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L. P. Trento 30/12/2015, n. 21

Legge di stabilità provinciale 2016.
Stralcio.
Testo coordinato con le modifiche introdotte da:
- L.P. 21/07/2016, n. 11
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Capo I - Omissis
2313832 11948713
Capo II - Disposizioni in materia di personale e organizzazione
2313832 11948714
Art. 5 - Art. 10 - Omissis

 

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Art. 11 - Modificazioni della legge provinciale 22 agosto 1988, n. 26 (Norme in materia di servizi antincendi)

1. Nel comma 1 dell'articolo 8 della legge provinciale n. 26 del 1988 le parole: "di terzo livello" sono soppresse.

2. Nel comma 2 dell'articolo 9 della legge provinciale n. 26 del 1988 le parole: "del capo IV" sono soppresse.

3. Dopo il comma 3 dell'articolo 15 della legge provinciale n. 26 del 1988 è inserito il seguente:

"3.1. Nel rispetto delle disposizioni contrattuali vigenti la Giunta provinciale definisce i criteri e le modalità per il rimborso al personale appartenente al corpo permanente dei vigili del fuoco della Provincia, anche cessato dal servizio, di spese di cura, previste dal combinato disposto dell'articolo 1, comma 221, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, dell'articolo 1, comma 555, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e dell'articolo 6 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, purché non sostenute da enti assistenziali pubblici o privati."

4. Omissis

 

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Art. 12 - Disposizioni concernenti il personale preposto alle funzioni tecniche di prevenzione nell'ambiente

1. Per lo svolgimento delle funzioni tecniche di vigilanza e controllo in materia ambientale previste dagli articoli 2 e 10 della legge provinciale 11 settembre 1995, n. 11 (Istituzione dell'Agenzia provinciale per la protezione dell'ambiente), la Giunta provinciale istituisce, previo parere della competente commissione permanente del Consiglio provinciale, con le modalità previste dall'ordinamento provinciale, la figura professionale di funzionario tecnico della prevenzione nell'ambiente, nel rispetto dei requisiti per l'accesso previsti dalla normativa statale di riferimento.

2. Il contratto collettivo definisce per la figura professionale di funzionario tecnico della prevenzione nell'ambiente le eventuali procedure di progressione e i relativi criteri anche in deroga all'articolo 37 della legge provinciale 3 aprile 1997, n. 7 (legge sul personale della Provincia 1997), nel rispetto del limite previsto dal comma 3 quater di quest'ultimo articolo.

3. Omissis

 

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Art. 13 - Omissis

 

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Art. 14 - Prima applicazione delle disposizioni concernenti il conferimento di funzioni statali relative al Parco nazionale dello Stelvio

1. In relazione al conferimento di funzioni statali concernenti il Parco nazionale dello Stelvio, disposto con norma di attuazione dello Statuto ai sensi dell'articolo 1, comma 515, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, e dell'articolo 11, comma 8, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116, il presente articolo detta disposizioni in materia di trasferimento del personale, anche ai fini dell'articolo 63 della legge sul personale della Provincia 1997, e di gestione del parco per la parte ricadente nel territorio della provincia di Trento.

2. I dipendenti pubblici con rapporto di lavoro a tempo indeterminato appartenenti al ruolo del consorzio del Parco nazionale dello Stelvio, in servizio alla data dell'11 febbraio 2015, sono inquadrati nei ruoli della Provincia, tenuto conto dell'ambito territoriale in cui viene prestata in modo prevalente l'attività lavorativa e sulla base della tabella di corrispondenza concordata con lo Stato. Al personale trasferito si applica il contratto collettivo di lavoro vigente provinciale ed è garantito il trattamento economico fondamentale in godimento all'atto dell'inquadramento. L'eventuale differenza tra il trattamento economico in godimento presso il consorzio e quello della Provincia è conservata a titolo di assegno personale riassorbibile con qualsiasi miglioramento economico. E' comunque fatta salva la retribuzione individuale di anzianità. II personale trasferito non concorre a determinare il contingente previsto dalle disposizioni legislative provinciali in materia.

3. Fatto salvo quanto previsto dal comma 4, la Provincia subentra nei contratti relativi a rapporti di lavoro a tempo indeterminato e a tempo determinato fino alla loro naturale scadenza, sulla base dell'ambito territoriale in cui viene prestata in modo prevalente l'attività lavorativa dei dipendenti interessati, nel rispetto della normativa vigente. A tal fine si applica il comma 2, quinto periodo.

4. La Provincia autonoma di Trento, tenuto conto dell'ambito territoriale in cui viene prestata in modo prevalente l'attività lavorativa ed entro un anno dalla data di entrata in vigore della norma di attuazione di cui al comma 1, attiva procedure concorsuali pubbliche disciplinate dal proprio ordinamento, prevedendo nei bandi il riconoscimento dell'esperienza maturata da parte del personale già dipendente al 31 dicembre 2013 dal consorzio del Parco nazionale dello Stelvio da almeno dieci anni, con mansioni impiegatizie, amministrative, tecniche, scientifiche e didattiche di educazione ambientale, in esito a procedure diverse da quelle previste per l'accesso al pubblico impiego. Il personale assunto in esito alle predette procedure concorre a determinare il contingente previsto dalle disposizioni legislative provinciali in materia.

5. Resta fermo quanto previsto dall'intesa sottoscritta in data 11 febbraio 2015 e dalla norma di attuazione approvata ai sensi delle disposizioni statali citate nel comma 1 per quanto riguarda il trasferimento di beni mobili e immobili.

6. N1

7. Omissis

 

 

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Capo III - Disposizioni in materia di enti e tributi locali
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Art. 15 - Modificazioni della legge provinciale 16 giugno 2006, n. 3 (Norme in materia di governo dell'autonomia del Trentino)

1. Nella lettera c) del comma 2 dell'articolo 9 della legge provinciale n. 3 del 2006 le parole: "e, in tale ambito, del patto di stabilità" sono soppresse.

2. Dopo il comma 2 quater dell'articolo 9 della legge provinciale n. 3 del 2006 è inserito il seguente:

"2 quinquies. La Provincia, le comunità e i comuni sottoscrivono accordi di programma per orientare l'esercizio coordinato delle rispettive funzioni alla realizzazione di interventi di sviluppo locale e di coesione territoriale. Gli accordi vincolano l'impiego delle risorse, ferme restando le competenze degli enti sottoscrittori. Per queste finalità è costituito un fondo presso la comunità, alimentato da risorse provinciali in materia di finanza locale e da risorse comunali. I criteri di riparto e le modalità di utilizzo delle risorse provinciali sono disciplinati da apposita delibera della Giunta provinciale d'intesa con il Consiglio delle autonomie locali; se l'intesa non è raggiunta entro trenta giorni dal ricevimento della richiesta, la Provincia può approvare i propri provvedimenti, dando atto delle motivazioni relative al mancato accoglimento delle osservazioni formulate. La destinazione delle risorse conferite dai comuni è stabilita in un'apposita intesa tra la comunità e i comuni che alimentano il fondo, previo parere del consiglio di comunità; se l'intesa non è raggiunta entro il termine stabilito nel provvedimento che disciplina il riparto delle risorse provinciali, la destinazione delle risorse dei comuni è definita dalla Giunta provinciale nel rispetto delle modalità di utilizzo individuate dal medesimo provvedimento di riparto e sentite le comunità interessate."

3. La rubrica dell'articolo 23 della legge provinciale n. 3 del 2006 è sostituita dalla seguente: "Concorso all'equilibrio finanziario del sistema provinciale".

4. Omissis

 

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Art. 16 - Omissis

 

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Art. 17 - Modificazioni della legge provinciale 14 giugno 2005, n. 6 (legge provinciale sugli usi civici 2005)

1-2. Omissis

3. Nel comma 1 bis dell'articolo 12 della legge provinciale sugli usi civici 2005 le parole: "la Magnifica Comunità di Fiemme e le ASUC" sono sostituite dalle seguenti: "la Magnifica Comunità di Fiemme, le consortele e le ASUC".

4. Nel comma 1 dell'articolo 12 della legge provinciale sugli usi civici 2005 le parole: "e alle Regole di Spinale e Manez" sono sostituite dalle seguenti: ", alle Regole di Spinale e Manez e alle consortele riconosciute come associazioni agrarie di diritto pubblico".

5. Alla copertura degli oneri derivanti dall'applicazione dei commi 3 e 4 si fa fronte con le risorse già autorizzate ai sensi delle leggi di settore.

 

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Art. 18 - Modificazioni della legge provinciale 30 dicembre 2014, n. 14, relative all'imposta immobiliare semplice (IMIS)

1. All'articolo 5 della legge provinciale n. 14 del 2014 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo la lettera f) del comma 2 è inserita la seguente:

"f bis) per fabbricato destinato e utilizzato a scuola paritaria s'intende il fabbricato, censito al catasto in qualsiasi categoria, strutturalmente destinato ed effettivamente utilizzato dai soggetti e per le attività indicate nell'articolo 30 della legge provinciale 7 agosto 2006, n. 5 (legge provinciale sulla scuola 2006), anche se non posseduto da questi soggetti.";

b) nella lettera a) del comma 6 le parole: "l'aliquota per le abitazioni principali, per le fattispecie assimilate e per le relative pertinenze è fissata nella misura dello 0,35 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "l'aliquota per le abitazioni principali, per le fattispecie assimilate e per le relative pertinenze è fissata nella misura dello 0 per cento, a eccezione dei fabbricati, rientranti nelle medesime fattispecie, iscritti nelle categorie catastali A1, A8 e A9, per le quali è fissata nella misura dello 0,35 per cento";

c) dopo la lettera d) del comma 6 è inserita la seguente:

"d bis) l'aliquota per i fabbricati destinati e utilizzati a scuola paritaria è fissata nella misura dello 0,2 per cento. Il comune, con la deliberazione prevista dall'articolo 8, comma 1, può diminuire l'aliquota fino allo 0 per cento."

2. Alla fine della lettera a) del comma 2 dell'articolo 6 della legge provinciale n. 14 del 2014 sono inserite le parole: "la cessazione della soggezione passiva ha efficacia retroattiva - sia ai fini della determinazione dei termini temporali per i rimborsi previsti dall'articolo 8, comma 2, lettera g), che dei rimborsi ordinari previsti dall'articolo 10, comma 9 - dalla data dell'adozione preliminare dello strumento urbanistico comunale, come previsto dalla normativa provinciale in materia di urbanistica; quando l'attribuzione al terreno di una destinazione urbanistica diversa da area edificabile consegue alla domanda del soggetto interessato l'esenzione retroagisce alla data di presentazione della domanda;".

3. All'articolo 7 della legge provinciale n. 14 del 2014 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo la lettera a) del comma 1 è inserita la seguente:

"a bis) gli immobili derivanti dalle demolizioni di cui all'articolo 111 della legge provinciale 4 agosto 2015, n. 15 (legge provinciale per il governo del territorio 2015), fermo restando l'articolo 6, comma 3, lettera c), della presente legge;";

b) alla fine del comma 2 sono inserite le parole: "Ai fini dell'IMIS, per enti strumentali dei comuni, delle comunità di cui alla legge provinciale n. 3 del 2006 e dei consorzi fra detti enti, si intendono i soggetti che soddisfino, in quanto compatibili, i requisiti di cui all'articolo 33, comma 1, della legge provinciale n. 3 del 2006.";

c) alla fine della lettera a) del comma 3 sono inserite le parole: ", e quelli privi dell'iscrizione ma notificati ai sensi dell'allora vigente legge 20 giugno 1909, n. 364 (Norme per l'inalienabilità delle antichità e delle belle arti)".

4. All'articolo 8 della legge provinciale n. 14 del 2014 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) nella lettera e bis) del comma 2 le parole: "per l'anno 2015" sono sostituite dalle seguenti: "per gli anni 2015 e 2016";

b) dopo la lettera e bis) del comma 2 è inserita la seguente:

"e ter) stabilire aliquote ridotte, comunque nei limiti indicati dall'articolo 5, comma 6, lettera a), per i fabbricati abitativi oggetto di locazione ai sensi dell'articolo 2, comma 3, della legge 9 dicembre 1998, n. 431 (Disciplina delle locazioni e del rilascio degli immobili adibiti ad uso abitativo);".

5. Dopo il comma 9 dell'articolo 10 della legge provinciale n. 14 del 2014 sono inseriti i seguenti:

"9 bis. Per la sola fattispecie delle aree edificabili gravate da vincolo di espropriazione per pubblica utilità ai sensi della normativa provinciale in materia di urbanistica il comune provvede al rimborso d'ufficio dell'IMIS versata, se per dieci anni il terreno non è espropriato con emissione del provvedimento definitivo previsto dalla normativa in materia di espropriazione. Il rimborso si riferisce ai dieci periodi d'imposta, compreso quello in corso, antecedenti il compimento dei dieci anni di sussistenza del vincolo di espropriazione. Si applicano le disposizioni che disciplinano i rimborsi IMIS posti in essere su istanza del contribuente. Questo comma si applica alle aree edificabili gravate dal vincolo di espropriazione per pubblica utilità limitatamente ai periodi d'imposta di applicazione dell'IMIS.

9 ter. In deroga a quanto disposto dall'articolo 8, comma 2, lettera g), per la sola fattispecie delle aree edificabili gravate da vincolo di espropriazione per pubblica utilità ai sensi della normativa provinciale in materia di urbanistica, il comune provvede al rimborso d'ufficio dell'IMIS versata in caso di intervenuta inedificabilità delle aree medesime ai sensi dell'articolo 6, comma 2, lettera a). Il rimborso è dovuto per un massimo di dieci anni ed è alternativo alla previsione del comma 9 bis. Si applicano le disposizioni che disciplinano i rimborsi IMIS posti in essere su istanza del contribuente.

9 quater. Per il solo periodo d'imposta 2016 l'eventuale accoglimento da parte del catasto di richieste di modifica dell'iscrizione catastale dalla categoria D1 alla categoria C3 presentate entro il 31 dicembre 2016 comporta l'applicazione della nuova rendita all'intero periodo d'imposta. Nel caso in cui il soggetto passivo abbia effettuato uno o più versamenti utilizzando per il calcolo la rendita catastale in vigore prima della notifica della nuova, conseguente alla modifica dell'iscrizione catastale del fabbricato, l'eventuale maggior imposta versata è rimborsata secondo le modalità ordinarie di questo articolo. Nel caso in cui la nuova rendita risulti superiore alla precedente, il comune recupera con le ordinarie procedure di accertamento la maggiore imposta dovuta senza applicazione di sanzioni."

6. Nel comma 3 dell'articolo 13 della legge provinciale n. 14 del 2014 le parole: "per l'anno 2015" sono sostituite dalle seguenti: "a partire dall'anno 2015".

7. All'articolo 14 della legge provinciale n. 14 del 2014 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 6 è sostituito dal seguente:

"6. Per il solo periodo d'imposta 2016 la deduzione d'imponibile di cui all'articolo 5, comma 6, lettera d), è stabilita in 1.500 euro.";

b) dopo il comma 6 sono inseriti i seguenti:

"6 bis. Per i periodi d'imposta 2016 e 2017, per gli immobili diversi dalle abitazioni principali, fattispecie assimilate e loro pertinenze si applicano i commi 4, 5 e 6, comprese le facoltà ivi riconosciute ai comuni, tranne:

a) per i fabbricati attribuiti alle categorie catastali A10 e D2 le aliquote sono fissate nella misura dello 0,55 per cento;

b) per i fabbricati attribuiti alle categorie catastali C1 e C3 le aliquote sono fissate nella misura dello 0,55 per cento.

6 ter. Per il solo periodo d'imposta 2016, sono esenti gli immobili posseduti da persone giuridiche qualificate come cooperativa sociale ai sensi della normativa provinciale di settore, destinati alle attività, anche svolte con modalità commerciali, di cui all'articolo 7, comma 1, lettera i), del decreto legislativo n. 504 del 1992. L'esenzione si applica anche agli immobili posseduti da ONLUS diverse dalle cooperative sociali che abbiano stipulato o stipulino nel medesimo periodo d'imposta convenzioni con la Provincia, i comuni, le comunità, gli enti del servizio sanitario nazionale e le aziende sanitarie. L'importo corrispondente all'esenzione, espresso come equivalente sovvenzione, è concesso ai sensi e nei limiti del regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "de minimis" e compete solo in base alla presentazione di specifica comunicazione ai sensi dell'articolo 11, comma 4, nella quale venga certificato il rispetto dei limiti previsti dal predetto regolamento. La comunicazione può essere presentata prima delle scadenze di versamento dell'imposta di cui all'articolo 9, comma 1, anche a seguito dell'invio del modello precompilato di cui all'articolo 9, comma 5. L'eventuale presentazione della comunicazione dopo il versamento, e comunque entro il termine di prescrizione del 31 dicembre 2016, costituisce titolo per la richiesta di rimborso ai sensi dell'articolo 10, comma 9. L'esenzione di cui al presente comma non si cumula con quella di cui all'articolo 7, comma 1, lettera c).";

c) il comma 7 è abrogato.

8. Per l'anno 2016, se la normativa statale prevede modificazioni nel calcolo della rendita catastale dei fabbricati D ed E, l'articolo 9, comma 5, della legge provinciale n. 14 del 2014 non si applica ai fabbricati iscritti nelle categorie catastali D ed E.

9. Omissis

 

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Art. 19 - Modificazioni dell'articolo 39 della legge provinciale 13 novembre 2014, n. 12, concernente "Modificazioni della legge provinciale 16 giugno 2006, n. 3 (Norme in materia di governo dell'autonomia del Trentino), della legge provinciale 15 giugno 2005, n. 7 (legge provinciale sul Consiglio delle autonomie locali 2005), e di disposizioni connesse"

1. Nel comma 3 dell'articolo 39 della legge provinciale n. 12 del 2014 le parole: "5," sono soppresse.

2. Nel comma 3 bis dell'articolo 39 della legge provinciale n. 12 del 2014 le parole: "fino al 31 dicembre 2015 il personale stagionale" sono sostituite dalle seguenti: "fino al 30 giugno 2016 il personale stagionale".

 

2313832 11948725
Art. 20 - Art. 21 - Omissis

 

2313832 11948726
Capo IV - Disposizioni in materia di sanità, ambiente, politiche sociali ed edilizia abitativa
2313832 11948727
Art. 22 - Art. 24 - Omissis

 

2313832 11948728
Art. 25 - Modificazioni dell'articolo 24 della legge provinciale 17 settembre 2013, n. 19 (legge provinciale sulla valutazione di impatto ambientale 2013)

1. Dopo la lettera e) del comma 2 dell'articolo 24 della legge provinciale sulla valutazione di impatto ambientale 2013 è inserita la seguente:

"e bis) la promozione delle oil free zone, nel rispetto dei criteri e delle condizioni individuati con deliberazione della Giunta provinciale;".

2. All'inizio del comma 3 dell'articolo 24 della legge provinciale sulla valutazione di impatto ambientale 2013 sono inserite le parole: "Ad eccezione degli interventi previsti dal comma 2, lettera e bis), che possono beneficiare anche dei finanziamenti eventualmente previsti dalla normativa statale per le medesime finalità,".

3. Omissis

 

2313832 11948729
Art. 26 - Integrazione dell'articolo 97 del decreto del Presidente della Giunta provinciale 26 gennaio 1987, n. 1-41/Legisl. (testo unico provinciale  sulla tutela dell'ambiente dagli inquinamenti 1987)

1. Dopo il comma 2 bis dell'articolo 97 del testo unico provinciale sulla tutela dell'ambiente dagli inquinamenti 1987 è inserito il seguente:

"2 ter. L'utilizzo di bitume ottenuto con la miscelazione della gomma ricavata dal recupero di pneumatici fuori uso ai sensi del comma 2 bis è sperimentato mediante un progetto definito con deliberazione della Giunta provinciale."

2. Omissis

 

2313832 11948730
Art. 27 - Modificazioni dell'articolo 7 della legge provinciale 9 marzo 2010, n. 6 (Interventi per la prevenzione della violenza di genere e per la tutela delle donne che ne sono vittime)

1. Il comma 1 dell'articolo 7 della legge provinciale n. 6 del 2010 è sostituito dal seguente:

"1. La Provincia istituisce un fondo di solidarietà per sostenere le donne vittime di violenza nelle azioni intraprese in sede giudiziaria, attraverso l'anticipazione del risarcimento del danno morale riconosciuto con provvedimento dell'autorità giudiziaria, fatta salva la restituzione delle somme anticipate nei casi e con le modalità stabilite dalla deliberazione prevista dal comma 3."

2. Alla fine del comma 3 dell'articolo 7 della legge provinciale n. 6 del 2010 sono inserite le parole: "nonché la misura dell'anticipazione del risarcimento del danno morale".

3. Al fondo di solidarietà previsto dall'articolo 7, comma 1, della legge provinciale n. 6 del 2010 possono accedere anche le donne, gli uomini e i bambini vittime di violenza domestica come definita dalla Convenzione di Istanbul ratificata con la legge 27 giugno 2013, n. 77 (Ratifica ed esecuzione della Convenzione del Consiglio d'Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica, fatta a Istanbul l'11 maggio 2011).

4. Omissis

 

2313832 11948731
Art. 28 - Omissis

 

2313832 11948732
Art. 29 - Integrazione dell'articolo 4 della legge provinciale 7 novembre 2005, n. 15 concernente "Disposizioni in materia di politica provinciale della casa e modificazioni della legge provinciale 13 novembre 1992, n. 27 (Disciplina degli interventi provinciali in materia di edilizia abitativa)"

1. Nel comma 5 ter 1 dell'articolo 4 della legge provinciale n. 15 del 2005 le parole: "può promuovere anche la costituzione di un fondo di garanzia" sono sostituite dalle seguenti: "promuove, nel rispetto delle procedure di evidenza pubblica, la costituzione, anche con proprie risorse, di un fondo di garanzia".

2. Omissis

 

2313832 11948733
Art. 30 - Modificazioni dell'articolo 54 (Disposizioni in materia di edilizia abitativa agevolata) della legge provinciale 22 aprile 2014, n. 1

1. Nel comma 3 dell'articolo 54 della legge provinciale n. 1 del 2014 le parole: "Per l'anno 2015" sono sostituite dalle seguenti: "Per l'anno 2016".

2. Al comma 9 dell'articolo 54 della legge provinciale n. 1 del 2014 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le parole: "sulla prima casa" sono sostituite dalle seguenti: "sulle case";

b) dopo le parole: "di ristrutturazione e di riqualificazione energetica" sono inserite le seguenti: ", assumendo l'onere degli interessi derivanti dall'anticipo";

c) le parole: "L'anticipo è assistito dalla garanzia rilasciata dai soggetti che svolgono attività di garanzia collettiva fidi operanti in provincia di Trento. Per i fini previsti da questo comma la Provincia può riservare quote dei finanziamenti concessi agli enti di garanzia ai sensi dell'articolo 34 quater della legge provinciale 13 dicembre 1999, n. 6 (legge provinciale sugli incentivi alle imprese)" sono soppresse.

3. Dopo il comma 9 dell'articolo 54 della legge provinciale n. 1 del 2014 è inserito il seguente:

"9 bis. Al fine di ridurre i rischi connessi alla presenza di sostanze infiammabili all'interno degli alloggi, la Giunta provinciale è autorizzata a concedere contributi agli anziani e alle persone non autosufficienti, come definiti nell'articolo 2 della legge provinciale 28 maggio 1998, n. 6 (Interventi a favore degli anziani e delle persone non autosufficienti o con gravi disabilità), per la sostituzione delle cucine a gas con cucine elettriche oppure per l'installazione di dispositivi di sicurezza in grado di interrompere l'erogazione di gas in caso di mancata e incompleta combustione. La Giunta provinciale, previo parere della competente commissione permanente del Consiglio provinciale, definisce criteri e modalità per l'applicazione di questo comma."

4-6. Omissis

 

2313832 11948734
Art. 31 - Art. 32 - Omissis

 

2313832 11948735
Capo V - Disposizioni in materia di turismo e sport
2313832 11948736
Art. 33 - Art. 35 - Omissis

 

2313832 11948737
Art. 36 - Modificazioni della legge provinciale 15 novembre 1988, n. 35 (Provvidenze per gli impianti a fune e le piste da sci)

1. Nel comma 1 dell'articolo 2 della legge provinciale n. 35 del 1988 dopo le parole: "la Giunta provinciale" sono inserite le seguenti: "previo parere della competente commissione permanente del Consiglio provinciale".

2. Il comma 3 dell'articolo 6 della legge provinciale n. 35 del 1988 è sostituito dal seguente:

"3. Gli aiuti di questa legge non sono cumulabili con altri benefici relativi allo stesso bene o iniziativa, salvo diverse indicazioni di legge o della deliberazione prevista all'articolo 2."

 

2313832 11948738
Art. 37 - Omissis

 

2313832 11948739
Capo VI - Disposizioni in materia di lavoro, istruzione e agricoltura
2313832 11948740
Art. 38 - Omissis

 

2313832 11948741
Art. 39 - Modificazioni della legge provinciale 16 giugno 1983, n. 19 (legge provinciale sul lavoro 1983)

1. Nella lettera a) del comma 2 dell'articolo 1.1 della legge provinciale sul lavoro 1983, dopo la parola: "trattamenti" sono inserite le seguenti: "d'integrazione salariale ordinaria".

2. Dopo la lettera b) del comma 2 dell'articolo 1.1 della legge provinciale sul lavoro 1983 è inserita la seguente:

"b bis) la costituzione di una commissione per l'esercizio delle funzioni relative alla concessione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, ai sensi della disciplina statale, composta da un rappresentante della Provincia, un rappresentante dell'amministrazione statale e un rappresentante dell'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS)."

3. Dopo il comma 3 dell'articolo 1.1 della legge provinciale sul lavoro 1983 è inserito il seguente:

"3 bis. Nell'ambito di quanto previsto dall'articolo 40 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148 (Disposizioni per il riordino della normativa in materia di ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro, in attuazione della legge 10 dicembre 2014, n. 183), la Provincia promuove e sostiene il fondo di solidarietà territoriale intersettoriale, in funzione dell'erogazione ai lavoratori delle prestazioni previste."

4. Nel comma 4 dell'articolo 1.1 della legge provinciale sul lavoro 1983 le parole: "finanziate dall'assicurazione sociale per l'impiego (ASPL)" sono sostituite dalle seguenti: "previste dalla disciplina statale".

5. Dopo l'articolo 1 ter della legge provinciale sul lavoro 1983 è inserito il seguente:

"Art. 1 ter 1 (Interventi a sostegno delle anticipazioni di indennità e emolumenti) — 1. Per agevolare l'anticipazione da parte del sistema bancario delle indennità di competenza dell'INPS e degli emolumenti garantiti dall'INPS non corrisposti a dipendenti di imprese in stato di difficoltà, la Provincia può coprire gli interessi e gli oneri accessori relativi all'anticipazione.

2. La Giunta provinciale, sentite la Commissione provinciale per l'impiego e la competente commissione permanente del Consiglio provinciale, stabilisce le modalità di attuazione di quest'articolo, definendo in particolare i requisiti di accesso al beneficio, la tipologia di indennità anticipabili e le modalità di corresponsione degli interessi."

6. Alla fine del settimo comma dell'articolo 23 della legge provinciale sul lavoro 1983 sono inserite le parole: "; resta fermo, inoltre, quanto previsto dalla disciplina statale in materia di ricorsi avverso i provvedimenti relativi alla concessione di trattamenti d'integrazione salariale".

7-8. Omissis

 

2313832 11948742
Art. 40 - Modificazioni della legge provinciale 28 marzo 2003, n. 4 (legge provinciale sull'agricoltura 2003), e abrogazione dell'articolo 9 del decreto del Presidente della Provincia 28 marzo 2014, n. 4-6/Leg, concernente "Secondo regolamento stralcio di attuazione dell'articolo 38, comma 4, della legge provinciale 16 giugno 2006, n. 3 (Norme in materia di governo dell'autonomia del Trentino), concernente la disciplina degli organi collegiali"

1. La lettera i) del comma 1 dell'articolo 3 della legge provinciale sull'agricoltura 2003 è sostituita dalla seguente:

"i) le iniziative e i limiti di spesa per i quali è richiesto il parere del comitato tecnico amministrativo previsto dall'articolo 55 della legge provinciale 10 settembre 1993, n. 26 (legge provinciale sui lavori pubblici 1993);".

2. Nel comma 3 dell'articolo 10 della legge provinciale sull'agricoltura 2003 le parole: "comitato tecnico per il settore agricolo" sono sostituite dalle seguenti: "comitato tecnico-amministrativo previsto dall'articolo 55 della legge provinciale sui lavori pubblici 1993".

3. L'articolo 11 della legge provinciale sull'agricoltura 2003 è abrogato.

4. Omissis

5. Al comma 1 dell'articolo 54 della legge provinciale sull'agricoltura 2003 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo le parole: "mediante l'attuazione della difesa passiva delle produzioni agricole intensive o pregiate," sono inserite le seguenti: "nonché per gli interventi previsti dall'articolo 43 bis,";

b) le parole: "del 65 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "delle percentuali stabilite dalla normativa dell'Unione europea";

c) le parole: "Il contributo totale, derivante dalla somma degli interventi provinciale e statale, non può superare il 65 per cento del premio assicurativo." sono sostituite dalle seguenti: "Il contributo totale, derivante dalla somma degli interventi provinciale, statale e dell'Unione europea, non può superare i limiti previsti dalla normativa dell'Unione europea."

6. Il comma 5 dell'articolo 54 della legge provinciale sull'agricoltura 2003 è sostituito dal seguente:

"5. Ai soggetti di cui al comma 1 che attuano la difesa passiva per i danni al bestiame può essere concesso un contributo fino al limite massimo stabilito dalla normativa dell'Unione europea a copertura delle spese per il pagamento dei premi assicurativi per i danni che derivano dalle calamità naturali, dalle avversità atmosferiche ad esse assimilabili, da altre avversità atmosferiche o da epizoozie e per gli interventi previsti dall'articolo 43 bis, che non sono ricompresi nei decreti del Ministro delle politiche agricole e forestali."

8. Omissis

 

2313832 11948743
Capo VII - Abrogazioni, disposizioni finanziarie e finali
2313832 11948744
Art. 41 - Art. 42 - Omissis

 

2313832 11948745
Art. 43 - Entrata in vigore

1. Questa legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

 

 

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