalità per l'esercizio delle funzioni di cui al comma 1, sono disciplinati con provvedimento della Giunta regionale, sentita la commissione consiliare competente. 3. Le funzioni di controllo e di vigilanza di cui al comma 1 e l'accertamento delle violazioni dei disposti di cui al presente articolo sono esercitate dal personale regionale appositamente incaricato. Le attività sono svolte anche mediante ispezioni e verifiche presso i gestori dei servizi di t |
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Art. 19 - Penali e sanzioni a carico dei gestori dei servizi di trasporto pubblico locale e regionale |
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Art. 20 - Sanzioni a carico degli utenti dei servizi di trasporto pubblico e procedure di applicazione1. Gli utenti dei servizi di trasporto pubblico locale e regionale, in qualsiasi modalità esercitati, sono tenuti a munirsi di valido ed idoneo titolo di viaggio da esibire, a richiesta, agli agenti accertatori o al personale incaricato dal gestore del servizio, ed a: a) validarlo all'inizio del viaggio in conformità alle prescrizioni del gestore; b) validarlo ad ogni singola uscita, se previsto, ed in occasione di ogni singolo accesso ai mezzi di trasporto utilizzati, in conformità alle prescrizioni del gestore; c) conservarlo per la durata dell'intero percorso e sino alla fermata di discesa. Nel caso di fruizione dei servizi di metropolitana gli utenti sono tenuti a conservare il titolo di viaggio sino alla linea dei tornelli. 1-bis. Si intendono per utenti tutti i soggetti che, a qualunque titolo, utilizzano il sistema di trasporto pubblico locale e regionale per compiere uno spostamento. N71 2. Si intendono per titoli di viaggio i biglietti, gli abbonamenti, il credito trasporti ed ogni altro mezzo, cartaceo o elettronico, che attesti l'avvenuto pagamento della corsa sul servizio di trasporto pubblico locale e regionale ovvero attesti il diritto alla libera circolazione. 3. Gli utenti sprovvisti di valido e idoneo titolo di viaggio o che non ottemperino a quanto previsto al comma 1, lettere a) e c), in caso di violazione commessa nell'ambito di pubblici servizi urbani, suburbani, extraurbani, di navigazione, impianti fissi e metropolitane, fatta salva l'applicazione delle sanzioni penali quando i fatti costituiscono reato, sono soggetti ad una sanzione amministrativa pecuniaria che non può essere inferiore a trenta volte e superiore a cen |
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Art. 20-bis - Corsi di identità |
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Capo VI - Norme transitorie e finali |
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Art. 20-ter. - Clausola valutativa1. La Giunta regionale rende conto periodicamente al Consiglio regionale delle modalità di attuazione della presente legge e dei risultati ottenuti in termini di miglioramento dell'accessibilità, in particolare delle zone montane e collinari, di affidamento per la gestione dei servizi di trasporto pubblico locale con procedure concorsuali, nonché di riduzione dei consumi energetici, delle emissioni inquinanti e ambientali. 2. Per le finalità di cui al comma 1, la Giunta regionale, avvalendosi anche dei dati e del sistema informativo dell'Osservatorio regionale della mobilità di cui all'articolo 13, presenta annualmente alla commissione consiliare competente e al Comitato per la qualità della normazione e la valutazione delle politiche, una r |
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Art. 20-quater. - Dati relativi alla qualità dell'aria ed al rilevamento acustico |
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Art. 21 - Procedure transitorie1. Fermo restando quanto disposto dall'articolo 11, comma 2-quater, della presente legge fino al 31 dicembre 2002, vige la seguente procedura semplificata. N77 2. La Giunta regionale individua ed attribuisce alle province le linee del servizio regionale del trasporto pubblico, comprensivo delle linee interregionali, di granturismo e transfrontaliere. 3. La Giunta regionale, relativamente ai servizi di trasporto pubblico locale, attua il riparto tra i servizi di trasporto |
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Art. 22 - Riassetto organizzativo delle Aziende pubbliche1. Gli Enti locali procedono alla trasformazione delle aziende speciali e delle aziende consortili in società di capitali, ovvero in cooperative a responsabilità limitata, anche tra i dipendenti, o all'eventuale frazionamento societario derivante da esigenze funzionali o di gestione. Di tali società l'Ente titolare del servizio può restare socio unico per un periodo non superiore a due anni. La trasformazione è completata entro il 31 dicembre 2000. Entro la stessa data gli Enti locali procedono al frazionamento, in distinte società di cui sopra, delle aziende speciali o consortili, laddove ciò sia opportuno al fine del superamento degli assetti monopolistici del settore. |
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Art. 24 - Rinvio1. Per quanto non disciplinato dalla presente legge si applicano le disposizioni previste dalla L.R. n. 34/1998. |
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Art. 25 - Interventi sostitutivi1. In caso di accertata inerzia da parte delle amministrazioni locali nell'esercizio delle funzioni e delle competenze delegate, la Giunta regionale fi |
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Art. 26 - Disposizioni finanziarie1. Per l'esercizio finanziario 2000 sono istituiti appositi capitoli di entrata nel bilancio di previsione con le seguenti denominazioni: a) «Trasferimenti statali per le funzioni amministrative relative alle ferrovie in concessione a soggetti diversi dalle Ferrovie dello Stato S.p.A.» (articolo 20, comma 3, del D.Lgs. n. 422/1997); b) «Trasferimenti statali per le funzioni amministrative relative ai servizi regionali e locali delle Ferrovie dello Stato S.p.A.» (articolo 20, comma 4, del D.Lgs. n. 422/1997); c) «Recupero di contributi in conto capitale da Enti e da aziende di trasporto per investimenti di cui all'articolo 11, comma 3». 2. Per l'esercizio finanziario 2000 sono istituiti appositi capitoli di spesa: |
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Art. 27 - Disposizioni finanziarie integrative per la definizione degli esercizi pregressi1. Le somme erogate, in base ai provvedimenti della Giunta regionale, a titolo di acconto dei contributi di esercizio per gli anni 1994, 1995, 1996, 1997 e 1998 sono considerate a titolo definitivo. 2. Le eventuali disponibilità residue ai sensi della legge 10 aprile 1981, n. 151 (Legge quadro per l'ordinamento, la ristrutturazione ed il potenziamento dei trasporti pubblici locali. Istit |
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Art. 28 - Funzioni soppresse1. Sono soppresse le funzioni amministrative relative: a) all'approvazione degli organici dei sistemi di trasporto; |
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Art. 29 - Regionalizzazione della gestione governativa laghi1. La Giunta regionale provvede alla programmazione, regolazione e gestione dei servizi per il trasporto di persone e cose sui laghi oggetto della gestione governativa con le modalità di cui al presente articolo. 2. La Regione opera nel rispetto ed in attuazione degli impegni dello Stato conseguenti a rapporti internazionali riguardanti la navigazione garantendo, ove necessario, la presenza del Ministero dei trasporti e della navigazione. 3. La Giunta regionale di intesa con le regioni Lombardia, Veneto e con la Provincia autonoma di Trento, promuove la costituzione di un comitato interregionale composto dai Presidenti o loro delegati. 4. Il comitato di cui al comma 3 esplica le seguen |
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Art. 30 - Abrogazione di norme1. Sono abrogate in particolare le seguenti disposizioni: a) legge regionale 23 luglio 1982, n. 16; b) legge regionale 18 a |
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