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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
L. R. Emilia Romagna 10/12/1997, n. 41
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- L.R. 10/12/2019, n. 29
- L.R. 30/07/2019, n. 13
- L.R. 01/12/2017, n. 23
- L.R. 18/07/2017, n. 14
- L.R. 29/12/2015, n. 22
- L.R. 25/07/2013, n. 9
- L.R. 23/07/2009, n. 6
- L.R. 22/12/2005, n. 20
- L.R. 11/10/2002, n. 25
- L.R. 13/11/2001, n. 38
- L.R. 05/07/1999, n. 14
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Titolo I - DISPOSIZIONI GENERALI |
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Art. 1 - Finalità1. La Regione Emilia-Romagna favorisce, nell'ambito delle proprie competenze, la razionale evoluzione e lo sviluppo della rete distributiva regionale, attraverso interventi atti a promuovere: a) la riqualificazione e la valorizzazione del co |
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Art. 2 - Programmazione degli interventi1. Nel quadro degli indirizzi programmatici regionali, la Giunta regionale approva, anche mediante l'utilizzo del metodo della concertazione e con |
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Art. 3 - Iniziative finanziabili1. La Regione concorre allo sviluppo di cooperative di garanzia e di consorzi fidi e di credito mediante: a) la concessione di contributi destinati alla formazione o alla integrazione dei fondi rischi e del patrimonio di garanzia al fine di fornire ai propri soci garanzie per l'accesso al sistema creditizio; b) il conferimento di contributi finalizzati alla concessione da parte dei medesimi, di contributi in conto interessi attualizzati riguardanti i finanziamenti assistiti dalle garanzie di cui alla lett. a). 2. I consorzi e le cooperative di cui al comma 1 sono costituiti da esercenti il commercio all'ingrosso, al dettaglio, su aree pubbliche, la somministrazione di alimenti e bevande e altri operatori dei settori commercio, turismo e servizi, nonché di altri settori economici. N15 3. La Regione concede altresì contributi per: |
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Art. 4 - Gruppo di valutazione tecnica |
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Art. 5 - Destinatari dei contributi1. Possono concorrere alla concessione dei contributi previsti dalla presente legge i seguenti soggetti, aventi sede N24 operativa nella Regione Emilia-Romagna: a) le piccole e medie imprese esercenti il commercio, anche su aree pubbliche, nonché quelle esercenti la somministrazione al pubblico di alimenti e bevande “, singole e associate”N25; a bis) le piccole e medie imprese dei servizi singole e associate; N6 b) i consorzi e le società anche in forma cooperativa, o gruppi di operat |
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Titolo II - PROMOZIONE DELL'ASSOCIAZIONISMO E DELLA COOPERAZIONE CREDITIZIA |
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Art. 6 - Contributi alle cooperative di garanzia e ai consorzi fidi1. I contributi di cui alla lett. a) del comma 1 dell'art. 3, finalizzati alla formazione e all'integrazione dei fondi rischi o del patrimonio di garanzia, sono concessi ai consorzi e alle cooperative di garanzia in base ai seguenti criteri: a) in proporzione all'importo |
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Art. 7 - Contributi alle cooperative di garanzia e ai consorzi fidi finalizzati alla concessione di contributi in conto interessi attualizzati1. I contributi di cui alla lett. b) del comma 1 dell'art. 3 sono concessi alle cooperative di garanzia e ai consorzi fidi |
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Art. 8 - Assegnazione dei contributi alle imprese associate1. Le cooperative di garanzia ed i consorzi fidi assegnano i contributi di cui all'articolo 7 a favore delle imprese dei settori del commercio, della somministrazione di alimenti e bevande e dei servizi che, utilizzando finanziamenti assistiti in parte dalla garanzia della cooperativa o del consorzio, realizzano programmi che anche disgiuntamente prevedono: |
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Art. 9 - Misure dei contributi alle imprese associate1. Il contributo all'impresa associata non può essere superiore a cinque punti, su riferimento annuale, del tasso di interesse risultante dalla convenzione stipulata tra la cooperativa o il consorzio fidi |
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Titolo III - INTERVENTI PER LA REALIZZAZIONE DELL'ASSISTENZA TECNICA |
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Art. 10 - Progetti per la riqualificazione e la valorizzazione della rete commerciale1. I contributi di cui alle lettere a), b) e c) del comma 3 dell'art. 3 sono concessi per progetti presentati dai soggetti di cui alle lettere b), c) e g) del comma 1 dell'art. 5 per interventi concernenti: a) riqualificazione e ammodernamento delle strutture distributive e dei servizi dei centri storici e delle aree urbane a |
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Art 10 bis - Programmi di intervento locali per la promozione e la attivazione di "Centri commerciali naturali1. I contributi di cui all'articol |
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Art. 11 - Progetti per l'assistenza tecnica1. I progetti di cui alla lettera d) del comma 3 dell'art. 3 possono essere realizzati dai soggetti di cui alle lettere a), a bis), d) e g) del comma 1 dell'art. 5. N7 2. I progetti di cui al comma 1 riguardano: |
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Titolo III-bis - Interventi a sostegno degli esercizi commerciali polifunzionali |
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Art. 11-bis - Progetti per l'insediamento e lo sviluppo degli esercizi commerciali polifunzionali1. I contributi di cui all'articolo 3, comma 3, lettera h), sono concessi per progetti presentati dai soggetti di cui all'articolo 5, comma 1, lettere a) e a bis), per interventi concernenti: |
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Art. 11-ter - Agevolazioni1. Al fine d'incentivare interventi di recupero edilizio ed il miglioramento e l'inserimento di esercizi polifunzionali nei pi |
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Titolo IV - INTERVENTI PER LA REALIZZAZIONE DI SISTEMI DI QUALITÀ AZIENDALE |
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Art. 12 - Studi di valutazione1. Per le finalità di cui alla lett. e) del comma 3 dell'art. 3 la Regione concede contributi ai soggetti di cui all'art. 5 che intendono verificare opportun |
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Art. 13 - Sistemi di qualità aziendale1. Per le finalità di cui alla lett. f) del comma 3 dell'art. 3 la Regione concede contributi ai soggetti di cui al |
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Art. 14 - Attività finanziate1. Sono ammesse ai contributi le iniziative di progettazione e realizzazione di un sistema di qualità, inteso come l'adeguamento delle strategie aziendali, della struttura organizzativa, delle responsabilità gestionali, delle p |
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Art. 15 - Contributi per la certificazione del sistema di qualità1. Per le finalità di cui alla lett. g) del comma 3 dell'art. 3 la Regione concede contributi alle imprese che inte |
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Art. 16 - Attività di sensibilizzazione e informazione1. Per le finalità di cui alla lett. d) del comma 1 dell'art. 1, la Regione promuove iniziative di sensibilizzazione, mirate alle piccole e medie imprese, sulle problematiche legate all'applicazione delle nuove norme in materia di: |
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Titolo V - DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE |
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Art. 17 - Controlli1. La Regione svolge i controlli concernenti il possesso dei requisiti per la concessione dei contributi e acquisisce la d |
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Art. 18 - Norma finanziaria1. Agli oneri derivanti dall'attuazione degli interventi previsti dalla presente legge l'Amministrazione regionale fa fron |
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Art. 19 - Variazione di bilancio1. Per l'esercizio 1997, agli oneri derivanti dagli interventi di cui alla lett. b) del comma 1 dell'art. 3 e alla lett. b) del comma 3 dell'art. 3, ammontanti complessivamente a L.3.101.000.000, si fa fronte con i fondi a tale scopo accantonati nell'ambito del fondo globale di cui al Cap. 86500 "Fondo per far fronte ai provvedimenti legislativi regionali in corso di approvazione. Spese di investimento di sviluppo" del bilancio per l'esercizio 1997 secondo l'esatta destinazione recata dalle voci nn. 4 e 8 dell'elenco n. 5 allegato alla legge regionale 24 aprile 1997, n. 8. |
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Art. 20 - Abrogazioni1. Sono abrogati: a) la L.R. |
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Art. 21 - Norma transitoria1. Limitatamente all'esercizio finanziario 1997, conservano efficacia le domande presentate a norma della L.R. n. 49 del 1 |
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Art. 22 - Dichiarazione d'urgenza1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi e per gli effetti degli articoli 127 comma 2, della Costituzione e 31 dello Statuto regionale ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Emilia-Romagna. |
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